Cenni Normativi sulla Sicurezza degli Impianti Elettrici

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1 FACOLTÁ DI INGEGNERIA UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA Cenni Normativi sulla Sicurezza degli Impianti Elettrici Prof. Roberto Mugavero tel/fax

2 Le Basi Legislative della Sicurezza Panorama Normativo COSTITUZIONE Art CODICE CIVILE Art CODICE PENALE Art. 437, 451, ecc D.P.R. 547/55 L. 791/77 D.P.R. 224/89 D.P.R. 303/56 L. 186/68 L. 883/78 D.P.R. 727/82 D.Lgs. 227/91 D. Lgs. 626/94 L. 300/70 L. 813/894 D.Lgs. 115/95 IMQ Ex D.P.R. 37/2008 CEI UNI ATTUAZIONE DIRETTIVE CEE

3 Le Basi Legislative della Sicurezza Lo Stato tutela l individuo come cittadino e come lavoratore, in particolare per quanto riguarda: LA SALUTE; LA SICUREZZA Conseguentemente la maggior parte della legislazione relativa agli impianti elettrici riguarda l aspetto della sicurezza degli impianti nei confronti di persone e cose.

4 Le Basi Legislative della Sicurezza COSTITUZIONE ITALIANA Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività; Art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni; Art. 41: L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

5 Le Basi Legislative della Sicurezza CODICE CIVILE Art. 2050: Chiunque cagiona danni ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; Art. 2087: L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;

6 Le Basi Legislative della Sicurezza CODICE PENALE Art. 437: Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro,ovvero li rimuove o danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni; se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni; Art. 451: Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuovere o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione

7 Le Basi Legislative della Sicurezza CODICE PENALE Art. 437: Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro,ovvero li rimuove o danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni; se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni; Art. 451: Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuovere o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione

8 Le Basi Legislative della Sicurezza GLI IMPIANTI ELETTRICI SONO INOLTRE OGGETTO DI: Legislazione Specifica in materia i cui riferimenti principali sono dati da: Legge 186/68 Legge 46/90 Legislazione riguardante norme generali e particolari di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, i cui riferimenti principali sono: DPR 547/55 DPR 164/56 DPR 321/56 DPR 303/56 DPR 320/56 DLgs 626/94

9 Le Basi Legislative della Sicurezza LEGISLAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI (Circolari del Ministero dell Interno) I componenti l impianto elettrico ovvero il materiale elettrico è soggetto a legislazione specifica di emanazione Comunitaria (recepimentodi Direttive della Comunità Europea) rappresentata principalmente da: Legge 791/77 integrata da DLgs 626/96 (Direttiva Bassa Tensione, Marcatura CE)

10 Le Basi Legislative della Sicurezza LEGGE n 186/68: Sicurezza Settore Elettrico DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRODUZIONE DI MATERIALI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, INSTALLAZIONI E IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI Il testo è costituito da due soli articoli che sanciscono: Art. 1: Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati a regola d arte; Art. 2: I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici secondo l enorme del CEI si considerano costruiti a regola d arte;

11 Le Basi Legislative della Sicurezza LEGGE n 37/2008 La Legge 37/2008 si applica agli impianti elettrici negli edifici, indipendentemente dalla destinazione d iso, collocati all interno degli stessi o delle relative pertinenze. La Legge 37/2008,fissa obblighi di sicurezza per la realizzazione degli impianti tra cui gli impianti elettrici. Tra gli obblighi principali si possono indicare: OBBLIGO PER IL COMMITTENTE di affidare i lavori di realizzazione esclusivamente ad imprese abilitate ai sensi dell art.3.

12 Le Basi Legislative della Sicurezza LEGGE n 37/2008 OBBLIGO PER L IMPRESA INSTALLATRICE -di avere un responsabile che possieda requisiti tecnico professionali fissati - di realizzare l impianto a regola d arte -di rilasciare la dichiarazione di conformità dell impianto alla regola d arte OBBLIGO DELLA PROGETTAZIONE da parte di un professionista oltre taluni limiti dimensionali fissati.

13 Le Basi Legislative della Sicurezza DIAGRAMMA DI FLUSSO PER L OBBLIGO DELLA PROGETTAZIONE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI IN IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA PRODUTTIVE, COMMERCIALI DEL TERZIARIO ED ALTRI USI

14 Marcatura CE La Legge 791/77: Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. Integrata dal DLgs626/94: Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in taluni limiti di tensione. Si applica: -al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 V incorrente alternata e tra 75 e 1500 V in corrente continua;

15 Marcatura CE Stabilisce che: -il materiale elettrico soggetto al campo di applicazione può essere posto in commercio solo se costruito a regola d arte in materia di sicurezza.-i principi generali in materia di sicurezza che tale materiale deve soddisfare -il materiale elettrico deve essere munito della marcatura CE che ne attesta la conformità alle disposizioni di Legge (la responsabilità di tale attestazione è del costruttore)

16 Gli Enti Normativi Nazionali Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI): è un associazione che ha lo scopo di stabilire i requisiti che devono avere i materiali, le macchine, le apparecchiature e gli impianti elettrici perché essi rispondano alle regole della buona elettrotecnica, e i criteri coi quali detti requisiti devono essere controllati; SOCI CNR: Centro Nazionale delle Ricerche AEI: Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana ENEL: Ente Nazionale per L Energia Elettrica ANIE: Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche ed Elettroniche

17 Normativa Tecnica Le Norme CEI: -sono norme -non sono norme di legge Le Norme CEI: -sono riconosciute regola d arte nel settore elettrico dalla Legge 186/68 Pertanto seguire le Norme CEI è condizione sufficiente ma non necessaria per costruire un apparecchio o realizzare un impianto a regola d arte (obbligo legislativo)

