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2 &RQGL]LRQLGL$VVLFXUD]LRQH $UW,OFRQWUDWWRGLDVVLFXUD]LRQH 9DOLGLWj Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti condizioni generali di assicurazione, dalla scheda di polizza nonché dalle specifiche condizioni di copertura allegate alla stessa scheda. In caso di discordanza, queste ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle condizioni generali di assicurazione. Il contratto è valido se stipulato per iscritto mediante la sottoscrizione della scheda di polizza da parte della Società e del Contraente. $VVLFXUD]LRQHSHUFRQWRHWLWRODULWjGHLGLULWWL La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art Codice Civile 'HFRUUHQ]D L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. 3URURJD In mancanza di disdetta, da inviare mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. 3HULRGRGLDVVLFXUD]LRQH Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. 3DJDPHQWRGHOSUHPLR I premi devono essere pagati all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio per ogni periodo di assicurazione è interamente dovuto, anche se ne sia stato previsto il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art Codice Civile. 2QHULILVFDOL Gli oneri relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. 'LFKLDUD]LRQL Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. )RUPDGHOOHFRPXQLFD]LRQL Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono farsi con raccomandata, telegramma, telex o fax. Se hanno lo scopo di introdurre modifiche contrattuali queste debbono risultare da dichiarazione firmata dalle Parti. $OWUHDVVLFXUD]LRQL Il Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto alla società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art Codice Civile).

3 5HFHVVRLQFDVRGLVLQLVWUR Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall assicurazione con preavviso di trenta giorni, da darsi tramite lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. )RURFRPSHWHQWH Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia della Società. 5LQYLRDOOHQRUPHGLOHJJH Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. $UW/DJDUDQ]LD 'LDULDGDULFRYHUR La Società assicura in caso di ricovero in Istituto di cura reso necessario da malattia, infortunio o parto (compreso day - hospital purché di durata continuativa superiore a tre giorni, escluse le festività) il pagamento della diaria da ricovero assicurata. Tale diaria verrà riconosciuta per ciascun giorno di ricovero (compreso il primo giorno e quello della dimissione) per un periodo massimo di 360 giorni per anno assicurativo. Nel caso di: LQYDOLGLWjSHUPDQHQWHROWUHLO Ricovero a seguito di infortunio che residui all Assicurato un invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% della totale, la diaria verrà raddoppiata, relativamente al periodo di degenza; WHUDSLDLQWHQVLYD Ricovero in reparto di terapia intensiva la diaria verrà raddoppiata, relativamente al periodo di permanenza in tale reparto; SDUWRILVLRORJLFR La garanzia è prestata con il massimo di sette giorni. Le garanzie invalidità permanente oltre il 66% e terapia intensiva non sono tra loro cumulabili 'LDULDSHUFRQYDOHVFHQ]DYDOLGDVRORVHULFKLDPDWDQHOIURQWHVSL]LRGLSROL]]D) La copertura è estesa al riconoscimento di una diaria per convalescenza pari alla metà della diaria da ricovero a partire dal giorno successivo a quello della dimissione. Tale diaria verrà riconosciuta per un periodo uguale a quello di degenza. La diaria non è corrisposta dopo il ricovero per parto fisiologico, aborto non terapeutico, malattie di gravidanza e puerperio, interventi sulle tonsille e vegetazioni adenoidee. *HVVDWXUD: Se l infortunio comporta l applicazione di gessatura, anche senza ricovero, la diaria per convalescenza verrà riconosciuta per tutto il periodo pari a quello di gessatura col massimo di: 25 giorni per gli arti superiori; 75 giorni per gli arti inferiori, bacino e vertebre; oppure per un periodo pari a quello di degenza se superiore. $UW'HFRUUHQ]DGHOOD*DUDQ]LD 7HUPLQLGLDVSHWWDWLYD L assicurazione GLDULDGDULFRYHURha effetto, con riferimento al giorno di decorrenza della garanzia dal: a) giorno stesso, per gli infortuni; b) 30 giorno successivo, per le malattie; c) 180 giorno successivo, per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipula della polizza, solo però se essi erano conosciuti dall Assicurato;

