Le principali novità della dichiarazione IVA Esame dei casi particolari

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1 Le principali novità della dichiarazione IVA Esame dei casi particolari Con il Provvedimento datato 15 gennaio 2013, provvedimento emanato in base a quanto viene previsto dall articolo 8 del D.P.R , n. 322 e successive modificazioni, l Agenzia delle Entrate ha provveduto ad adeguare la struttura e il contenuto dei modelli di dichiarazione Iva alla vigente normativa semplificandone le modalità di compilazione. Con il citato provvedimento vengono approvati i Modelli Iva 2013 e Iva 26 LP/2013, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all anno di imposta 2012 ed il Modello Iva Base 2013, che può essere utilizzato dal contribuente, in alternativa al Modello Iva, sia per la presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma che per la presentazione della stessa nell ambito della dichiarazione unificata (all interno di Unico 2013). Infatti, il modello di dichiarazione annuale Iva 2013 deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma (possibile dal 1 febbraio 2013 ), sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale Iva 2013 nel Modello Unico In ogni caso, come si vedrà in seguito, il termine ultimo di presentazione della dichiarazione è fissato al 30 settembre Inoltre, sempre ai fini Iva, con apposito Provvedimento dell Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2013 (pubblicato sempre sul sito Internet il giorno successivo), distinto quindi dal quello della dichiarazione annuale Iva 2013, è stato approvato anche il Modello Iva 74-bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate dal contribuente nella frazione d anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, modello che è riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori, da utilizzare per l anno d imposta Con il provvedimento in parola l Agenzia ha provveduto ad approvare le sole istruzioni che si adeguano alla vigente normativa Iva e che sostituiscono quelle approvate, unitamente al predetto modello, con il Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16 gennaio Pertanto, così come viene specificato anche nel contesto dello stesso provvedimento di approvazione del Modello Iva 74-bis, il modello e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica rimangono quelli che erano stati approvati, rispettivamente, con i Provvedimenti del 16 e del 26 gennaio Resta poi fermo l obbligo per il contribuente di presentare all Ufficio dell Agenzia delle Entrate competente per territorio il Modello Iva 74-bis esclusivamente per via telematica ed entro un periodo di quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore. 1. La Dichiarazione annuale IVA 2013 Esame delle Principali novità Nell ambito del nuovo modello di dichiarazione annuale Iva 2013 si possono rinvenire diversi aggiornamenti rispetto a quello del 2012 in conseguenza dei numerosi interventi del Legislatore ed, in particolare, di quanto previsto dalla L. 228/2012 (cd. Legge di stabilità 2013) e dalle numerose novità normative di recente emanazione. Tra le più importanti novità previste dal nuovo modello di dichiarazione Iva 2013 si trovano anche la nuova normativa relativamente alle cessioni imponibili di immobili (sia abitativi che strumentali), così come è stata modificata ad opera dell articolo 9, D.L. 83/2012, l esordio della disciplina relativa all Iva per cassa, previsto dall articolo 32-bis, D.L. 83/2012 e l eliminazione dalla Dichiarazione annuale IVA 2013 del Quadro VR per la richiesta di rimborso del credito Iva

2 derivante dalla dichiarazione annuale. Infatti, come sarà meglio e più approfonditamente esposto nel prosieguo del presente lavoro, da quest anno, la richiesta di rimborso del credito Iva dovrà essere effettuata mediante la compilazione del Quadro V (rigo V4) o, in caso di presentazione della dichiarazione unificata, del Quadro R. Inoltre, nel modello di dichiarazione Iva 2013 sono previsti numerosi aggiornamenti e modifiche per quanto concerne, in particolare, anche il Quadro VO (quello relativo alle Comunicazioni delle opzioni e revoche ). La sezione 1, ad esempio, è stata implementata con l introduzione del nuovo rigo VO15 riservato ai contribuenti che sono tenuti a comunicare l esercizio dell opzione per il nuovo regime dell Iva per cassa, mentre nella sezione 3, sono stati previsti due righi nuovi, precisamente i righi VO33 e VO34, riguardanti la comunicazione dell esercizio da parte del contribuente dell opzione esercitata dai soggetti che hanno ritenuto di non avvalersi del regime fiscale di vantaggio riservata l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e del regime contabile agevolato, previsti entrambi dall articolo 27, D.L. 98/2011. Inoltre è stato previsto il rigo VO35, rigo che è riservato ai soggetti che hanno scelto di non avvalersi del regime previsto dall articolo 1, commi della L. 244/2007 e che intendono revocare l opzione per il regime ordinario al fine di potersi avvalere dei regimi disciplinati dall articolo 27, commi 1, 2 e 3, D.L. 98/2011 sopra richiamato. Passando a passare in rassegna i singoli quadri di cui compone il modello, si ritiene opportuno sottolineare che nel Quadro VA della dichiarazione Iva 2013 è stato introdotto, ad esempio, il nuovo rigo VA15 per le società in perdita sistemica nel triennio 2009/2010/2011 e che dunque sono considerate presuntivamente non operative dal 2012, ai sensi dell articolo 2, commi 36-decies e undicies, D.L. 138/2011. Nel Quadro VE è stato invece soppresso il rigo che nel modello precedente era riservato all indicazione delle operazioni con aliquota al 20%; se vi fosse necessità di indicare comunque l imposta per fatture ad esempio differite, l importo deve essere incluso nel rigo dedicato all aliquota al 21% (rigo VE22) e l 1% di differenza deve essere imputato al rigo «Variazioni e arrotondamenti» (rigo VE 24). Sempre nell ambito del Quadro VE, si trova al rigo VE34, la nuova colonna 5, dedicata alle cessioni imponibili di immobili (abitativi e strumentali) con applicazione del «reverse charge», così come viene previsto dal contenuto dell articolo 9, D.L. 83/2012 (si ricorda che era possibile applicare dal l Iva con opzione, mentre fino al sussisteva invece l obbligo di assoggettare ad Iva l operazione in esame). Nel Quadro VF è stato ovviamente soppresso il rigo che era riservato all indicazione delle operazioni con aliquota ordinaria al 20%. È stato, inoltre, ridenominato il rigo VF15 relativo all indicazione degli acquisti da soggetti superminimi (si tratta di un semplice adeguamento dell indicazione normativa a quanto previsto dall articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011). Per quanto concerne il rimborso dell Iva annuale, inoltre, dovrà essere utilizzato il Quadro V (compilando il nuovo rigo V4), essendo stato soppresso quello che era l apposito Quadro VR, come si può vedere meglio nella successiva tabella riepilogativa di tutte le novità del modello. In relazione al modello di dichiarazione Iva 2013, una delle principali novità riguarda il nuovo regime dell Iva per cassa, previsto dall articolo 32-bis, D.L. 83/2012 convertito dalla L. 134/2012, attuato col D.M ed entrato in vigore dal 1 dicembre 2012, le cui modalità per l esercizio dell opzione sono state precisate con il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate

