Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, fusione e trasformazione in Aziende Regionali di Servizi alla Persona (ARSP)

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1 PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 88 DEL 17 OTTOBRE 2013 Sistema Integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio Proposta emendativa-integrativa a cura dell IPAB SS. Annunziata Capo Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, fusione e trasformazione in Aziende Regionali di Servizi alla Persona (ARSP) Art. Principi e criteri per il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 1. La Regione, ispirandosi ai princìpi di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e al D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell articolo 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328) e nel rispetto della Legge Costituzionale n. 3/2001 di revisione del Titolo V, II Parte, della Costituzione, attua il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza presenti ed operanti nella Regione Lazio, attraverso procedimenti di trasformazione delle medesime in Aziende Regionali di Servizi alla Persona (ARSP), senza fini di lucro. 2. Al fine di assicurare una maggiore efficacia, efficienza, trasparenza e adeguatezza nell erogazione dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi, formativi e culturali svolti da queste Istituzioni e per favorire il contenimento della spesa pubblica ed il superamento del frazionamento nella gestione e nell erogazione dei servizi sociali, socio-sanitari educativi e culturali, la trasformazione delle IPAB in ARSP è effettuata anche mediante contestuali operazioni di fusione tra ex IPAB, nel rispetto delle norme recate nel Regolamento di cui all articolo, assicurando che in ogni provincia, in una logica distrettuale, operi esclusivamente una sola ARSP, fatta eccezione per Roma Capitale che unitamente alla Provincia di Roma potrà avere fino ad un massimo complessivo di cinque ARSP e alla Provincia di Viterbo che potrà avere fino ad un massimo di due ARSP. 3. Le ARSP risultanti da procedimenti di trasformazione mediante contestuale processo di fusione di due o più IPAB oppure di diretta trasformazione di IPAB in ARSP sono destinatarie delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie delle IPAB originarie e subentrano a queste in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. 4. Le IPAB che risultano non funzionali a processi di trasformazione mediante contestuale fusione sono estinte nel rispetto delle norme recate nel Regolamento di cui all articolo ;

2 5. A tal fine, la Regione: a) prevede la trasformazione delle IPAB in Aziende Regionali di Servizi alla Persona, anche mediante contestuali operazioni di fusioni tra ex IPAB, secondo i criteri indicati all articolo.; b) individua nello Statuto dell ARSP lo strumento di disciplina delle finalità, delle modalità organizzative e gestionali e di nomina degli organi di governo, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Legge; c) prevede che l ambito territoriale provinciale o di Roma Capitale di attività dell ARSP possa erogare servizi anche in più settori assistenziali; d) prevede che le ARSP siano dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla Regione Lazio e dalla presente normativa; e) inserisce le ARSP nel sistema integrato di intervento dei servizi sociali e dei servizi formativi e culturali, prevedendo la partecipazione delle stesse alla programmazione locale e regionale; f) prevede che i comuni sedi delle ex IPAB trasformate mediante contestuale fusione o trasformate direttamente svolgano in quanto soci, in forma singola o associata, funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull attività delle ARSP, coordinandosi con la Regione Lazio; g) prevede che i comuni che intendano servirsi delle ARSP per la gestione di servizi sociali, sociosanitari, formativi e culturali, possano aderire alle Aziende in qualità di soci; h) prevede procedure semplificate e forme di risanamento e di incentivazione, in particolare finanziarie e fiscali, per la trasformazione mediante contestuale fusione delle ex IPAB di cui al comma 2 del presente articolo; i) assicura che gli statuti delle ARSP prevedano negli organi di indirizzo, controllo e vigilanza la presenza dei rappresentanti dei comuni soci delle Aziende; j) valorizza i patrimoni mobiliari ed immobiliari delle ARSP, assicurando interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria attraverso le Aree Genio Civile della Regione e promuovendo la predisposizione di strumenti e modalità di gestione del patrimonio stesso che ne favoriscano la redditività, la trasparenza della gestione e la promozione storico-artistica, anche attraverso la costituzione di uno o più fondi immobiliari finalizzati alla valorizzazione dei beni immobili non strumentali delle ARSP; k) assicura la memoria storica delle ex IPAB trasformate, dei loro fondatori, delle tavole fondative e degli statuti e dei loro legati, attraverso l istituzione di un Archivio on-line delle IPAB della Regione Lazio, che consideri anche le IPAB, le Opere Pie e gli ex Enti Comunali di Assistenza, già precedentemente oggetto di privatizzazione o di trasferimento, oppure estinti o fusi in altri enti, nonché le IPAB sottoposte alla vigilanza dello Stato, che operano oltre che nel territorio della Regione Lazio anche in ambito sovra regionale. Art. Azienda Regionale di Servizi alla Persona 1. Le Aziende Regionali di Servizi alla Persona (ARSP) sono enti pubblici dipendenti dalla Regione, dotati di autonomia statutaria, organizzativa, patrimoniale, contabile e gestionale, che operano nel rispetto dei principi determinati dall articolo 55 dello Statuto Regionale. L ARSP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l equilibrio dei costi e dei ricavi. Gli enti locali della Regione Lazio si avvalgono

