D. LGS. 81/2008 NORME SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

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1 D. LGS. 81/2008 NORME SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI IN AZIENDA: CORRETTA GESTIONE E SANZIONI Apindustria Verona, 26 gennaio 2012 Dott. Menegalli Plinio Medico Competente - Ergonomo

2 TITOLO I - SEZIONE V Definizioni (Art. 2) SORVEGLIANZA SANITARIA Insieme di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa MEDICO COMPETENTE Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dalla legge, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

3 Art. 15 (Misure generali di tutela) Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:... l) Il controllo sanitario dei lavoratori m) l allontanamento del lavoratore dall esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l adibizione, ove possibile, ad altra mansione....

4 Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) a)nominare il medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo c)nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza

5 AMBITI OPERATIVI Art.38 del D.Lgs.81/08 COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE Datore di lavoro Dirigenti Preposti RLS Medico competente RSPP Lavoratori

6 COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE Art.25 comma 1 lettera a) e m) del D.Lgs.81/08 alla valutazione dei rischi con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori COLLABORAZIONE: all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori

7 SORVEGLIANZA SANITARIA Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08 insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro Questionari clinici Esami strumentali Indagini di laboratorio Indagini diagnostiche Consulenze specialistiche Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi Effetti precoci sulla salute correlati all esposizione professionale Verifica delle misure di prevenzione dei rischi

8 SORVEGLIANZA SANITARIA Art.41 comma 2 del D. Lgs. 81/08 La sorveglianza sanitaria include : Accertamenti medici preventivi -preassuntivi Accertamenti medici periodici (di norma annuali salvo disposizioni di legge diverse) Accertamenti medici su richiesta del lavoratore Accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro Accertamenti medici in occasione del cambio di mansione Accertamenti medici dopo assenza prolungata (oltre 60 gg.) SONO SEMPRE FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELL IDONEITA ALLA MANSIONE SPECIFICA

9 SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41) La sorveglianza sanitaria comprende: Visita medica preventiva/preassuntiva intesa a consatatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti viene stabilita, di norma, una volta l anno

10 Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro in casi specifici (es. esposizione a cancerogeni o mutageni, rischio chimico non irrilevante per la salute) Visita medica alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l idoneità alla mansione

11 DALL ATTENTA LETTURA DELLA NORMA SI EVINCE CHE: La visita PREASSUNTIVA NON E OBBLIGATORIA e può essere effettuata dal MC o richiesta all ULSS-SPISAL La visita PREVENTIVA E OBBLIGATORIA e deve essere effettuata dal MC. Ma.quando farla?

12 QUANDO E OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA? Quando in azienda un lavoratore è esposto a rischi professionali potenzialmente lesivi per la sua salute. La normativa vigente prevede alcuni di questi rischi, altri possono essere rilevati con la valutazione dei rischi (rumore, vibrazioni, movimentazione manuale di carichi, sovraccarico arti superiori, rischio chimico, rischio biologico, uso di vdt, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, lavoro notturno, lavoro in altezza, mansioni a rischio per terzi come attività di trasporto di merci e persone,...)

13 Idoneità IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ Art.41 comma 6 del D. Lgs. 81/08 La sorveglianza sanitaria include : Idoneità parziale, temporanea o permanente Inidoneità, temporanea o permanente con prescrizioni con limitazioni Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9). il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore (art.41, comma 8)

14 PROVVEDIMENTI IN CASO DI INIDONEITA ALLA MANSIONE SPECIFICA (Art. 42) Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza

15 SORVEGLIANZA SANITARIA Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08 La sorveglianza sanitaria NON deve includere accertamenti sanitari: per accertare stati di gravidanza per verificare stati di sieropositività per HIV che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto Esclusi: problemi alcol-correlati assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti su richiesta del datore di lavoro per controllare l idoneità fisica o le assenze per infermità del lavoratore

16 SORVEGLIANZA SANITARIA Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08 PROTOCOLLO SANITARIO definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art.25, comma 1 lettera b) Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati rischio e il meno invasivi possibili (art. 229, comma 4) va considerato parte integrante del documento di valutazione dei rischi (art. 29, comma 1)

