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1 9 ème Edition TABLE RONDE SUR L INTERMÉDIATION INTERNATIONALE OPPORTUNITÉS LES SOLUTIONS «TAILOR-MADE» VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE et REMERCIE LES SPONSORS Et les media partners

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3 Voluntary disclosure. Il ruolo della fiduciaria italiana nella procedura di V.D. Incontro 2 aprile 2015 avv. Fabrizio Vedana

4 Oggetto della procedura La collaborazione volontaria (detta anche voluntary disclosure, «VD») consente entro la data del 30 settembre 2015 la regolarizzazione: di tutti gli investimenti e di tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all estero, anche indirettamente o per interposta persona, in violazione degli obblighi tributari previsti dalla normativa italiana in tema di monitoraggio fiscale; di tutti i redditi che servirono per costituire o acquistare i predetti investimenti e attività - inclusi i redditi accertabili in base alla presunzione nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo; di tutte le violazioni dichiarative (anche non connesse con le attività estere) in materia di imposte dirette (incluse le dichiarazioni dei sostituti di imposta) e di imposta sul valore aggiunto alla data del 30 settembre 2014.

5 Oggetto della procedura L adesione alla VD internazionale da parte degli autori delle predette violazioni della legge sul monitoraggio fiscale comporta la dichiarazione, mediante presentazione di apposita richiesta: -di tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all estero, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo. Ai fini di semplificare il calcolo dei rendimenti delle attività finanziarie estere è prevista una tassazione forfetaria opzionale quando la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d imposta oggetto di VD internazionale non ecceda il valore di 2 milioni di euro. In tale ipotesi viene attribuito all attività finanziaria detenuta al 31 dicembre di ciascun anno accertabile un rendimento pari al 5%, tassato con un aliquota del 27% (ossia 1,35% delle consistenze detenute all estero al 31 dicembre di ciascun anno). La forfettizzazione, avendo ad oggetto i soli «rendimenti», non può essere utilizzata al fine di ricomprendere nel calcolo della redditività presunta eventuali immissioni di liquidità e/o titoli che non derivino dal disinvestimento di titoli e/o obbligazioni. Inoltre, essa riguarda soltanto la redditività presunta delle «attività finanziarie» e non può essere applicata, ad esempio, per calcolare la redditività di investimenti immobiliari o di altre attività patrimoniali.

6 Soggetti interessati alla V.D. persone fisiche, enti non commerciali (inclusi trusts, fondazioni e associazioni), società non commerciali (società semplici) Residenti in Italia ai fini fiscali per almeno uno degli anni accertabili. ( possono aderirvi anche coloro che, pur essendo iscritti all Aire, sono considerati (salvo prova contraria) fiscalmente residenti in Italia a causa della presunzione di cui all art. 2, comma 2-bis, Tuir (in quanto cittadini italiani trasferiti in Stati aventi regimi fiscali privilegiati). Che detengono o hanno detenuto beni esteri in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale Direttamente Tramite soggetti interposti (es. società di comodo, trusts, fondazioni, fiduciarie, Tutti i diritti reali sono inclusi (es. usufrutto, nuda proprietà) O chi può altrimenti disporre dei beni (es. in forza di una procura che consenta i prelievi) a decorrere dall anno 2013, dovranno regolarizzare l eventuale mancata compilazione del quadro RW anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti delle attività finanziarie e degli investimenti esteri, siano «titolari effettivi» degli stessi ai fini della normativa antiriciclaggio.

