Fiscal News N Transfer princing e Unico La circolare di aggiornamento professionale
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- Edmondo Aurelio Morelli
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Transfer princing e Unico 2014 La comunicazione del possesso della documentazione in Unico 2014 e le variazioni da effettuare Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico SC L art. 110, comma 7, D.P.R. 917/1986 sancisce la necessità per il contribuente, nell ipotesi in cui le operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale non avvengano nel rispetto del valore di mercato, di operare variazioni in aumento o in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi. L art. 26 D.L. 78/2010, conv. con mod. L. 122/2010 ha introdotto in Italia l onere di predisporre la documentazione tesa a supportare la politica dei prezzi di trasferimento adottata e il contestuale obbligo, come precisato nel paragrafo 9.1 del Provvedimento del Direttore dell Agenzia dell Entrate del , di darne comunicazione all Amministrazione finanziaria sempre in sede di dichiarazione dei redditi. I citati interventi normativi e di prassi individuando, dunque, una serie di adempimenti da espletare in sede di dichiarazione dei redditi per tutti i soggetti per i quali trova applicazione la normativa sul transfer pricing di cui all art. 110, co. 7, D.P.R. 917/1986. Quadro normativo L art. 110, comma 7, D.P.R. 917/1986 recita testualmente: I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati, e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva un aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne 1
2 deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri, a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti. La citata disposizione introduce, ai fini fiscali, una presunzione di applicazione del valore normale ad una transazione posta in essere tra un impresa residente ed una società non residente, qualora tra le stesse vi sia un rapporto di controllo di diritto o di fatto o di collegamento. L intento antielusivo della norma è evidente, volto ad evitare il trasferimento di materia imponibile in paesi con una fiscalità di maggior favore, nell ambito di strategie di pianificazione fiscale di gruppi multinazionali. La suddetta normativa individua un ambito soggettivo e un ambito oggettivo: requisito soggettivo: la transazione deve avvenire tra un impresa italiana e una società non residente tra le quali sussista un rapporto di controllo; requisito oggettivo: le operazioni devono avvenire nel rispetto del principio del valore normale. Per quanto riguarda il concetto di valore normale con tale espressione deve intendersi che il prezzo pattuito nelle operazioni commerciali tra imprese appartenenti al medesimo gruppo multinazionale deve corrispondere al prezzo che sarebbe stato convenuto tra imprese indipendenti per transazioni identiche o analoghe sul libero mercato, da identificarsi nel valore normale dei beni o servizi trasferiti, così come definito dall art. 9, co. 3, D.P.R. 917/1986. Gli oneri documentali Il primo passo per una corretta gestione della normativa sul transfer pricing di cui all art. 110, co. 7, D.P.R. 917/1986 è quello di verificare che le operazioni con società non residenti appartenenti allo stesso gruppo multinazionale avvengano nel rispetto del principio di libera concorrenza. In tal senso, le Linee Guida dell OCSE sui prezzi di trasferimento (ultima versione Luglio 2010) forniscono una serie di metodi per verificare il rispetto dell Arm's lenght principle. Con l art. 26 D.L 78/2010 conv. con mod. L. 122/2010 (rubricato Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ) è stato introdotto nell ordinamento italiano un regime di oneri documentali, e il contestuale obbligo di darne comunicazione all Amministrazione finanziaria, con riferimento ai prezzi di trasferimento dei beni o servizi rientranti nell ambito di applicazione dell art. 110, comma 7, D.P.R. 917/
3 La predisposizione di tale documentazioni, pur non rappresentando un vero e proprio obbligo, può permettere la NON applicazione di eventuali sanzioni in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento a seguito di controlli dell Amministrazione finanziaria. È opportuno sottolineare che l art. 26 D.L. 78/2010 ha introdotto il comma 2- ter all art. 1 del D.Lgs. 471/1997 (recante disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie), ai sensi del quale non è irrogabile la sanzione per infedele dichiarazione se, nel corso di accessi, ispezioni o verifiche o altre attività istruttorie, l impresa dimostra di aver documentato i criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento praticati con le altre imprese del gruppo non residenti. La disposizione introdotta in materia di oneri documentali ha una duplice finalità in quanto consente: al contribuente di fruire di un regime di esonero dalle sanzioni per la violazione amministrativa di cui all art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 471/1997 (dichiarazione infedele), derivante da eventuali rettifiche dei prezzi di trasferimento adottati; all Amministrazione finanziaria di disporre, in sede di controllo, di un valido supporto documentale al fine di verificare la corrispondenza dei prezzi praticati nelle operazioni infragruppo dalle imprese associate con quelli adottati in regime di libera concorrenza. Con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 viene illustrata la documentazione da fornire per beneficiare dell esonero dalle sanzioni previste per dichiarazione infedele: Masterfile, che raccoglie informazioni relative al gruppo multinazionale e alla politica di fissazione dei prezzi di trasferimento nel suo complesso; Documentazione nazionale, contenente informazioni specifiche riferite alle operazioni infragruppo che la società o la stabile organizzazione intendono documentare. Per usufruire del regime premiale previsto dall art. 26 D.L. 78/2010 il contribuente deve comunicare all Amministrazione finanziaria il possesso della suddetta documentazione, se riferita ad annualità successive al 2009, direttamente in sede di dichiarazione dei redditi. Il paragrafo 9.1 del Provvedimento prevede infatti che per i soggetti che detengono la documentazione di cui all art. 1, comma 2-ter del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la relativa comunicazione all Agenzia delle Entrate viene effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. 3
