REGOLAMENTO IN MATERIA DI MALATTIA INDICE

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1 HROS.Relazioni Industriali REGOLAMENTO IN MATERIA DI MALATTIA INDICE 1. DEFINIZIONE 2. AMBITO DI APPLICAZIONE 3. ONERI E OBBLIGHI IN CAPO AL LAVORATORE 3.1 Comunicazione di inizio malattia 3.2 Certificazione medica di inizio della malattia: requisiti della certificazione sanitaria; termini e modalità di invio della certificazione. 3.3 Prosecuzione della malattia: comunicazione; certificazione medica di prosecuzione della malattia; 3.4. La ricaduta; 3.5. Rientro anticipato in servizio. 3.6 Certificazione della malattia del lavoratore contratta all estero. 3.7 I controlli sanitari. 4. SANZIONI ECONOMICHE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. 5. PERIODI COMPORTO E LICENZIAMENTO ALLA FINE DEL COMPORTO 6. VISITE MEDICHE, CURE AMBULATORIALI, ACCERTAMENTI CLINICI, ANALISI DI LABORATORIO. 7. MALATTIA INSORTA DURANTE L ORARIO DI LAVORO. Allegato 1 Modello per richiesta Uscita per Visita Medica 1

2 1. DEFINIZIONE Ai fini del presente Regolamento per malattia deve intendersi uno stato patologico acuto o subacuto che comporti un incapacità lavorativa alle mansioni cui il dipendente è assegnato e la totale impossibilità temporanea della prestazione lavorativa dovuta. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento si applica al personale quadro, impiegatizio ed operaio cui si applica il CCNL TLC 3 dicembre ONERI E OBBLIGHI IN CAPO AL LAVORATORE 3.1 Comunicazione di inizio malattia Il lavoratore che non si presenti in servizio per malattia deve darne avviso all Azienda entro il primo giorno in cui si è verificata l assenza, comunicando contestualmente il luogo ove si trovi degente, se diverso dal domicilio già noto all Azienda stessa, nonché eventuali variazioni successive del luogo di degenza espressamente autorizzate dal medico(art. 36 CCNL) 1. Al fine di consentire le necessarie soluzioni organizzative da parte dell Azienda l assenza dovrà essere comunicata il primo giorno di assenza prima dell inizio dell orario di lavoro o entro l orario stabilito per il termine della fascia di flessibilità. In particolare, i lavoratori in turno dovranno effettuare la comunicazione dell assenza con congruo anticipo rispetto all inizio del proprio turno di lavoro, o entro le ore 9.00 qualora il lavoratore abbia un turno con inizio successivo a questo orario, al fine di consentire all Azienda di provvedere alle conseguenti esigenze di sostituzione. La comunicazione dovrà essere data dall interessato al proprio Responsabile, direttamente o tramite il Punto delega di riferimento. La mancata comunicazione può comportare effetti economici diretti e determinare l applicazione di una sanzione disciplinare (cfr paragrafo successivo Sanzioni economiche e provvedimenti disciplinari ), a meno che il lavoratore possa provare di essersi trovato nell impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile. Le informazioni da comunicare all Azienda sono le seguenti: COGNOME, NOME, FUNZIONE DI APPARTENENZA. DURATA DELLA MALATTIA, con indicazione della prognosi se già in possesso del relativo certificato medico. 1 Al di fuori dell orario normale di lavoro e nei giorni lavorativi liberi dal servizio nonché in quelli festivi la comunicazione sarà data al Centralino. 2