4 d) 300 giorno successivo, per il parto e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio. Tuttavia limitatamente a dette malattie, l assicurazione decorre dal 30 giorno successivo a quello di effetto della polizza qualora l Assicurato comprovi con certificato medico che il concepimento è avvenuto dopo tale data. Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, ovvero senza alcuna interruzione della copertura, di polizze riguardanti, identiche garanzie, gli anzidetti termini operano per i soli assicurati compresi nelle precedenti polizze: dal giorno in cui aveva avuto effetto l assicurazione prevista dalle polizze sostituite per le prestazioni ed i massimali in queste ultime risultanti, se pari o inferiori a quelli previsti nella presente polizza; dal giorno in cui ha effetto l assicurazione prevista dalla presente polizza, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni in esse contemplate. In caso di variazioni intervenute nel corso della presente polizza, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme. $UW'HWHUPLQD]LRQHGHOSUHPLR 3UHPLR Il premio indicato in polizza, anche se è stato frazionato in più rate, è determinato per il periodo di copertura relativo alla prima annualità (oltre all eventuale rateo alla firma). Per ogni annualità successiva la Società ridefinirà il premio in base alla evoluzione dei parametri tecnici di riferimento. Il nuovo premio verrà sottoposto al Contraente alla scadenza di ogni annualità successiva, con l intesa che egli avrà la facoltà di accettarlo o rifiutarlo. In quest ultimo caso la garanzia cesserà alla scadenza predetta. $UW±(VFOXVLRQL (VFOXVLRQL L assicurazione non è operante per: a) le conseguenze dirette di infortuni, nonché per le malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure o esami o diagnosi anteriori alla stipulazione del contratto, non dichiarati alla Società all atto della stipulazione dell assicurazione; b) l eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza; c) le malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; d) gli infortuni derivanti da delitti dolosi dell Assicurato (compresi, invece, gli infortuni cagionati da colpa grave); e) gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci, all uso di stupefacenti o allucinogeni; f) l aborto volontario non terapeutico; g) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio); h) le protesi dentarie in ogni caso e le cure dentarie e delle paradontopatie quando non siano rese necessarie da infortunio; i) l acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, salvo quelli applicati durante l intervento chirurgico; j) tutte le procedure e gli interventi finalizzati alla fecondazione assistita; k) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc..); l) i ricoveri effettuati allo scopo di effettuare check-up clinici; m) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche, n) gli infortuni derivanti da sport aerei in genere o dalla partecipazione a corse e gare motoristiche (e relative prove) comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura; o) gli infortuni derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente; p) i ricoveri in case di soggiorno o convalescenziari; q) gli stati patologici correlati alla infezione di HIV.

5 3HUVRQHQRQDVVLFXUDWH Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone: affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. L assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni ed è quindi escluso il pagamento della diaria da ricovero. L eventuale incasso di premi scaduti successivamente non comporterà l obbligo della prestazione assicurativa e i premi in tal caso verranno restituiti. $UW&RQGL]LRQL3DUWLFRODUL 5LYDOVD La Società dichiara di rinunciare a favore dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, all azione di surroga che potesse competerle ai sensi dell art del Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio. (VWHQVLRQHWHUULWRULDOH L assicurazione è valida per il mondo intero. 5LVFKLRJXHUUD L assicurazione è estesa anche per le conseguenze derivanti da stato di guerra (dichiarata e non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero in un paese sino ad allora in pace. $UW,OVLQLVWUR $UW&RVDGHYHIDUHLO&RQWUDHQWHRO $VVLFXUDWR 2EEOLJKLGHOO $VVLFXUDWRLQFDVRGLVLQLVWUR In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, nei termini e con le modalità previste ai punti successivi. L inadempimento di tale obbligo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art C.C). L Assicurato deve sottoporsi, in Italia, agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. 'LDULDGD5LFRYHUR L Assicurato deve presentare la denuncia entro tre giorni dal ricovero o dall intervento. $UW/DOLTXLGD]LRQHGHOGDQQR &RQWURYHUVLH In caso di disaccordo sui criteri e sul grado di indennizzabilità, sulla natura dell evento e sulla misura dei rimborsi, le Parti si obbligano a conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l indennizzo, a norma e nei limiti delle Condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene la proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. 3DJDPHQWRGHOOHLQGHQQLWj Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno, concordato l indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, semprechè non sia stata fatta opposizione.