3 21 novembre 2012, mentre la C.M. 44/E/2012 ha provveduto a chiarire numerosi aspetti relativi alla sua concreta applicazione. Pertanto, i contribuenti Iva che dal 1 dicembre de l 2012 hanno optato per il nuovo regime della «liquidazione dell Iva secondo la contabilità di cassa» dovranno indicare nel nuovo campo 3 del rigo VE36 l importo complessivo delle operazioni di dicembre 2012 con Iva per cassa, se la fattura non è ancora stata incassata. Ciò comporta che l imposta diverrà esigibile negli anni successivi. Nel rigo VF19, rigo che è riservato alle operazioni passive con esigibilità differita, invece, i cedenti che hanno ritenuto di optare per il nuovo regime dovranno indicare gli imponibili delle fatture passive (in regime di Iva per cassa), non ancora pagate. A differenza del regime di esigibilità differita in vigore fino alla fine di novembre 2012, questo rigo non dovrà essere compilato da chi ha comprato beni o servizi da fornitori che hanno optato per il nuovo regime, in quanto per il cessionario l imposta è subito detraibile, cioè indipendentemente dal pagamento della relativa fattura. Pertanto, il Quadro VO relativo alle «Comunicazioni delle opzioni e revoche», è stato modificato per consentire l introduzione del nuovo rigo VO15, che è dedicato a chi ha iniziato ad impiegare il nuovo regime dell Iva per cassa a partire dal 1 dicembre del Nello stesso quadro, è stato introdotto anche il rigo VO33 al fine di consentire la «determinazione dell Iva e del reddito nei modi ordinari» ai quei soggetti che sarebbero entrati naturalmente a partire dal 2012 nel nuovo regime fiscale dei minimi, ma che hanno voluto utilizzare la contabilità semplificata o quella ordinaria. La stessa opzione per i regimi Iva ordinari può essere effettuata, barrando il rigo VO34, anche da chi sarebbe entrato naturalmente nel regime dei residuali. Di conseguenza, riepilogando, per quanto riguarda i contribuenti che si avvalgono dei predetti regimi, nella sezione 3 del Quadro VO sono stati previsti i nuovi righi VO33 e VO34, relativi alla comunicazione dell opzione che è stata esercitata da parte di quei soggetti che hanno ritenuto di non avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e del regime contabile agevolato, previsti entrambi dall articolo 27, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011. L opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. Sempre nella sezione 3 del Quadro VO è stato aggiunto il nuovo rigo VO35, riservato ai soggetti che non hanno voluto avvalersi del vecchio regime che era previsto per i contribuenti minimi, secondo quanto previsto dalle regole dell articolo 1, comma , L. 244/2007 e che intendono revocare l opzione per il regime ordinario, al fine di potersi avvalere dei nuovi regimi disciplinati dall articolo 27, commi 1, 2 e 3, D.L. 98/2011. Più in particolare, per il vecchio regime dei contribuenti minimi, le istruzioni al rigo VO35 sono illustrate come riportato nella tabella seguente. CONTRIBUENTI MINIMI Articolo 1, comma , L. 244/2007

4 Rigo VO35, casella 1 Rigo VO 35, casella 2 La casella 1 deve essere barrata da quei contribuenti che hanno iniziato l attività successivamente alla data del 31 dicembre 2007 e che hanno applicato, a partire dall anno 2012, il regime fiscale di vantaggio riservato all imprenditoria giovanile ed ai lavoratori in mobilità così come previsto dall articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011. Si tratta, come è stato chiarito dalla C.M. 17/E/2012, di quei soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, hanno preferito scegliere di non avvalersi del regime previsto dall articolo 1, commi , L. 244/2007 e che hanno concluso il periodo triennale di permanenza obbligatoria nel regime ordinario. La casella 2 deve essere barrata dai soggetti che hanno iniziato l attività successivamente alla data del 31 dicembre 2007 e che pur essendo in possesso dei requisiti richiesti hanno scelto di non avvalersi del regime previsto dall articolo 1, commi , L. 244/2007. Concluso il periodo triennale di permanenza obbligatoria nel regime ordinario questi soggetti optano a partire dall anno 2012 per il regime contabile agevolato di cui all articolo 27, comma 3, D.L. 98/2011. MODELLO IVA 2013 NOVITÀ schema di sintesi I Quadri Le novità Quadro VA «Informazioni e dati relativi all attività» Nel Quadro VA è stato introdotto il nuovo rigo VA15 per le società che sono state in una situazione di perdita sistemica nel corso del triennio 2009/2010/2011 e che dunque sono considerate presuntivamente non operative a partire dall esercizio 2012, ai sensi dell articolo 2, commi 36-decies e undecies, del D.L 138/2011. Si tratta di una segnalazione spontanea dato che deve essere fatta prima della presentazione di Unico, se autonoma.