7 Anni interessati alla V.D. la richiesta di VD dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2015, con riferimento a tutti gli anni per i quali siano ancora aperti i termini per l accertamento dei tributi e/o la contestazione delle sanzioni amministrative tributarie. Oltre alla condizione temporale già ricordata le altre condizioni per la presentazione dell istanza sono l irretrattabilità, la spontaneità e la completezza e veridicità delle informazioni rese e dei documenti prodotti. la dichiarazione resa nell istanza deve essere irretrattabile e pertanto non può essere sottoposta a condizioni: in particolare non può essere condizionata al risultato fiscale immaginato o ritenuto accettabile dal contribuente e non può essere presentata più di una volta, nemmeno indirettamente o per interposta persona. L istanza è preclusa in presenza della causa ostativa rappresentata dalla formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria. Qualora la possibilità di presentare l istanza fosse preclusa sarebbe comunque possibile (sino alla notifica di un avviso di accertamento o di un atto di contestazione sanzioni) accedere al nuovo istituto del ravvedimento operoso Ddl di Stabilità per il 2015.

8 Anni interessati alla V.D. L istanza deve essere completa e veritiera, ossia deve contenere tutte le informazioni e i documenti necessari all Amministrazione finanziaria per determinare i maggiori imponibili relativamente a tutte le imposte oggetto di VD e per tutti gli anni i cui termini di accertamento risultino ancora aperti (compresi ovviamente i periodi di imposta che sono riaperti in virtù delle varie norme che disciplinano il raddoppio dei termini, relativo agli anni interessati).

9 Procedura. Inventario dei beni Recupero dei «giustificativi» Ricostruzione dei movimenti Valutazione di merito Incarico al professionista Presentazione dell istanza Accettazione Liquidazione dell imposta Dopo la presentazione dell istanza da parte del contribuente, una volta completato tale esame l Agenzia provvederà alla determinazione dei maggiori imponibili e alla liquidazione degli importi dovuti a titolo di imposte, interessi e sanzioni (inclusi gli abbattimenti derivanti dalla procedura) e porterà a conoscenza dell istante tali attività attraverso la notifica di atti impositivi. Con riferimento alle maggiori imposte l Agenzia provvederà a notificare degli inviti al contraddittorio. Le sanzioni potranno essere più o meno ridotte a seconda che il contribuente accetti la determinazione operata dall Agenzia oppure attivi un contraddittorio finalizzato a definire la pretesa fiscale nell ambito di un procedimento di accertamento con adesione. I versamenti delle somme dovute a titolo di imposte interessi e sanzioni dovranno essere effettuati in unica soluzione o in tre rate mensili di pari importo (il mancato versamento nei termini anche di una sola rata comporterà la decadenza dai benefici della procedura).

10 V.D. e immobili, beneficiari e disponenti di trust, polizze assicurative, società estere Immobili Le violazioni tributarie derivanti dalla detenzione di immobili all estero possono essere sanate mediante la procedura di VD «internazionale». per quanto concerne potrà avere un perimetro diverso a seconda delle seguenti casistiche: con riferimento ai periodi d imposta fino al 2008 (Unico 2009), devono essere esposti nell istanza gli immobili esteri non dichiarati solo se, nel periodo d imposta di riferimento, producevano redditi imponibili in Italia, ad esempio nel caso in cui fossero dati in locazione o fossero stati oggetto di cessione imponibile in Italia, ovvero nel caso in cui, sebbene tenuti a disposizione, fossero assoggettati a tassazione nello Stato estero (negli altri casi infatti non vi era l obbligo di indicazione nel modulo RW); con riferimento ai periodi d imposta dal 2009 (Unico 2010) in avanti, gli immobili esteri andavano indicati nel quadro RW anche nel caso in cui nel periodo d imposta di riferimento non abbiano prodotto, in concreto, redditi imponibili in Italia, essendo sufficiente la sussistenza di una capacità produttiva di reddito meramente astratta o potenziale. Criteri di valorizzazione -per i periodi d imposta fino al 2012, utilizzando il criterio del costo storico risultante da documentazione probatoria; -per i periodi d imposta successivi al 2012,se stato extra UE utilizzando il criterio del costo storico risultante da documentazione probatoria, se UE valore catastale determinato secondo le disposizioni dello Stato estero.