3 LUOGO DI DEGENZA, qualora sia diverso dal domicilio dichiarato all Azienda. In questo caso è necessario specificare: la via, il CAP, il Comune ed il nominativo di riferimento. Eventuali variazioni del luogo di degenza intervenute durante la malattia dovranno essere preventivamente comunicate all Azienda e dovranno, comunque, essere autorizzate dal medico curante. EVENTUALI ASSENZE DAL DOMICILIO PER IMPROROGABILI VISITE MEDICHE, tali visite dovranno in ogni caso essere certificate dal medico, indicando l orario di inizio e fine della visita. EVENTUALE RICOVERO OSPEDALIERO. 3.2 Certificazione sanitaria di inizio della malattia Il lavoratore deve giustificare l assenza facendo pervenire all Azienda una certificazione sanitaria secondo quanto sottoindicato Requisiti della certificazione sanitaria La certificazione sanitaria: deve indicare l inizio della malattia e la durata presunta della stessa; deve essere rilasciato dal medico al più tardi entro il secondo giorno di assenza; ciò anche quando l assenza del primo giorno sia parziale. I giorni di prognosi indicati sono sempre di calendario e non lavorativi; la certificazione sanitaria rilasciata entro il secondo giorno di assenza copre validamente anche il primo giorno purché ciò risulti attestato nella certificazione; per gli operai tale attestazione risulta dalla apposizione, da parte del medico, della data del giorno precedente alla voce Dichiara di essere ammalato dal ; nel caso risulti apposta una data ancora anteriore, la certificazione sarà ritenuta idonea a partire dal giorno del rilascio; Per gli Operai, il certificato è rilasciato in duplice copia dal medico curante su apposito modulo INPS a lettura ottica 2 ; a differenza della copia per il datore di lavoro, quella da inviare all INPS contiene, oltre alla prognosi della malattia, anche la diagnosi; tali copie dovranno essere inviate all INPS ed all Azienda nei termini e le modalità di seguito indicatiper gli Impiegati ed i Quadri (le cui assenze per malattia non sono indennizzate dall INPS) la certificazione è valida anche se rilasciata sul ricettario personale del medico. Per tutti i lavoratori è altresì idonea la certificazione rilasciata dagli ospedali e dalle strutture di pronto soccorso all atto della dimissione; a tal fine i documenti in parola dovranno comunque contenere i requisiti richiesti per la certificazione sanitaria (nominativo del lavoratore, prognosi di incapacità al lavoro, data e firma) 3. 2 Quando il medico non è in possesso del modello ufficiale e rilascia il certificato sul ricettario personale in unica copia, il lavoratore deve duplicarlo. 3 Qualora il certificato manchi di alcuni requisit i, la necessaria regolarizzazione dovrà essere operata, tramite l interessato,dai medesimi redattori e non deve essere richiesta autonoma tempestiva certificazione del periodo al medico di famiglia che, tra l altro, potrebbe non essere in grado di formulare una corretta prognosi. Sul certificato medico di norma non deve essere esplicitata, per motivi di privacy, la diagnosi, come da Comunicato aziendale del 3

4 Il certificato medico non è normalmente richiesto quando la malattia si risolva in un unica giornata o frazione di essa; tuttavia la Società, previa apposita comunicazione, potrà richiederlo anche in tali ipotesi (Cfr successivo paragrafo Malattia insorta durante l orario di lavoro ) Termini e modalità di invio della certificazione Il lavoratore deve giustificare l assenza facendo pervenire all Azienda la certificazione sanitaria entro il secondo giorno dall inizio dell assenza stessa (art. 36 del CCNL 4 ). Gli operai dovranno inoltre recapitare o trasmettere la stessa certificazione all INPS entro il secondo giorno successivo alla data di rilascio. Per principio di carattere generale, se il termine finale cade in giorno festivo la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo. Il certificato medico in originale dovrà essere recapitato a mano o notificato a mezzo posta al punto delega [o ad Accenture Human Resources Services (di seguito AHR Services )per le Funzioni Centrali da parte dei dipendenti appartenenti alle Funzioni Centrali]. L inoltro della certificazione medica potrà avvenire anche mediante l utilizzo del fax o di posta elettronica (art. 36 CCNL), fermo restando, in tal caso, l obbligo della successiva produzione della certificazione medica in originale al punto delega (o ad AHR Services per le Funzioni Centrali). La trasmissione del certificato a mezzo fax o a mezzo posta elettronica, infatti, può essere considerata valida ai soli fini del rispetto del termine di invio. In caso di anticipo del certificato via fax il certificato in originale dovrà essere inviato entro il secondo giorno dalla data del relativo rilascio. La data valida sarà quella del timbro postale; nei casi di recapito o di invio di corrispondenza con timbro illeggibile sarà valida la data di ricezione Il rischio dell eventuale smarrimento della corrispondenza è a carico dell interessato con le possibili conseguenze economiche e disciplinari. 3.3 Prosecuzione della malattia Comunicazione In caso di prosecuzione della malattia, il lavoratore ha l obbligo di darne avviso all Azienda entro il primo giorno in cui avrebbe dovuto riprendere servizio, fornendo la comunicazione nei termini e modalità sopra indicati Certificazione medica di prosecuzione della malattia mese di Giugno 2005; qualora l Azienda riceva un certificato su cui sia riportata la diagnosi, custodirà tale documento come dato sensibile. 4 Ad esempio: primo giorno di assenza: 12 giugno 2006; il certificato deve essere recapitato all Azienda entro il 13 giugno 2006; affinchè sia coperto il giorno 12 giugno, il certificato deve essere rilasciato entro il giorno successivo e recare l attestazione indicata nel testo. 4