5 Quadro VE Nella sezione 2, è stato soppresso il rigo con «Determinazione del volume d affari e aliquota al 20% (soppressa a decorrere dal dell imposta relativa alle operazioni dal D.L. 138/2011). Nel caso in cui imponibili» si presentasse la necessità di indicare comunque l imposta per fatture ad esempio differite, l importo deve essere incluso nel rigo dedicato all aliquota al 21% (rigo VE22) e l 1% di differenza deve essere imputato al rigo «Variazioni e arrotondamenti» (rigo VE24). Conseguentemente i righi della sezione 3 sono stati rinumerati. Nella sezione 4, al rigo VE34 il campo 5 è stato ridenominato «Cessioni di fabbricati», a seguito delle modifiche introdotte negli articoli 10, nn. 8-bis e 8-ter e 17, comma 6, lettera a-bis, dall articolo 9, D.L. 83/2012. Infatti, tale rigo è dedicato alle cessioni imponibili di immobili (siano essi abitativi e strumentali) con applicazione del «reverse charge», ai sensi del predetto articolo 9, D.L. 83/2012. Nel rigo VE36, riservato all esposizione delle operazioni effettuate nell anno ma con imposta esigibile in anni successivi, è stato introdotto il campo 3 per le operazioni effettuate ai sensi dell articolo 32-bis, D.L. 83/2012, in vigore dal 1 dicembre 2012 (Iva per cassa).

6 Quadro VF Nella sezione 1, è stato espunto il rigo con «Operazioni passive e Iva ammessa in aliquota al 20% (soppressa a decorrere dal detrazione» dal D.L. 138/2011). Di conseguenza i righi successivi ed i righi della sezione 2 sono stati rinumerati. È stato, inoltre, ridenominato il rigo VF15 per gli acquisti da superminimi, cioè da soggetti che nell anno 2012 si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 (adeguamento solo dell indicazione normativa: è stato infatti eliminato il riferimento al vecchio regime dei minimi previsto dall articolo 1, comma 96 e seguenti, L. 244/2007). Si segnala l introduzione del campo 3, nel rigo VF19, per gli acquisti effettuati dai contribuenti che hanno optato per il regime dell Iva per cassa, di cui all articolo 32-bis, D.L. 83/2012, in vigore dal 1 dicembre Quadro VJ Il rigo VJ14 è stato ridenominato «Acquisti di «Determinazione dell imposta relativa a fabbricati (art. 17, co. 6, lett. a-bis)», a particolari tipologie di operazioni» seguito delle modifiche introdotte negli articoli 10, nn. 8-bis e 8-ter, e 17, comma 6, lettera a-bis, dall articolo 9, D.L. 83/2012

7 Quadro VL «Liquidazione dell imposta annuale» Nella sezione 3 del rigo VL29, è stato inserito il campo 3, nel quale devono essere esposti i versamenti che sono stati sospesi a seguito di eventi eccezionali. Il rigo VL40, invece, è stato ridenominato «Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito», per consentire l esposizione dei versamenti effettuati dal contribuente e relativi anche ad anni precedenti, a seguito di utilizzo in eccesso del credito Iva annuale. Nel Quadro VW, il rigo VW40 è stato anche esso ridenominato «Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito», analogamente a quanto previsto nel rigo VL40. È stato modificato il rigo VL10 «Eccedenza di credito non trasferibile». Tale rigo deve essere compilato solo dai soggetti che nel corso del 2012 hanno partecipato alla particolare procedura dell Iva di gruppo ai sensi dell articolo 73, ultimo co., D.P.R. 633/1972. Da quest anno, essendo stato eliminato il Quadro VR per la richiesta di rimborso, le modalità di utilizzo dell importo indicato nel presente rigo devono essere evidenziate nell ambito del nuovo Quadro V. Le istruzioni implementate infatti prevedono: la compilazione del rigo V4, per indicare l importo oggetto di richiesta di rimborso, ai sensi dell articolo 30, comma 4, D.P.R. 633/1972; la compilazione del rigo V5, per indicare l importo da utilizzare in compensazione nel Modello F24; la compilazione del rigo V6, per indicare l importo ceduto dai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dall articolo 117, D.P.R. 917/1986

8 Quadro VR «Richiesta di rimborso del credito annuale» Facendo riferimento alle richieste di rimborso del credito Iva annuale, nell intento di semplificare la modulistica dichiarativa, il Quadro VR è stato soppresso e, pertanto, a partire dall anno di imposta 2012, la richiesta del credito emergente dalla dichiarazione annuale è effettuata mediante la compilazione del Quadro V. In particolare il rigo V4 viene implementato con la previsione di nuovi campi, attraverso i quali fornire tutte le informazioni necessarie per l erogazione del rimborso del credito Iva (si veda, nello specifico, la descrizione dell apposito Quadro V di seguito illustrato). Inoltre, nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione unificata, è possibile richiedere il rimborso compilando il Quadro R di Unico 2013.

9 Quadro V «Determinazione dell Iva da versare o del credito d imposta» A seguito della soppressione del Quadro VR, il rigo V4 «Importo di cui si richiede il rimborso», è stato implementato di nuovi campi. I nuovi campi introdotti, da 2 a 8, riguardano in generale, l importo da liquidare mediante procedura semplificata, la causale del rimborso, il possesso dei requisiti richiesti per l erogazione prioritaria del rimborso, la condizione di subappaltatore nel settore edile, l attestazione di operatività e di affidabilità e solvibilità per l esonero dalla prestazione della garanzia. Più in particolare, al rigo V4 «Imposta di cui si richiede il rimborso» sono presenti i nuovi campi da 2 a 8, dove vanno riportati: al campo 2 l importo da liquidare mediante procedura semplificata; al campo 3 la causale del rimborso; al campo 4 il possesso dei requisiti richiesti per l erogazione prioritaria del rimborso; al campo 5 la condizione di subappaltatore nel settore edile; al campo 6 l attestazione di operatività; ai campi 7 e 8 l attestazione di affidabilità e solvibilità per l esonero dalla prestazione della garanzia (cd. «contribuenti virtuosi»)