4 Sia la C.M. 58/E/2010 che le istruzioni al modello Unico SC 2014 consdiderano NON applicabile il regime "premiale" laddove il contribuente, pur in presenza di una documentazione "idonea", non provveda alla comunicazione in dichiarazione dei redditi. Nelli istruzioni di Unico SC 2014, viene precisato che il contribuente società di capitali deve comunicare il possesso della suddetta documentazione barrando la casella 4, del Rigo RS 106, denominata Possesso documentazione. Nel quadro RS, rigo RS106, si dovrà: barrare la casella A, B o C a seconda rispettivamente che: - trattasi di impresa direttamente controllata o indirettamente controllata da società non residente; - trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla da società non residente; - trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, direttamente o indirettamente controllata da un altra società. indicare nelle colonne 5 e 6, rispettivamente, l ammontare complessivo dei componenti di reddito positivi e negativi, derivanti da operazioni soggette alla disciplina dei prezzi di trasferimento di cui all art. 110, comma 7 del Tuir. I metodi tradizionali per la determinazione del prezzo di mercato Le Linee Guida dell OCSE sui prezzi di trasferimento (ultima versione Luglio 2010) individuano diversi metodi per la determinazione del valore di mercato, distinguendo tra metodi tradizionali e metodi alternativi. Vengono classificati tra i metodi tradizionali : il metodo del confronto del prezzo (Comparable Uncontrolled Price method - CUP); il metodo del prezzo di rivendita (Resale price method - RPM); il metodo del costo maggiorato (Cost Plus Method - CPM). Il primo dei metodi indicati, metodo del confronto del prezzo (CUP), può basarsi su un confronto interno o su un confronto esterno. Nel primo caso, si confronta il prezzo applicato nella transazione intercompany con una transazione effettuata dallo stesso soggetto con una parte indipendente. Nel secondo caso il prezzo applicato nella transazione intercompany viene confrontato con i prezzi applicati da imprese indipendenti che hanno posto in essere transazioni similari. 4
5 Tale metodo è di difficile utilizzo data la grande difficoltà di individuare transazioni comparabili. Per quanto riguarda il requisito della comparabilità, le Transfer Pricing Guidelines OCSE, individuano due condizioni alternative, al verificarsi delle quali un operazione sul libero mercato si ritiene comparabile: 1. nessuna delle differenze, ove esistenti, può effettivamente incidere sul prezzo di mercato; 2. è possibile effettuare correzioni economiche che eliminino gli effetti essenziali delle differenze. L altro metodo tradizionale è il metodo del prezzo di rivendita (RPM). Tale metodo si basa sulla comparazione dei margini lordi generati dalle transazioni che s intendono analizzare o: con analoghe operazioni effettuate da rivenditore con operatori indipendenti (confronto interno); o con transazioni analoghe effettuate tra soggetti terzi (confronto esterno). Secondo tale metodo i prezzi infragruppo devono essere in linea con i prezzi di vendita del distributore sul mercato. Tale metodo risulta ideale per valutare attività distributive in cui il rivenditore/acquirente non operi particolari operazioni sui beni acquistati ma provveda esclusivamente alla loro commercializzazione. Il metodo del costo maggiorato (CPM), in diretto contatto con la contabilità industriale dell impresa, esamina i costi diretti ed indiretti di produzione sostenuti dal fornitore di beni o servizi nel corso di una transazione controllata relativa a beni o servizi forniti a un soggetto collegato. Con tale metodologia si attua il processo inverso rispetto al metodo RPM. Si parte dal costo di produzione, aggiungendo allo stesso un adeguato mark-up in modo da ottenere un utile normale tenuto conto delle funzioni svolte e delle condizioni di mercato. Il metodo in oggetto è appropriato soprattutto nei casi in cui l analisi riguardi transazioni relative a imprese che svolgono esclusivamente attività di produzione o quando la transazione controllata consiste nella fornitura di servizi. Tale metodo è applicabile: quando è possibile effettuare una comparazione tra vendite dello stesso tipo di prodotto effettuate dal cedente sia a società collegate, sia a parti indipendenti nell ambito dello stesso mercato di riferimento (confronto interno); o in alternativa, quando è possibile fare riferimento al margine lordo realizzato in transazioni che hanno le stesse caratteristiche effettuate fra parti indipendenti (confronto esterno). 5
6 Le variazioni collegate ai prezzi di trasferimento Oltre alle indicazioni da fornire nel quadro RS, può capitare, qualora in sede di predisposizione degli oneri documentali ci si accorga che le operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale non avvengano nel rispetto del valore di mercato, che il contribuente debba apportare delle variazioni in aumento e in diminuzione in Unico In particolare: se dall applicazione del valore normale alle transazioni intercompany deriva un aumento del reddito imponibile, il contribuente deve operare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. Le istruzioni al Modello UNICO SC 2014 prevedono l indicazione nel Rigo RF 31, utilizzando il codice 15, della differenza negativa tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o servizi ricevuti). Se dall applicazione del valore normale alle transazioni intercompany deriva una riduzione del reddito imponibile, i contribuenti devono indicare in dichiarazione la differenza positiva tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti). In particolare,i contribuenti società di capitali devono compilare il Rigo RF 55 di UNICO SC 2014, utilizzando il codice 21. Quadro RF Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Se dall applicazione del valore normale alle transazioni intercompany deri va un aumento del reddito imponibile Se dall applicazione del valore normale alle transazioni intercompany deriva una riduzione del reddito imponibile Rigo RF 31 di UNICOSC 2014, codice 15 Rigo RF 55 di UNICOSC 2014, codice 21 - Riproduzione riservata - 6
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