5 Il lavoratore deve far pervenire all Azienda la relativa certificazione negli stessi termini e secondo le medesime modalità previste per la certificazione di inizio della malattia; per gli operai il medico dovrà aver cura di barrare, nel modulo INPS, la casella continuazione. Qualora la malattia, certificata fino alla giornata del venerdì, prosegua con assenza dal servizio il lunedì successivo, la prosecuzione sarà considerata valida se il relativo certificato medico sia rilasciato non oltre la giornata della domenica. 3.4 La ricaduta L istituto della ricaduta rileva solo per il personale con qualifica operaia e consente la prosecuzione del trattamento economico legato ad un precedente episodio morboso nel caso in cui l evento successivo si manifesti entro 30 giorni dalla fine del precedente; con la ricaduta non trova quindi applicazione il cd. periodo di carenza (i primi tre giorni di malattia) e la malattia è da subito indennizzata. 3.5 Rientro anticipato in servizio Il lavoratore che intenda riprendere servizio prima della scadenza della prognosi indicata nella certificazione sanitaria di inizio o continuazione della malattia dovrà produrre una nuova certificazione con una prognosi clinica di breve durata (cd. certificazione di fine malattia) che termini con il giorno antecedente la ripresa lavorativa. 3.6 Certificazione della malattia del lavoratore contratta all estero In caso di malattia del lavoratore all estero, resta a carico del lavoratore l onere di documentare al proprio datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi dalla data del rilascio (anticipandolo a mezzo fax) il certificato dello stato di malattia, rilasciato dal medico. Il dipendente, che si ammala durante soggiorni all'estero in Paesi non facenti parte della Comunità Europea ovvero in Paesi che non hanno stipulato con l'italia Convenzioni ed Accordi specifici che regolano la materia, deve inoltre trasmettere il certificato di malattia rilasciato da medici stranieri all'estero, entro 5 giorni dal rilascio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero. Quest ultima apporrà sullo stesso la data di ricezione e ne legalizzerà il contenuto, attestandone la validità come certificazione, tramite verifica del medico della rappresentanza stessa. L interessato provvederà, quindi, all inoltro del certificato all Azienda 5. L'adempimento, potendo richiedere tempi più lunghi, può essere espletato, a cura dell'interessato, anche in un momento successivo al rientro (e, ovviamente, a mezzo posta), fermo restando che il lavoratore è tenuto all'invio della certificazione entro 2 giorni dal rilascio al datore di lavoro. 6 Si precisa che per "legalizzazione" si intende l'attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali. Conseguentemente la sola attestazione dell autenticità della firma del traduttore abilitato ovvero della conformità della traduzione all originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all atto valore giuridico in Italia. 5 Anche all Inps se il lavoratore è inquadrato nella categoria degli operai. 6 Anche all Inps se il lavoratore è inquadrato nella categoria degli operai. 5