11 V.D. e immobili, beneficiari e disponenti di trust, polizze assicurative, società estere Beneficiari e disponenti di trust L equiparazione dei trust agli enti non commerciali li rende destinatari delle norme in materia di VD internazionale. I trust revocabili sono quelli in cui, il disponente si riserva la facoltà di revocare l attribuzione dei beni e/o diritti segregati in trust, che, a seguito dell esercizio di tale revoca, tali beni e diritti rientrano a far parte della sua sfera patrimoniale. I trust interposti sono, quei trust in cui disponente o beneficiari mantengono un controllo così esteso da far sì che gli stessi debbano essere considerati sul piano fiscale gli effettivi possessori del reddito e/o dei beni in trust. Trust fissi trust esteri non discrezionali c.d. fixed nei quali il beneficiario residente è titolare di un c.d. life interest (ovvero di un diritto di ricevere dal trustee distribuzioni di reddito, per tutto il corso della sua vita), si ritiene che tale beneficiario sia obbligato ad indicare nell istanza di VD internazionale il proprio interest, trattandosi di un diritto produttivo di redditi imponibili in Italia. Fondazioni I principi sopra esposti con riferimento ai disponenti e beneficiari di trust sono in linea di principio applicabili al fondatore e ai beneficiari di fondazioni in quanto compatibili.

12 V.D. e immobili, beneficiari e disponenti di trust, polizze assicurative, società estere Polizze vita estere In termini generali, sono destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale, e sono quindi ammessi a presentare l istanza di VD internazionale, le persone fisiche residenti che stipulano polizze con compagnie assicurative estere. Nessun obbligo di monitoraggio, invece, sussiste ove la polizza sia stipulata per il tramite di intermediari finanziari residenti (ad esempio, banche, intermediari finanziari e società fiduciarie) o sia affidata in gestione o in amministrazione ai medesimi intermediari, a condizione che i redditi derivanti dalle attività finanziarie detenute all estero siano riscossi attraverso l intervento degli intermediari stessi. Con riferimento al valore rilevante ai fini del monitoraggio fiscale, occorre distinguere: per i periodi d imposta ante 2013, il valore da indicare corrisponde al costo fiscalmente riconosciuto del bene, il valore da indicare corrisponde alla somma o valore normale dei premi versati dal sottoscrittore; per i periodi d imposta post 2013, il valore da indicare corrisponde a quello di riscatto al termine del periodo d imposta. l Agenzia delle Entrate potrebbe procedere ad una riqualificazione dei contratti di assicurazione sulla vita, equiparandole a gestioni patrimoniali direttamente riferibili al sottoscrittore della polizza, con la conseguenza che a questi vadano imputati i beni e redditi sottostanti (con il conseguente venir meno dell imponibilità in sede di riscatto/cessione).

13 V.D. e immobili, trust beneficiari e disponenti, polizze assicurative, società estere Polizze vita estere Tale riqualificazione potrebbe avvenire sulla scorta di una giurisprudenza sviluppatasi per ora esclusivamente in sede civilistica e si baserebbe su una serie di elementi di fatto da verificare caso per caso come ad esempio la natura dei beni immessi nella polizza (ad esempio, beni immobili adibiti ad abitazione del contraente), l esercizio da parte del contraente del controllo sui beni e/o di un indirizzo sulle decisioni di investimento, l esiguità della componente rischio vita del premio, il momento «sospetto» della stipulazione della polizza (es. età avanzata del contraente). Nel caso in cui la polizza estera venga riqualificata alla stregua di una gestione patrimoniale e/o assimilata ad un veicolo interposto, i redditi derivanti dalle attività sottostanti sono imputati direttamente in capo al contraente residente in Italia e tassati in base alle norme a questo ordinariamente applicabili nel momento in cui tali redditi sono prodotti, senza che trovi applicazione il regime di differimento della tassazione al momento del riscatto della polizza o alla morte del soggetto assicurato sopra descritto. In caso di detenzione di polizze estere (genuine) l adesione alla V.D. non dovrebbe essere particolarmente gravosa, considerando che (i) le sanzioni relative al monitoraggio fiscale, almeno per gli anni precedenti al 2013, si applicano sul valore dei premi pagati e (ii) in assenza di riscatto o di cessione della polizza, non sussistono violazioni reddituali.