6 'LDULDSHUULFRYHURHFRQYDOHVFHQ]D La Società, in caso di comprovato ricovero in Istituto di cura corrisponderà l indennità giornaliera stabilita per ogni giorno di degenza e per il periodo di convalescenza se prevista. $UW±*DUDQ]LD$VVLVWHQ]D Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati saranno erogati tramite la Centrale Operativa di 0RQGLDO$VVLVWDQFH,WDOLD6S$ - Via Ampére n. 30, MILANO - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno di seguito indicata con il proprio marchio commerciale Mondial Assistance. Le garanzie sono operanti per l Assicurato ed automaticamente estese ai familiari con esso conviventi. *XDUGLD0HGLFDK Quando l'assicurato necessita di informazioni sanitarie e/o consigli medici a seguito di infortunio o malattia improvvisa, la Guardia Medica di 0RQGLDO $VVLVWDQFH è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni. Se l'assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo per sottoporsi ad interventi di particolare complessità la Centrale Operativa mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'assicurato e il Centro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero. Infine, se l'assicurato necessita di un consiglio medico-specialistico telefonico, può'conferire tramite la Guardia Medica della Centrale Operativa con uno specialista in: 'HUPDWRORJLD &DUGLRORJLD 'LHWRORJLD *HULDWULD *LQHFRORJLD 2UWRSHGLD H 3HGLDWULD; a Sua disposizione per dare informazioni di prima necessità. La consulenza telefonica medico-specialistica non fornisce diagnosi o prescrizioni ed è gratuita.,qylrglxqphglfrdogrplflolr Quando, a seguito di infortunio o malattia grave ed improvvisa, l'assicurato necessita di un medico presso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesce a reperire il suo medico curante; 0RQGLDO$VVLVWDQFHprovvede, dopo che il proprio medico di guardia ne ha accertata la necessità tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, 0RQGLDO $VVLVWDQFH organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'assicurato con ambulanza ad un pronto soccorso. Validità territoriale: Italia, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano.,QYLRDPEXODQ]DDOGRPLFLOLR Quando l'assicurato, in caso di malattia improvvisa o infortunio, necessita, a parere del Medico curante in accordo con la Guardia Medica di 0RQGLDO $VVLVWDQFH, di un trasferimento in ambulanza al più vicino Ospedale, 0RQGLDO$VVLVWDQFHprovvede ad organizzare il servizio. Validità territoriale: Italia, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano. 2UJDQL]]D]LRQHGLYLVLWHVSHFLDOLVWLFKHHGDFFHUWDPHQWLGLDJQRVWLFLDWDULIIHDJHYRODWH Tramite la Centrale Operativa di 0RQGLDO $VVLVWDQFH, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, verranno organizzate visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a condizioni economiche agevolate presso i centri medici privati convenzionati più vicini alla residenza. La Centrale Operativa, oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente l'assicurato sui costi agevolati a lui riservati delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti. Fissato l appuntamento col centro medico privato convenzionato, su richiesta dell Assicurato, la Centrale Operativa di 0RQGLDO $VVLVWDQFH provvederà a ricordare telefonicamente all Assicurato l appuntamento fissato il giorno prima dello stesso. Sono a carico dell Assicurato i soli costi delle visite mediche e degli accertamenti. Validità territoriale: Italia. 7UDVIHULPHQWRVDQLWDULRGDOGRPLFLOLR Quando l Assicurato è affetto da una patologia obiettivamente non curabile nell ambito delle strutture sanitarie ed ospedaliere della Regione Italiana di residenza, 0RQGLDO$VVLVWDQFH, previa analisi del quadro clinico dell Assicurato accertato dai propri medici in accordo con il medico curante, e tenendo a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.300,00 per evento e per anno