3 delle ARSP per la gestione e l erogazione dei servizi sociali, socio-sanitari, culturali, educativi e formativi, nonché per le altre funzioni ed attività previste dallo Statuto delle ARSP. 2. Le ARSP svolgono, anche per il tramite di propri enti strumentali appositamente costituiti o costituiti dalle ex IPAB e operanti all atto di approvazione della presente legge, attività socioassistenziali, socio-sanitarie, formative e culturali, collaborano con la Regione per l elaborazione degli strumenti programmatici nelle materie di propria competenza e prestano assistenza tecnica e consulenza scientifica nei rispettivi ambiti tematici di operatività a favore della Regione stessa e degli Enti locali. 3. L ARSP subentra a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi quelli relativi alla proprietà degli immobili delle IPAB trasformate mediante contestuale fusione di due o più IPAB oppure delle IPAB trasformate direttamente. Le strutture erogatrici di servizi delle ex IPAB trasformate potranno continuare a mantenere le precedenti denominazioni. 4. L ARSP, nell ambito della propria autonomia, adotta tutti gli atti e negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini. 5. Sono organi dell Azienda Regionale di Servizi alla Persona: a) il Presidente; b) l Assemblea dei soci; c) il Direttore Generale; d) il Revisore Unico. 6. Il Presidente opera nel rispetto delle prerogative e delle decisioni dell Assemblea dei Soci, della quale fa parte senza diritto di voto, e svolge le funzioni strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione dell Azienda. Il Presidente è nominato dal Presidente della Regione Lazio ed è scelto tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona. Lo Statuto dell ARSP può prevedere compensi o indennità o forme di rimborso spesa per l attività del Presidente. Il Presidente può essere rinnovato una sola volta. 7. L Assemblea dei soci svolge le funzioni assegnate dallo Statuto e comunque provvede in materia di programmazione e di approvazione dei bilanci e verifica l azione amministrativa ed i relativi risultati. Di esso fanno parte rappresentanti dei comuni sedi delle ex IPAB trasformate anche mediante processi di fusione e rappresentanti dei comuni che aderiscono all ARSP. Lo Statuto delle ARSP prevede il numero e le modalità di individuazione dei rappresentanti dei comuni nell Assemblea. I consiglieri possono essere rinnovati una sola volta. Per la partecipazione all Assemblea dei soci non sono previsti compensi o indennità né forme di rimborso, comunque denominate. 8. Il Direttore Generale è l organo monocratico di governo dell ARSP, nonché il Responsabile Unico ed il Legale Rappresentante dell Azienda. È nominato con Decreto del Presidente della Regione e scelto in un apposito Albo Regionale dei Direttori Generali delle ARSP. Il Direttore Generale può essere rinnovato una sola volta. 9. Il Revisore Unico, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per i Revisori Legali, è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio, scelto mediante sorteggio pubblico dall Albo Regionale dei Revisori delle ARSP. Al Revisore Unico spetta il controllo sull osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull assetto amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento, nonché il controllo contabile e finanziario sull ARSP stessa. Il Revisore Unico può essere rinnovato una sola volta.