6 Il dipendente, che si ammala durante soggiorni all'estero in Paesi facenti parte della Comunità Europea ovvero in Paesi che hanno stipulato con l'italia Convenzioni ed Accordi specifici che regolano la materia, deve produrre all istituzione sanitaria straniera il certificato rilasciato dal medico curante; compete a tale strutture redigere su appositi formulari un rapporto medico di controllo che dovrà essere trasmesso all Azienda 7 a cura dell interessato sempre nel rispetto dei termini sopra indicati. 3.7 I controlli sanitari ex art. 5 della legge n. 300/70 Oltre ai controlli d ufficio che può effettuare, per il personale operaio, l INPS - direttamente o per mezzo della struttura sanitaria pubblica da esso indicata - su propria esclusiva iniziativa (ed il cui esito è reso noto al datore di lavoro per le eventuali sanzioni del caso), l Azienda può chiedere la cd. visita fiscale (e cioè l accertamento dello stato di malattia dei propri lavoratori assenti dal servizio a tale titolo) indifferentemente all INPS ovvero all ASL. Per uno stesso evento morboso (coperto da un unica prognosi) possono essere inviati dall Azienda al lavoratore più visite di controllo. Il lavoratore è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro e per il periodo della prognosi, anche di domenica o in altro giorno festivo, a farsi trovare a disposizione nel proprio domicilio ovvero nel diverso luogo di degenza comunicato all azienda, dalle ore alle ore e dalle ore alle ore per consentire l accertamento del suo stato di salute. 4. SANZIONI ECONOMICHE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI L art.36, comma 4, del vigente CCNL, stabilisce che in mancanza di ciascuna delle comunicazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché in caso di ritardo nella giustificazione dell assenza, saranno considerate assenze ingiustificate le giornate non coperte da certificazione medica e quelle di ritardo nella comunicazione e nell invio o nel recapito della certificazione. La conseguenza economica derivante da tale omissione è la trattenuta della retribuzione per il periodo non coperto da certificazione sanitaria o per il periodo di ritardo nell invio della medesima. L art. 36 del vigente CCNL stabilisce, inoltre, che il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione indicati nello stesso articolo possa comportare l adozione di provvedimenti disciplinari, nel rispetto del procedimento di contestazione previsto dalla legge e dal CCNL. In particolare, è passibile di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che non si presenti in servizio ( ) oppure non giustifichi l assenza entro il giorno successivo a quello d inizio dell assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato [lett. a), primo comma, art. 47 CCNL]. Qualora l assenza ingiustificata si protragga per un periodo superiore a 4 giorni consecutivi, l art. 48 del CCNL prevede la sanzionabilità di tale fattispecie con il licenziamento per giustificato motivo con preavviso. Oltre al mancato adempimento degli obblighi di comunicazione, costituiscono comportamenti passibili di sanzione disciplinare ai sensi del vigente CCNL, a titolo esemplificativo: mancata produzione del certificato medico in originale; 7 Anche all Inps se il lavoratore è inquadrato nella categoria degli operai 6

7 assenza ingiustificata a visita di controllo; svolgimento di attività retribuite o comunque remunerate durante la malattia; rifiuto, senza giustificato motivo, di sottoporsi alla visita medica di controllo, ivi compresa quella disposta ai sensi dell art. 5 della legge n. 300/1970; alterazione o falsificazione di certificati medici e qualsiasi altra documentazione, fatti salvi i presupposti per l azione penale; compimento di atti che possano pregiudicare il decorso della malattia; mancata comunicazione del proprio indirizzo (e gli eventuali cambiamenti), o comunicazione inesatta o incompleta tale da impedire, perchè l indirizzo non è altrimenti rilevabile, la predisposizione della visita di controllo. 5. PERIODO DI COMPORTO E LICENZIAMENTO ALLA FINE DEL COMPORTO A norma di legge e di contratto,, in caso di malattia o di infortunio l imprenditore ha diritto di risolvere il rapporto di lavoro o, decorso un periodo di tempo che, generalmente, è stabilito dalla contrattazione collettiva (cd. periodo di comporto) La durata del periodo di comporto In proposito il vigente CCNL all art.36 prevede che, nel caso di assenza per malattia ai lavoratori non in prova assunti a tempo indeterminato, l Azienda sia tenuta alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivamente pari a 365 giorni di calendario nell arco temporale dei tre anni dall ultimo episodio morboso; tale limite resta valido anche in caso di superamento del termine di comporto determinato dalla somma di più episodi morbosi frazionati (cd comporto per sommatoria). Le assenze non utili ai fini dell anzianità di servizio sospendono il periodo triennale di riferimento del comporto, prolungandone corrispondentemente la durata. A partire dal 1 gennaio 2006 il lavoratore può chiedere all Azienda, per un massimo di due volte nell anno, le informazioni necessarie all esatta conoscenza della situazione del cumulo di eventuali assenze per malattia in relazione alla conservazione del posto di lavoro. 5.2 Eccezioni e casi particolari Qualora il periodo di comporto venga superato a causa di un evento morboso continuativo caratterizzato da assenza ininterrotta, o interrotta da un unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il periodo di conservazione del posto ed il relativo trattamento retributivo sono prolungati sino ad un massimo di ulteriori 120 giorni di calendario (art. 36, comma 8, del CCNL) per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Scaduto il periodo di comporto, al lavoratore ammalato che ne faccia espressa richiesta, l Azienda può concedere un aspettativa non retribuita per un periodo massimo di 18 mesi; tale aspettativa, non utile all anzianità di servizio ed alla maturazione di qualunque istituto, diretto od indiretto, immediato o differito, potrà essere concessa solo dopo la fruizione di tutte le ferie non godute e dei permessi residui. 7