10 Quadro VO «Comunicazioni delle opzioni e revoche» La sezione 1 è stata implementata con l introduzione del rigo VO15 per i contribuenti interessati a comunicare l opzione per il nuovo regime dell Iva per cassa. Nella sezione 3, sono stati previsti i righi VO33 e VO34, riguardanti la comunicazione dell opzione esercitata dai soggetti che hanno ritenuto di non avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e del regime contabile agevolato di cui all articolo 27, D.L. 98/2011. Inoltre, è stato previsto anche il rigo VO35 riservato ai soggetti che non si sono avvalsi del vecchio regime per i contribuenti minimi (ex articolo 1, commi , L. 244/2007) e che intendono revocare l opzione per il «regime ordinario» al fine di potersi avvalere dei nuovi regimi previsti dall articolo 27, commi 1, 2 e 3, D.L. 98/ La Dichiarazione annuale IVA Esame dei casi particolari più frequentemente ricorrenti A) FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Possono verificarsi i seguenti casi: 1 CASO: la procedura concorsuale è iniziata nel corso dell'anno 2012 In questo caso i curatori fallimentari e i commissari liquidatori devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa all'intero periodo d'imposta, comprensiva di due moduli: il primo è riservato alle operazioni registrate nella parte di anno solare che è anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (ricordandosi di barrare la casella del rigo VA3),il secondo è in vece da compilare con l indicazione delle operazioni registrate successivamente a tale data. In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL. I quadri VT e V, invece, devono essere compilati esclusivamente nel modulo n. 01. Ai fini del rispetto delle corrette modalità di compilazione del quadro V, occorre tener presente la possibilità che si vengano a verificare le seguenti ipotesi: nel caso in cui emerga un debito IVA riferito alle operazioni effettuate nella frazione d anno che precede la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (1 periodo), nel quadro V devono essere riportati solo il credito o il debito IVA relativo alla frazione d anno successiva (2 periodo); i saldi relativi ai due periodi non possono essere oggetto di compensazione fra di loro;

11 nel caso in cui emerga un credito IVA relativo alle operazioni effettuate nella frazione d anno che precede la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (1 periodo), nel quadro V devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo. La dichiarazione IVA deve essere presentata in via autonoma e mediante trasmissione telematica. Modello IVA 74-bis Relativamente alle operazioni che sono state oggetto di registrazione nella parte dell anno solare che ha preceduto la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (1 periodo), i curatori o i commissari liquidatori sono anche tenuti alla presentazione, esclusivamente al competente Ufficio dell Agenzia delle Entrate anche per via telematica, entro i 4 mesi successivi alla nomina, dell apposita dichiarazione (modello IVA 74-bis, approvato con il provvedimento dell Agenzia delle Entrate datato 16 gennaio 2012), ai fini dell eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale, che non consente, tra l'altro, di richiedere il rimborso dell eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello. 2 CASO: la procedura concorsuale è iniziata tra il 1 gennaio 2013 ed il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione IVA. Se la dichiarazione annuale IVA relativa all anno 2012 non risulta sia stata presentata da parte del contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, detta dichiarazione deve essere presentata da parte dei curatori o dei commissari liquidatori in via telematica e nei termini ordinari ovvero entro 4 mesi successivi alla nomina se quest ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione della dichiarazione. Anche in questo caso resta confermato l obbligo di presentare al competente Ufficio dell Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, lo specifico modello IVA 74-bis. B) CESSAZIONE DELL ATTIVITÀ I soggetti che hanno cessato l esercizio della loro attività di impresa sono tenuti a presentare l ultima dichiarazione annuale IVA nell anno successivo a quello in cui l attività è cessata, entro i normali termini (così come viene previsto dall articolo 35, comma 4). L attività si presume sia cessata a partire dalla data in cui si sono concluse le operazioni relative alla liquidazione dell azienda. Nella particolare ipotesi in cui un contribuente, nel corso dell anno 2012, abbia cessato l attività (con conseguente cancellazione della partita IVA) e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o un altra diversa attività (con apertura di una nuova partita IVA), egli deve presentare ai fini dell IVA un unica dichiarazione che sarà costituita da: il frontespizio, nel quale devono essere indicati, nella parte anagrafica, la partita IVA corrispondente all ultima attività esercitata nel corso dell anno 2012; un modulo (modello n. 01) in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi all ultima attività che è stata esercitata. Al fine di riepilogare i dati relativi ad entrambe le attività, i quadri VT e V devono essere compilati esclusivamente nel modulo n. 01;