4 10. Lo Statuto dell ARSP stabilisce la propria la denominazione, il logo e la sede legale e disciplina l ambito di attività, la composizione dell Assemblea dei Soci, la durata in carica degli organi, le modalità di recepimento dei regolamenti di organizzazione. Lo Statuto dell ARSP e le successive modifiche sono proposti dall Assemblea dei soci e approvati dalla Regione Lazio. 11. Le ARSP, nell ambito della propria autonomia, si dotano di regolamenti di organizzazione e di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica ed amministrativa. 12. Le ARSP annualmente redigono, con la presentazione del bilancio consuntivo, il bilancio sociale delle attività e, sulla base di indirizzi e criteri stabiliti dal Regolamento di cui al successivo art., si dotano dei seguenti documenti contabili: a) il Piano Programmatico; b) il Bilancio Pluriennale di previsione; c) il Bilancio Economico preventivo con allegato il documento di budget; d) il Bilancio Consuntivo con allegato; e) il Piano Annuale di Gestione e Valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare. 13. Le Aziende Regionali di Servizi alla Persona, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Regione Lazio, si dotano di un Regolamento di contabilità con il quale si introduce la contabilità economica e si provvede all adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento nei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio. Art. Trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza in Aziende Regionali di Servizi alla Persona 1. Con Regolamento regionale, da adottarsi ai sensi dell articolo 47, comma 2 lettere b) e c), dello Statuto Regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge sono dettate disposizioni di attuazione ed integrazione delle norme oggetto dei precedenti articoli, stabilendo, in particolare: a) le procedure da seguire e la tempistica da rispettare per la trasformazione delle IPAB mediante contestuale processo di fusione di due o più IPAB in Aziende Regionali di Servizi alla Persona (ARSP), nonché i tempi della eventuale trasformazione diretta dell IPAB in ARSP, ivi compresa l inventariazione delle risorse umane, patrimoniali, finanziarie e strumentali destinate alla Azienda Regionale di Servizi alla Persona successiva al processo di trasformazione mediante contestuale fusione di due o più IPAB o alla trasformazione diretta, nonché gli organi provvisori incaricati del processo di trasformazione delle IPAB in ARSP anche mediante contestuale fusione, che saranno scelti e nominati con successivo decreto del Presidente della Regione; b) le procedure di estinzione delle IPAB non funzionali ai processi di trasformazione anche mediante contestuale fusione, con la destinazione del loro patrimonio in base agli statuti vigenti o nel caso questi non prevedano destinazioni specifiche, ad Aziende con analoghe finalità presenti nell ambito territoriale di attività o, in assenza di queste, al comune sede dell IPAB estinta, nonché gli organi provvisori incaricati del processo di estinzione, che saranno scelti e nominati con successivo Decreto del Presidente della Regione. Il patrimonio è trasferito con vincolo di destinazione al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali e culturali. Il personale di ruolo delle IPAB estinte con rapporti di lavoro a tempo indeterminato è assegnato all Ente al quale sono attribuiti i beni

5 dell IPAB. L Ente destinatario dei beni subentra anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d opera in corso al momento dell estinzione; c) le modalità di incentivazione finanziaria a sostegno degli obbligatori processi di trasformazione mediante contestuale fusione di due o più IPAB in Azienda Regionale di Servizi alla Persona (ARSP), nei limiti di apposite risorse stanziate nei bilanci regionali di previsione; d) i criteri minimi di uniformità per la formulazione degli Statuti, nonché dei regolamenti di organizzazione e di contabilità delle ARSP; e) gli indirizzi e i criteri per la presentazione annuale del bilancio consuntivo e del bilancio sociale delle attività; f) le modalità per la costituzione dell Albo Regionale dei Direttori Generali delle ARSP e dell Albo dei Revisori Unici delle ARSP, la loro durata e la loro pubblicità, nonché i requisiti di professionalità e competenza che devono essere posseduti ai fini dell iscrizione in tali albi; g) i limiti massimi relativi ai compensi per il Direttore Generale ed il Revisore Unico, nonché i limiti relativi alle eventuali indennità di carica del Presidente; h) le cause di ineleggibilità ed incompatibilità e di decadenza per l incarico di Direttore Generale, di Revisore Unico, di Presidente e di componente dell Assemblea dei soci; i) i criteri per la gestione e valorizzazione del patrimonio disponibile ed indisponibile delle Aziende Regionali di Servizi alla Persona; j) i criteri per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e documentale delle ex IPAB, oggetto di trasformazione mediante contestuale fusione di due o più IPAB o di trasformazione diretta in ARSP, anche mediante la costituzione presso la sede di una ARSP del Museo Regionale del Lazio denominato L Arte nella Carità e di un Archivio Storico; k) i motivi che determinano l estinzione dell Azienda Regionale di Servizi alla Persona; l) eventuali disposizioni particolari per alcune IPAB in considerazione del rilievo regionale e/o nazionale dell attività e delle funzioni svolte. Art. Comitato Tecnico Regionale di Monitoraggio e Valutazione 1. La Regione Lazio esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati di gestione del sistema delle ARSP attraverso il Comitato Tecnico Regionale di Monitoraggio e di Valutazione delle attività delle ARSP, istituito presso la Direzione Regionale competente in materia di Politiche Sociali, e presieduto dal Direttore Regionale alle Politiche Sociali, composto da cinque esperti in materie giuridiche, sociali ed economiche, dei quali due designati dal Consiglio Regionale con voto limitato, per garantire la rappresentanza delle opposizioni, due dal Consiglio delle Autonomie Locali ed uno designato dal Presidente della Regione Lazio. 2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Comitato Tecnico Regionale di Monitoraggio e di Valutazione predispone e trasmette alla Consiglio Regionale e al Consiglio delle Autonomie Locali il Rapporto di Monitoraggio sulle attività delle ARSP, con il quale si esamina le attività e la gestione di bilancio, riferite all anno solare precedente, delle ARSP sotto i profili dell efficienza, dell efficacia, dell economicità, del buon andamento e in ordine alla loro coerenza con gli indirizzi definiti dalla Regione Lazio. 3. I Revisori Unici delle ARSP trasmettono al Comitato Tecnico Regionale di Monitoraggio e di Valutazione una relazione sui documenti contabili di cui al comma 11 dell articolo precedente. 4. La Regione definisce criteri e linee guida cui devono attenersi i Revisori Unici nella predisposizione delle relazioni.