8 Il suddetto periodo di 18 mesi può essere prorogato di ulteriori 12 mesi (per un totale complessivo, quindi, di 30 mesi) per i lavoratori affetti da grave patologie come stabilito dalla Commissione Welfare (per gravi patologie devono intendersi quelle che comportino il ricorso a terapie salvavita, trattamenti chemio-, immuno- e radio-terapici). 6. IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA Il periodo di malattia retribuibile corrisponde al periodo di comporto (365 giorni di calendario); in particolare al lavoratore, non in prova, è riconosciuta l intera retribuzione per i primi 180 giorni di calendario e il 50% della retribuzione medesima per i successivi 185 giorni; nella particolare ipotesi di cui all art. 36, comma 8, del CCNL (cfr. par , primo capoverso) al lavoratore sarà riconosciuto il 50% della retribuzione anche per i successivi 120 giorni di calendario. Fatto salvo il periodo di conservazione del posto di lavoro, nel computo dei limiti del trattamento economico non saranno conteggiati e quindi saranno retribuiti ad intera retribuzione globale:: i periodi di ricovero ospedalieri (inclusi i ricoveri in day hospital e le terapie salvavita effettuate presso strutture sanitarie, anche non pubbliche); i trattamenti chemio-, immuno- e radio-terapici, anche in regime domiciliare 8 ; le assenze per certificata inabilità lavorativa temporanea derivante dai suddetti trattamenti, fino ad un massimo di 3 giorni immediatamente successivi 9 ); i periodi di malattia di durata superiore a 15 giorni continuativi (questi ultimi fino ad un massimo di 60 giorni complessivi). Il predetto trattamento - fatto salvo quanto già vigente per effetto del verbale della Commissione Welfare del 14 giugno decorre dal 1 gennaio VISITE MEDICHE, CURE AMBULATORIALI, ACCERTAMENTI CLINICI, ANALISI DI LABORATORIO. Le visite mediche, le cure ambulatoriali, gli accertamenti clinici, le analisi di laboratorio devono essere effettuati fuori dell orario di lavoro, a meno che non ricorrano motivi di urgenza (che ricorre, evidentemente, solo quando la necessità della cura o della visita insorga durante, o al più in immediata prossimità, con l'orario di lavoro e non possa essere differita nel tempo) e necessità (cioè quando non sia possibile per il lavoratore effettuare la visita in altro orario, ad esempio perché in quel giorno il medico curante non riceve al di fuori dell'orario di lavoro e non sia possibile rinviare la visita, o perché la visita o la terapia avvengono su prenotazione presso una struttura pubblica). La necessità e l urgenza debbono essere a cura del lavoratore documentate e certificate dal medico o dalla struttura sanitaria interessata. Il lavoratore deve avvisare anticipatamente dell assenza dal servizio l Azienda, utilizzando il modulo di "Richiesta Uscita/Ingresso per Visita Medica (vedi Modello Allegato 1) o la 8 Commissione Welfare verbale del Commissione Welfare verbale del