18 Normativa Tecnica Le Norme CEI riguardano sia gli impianti che i singoli componenti. Le principali Norme CEI utilizzabili come riferimento nella realizzazione degli impianti elettrici sono: -Norma CEI (Impianti elettrici ad alta tensione e di distribuzione pubblica -Norma CEI 31.. (Materiali antideflagranti) -Norma CEI (Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione)

19 Gli Enti Normativi Internazionali Al fine di rendere uniforme, per quanto possibile, le regole in materia di sicurezza elettrica tra i paesi industrializzati, sono sorti alcuni organismi normativi internazionali: IEC: Intenational Electrotechnical Commission (raccoglie tutti i paesi industrializzati del mondo) CEEel: International Commission on Rule for the Approval of Electrical Equipment (Agisce in sede Europea e tratta solo l unificazione delle prove di laboratorio ed il loro riconoscimento reciproco tra i vari paesi)

20 Conformità alle Norme La conformità alle norme assume aspetti diversi, secondo che si tratti dei singoli componenti dell impianto e degli utilizzatori (materiale elettrico), o dell intero impianto.

21 Conformità alle Norme del Materiale Elettrico Esistono due segni grafici, corrispondenti a due diversi accertamenti della conformità del prodotto alle norme CEI: -il contrassegno CEI -il marchio IMQ

22 Conformità alle Norme del Materiale Elettrico Contrassegno CEI Viene applicato dal costruttore ai prodotti che, secondo il suo parere, corrispondono alle norme CEI. Si tratta, quindi, di una autocertificazione di rispondenza alle norme, che ricade sotto la completa responsabilità del costruttore. Per esporre il contrassegno CEI occorre seguire una certa procedura amministrativa, e il CEI si riserva, in teoria, la facoltà di effettuare in qualsiasi momento la verifica della rispondenza alle norme del prodotto

23 Conformità alle Norme del Materiale Elettrico Marchio IMQ Su alcuni prodotti di grande serie, destinati soprattutto ad uso domestico o similare, il costruttore può chiedere la concessione d uso del marchio IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità).

24 Conformità alle Norme del Materiale Elettrico - Marchio IMQ Il marchio di qualità viene concesso, e mantenuto, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: A)APPROVAZIONE DEL COSTRUTTORE: le strutture produttive ed il controllo del costruttore, che richiede la concessione del marchio di qualità, sono atte a garantire la qualità del prodotto; B) APPROVAZIONE DEL PROTOTIPO: il prototipo supera le prove di tipo previste nelle norme CEI corrispondenti;

25 Conformità alle Norme del Materiale Elettrico - Marchio IMQ C)CONTROLLO DELLA PRODUZIONE: la produzione corrisponde al prototipo (controlli di qualità effettuati in fabbrica e su campioni prelevati dal mercato) Il MARCHIO fornisce quindi maggiori garanzie all utente che non il contrassegno CEI. Non a caso il primo è previsto per materiale elettrico a bassa tensione destinato al pubblico profano di elettricità, mentre il secondo si applica a grosse apparecchiature e macchine elettriche ad uso industriale

26 La Direttiva Comunitaria per il Materiale Elettrico a Bassa Tensione Direttiva Comunitaria 73/23/CEE Recepita con la Legge 791/77 (Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione) Si applica al materiale elettrico a tensione compresa tra 50 V e 1000V in c.a. e tra 75 V e 1500 V in c.c. con alcune eccezioni.

27 La Direttiva Comunitaria per il Materiale Elettrico a Bassa Tensione In base all art. 2 un prodotto elettrico può essere posto in commercio e può liberamente circolare in Italia, solo se risponde ai principi generali di sicurezza elencati nell allegato della Legge (Condizione necessaria e sufficiente)

28 La Direttiva Comunitaria per il Materiale Elettrico a Bassa Tensione PRINCIPI: REQUISITI GENERALI 1) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico devono essere elencate 2) Il marchio di fabbrica o del commerciante sono apposti sul materiale elettrico o sull imballaggio 3) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata

29 La Direttiva Comunitaria per il Materiale Elettrico a Bassa Tensione REQUISITI GENERALI 4) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo 4) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati in seguito, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di di manutenzione.

30 La Direttiva Comunitaria per il Materiale Elettrico a Bassa Tensione PROTEZIONE DAI PERICOLI CHE POSSONO DERIVARE DAL MATERIALE ELETTRICO Sono previste misure di carattere tecnico affinché: 1) Le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri dannichepossanoderivaredacontattidirettio indiretti; 2) Non possono prodursi sovratemperatureo radiazioni che possono causare un pericolo;

31 La Direttiva Comunitaria per il Materiale Elettrico a Bassa Tensione PROTEZIONE DAI PERICOLI CHE POSSONO DERIVARE DAL MATERIALE ELETTRICO Sono previste misure di carattere tecnico affinché: 3) Le persone e gli animali domestici siano protetti da pericoli di natura non elettrica che possono derivare da materiale elettrico; 4) L isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

32 La Direttiva Comunitaria per il Materiale Elettrico a Bassa Tensione PROTEZIONE DAI PERICOLI DOVUTI ALL INFLUNZA DI FATTORI ESTERNI SUL MATRIALE ELETTRICO Sono previste misure di carattere tecnico affinché il materiale elettrico: 1. Presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti; 2. Sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste;

33 La Direttiva Comunitaria per il Materiale Elettrico a Bassa Tensione PROTEZIONE DAI PERICOLI DOVUTI ALL INFLUNZA DI FATTORI ESTERNI SUL MATRIALE ELETTRICO Sono previste misure di carattere tecnico affinché il materiale elettrico: 3. Nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo.

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