12 un modulo (modello n. 02) in cui devono essere compilati tutti i quadri, riportando i dati relativi alla prima attività esercitata nell anno ed indicando, in particolare, nel rigo VA1, campo 1, la corrispondente partita IVA. C) IL CASO RELATIVO AI SOGGETTI CHE NON SONO RESIDENTI Provvediamo a riportare qui di seguito le diverse modalità con le quali il soggetto che non risulta essere residente nel territorio dello Stato può aver operato nel territorio medesimo dello Stato nel corso dell anno d imposta: 1) Soggetto non residente che nel periodo di imposta ha operato servendosi di un rappresentante fiscale La dichiarazione IVA per l esercizio 2012 viene presentata in via autonoma ad opera del rappresentante fiscale che deve indicare i propri dati nell ambito del riquadro dichiarante riportando il codice carica 6. Nel caso in cui il soggetto non residente abbia variato nel corso dell anno d imposta il rappresentante fiscale mediante il quale ha operato, la dichiarazione deve essere presentata dal rappresentante fiscale operante al momento di presentazione della dichiarazione: esso indicherà i propri dati nel riquadro dichiarante riassumendo in un unico modulo tutti i dati delle operazioni effettuate nell anno da parte del soggetto non residente. 2) Soggetto non residente che nel periodo di imposta ha operato mediante identificazione diretta così come previsto dall articolo 35-ter La dichiarazione per l esercizio 2012 deve essere presentata in via autonoma provvedendo ad indicare nell ambito del riquadro contribuente i dati del oggetto non residente; per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicati nel riquadro dichiarante i dati del rappresentante (codice carica 1); 3) Soggetto non residente che nel corso dello stesso anno ha operato mediante l istituto del rappresentante fiscale e si è identificato direttamente In tale ipotesi l obbligo dichiarativo ricade direttamente in capo al soggetto operante alla data di presentazione della dichiarazione mediante un unica dichiarazione costituita da più moduli in relazione agli istituti di cui il non residente si è avvalso nel corso dell anno. A questo punto possono verificarsi i seguenti casi: 3.1) Il caso del passaggio dall impego dell istituto del rappresentante fiscale all impiego dell identificazione diretta: 3.1.1) il passaggio è avvenuto nel corso del 2012 La dichiarazione deve essere costituita dal frontespizio e da due moduli: nel frontespizio il non residente deve indicare la propria partita IVA. Nel modulo n. 01 devono essere indicate le operazioni che sono state effettuate durante il periodo in cui il contribuente non residente si è avvalso dell istituto dell identificazione diretta, compilando, solo nell ambito di tale modulo, anche la sezione 2 del quadro VA, le sezioni 2 e 3 del quadro VL, nonché i quadri VC, VH, VT, V e VO riepilogativi di tutte le operazioni che sono state effettuate dal contribuente non residente. Nel modulo n. 02 devono essere indicate le operazioni effettuate dal contribuente nel periodo in cui si è avvalso del rappresentante fiscale. Nel rigo VA1, campo 5, deve essere

13 indicata la partita IVA a suo tempo attribuita al soggetto non residente a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9 ed utilizzata dal rappresentante per assolvere agli adempimenti IVA ) il passaggio è avvenuto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 e la data di presentazione della dichiarazione La dichiarazione, che è costituita da un solo modulo, deve essere presentata indicando, nel riquadro contribuente, i dati relativi al non residente e la partita IVA che gli è stata attribuita a seguito della presentazione del modello ANR. Nel rigo VA1, campo 5, deve essere indicata la partita IVA che è stata utilizzata dal rappresentante fiscale per assolvere agli adempimenti IVA e che successivamente è stata estinta. 3.2) Il caso del passaggio dall impiego dell istituto dell identificazione diretta all utilizzo del rappresentante fiscale: 3.2.1) il passaggio dall impiego dell istituto dell identificazione diretta all utilizzo del rappresentante fiscale è avvenuto nel corso del 2012 La dichiarazione deve essere costituita dal frontespizio e da due moduli. Nel frontespizio devono essere indicati nel riquadro contribuente i dati relativi al non residente e la partita IVA che gli è stata attribuita a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9 ed è stata utilizzata dal rappresentante fiscale per assolvere agli adempimenti IVA. Nel riquadro dichiarante il soggetto esercente la funzione di rappresentante fiscale deve indicare i propri dati riportando il codice carica 6. Nel modulo n. 01 devono essere indicate le operazioni che sono state effettuate avvalendosi del rappresentante fiscale, compilando solo in tale modulo, anche la sezione 2 del quadro VA, le sezioni 2 e 3 del quadro VL, nonché i quadri VC, VH, VT, V e VO riepilogativi di tutte le operazioni effettuate dal soggetto non residente. Nell ambito del modulo n. 02 devono essere invece indicate le operazioni che sono state effettuate avvalendosi dell istituto dell identificazione diretta indicando nel rigo VA1, campo 5, la partita IVA che è stata attribuita al soggetto non residente e dallo stesso utilizzata per assolvere direttamente gli adempimenti IVA e che successivamente è stata estinta ) il passaggio dall impiego dell istituto dell identificazione diretta all utilizzo del rappresentante fiscale è avvenuto tra il 1 gennaio 2013 e la data di presentazione della dichiarazione La dichiarazione, costituita da un solo modulo, deve essere presentata ad opera del soggetto che svolge il ruolo di rappresentante fiscale indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e la partita IVA che gli è stata attribuita a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9. Nel riquadro riservato ai dati del soggetto dichiarante colui il quale svolge il ruolo di rappresentante fiscale è tenuto ad indicare i propri dati riportando il codice carica 6. Nel rigo VA1, campo 5, deve essere indicata la partita IVA che è stata attribuita in sede di identificazione diretta al soggetto non residente a seguito della presentazione del modello ANR. 4) Soggetto non residente che ha operato nel corso dell anno cui si riferisce la dichiarazione mediante l utilizzo dell istituto della stabile organizzazione La dichiarazione deve essere presentata all interno del modello UNICO, compilando il relativo frontespizio, a condizione che la stabile organizzazione abbia un periodo d imposta che è coincidente con l anno solare. In presenza di una stabile organizzazione nel territorio