14 V.D. e immobili, trust beneficiari e disponenti, polizze assicurative, società estere Società estere Per un soggetto residente che detenga una partecipazione in una società estera, occorre innanzitutto verificare se detta società sia da considerarsi interposta o meno. Per Società interposta s intende quando la stessa è residente in uno Stato a fiscalità privilegiata che non sia soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili e in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale la titolarità dei beni (attività finanziarie e investimenti patrimoniali) formalmente intestati alla società viene attribuita al socio residente, il quale dovrà sanarne la mancata indicazione nel proprio quadro RW tramite la VD internazionale. Al di fuori dell ipotesi di interposizione, ai fini della procedura di collaborazione volontaria occorre distinguere i seguenti casi: per i periodi d imposta antecedenti il 2013, il socio residente è tenuto ad indicare nell istanza di VD internazionale la partecipazione nella società estera per un valore pari al costo per il socio e quindi il costo di acquisto della quota ovvero il valore del capitale sociale e ulteriori apporti nonché gli eventuali finanziamenti concessi dal socio alla società; per il periodo d imposta 2013, il socio residente è tenuto ad indicare la partecipazione nella società estera per un valore determinato secondo i criteri previsti ai fini Ivafe (valore di mercato in caso di azioni quotate, e altrimenti valore nominale o, in mancanza, valore di acquisto della partecipazione, se il socio della società si qualifica quale titolare effettivo. Se la società estera è residente in un Paese non collaborativo (che non garantisce cioè un adeguato scambio di informazioni con l Italia, il socio residente che si qualifichi come titolare effettivo deve includere nell istanza di VD internazionale, per il solo anno 2013, il valore complessivo

15 Le società fiduciarie quali sostituti d imposta La normativa prevede che le attività finanziarie e patrimoniali possano: essere trasferite fisicamente in Italia; essere trasferite in altro Paese Ue o dello Spazio economico europeo; rimanere nel Paese in cui si trovano; essere trasferite in Italia solo giuridicamente ovvero rimanere nel Paese in cui si trovano conferendo alla fiduciaria il ruolo di sostituto d imposta. La scelta dipenderà dalle specifiche caratteristiche del bene: nel caso trattasi di attività finanziarie qualsiasi opzione sarà utilizzabile mentre nel caso di beni immobili, potranno essere utilizzate soltanto alcune delle sopra citate soluzioni. Se le attività finanziarie verranno trasferite fisicamente in Italia un ruolo centrale verrà assunto dalla banca o dall intermediario italiano, nonché dall eventuale consulente o promotore finanziario di fiducia del contribuente; Se le attività verranno trasferite in Italia ma solo giuridicamente ovvero rimarranno all estero, assumerà invece un ruolo centrale la Banca Estera e la società fiduciaria italiana che ne diverrà sostituto d imposta pur mantenendo la relativa gestione finanziaria in capo alla banca estera; Rilevante sarà, infine, il ruolo del professionista allorchè le attività, in specie patrimoniali, rimarranno all estero e direttamente intestate al contribuente che dovrà, probabilmente con l aiuto del commercialista, esporle nella sua dichiarazione dei redditi e versare le relative imposte dovute.

16 Le società fiduciarie quali sostituti d imposta Mantenimento nel Paese in cui i beni si trovano con conferimento alla fiduciaria del ruolo di sostituto d imposta («rimpatrio giuridico») Il contribuente che intende mantenere all estero le attività, ed in particolare in un Paese non appartenente all Unione europea o allo Spazio economico europeo, potrà, in alternativa alle soluzioni sopra esposte, farlo attraverso il conferimento ad una fiduciaria italiana di apposito incarico. Il conferimento ad una società fiduciaria italiana di incarico avente ad oggetto l intestazione o la semplice amministrazione delle attività estere oggetto di autodenuncia, comporta, infatti, da un punto di vista fiscale il trasferimento dei beni in Italia pur potendo gli stessi rimanere depositati presso un intermediario estero.