17 UNA ADEGUATA SORVRGLIANZA SANITARIA DEVE RISPETTARE I PRINCIPI DI: NECESSITA : si applica la SS solo nei casi in cui sia effettivamente presente un rischio professionale per la salute ATTINENZA: il protocollo-programma di SS deve prevedere accertamenti mirati ai rischi e non generalisti o generici VALIDITA SCIENTIFICA : i risultati devono essere scientificamente validati e in grado di predire l effetto degli agenti di rischio professionali EFFICACIA: possibilità/capacità di ridurre gli effetti negativi sulla salute dei lavoratori

18 I SOGGETTI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08 Il lavoratore è persona che: tutti i lavoratori esposti a rischio indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al datore di lavoro

19 Soggetti: I SOGGETTI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA A carico di: Lavoratori subordinati Lavoratori con contratto somministrazione lavoro Lavoratori pubbliche amministrazioni Dipendenti pubblici che prestano servizio con rapporto di dipendenza funzionale c/o altre amministrazioni Lavoratori a progetto, Co.Co.Co, Co.Co.Pro. se le prestazioni si svolgono c/o il committente Lavoratori subordinati a distanza Lavoratori autonomi, componenti dell impresa familiare, piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole Lavoratori stagionali operanti nel settore agricolo Lavoratori volontari Soci lavoratori di cooperative Datore di lavoro Utilizzatore Datore di lavoro Datore di lavoro Committente Datore di lavoro Facoltativa e a loro carico Entro 90 giorni verranno emanate disposizioni Datore di lavoro Datore di lavoro

20 VERIFICA DI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA D.Lgs.81/08, Legge 125 del 30 marzo 2001 La sorveglianza sanitaria è finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (Art.41, comma 4) Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata Informazione, formazione e counselling collettivo Indicatori di laboratorio mirati all individuazione dei soggetti a rischio (MCV, AST, ALT, GGT, CDT) SU TUTTI I SOGGETTI CON MANSIONE A RISCHIO IDENTIFICATA NELLA NORMATIVA Se verifica positiva: giudizio di inidoneità temporanea alla mansione, autodiagnosi e counselling individuale Invio ai SERT

21 VERIFICA DOI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA D.Lgs.81/08, Legge 125 del 30 marzo 2001 MANSIONI A RISCHIO Test alcolimetrico effettuato dal medico competente o dal medico dell Organo di Vigilanza Se test positivo: invio ai SERT SUL LAVORATORE CON SOSPETTA INTOSSICAZIONE ALCOLICA ACUTA SEGNALATO DALL AZIENDA MANSIONI NON A RISCHIO Invio alla commissione medica ex art. 5 dello Statuto dei lavoratori

22 VERIFICA DI ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE D.Lgs.81/08, Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007 La sorveglianza sanitaria è finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art.41, comma 4) Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata Test di screening su urina Verifica positiva: giudizio di inidoneità temporanea alla mansione Invio ai SERT SU TUTTI I SOGGETTI CON MANSIONE A RISCHIO IDENTIFICATA NELLA NORMATIVA (D.M. 186/90)

23 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO Art. 25, comma 1, lettere c) d) e), Allegato 3A del D. Lgs. 81/08 istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente custodia sotto la responsabilità del medico competente con salvaguardia del segreto professionale luogo di custodia concordato con il datore di lavoro (azienda o studio medico) in caso di cessazione dell attività dell azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro: consegna al lavoratore, che firmerà per ricevuta in caso di cessazione dell incarico: consegna al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta

24 SOPRALLUOGO IN AZIENDA Art. 25, comma 1, lettera l) del D.Lgs 81/08 Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi L indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi Nei cantieri temporanei o mobili può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi ed il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla stessa impresa Non è previsto l obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione

25 RIUNIONE PERIODICA Art.35 del D.Lgs.81/08 Dove: nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori nelle aziende fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la convocazione di un apposita riunione Quando: almeno una volta all anno in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio Chi partecipa: Argomenti da trattare: Vanno individuati: il datore di lavoro o un suo rappresentante L RSPP il medico competente, ove nominato I RLS - documento di valutazione dei rischi; - andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria - criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI - programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute codici di comportamento e buone prassi obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva

26 RELAZIONE SANITARIA Art. 25, comma 1, lettera i), Allegato 3B del D. Lgs. 81/08 prodotta in forma scritta e presentata nell ambito della riunione periodica trasmessa entro il primo trimestre dell anno ai servizi competenti per territorio esclusivamente per via telematica Dati identificativi dell azienda Dati identificativi del Medico competente Rischi cui sono esposti i lavoratori Protocolli sanitari adottati N. giorni di assenze Infortuni denunciati Malattie professionali segnalate Tipologia dei giudizi di idoneità Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono tali informazioni, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all ISPESL (art. 40, comma 2)

27 La sorveglianza sanitaria è solo una parte dell attività di prevenzione nei luoghi di lavoro (individuazione delle inidoneità-limitazioni-prescrizioni) ed è una forma di PREVENZIONE SECONDARIA E quindi preceduta e condizionata dalla PREVENZIONE PRIMARIA (misure tecniche, misure organizzative, misure procedurali, individuazione e uso DPI)

28 La sorveglianza sanitaria non deve servire alla medicalizzazione del rischio ma deve essere funzionale alla razionale gestione delle risorse umane contribuendo a migliorare le condizioni di lavoro e di salute e il clima generale anche di carattere psicologico e motivazionale

29 FINALITA DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA Verificare l accettabilità dei compiti lavorativi per i singoli soggetti (giudizio di idoneità) Rilevare i soggetti portatori di particolari patologie Rilevare i soggetti costituzionalmente predisposti-ipersuscettibili Monitorare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori Misurare la prevalenza di malattie tra i lavoratori (in funzione dell età, dell anzianità lavorativa, )

30 FINALITA INDIVIDUALI oindividuare eventuali condizioni negative di salute in uno stadio precoce al fine di prevenirne l ulteriore decorso (malattia professionale) evitando danni al lavoratore e all azienda oidentificare soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità per i quali occorre adottare misure protettive più cautelative FINALITA COLLETTIVE ocontribuire all accuratezza della valutazione del rischio oidentificare i lavoratori che in conseguenza di variabili individuali, abilità acquisite e/o allenamento psico-fisico sono in grado di sostenere condizioni lavorative più impegnative overificare nel tempo l adeguatezza delle misure di prevenzione adottate oraccogliere dati clinici per operare confronti nel tempo e in contesti analoghi o diversi

31 VANTAGGI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA Stabilire con i lavoratori, attraverso il Medico Competente (mediatore di problematiche sanitarie ma anche psico-sociali) un rapporto diretto Il Medico Competente, se adeguatamente collaborativo può cogliere campanelli d allarme, fenomeni psico-sociali nuovi o tendenze che possono essere tempestivamente affrontati Raccogliere informazioni dal punto di vista dei lavoratori completando le valutazioni dei rischi esclusivamente tecniche Effettuare una attività di informazione/formazione dei lavoratori che, per quanto informale, ha il vantaggio di essere diretta, continua e personalizzata Mettere a punto criteri omogenei e trasparenti di gestione dei problemi sanitari Evitare la manifestazione clinica eclatante di malattie da lavoro o meno ma che possono interferire con esso contenendo anche l assenteismo Introduzione di buone prassi igieniche, comportamentali, dietetiche, in materia di abuso di sostanze,

32 SVANTAGGI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA REALI: eccesso di visite-esami strumentali-esami ematochimicimonitoraggi APPARENTI: spesa aggiuntiva (peraltro deducibile ). Tale svantaggio è solo apparente perché nel lungo periodo favorisce una gestione più razionale del personale e, assieme alle altre attività di prevenzione, a ridurre la probabilità di insorgenza di malattie professionali o che si verifichino infortuni (con evidente ritorno economico)

33 COLLOCAMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI E un importante momento di interazione tra Datore di lavoro, Medico Competente e struttura pubblica

34 PROCEDURA OPERATIVA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA Come per ogni procedura: chi fa che cosa, come, quando (entro ) Occorre prendere in considerazione le varie tipologie di visite E necessario procedurare la gestione/applicazione concreta dei giudizi-certificazioni di idoneità Comunicazione al MC dei lavoratori che cessano il rapporto

35 ATTENZIONE: Art. 18 (del D.Lgs. 81 modificato dal D.Lgs. 106) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE Comma 1 lettera g) Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto Comma 1 lettera g-bis) Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro

36 GRAZIE PER L ATTENZIONE

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