14 dello Stato non è consentito operare per il tramite di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta al fine di assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni che vengono effettuate direttamente ad opera della casa madre. Così come è stato precisato dall Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 37/2011, infatti, per le operazioni relative a cessioni di beni ed a prestazioni di servizi rese ad opera di soggetti non residenti, ma dotati di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, nei confronti di cessionari e committenti non soggetti passivi d imposta o non residenti, l IVA deve essere assolta ad opera del cedente o prestatore utilizzando il numero di partita IVA attribuito alla stabile organizzazione. Tali operazioni, che sono contraddistinte da una distinta serie di numerazione in sede di emissione delle relative fatture ed annotate in un apposito registro, saranno elencate in un apposito modulo della dichiarazione annuale che deve essere presentata dalla stabile organizzazione. Si fa presente, inoltre, che con la risoluzione n. 108/2011 l Agenzia delle Entrate ha provveduto a chiarire che la costituzione di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano da parte di un soggetto non residente porta con sé il diritto di operare il recupero, effettuato tramite la detrazione, del credito IVA relativo alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre con la partita IVA attribuita alla posizione di identificazione diretta o di rappresentanza fiscale poi cessata a seguito dell introduzione del divieto ad operare mediante una duplice posizione IVA. In tale ipotesi, infatti, si riscontra una situazione di continuità analoga a quella che è riscontrabile nelle trasformazioni sostanziali soggettive. D) Contribuenti che hanno operato nell anno cui si riferisce la dichiarazione con contabilità separate (Articolo 36 DPR 633/72) I contribuenti che hanno tenuto la contabilità separata, per obbligo di legge o per opzione, devono tenere il seguente comportamento. Moduli di cui è richiesta la compilazione La dichiarazione si compone del frontespizio e di tanti moduli per quante sono le attività gestite secondo le modalità operative della contabilità separata. Per ognuna delle attività (utilizzando diversi moduli numerati progressivamente e riportanti l indicazione in fondo al quadro VL, di ogni modulo, dei quadri compilati) occorre che vengano compilati: 1. la Sezione 1 del quadro VA; 2. la Sezione 1 del quadro VL; 3. il quadro VE 4. il quadro VF 5. il quadro VJ Per indicare i dati riguardanti il complesso delle attività occorre utilizzare solo il primo modulo compilando: 1. la sezione 2 quadro VA 2. la sezione 2 e 3 del quadro VL 3. il quadro VC 4. il quadro VD

15 5. il quadro VH (di conseguenza devono essere indicati i dati di riepilogo relativi a tutte le attività che vengono esercitate anche se le liquidazioni periodiche sono state contabilizzate separatamente.) 6. il quadro VK 7. il quadro V 8. il quadro VO 9. il quadro VT L esercizio di attività che godono dell esonero dall obbligo di presentazione della Dichiarazione IVA I contribuenti con attività in contabilità separata di cui, una o più esonerate dalla presentazione della dichiarazione IVA (es: esercenti attività di intrattenimento di cui all articolo 74, comma 6), non devono presentare alcun modulo per dette attività. L esercizio da parte del contribuente di attività imponibili e di attività che godono del regime di esenzione I contribuenti che esercitano anche un attività esente in contabilità separata, devono inserire il modulo per dichiarare l attività che gode del regime di esenzione. Nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà, relativamente all attività in regime di esenzione, della dispensa dagli adempimenti previsti dal dettato dell articolo 36-bis (fatturazione e registrazione) è tenuto alla compilazione, nell ambito del modulo relativo all attività esente, del solo quadro relativo alle operazioni di acquisto (si tratta del quadro VF). Si ritiene opportuno rammentare inoltre che l articolo 36-bis non è applicabile alle operazioni esenti di cui ai punti 11 (cessione di oro da investimento), 18 (prestazioni sanitarie) e 19 (prestazioni di ricovero e cura) dell articolo 10 del D.P.R. 633/72. Esame della periodicità delle operazioni di liquidazione I contribuenti che sono obbligati in forza di norme di legge alla tenuta della contabilità separata, per stabilire la periodicità con cui devono essere effettuate le operazioni relative alla liquidazione dell IVA (cadenza mensile o trimestrale), devono far riferimento ai volumi d affari conseguiti dalle singole attività che vengono contabilizzate. Ciò significa che un attività potrebbe liquidare l IVA con periodicità mensile ed un altra invece con periodicità a cadenza trimestralmente. Mentre i contribuenti in contabilità separata per opzione, sempre agli stessi fini, devono far riferimento al volume d affari del complesso delle attività, con possibilità di opzione per la liquidazione IVA con cadenza trimestrale (anche limitatamente ad una sola attività), se non vengono superati i limiti previsti dalla normativa. Esame del trattamento dei passaggi interni I passaggi interni non concorrono alla formazione del volume d affari proprio dell attività. Tali passaggi devono sì essere indicati fra le operazioni IVA che sono ricomprese nel contesto del quadro VE, in quanto assoggettati al tributo, ma poi anche nel rigo VE38 al fine di ridurre corrispondentemente il volume d affari (al pari di quanto avviene nel caso della cessione dei beni ammortizzabili). L unica eccezione, in quanto si tratta di operazioni che non devono essere indicate nel quadro del rigo VE38, è rappresentata dai passaggi interni operati nell ambito dell attività di commercio al minuto, che liquidano l IVA con la ventilazione, e da questa ad altre attività, poiché si tratta di operazioni che non sono assoggettate all applicazione del tributo (ad esempio: attività di commercio all ingrosso di carni e attività