9 procedura informatica ESS. Successivamente il lavoratore dovrà provvedere a consegnare all Azienda anche la relativa idonea documentazione medica. In carenza delle sopra citate condizioni, il periodo di assenza dal lavoro non può essere considerato di malattia, né essere retribuito; e la relativa assenza, in quanto ingiustificata, è suscettibile di valutazione anche ai fini disciplinari. Non viene riconosciuto il carattere di urgenza per le terapie a lungo termine di medicina fisica e/o riabilitativa e per le cure odontoiatriche che richiedano sedute ripetute nel tempo. Nel caso in cui l assenza per visita medica si realizzi con l uscita anticipata, la durata dell assenza sarà determinata dalla differenza tra la durata dell orario normale e le ore di lavoro effettivamente prestate (o comunque coperte ad altro titolo) nella giornata. Il tempo in cui il lavoratore è considerato in malattia ai fini di cui sopra è quello necessario all espletamento delle cure e degli esami, unitamente al tempo di spostamento, calcolato convenzionalmente, pari a 30 per l andata e 30 per il ritorno dal luogo di cura. Nell ipotesi in cui il dipendente si rechi in un altra città, l intero periodo impiegato può essere considerato malattia solo se la visita o l esame non possano essere effettuati nella località di residenza abituale per carenza della struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata. Resta quindi esclusa la possibilità di richiedere tale trattamento nell ipotesi in cui il lavoratore, pur in presenza di strutture idonee nella propria città di residenza, si rechi presso un altra città per scelte di carattere preferenziale. 8. MALATTIA INSORTA DUR ANTE L ORARIO DI LAVORO Il lavoratore che durante l orario di lavoro si trovi nella condizione di indisposizione (malattia insorta durante l orario di lavoro) dovrà procedere ad avvisare anticipatamente il proprio punto delega e il proprio Responsabile dell interruzione della prestazione lavorativa. Nel caso in cui l evento morboso resti circoscritto alla sola giornata in cui è insorto non è richiesta, di norma, una documentazione giustificativa dell assenza parziale; l Azienda potrà comunque chiedere anche verbalmente - al lavoratore una certificazione medica anche in queste ipotesi, a condizione che la possibilità dell esercizio di tale facoltà abbia formato oggetto di apposita preventiva comunicazione scritta al lavoratore Qualora l assenza dal servizio ricada nelle fasce di flessibilità (iniziale o dell intervallo) il relativo periodo interno alla fascia sarà considerato malattia in presenza di un idonea documentazione medica; in difetto, l inizio dell orario di lavoro o della ripresa lavorativa dopo l intervallo decorre dal momento finale delle fasce di flessibilità o dall ora della timbratura, se precedente. Nel caso in cui l assenza per malattia determini l uscita anticipata, la durata dell assenza sarà determinata dalla differenza tra la durata dell orario normale e le ore di lavoro effettivamente prestate (o comunque coperte ad altro titolo) nella giornata. 9

10 Allegato 1 RICHIESTA USCITA PER VISITA MEDICA* Il modello dovrà essere compilato, sottoscritto e presentato all Azienda a cura del lavoratore antecedentemente all assenza dal servizio. Successivamente il lavoratore dovrà provvedere a consegnare all Azienda anche la relativa documentazione medica. Il/la.. sottoscritto/a. liv. in servizio presso chiede di assentarsi per il sotto specificato motivo: Uscita non per servizio per visita medica. Dalle ore..del giorno.alle ore.del..giorno medesimo (firma di autorizzazione) (data) (il richiedente) * Si ricorda che come da normativa aziendale Le visite mediche, le cure ambulatoriali, gli accertamenti clinici, le analisi di laboratorio, ecc. devono essere effettuati fuori dell orario di lavoro.ove ciò non sia possibile, per motivi di urgenza e di necessità, le relative assenze potranno essere considerate come malattia solo se giustificate mediante presentazione di attestazione rilasciata medico di base, dal medico dell ambulatorio, dall ospedale, ecc.. 10

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