17 Procedura per l acquisizione dei mandati fiduciari clienti V.D. I Funzionari di UF non effettueranno specifiche e personalizzate consulenze di tipo fiscale o penale in materia di VD. al potenziale aderente alla procedura, tali valutazioni potranno e dovranno essere effettuate dal professionista prescelto dal cliente. Gestione primo contatto informativo Il presupposto imprescindibile per poter fornire il nostro servizio di amministrazione fiduciaria all aderente la procedura di V.D. è Il conferimento dell incarico ad un professionista per la presentazione dell istanza. (UF verifica dati cliente con supporto Ufficio Antiriciclaggio, world check, compliance daily control, elenco protesti, assegna stampa e google). I mandati voluntary possono essere acquisiti in fasi differenti della procedura stessa, la differenza si sostanzia in:

18 Procedura per l acquisizione dei mandati fiduciari clienti V.D. Descrizione Documenti richiesti Conseguenze Incarico al professionista non conferito Operazione non standard da valutare per singolo caso. Incarico al professionista conferito Istanza presentata Incarico dato al professionista che, pur avendo avviato le attività di analisi non ha presentato istanza Il professionista ha effettuato le attività di analisi e conteggio e ha presentato istanza Allegato al contratto (dati del professionista) dichiarazione d intenti Allegato al contratto (numero di protocollo e data di presentazione ricorso) Copia dell istanza Apertura conti e depositi con vincoli. SOS in caso di mancata presentazione di istanza entro il 30 settembre Apertura conti e depositi con vincoli Monitoraggio accertamenti e versamenti SOS in caso di mancato pagamento F24 Fasi successive Ad istanza presentata si ipotizza che l Agenzia delle Entrate invii un avviso di accertamento per anno analizzato e richieda un pagamento tramite F24 per ciascuno Allegato al contratto (numero di protocollo e data di presentazione ricorso) Copia dell istanza Eventuali F24 già saldati Apertura conti e depositi con vincoli Monitoraggio accertamenti e versamenti SOS in caso di mancato pagamento F24 17

19 Procedura per l acquisizione dei mandati fiduciari clienti V.D. Allegato al contratto Form unico con possibilità di scelta delle due opzioni

20 Monitoraggio degli «Status»

21 Monitoraggio degli «Status» Funzionalità di blocco Tutti gli status, ad esclusione dello status 07 generano un blocco dispositivo in termini di: Funzionalità di alert Status Segnalazione Tempistica 01 Mancato passaggio a Entro 30 gg da inizio status 01 status Mancato passaggio a status Mancato passaggio a status Mancato passaggio a status 05 Entro il 30 settembre Entro 5 gg da inizio status 02 Entro 30 gg da inizio status Ogni mese Alert sui mandati che non sono passati allo stato di sblocco 07

22 calcoli di imposte, sanzioni e interessi

23 Per maggiori informazioni Contatti: Unione Fiduciaria s.p.a. MILANO tel. mobile SACCHI LORENZO MARIA (V.D.Generale) ELMI GIOVANNA ANTONINO EMANUELE BARTESAGHI ALESSANDRA CIMINO BRUNO DONGHI ANTONIO FRANZAROLI MASSIMILIANO FULVI ENRICO PRESCIUTTI ANDREA ATTILIO PRESCIUTTI LUCA MARIA PRESTA LAURA STACCA FEDERICO VILLA RINO ROMA FINOCCHI FINN MARCO ANTONICELLI CARMELA D'AMELJ MELODIA ALESSANDRO DI FRANCESCANTONIO CHIARA VARRECCHIONE VINCENZO VERDICCHIO LUCA

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