16 di supermercato. Il passaggio di carni dall attività di commercio all ingrosso all attività di commercio al dettaglio deve avvenire senza che si riscontri l applicazione dell IVA; di conseguenza tale cessione non deve essere indicata, né nell ambito del quadro VE del modulo IVA dell attività dell ingrosso, né nel quadro VF del modulo IVA dell attività del supermercato, pur partecipando al calcolo della ventilazione). Le operazioni che sono relative all oro I contribuenti che effettuano con conseguente detrazione dell IVA (in deroga al principio generale vigente per le cessioni di oro previsto dall articolo 10, n.11 del D.P.R. 633/72) e operazioni, sempre relative all oro, senza che invece abbia luogo la detrazione l IVA, devono obbligatoriamente procedere alla contabilizzazione separata delle relative operazioni e compilare due distinti moduli per evidenziare distintamente l IVA che risulta essere detraibile. Le Società di gestione del risparmio Per quanto riguarda le società di gestione del risparmio, così come viene previsto ai sensi dell articolo 8 del D.L n. 351, deve essere compilare un modulo contenente i dati relativi all attività propria e tanti moduli per quanti sono i fondi gestiti. E) Modalità di redazione della Dichiarazione IVA nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia effettuato operazioni di fusione per incorporazione cessione d azienda successione ereditaria donazione d azienda modifica da ditta individuale in società Qual è la regola generale Le operazioni straordinarie di fusione per incorporazione, cessione d azienda, successione ereditaria, donazione d azienda e modifica da ditta individuale in società normalmente non comportano la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma, da parte della società ceduta, incorporata, modificata, ecc., in quanto la dichiarazione deve essere presentata dalla società che scaturisce da tale operazione (detta anche avente causa).in particolare devono essere applicate le regole di seguito elencate. Esaminiamo il caso di un operazione avvenuta nel corso dell esercizio 2012 In presenza di fusione, scissione e altre trasformazioni sostanziali a carattere soggettivo poste in essere in corso d anno possono riscontrarsi le seguenti situazioni: 1. Estinzione del soggetto dante causa a seguito della trasformazione soggettiva In questo caso la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente dall avente causa avendo cura di inserire anche un modulo al fine di procedere al riepilogo delle operazioni effettuate dal dante causa. Nulla invece deve presentare il soggetto dante causa. 2. Continuazione dell attività da parte del dante causa a seguito della trasformazione soggettiva (ad esempio: cessione di un ramo dell azienda o scissione parziale) In tal caso occorre procedere a verificare dagli atti se la trasformazione soggettiva ha comportato la cessione del debito o credito di IVA (facendo riferimento alle operazioni trasferite ed effettuate dal dante causa nel periodo precedente alla trasformazione sarà cura

17 dell avente causa inserirle nella propria dichiarazione con apposito modulo: in tal modo è possibile utilizzare l eventuale credito IVA del dante causa in diminuzione del debito IVA dell avente causa), oppure non ha comportato la cessione del debito o credito di IVA. In quest ultimo caso la dichiarazione IVA dovrà essere presentata sia dal soggetto avente causa che dal soggetto dante causa indicando ognuno i dati relativi alle operazioni effettuate nell intero anno per proprio conto. Con riferimento alle situazioni di estinzione del dante causa e di continuazione dell attività da parte dell avente causa ma con cessione del credito o debito IVA, nel predisporre la dichiarazione l avente causa dovrà: 1. compilare un solo frontespizio con i propri dati; 2. compilare un primo modulo per dichiarare le operazioni che sono ad esso riferibili e che sono state effettuate nel corso dell esercizio Ovviamente se, per il periodo ad esso riferibile, l avente causa ha tenuto la contabilità separata (articolo 36) esso dovrà compilare tanti moduli per quante sono le attività e riportare i dati riepilogativi sul primo modulo come previsto per quei soggetti che sono in regime di contabilità separata. Devono essere compilati anche i quadri V e VT al fine di riepilogare tutti i dati relativi ai soggetti partecipanti all operazione. 3. compilare un secondo modulo per dichiarare le operazioni effettuate dalla società incorporata, ecc. (dante causa) nel periodo compreso fra il 1 gennaio e l ultima liquidazione eseguita prima della modifica. Nell ambito del rigo VA1, campo 1, l avente causa deve riportare la partita IVA del dante causa e dovrà barrare la casella 2 del medesimo rigo VA1 se il dante causa non si estingue ma continua l attività. Se il dante causa ha tenuto per le attività conferite la contabilità separata (articolo 36) l avente causa dovrà provvedere a compilare tanti moduli quante sono le attività e riportare i dati riepilogativi su uno di essi come previsto per i soggetti in contabilità separata. Il dante causa, che presenta la dichiarazione IVA con riferimento ai dati delle attività non trasferite, deve barrare la casella 3 del rigo VA1 per comunicare che ha partecipato ad una operazione straordinaria o di trasformazione soggettiva. Se il dante causa cede il credito IVA, in tutto o in parte, deve anche compilare il campo 4 del rigo VA1, riportando il credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA/2012 che è stato ceduto.

18 1. tutti i moduli riportano il codice fiscale dell avente causa; 2. la sezione 2 del quadro VA e la sezione 2 e 3 del quadro VL deve essere compilata facendo riferimento a ciascun modulo dei soggetti partecipanti all operazione straordinaria (eccezione); il quadro V e VT va compilato solo sul modulo 01; 3. ai fini dell applicazione delle disposizioni del DPR 633/72 collegate con il volume d affari (status di esportatore abituale, periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni I.V.A.), è necessario fare riferimento al volume d affari dell intero anno Esempio: Conferimento dell unica azienda in data 12 ottobre 2012; il contribuente liquida l IVA mensilmente. L IVA dell intero mese di ottobre deve essere compreso nella liquidazione dell avente causa. La dichiarazione IVA si presenterà come segue: FRONTESPIZIO : devono essere indicati esclusivamente i dati del soggetto avente causa (anche nel caso dell erede che ha accettato l eredità) Quadro V, righi V1 e V2 - Al rigo V1 occorre indicare la somma algebrica dell IVA a debito di ogni modulo mentre al rigo V2 occorre indicare la somma relativa all eventuale credito. Quadro VA, rigo VA1 del modulo relativo all attività conferita : occorre indicare la partita IVA del dante causa (la casella 2 non deve essere barrata in quanto il dante causa cessa la propria attività). Nel caso di erede che prosegue nell esercizio dell attività del de cujus occorre riportare la partita IVA del defunto. Attenzione: Occorre, inoltre, tener conto di quanto segue:

19 Esaminiamo il caso di un operazione avvenuta nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2013 e la data in cui viene presentata la Dichiarazione IVA 2013 Assumendo che l attività per l intero esercizio relativo all anno 2012 sia stata svolta dal dante causa anche in tale situazione si possono verificare due ipotesi: IPOTESI A IPOTESI B Il dante causa si ESTINGUE Il dante causa CONTINUA l attività La dichiarazione (che viene effettuata in via Il dante causa presenta la dichiarazione IVA autonoma), per l anno 2012, deve essere relativa alle operazioni effettuate nel 2012 per presentata su iniziativa dell avente causa per proprio conto (in modo unificato). conto del dante causa (codice carica 9), a condizione che il dante causa non abbia già presentato in proprio la dichiarazione IVA; quindi l avente causa presenta due dichiarazioni IVA, la propria (unificata) e quella del dante causa (autonoma). Esempio: Ipotesi A - il 30 gennaio 2013 le attività della società Alfa vengono conferite nella società Beta. La società Alfa cessa l attività senza presentare alcuna dichiarazione IVA. La dichiarazione IVA viene presentata dalla società BETA per conto della società ALFA indicando: Dati del contribuente : devono essere indicati i dati della società incorporata, conferita, ecc.; nell esempio che viene proposto si provvede a riportare i dati della società ALFA. Dichiarante: devono essere indicati i dati relativi al soggetto avente causa che presenta la dichiarazione per conto del dante causa; nell esempio che viene proposto si riportano i dati della società Beta. Codice carica: occorre indicare il codice 9.

20 F) Il caso della scissione Nel caso in cui venga operata una scissione societaria, l articolo 16 della legge , n. 537 ha previsto che, in generale, gli obblighi e gli adempimenti in materia di Iva siano assunti dalle società beneficiarie del trasferimento. Occorre però operare alcune precisazione a seconda che sia abbia una scissione parziale od una scissione totale. Nel caso in cui l operazione straordinaria consista in una scissione parziale, la società scissa trasferisce soltanto una parte del suo patrimonio a una o più società beneficiarie e pertanto la società scissa non si estingue. Nel caso in cui, invece, sia abbia una scissione totale. La società scissa trasferisce l intero suo patrimonio a più società beneficiarie e pertanto la società scissa si estingue. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della dichiarazione IVA si applicano le regole generali già precedentemente illustrate, ossia: a) Nel caso in cui si verifichi un operazione di Scissione parziale la società scissa avrà l obbligo di dichiarare anche le operazioni oggetto di scissione effettuate prima dell operazione straordinaria a meno che non sia stata prevista la cessione del debito o credito IVA, nel qual caso sarà la società beneficiaria a dover inserire nella propria dichiarazione un modulo per dichiarare le predette attività. b) Nel caso in cui si verifichi un operazione di Scissione totale, le società beneficiarie dovranno inserire nella propria dichiarazione un modulo in cui andranno riportate le operazioni che sono state effettuate dalla società che è stata scissa nel periodo antecedente la scissione; la società scissa non avrà l obbligo di presentare la propria dichiarazione IVA in quanto cessa l attività. Attenzione: Il comma 12 dell articolo 16 della legge n. 537 del 1993 detta una specifica disciplina per il caso della scissione totale senza trasferimento d azienda. Tutti gli adempimenti devono essere effettuati dalla società beneficiaria che viene appositamente designata nell atto di scissione; in mancanza di tale esplicita previsione si considera designata la società beneficiaria nominata per prima nell atto di scissione. La società beneficiaria designata dovrà presentare la dichiarazione IVA per conto della società scissa. G) il caso della successione ereditaria In caso di successione ereditaria la dichiarazione IVA deve essere presentata a cura degli eredi del contribuente defunto(vedi nota n.1). La modalità di compilazione della dichiarazione IVA è differente a seconda che gli eredi continuano o meno l attività. Se gli eredi continuano nell attività esercitata dal defunto dovranno presenteranno una propria dichiarazione IVA con allegato un modulo per riepilogare le operazioni effettuate dal de cujus. Se gli eredi invece non continuano l attività del contribuente dovranno presentare la dichiarazione IVA (anche compresa in Unico 2013) per conto del de cujus riportando il codice carica 7. Se il contribuente è deceduto nel periodo ricompreso fra il 1 gennaio 2013 e la data di presentazione della dichiarazione, questa deve essere presentata dagli eredi per conto del de cujus con codice carica 7.

21 H) Le operazioni di trasformazione La trasformazione da società di persona a società di capitale e viceversa non comporta l utilizzo di più moduli in quanto la società che scaturisce dalla trasformazione presenterà un solo modulo per dichiarare le operazioni eseguite nel corso di tutto l anno (nel caso di specie, infatti, non si tratta di trasformazione sostanziale soggettiva). PROSPETTO DI SINTESI Operazione a carattere straordinario avvenuta nel corso dell esercizio 2012 In generale possono valere le seguenti conclusioni. Primo caso: il dante causa si estingue Secondo caso: il dante causa non si estingue:

22 Operazione straordinaria avvenuta nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2013 e la data di presentazione della dichiarazione IVA/2013 In linea di principio possono valere le seguenti conclusioni. Il soggetto dante causa si estingue Il soggetto dante causa non si estingue È il soggetto avente causa che provvede alla presentazione della dichiarazione Iva per conto del dante causa È lo stesso dante causa che presenta la dichiarazione IVA indicando tutte le operazioni poste in essere nel corso dell esercizio 2012 TIPO DI OPERAZIONE Fusione per incorporazione Cessione d azienda Donazione d azienda Quadro sinottico Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA per le attività conferite, incorporate, ecc. ante operazione straordinaria DANTE CAUSA AVENTE CAUSA (conferente, società (società beneficiaria) incorporata, ecc.) Conferimento di ditta individuale Conferimento d azienda con cessazione dell attività da parte del dante causa Conferimento di ramo d azienda senza cessione del debito/credito IVA Conferimento di ramo d azienda con cessione del debito/credito IVA Scissione totale Scissione totale senza trasferimento d azienda Scissione parziale senza cessione del debito/credito IVA Scissione parziale con cessione del debito/credito IVA (per conto della società scissa)

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