6 5. Per l espletamento delle proprie attività il Comitato può richiedere documentazione, ma non può interferire direttamente con l attività delle ARSP né con quella del Revisore Unico. 6. Qualora accerti, anche sulla base delle relazioni dei Revisori, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi, il Comitato né da tempestiva informazione al Consiglio Regionale e al Consiglio delle Autonomie Locali e vigila sull adozione da parte dell ARSP delle necessarie misure correttive e sul rispetto degli indirizzi, dei vincoli e delle limitazioni eventualmente previste in caso di mancato rispetto delle disposizioni. 7. Il Comitato si avvale per il suo funzionamento delle strutture della Direzione Regionale delle Politiche Sociali, che svolge anche attività di segretariato del Comitato ed eventualmente di personale delle ARSP appositamente distaccato o comandato. 8. Il Regolamento di cui all articolo, acquisito il parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle Autonomie Locali disciplina le modalità di funzionamento del Comitato, prevedendo, in particolare: a) le competenze, la durata dell incarico, i limiti e l ambito di azione; b) i rimborsi spesa o gli eventuali emolumenti per i componenti del Comitato. 9. Il Comitato Tecnico Regionale di Monitoraggio e Valutazione entro 18 mesi dal proprio insediamento presenterà al Consiglio Regionale e al Consiglio delle Autonomie Locali un Rapporto sulla storia e l evoluzione delle Opere Pie, delle ex ECA e delle IPAB della Regione Lazio comprendente un censimento di tutti questi enti sin dalle loro origini e del patrimonio posseduto. Per la predisposizione del Rapporto il Comitato potrà effettuare audizioni e ricerche e acquisire ogni documentazione utile. Art. Disposizioni valutative, transitorie e di rinvio. Abrogazioni. 1. Entro un anno dall entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 1 dell articolo, la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed alle Commissioni consiliari competenti una relazione sull entità dei procedimenti attivati e sugli eventuali conseguenti contenziosi. Entro tre anni dall entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 1 dell articolo, la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed alle Commissioni Consiliari competenti una relazione che evidenzi le trasformazioni e le eventuali estinzioni avvenute. 2. Nel periodo transitorio previsto per il riordino e la trasformazioni delle IPAB, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in quanto non contrastanti con il principio di libertà dell assistenza e con le disposizioni della presente legge. 3. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il riordino e la trasformazione delle IPAB, in ogni disposizione di legge o di Regolamento regionale il riferimento alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza si intende fatto alle Aziende Regionali di Servizi alla Persona. 4. Tutte le obbligazioni assunte e i contratti in essere presso le IPAB restano esigibili e validi fino alla loro naturale scadenza. 5. Nelle more della formazione dell Albo Regionale dei Direttori Generali delle ARSP e dei Revisori Unici delle ARSP, i Direttori Generali e i Revisori Unici sono scelti tra i Segretari/Direttori e tra i Revisori delle preesistenti IPAB. Il Regolamento di cui al comma 1 dell articolo stabilisce le modalità per le nomine provvisorie. Tali incarichi decadono all atto della nomina del Direttore

7 Generale e del Revisore Unico ai sensi rispettivamente del comma 6 e del comma 8 dell articolo. 6. L uso della denominazione Azienda Regionale di Servizi alla Persona o dell acronimo ARSP è obbligatorio in ogni segno distintivo o comunicazione delle Aziende disciplinate dalla presente legge. 7. Alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 1 dell articolo presente articolo sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:.

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