7 assicurativo, organizza il trasferimento dell Assicurato con i mezzi adeguati fino al centro ospedaliero ritenuto più idoneo alla cura della patologia di cui è affetto. Il trasporto può essere effettuato con : ambulanza, treno (se necessario vagone letto) o aereo di linea ( anche barellato). Se necessario, l Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia. 'HOLPLWD]LRQLHSUHFLVD]LRQLUHODWLYHDWXWWHOHSUHVWD]LRQLGLDVVLVWHQ]D 1) L'assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento. 2) Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza: di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; di terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; di dolo dell'assicurato; di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e le malattie croniche; di gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali; patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali; di suicidio o tentativo di suicidio; 3) Qualora l'utente non usufruisca di una o più prestazioni, Mondial Assistance Italia spanon è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione. 4) Ogni diritto dell'utente nei confronti di Mondial Assistance Italia spa derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso. 5) L'Assicurato deve comunicare a Mondial Assistance Italia spa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'art c.c., a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art c.c. L'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta. In caso di richiesta a Mondial Assistance Italia spa, essa liquiderà il sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente polizza. 6) Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile.,6758=,21,3(5/$5,&+,(67$',$66,67(1=$ Per permettere l'intervento immediato di 0RQGLDO $VVLVWDQFH l'assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite: /LQHD9HUGH /LQHD1HUD WHOHID[ indicando con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero di polizza ALLIANZ SUBALPINA di cui è titolare; indirizzo e luogo da cui si chiama; eventuale recapito telefonico. La richiesta di rimborso delle spese sostenute, semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa di0rqgldo $VVLVWDQFH, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi LQRULJLQDOH a: 021',$/$66,67$1&(,7$/,$6S$ 9LD$PSqUH 0,/$120, 1%: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa 121 VDUDQQR ULPERUVDWH Inoltre l'assicurato dovrà:

8 farsi rilasciare dall operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo; comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI, CAB e CIN. $UW'L]LRQDULR Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui di seguito precisato: $VVLFXUD]LRQH Il contratto di assicurazione. $VVLFXUDWR Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. 3ROL]]D Il documento che prova l assicurazione. &RQWUDHQWH Il soggetto che stipula l assicurazione. 'D\+RVSLWDO Degenza diurna, senza pernottamento, in Istituto di cura. )UDQFKLJLD Numero di giorni immediatamente successivi al sinistro che l Assicurato tiene a suo carico. *HVVDWXUD apparecchio gessato; qualunque mezzo di contenzione rigido (limitatamente al periodo prescritto dal medico necessario ad immobilizzare completamente la funzione articolare); busti ortopedici metallici od in tela armata (limitatamente al trattamento delle fratture); sono in ogni caso esclusi i bendaggi elastici, anche se adesivi e le gorgiere (collare di Shanz e simili);,qghqql]]r La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.,qiruwxqlr Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.,vwlwxwrglfxud Ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzati all erogazione dell assistenza sanitaria. 0DODWWLD Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. 3UHPLR La somma dovuta dal Contraente alla Società; in caso di frazionamento del premio può essere prevista una addizionale nella misura indicata nella scheda di polizza. 5LFRYHUR Degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento. 6LQLVWUR Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. 6FRSHUWR Percentuale della somma indennizzabile a termini di polizza che l Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro. 6RFLHWj Allianz Subalpina S.p.A. Società di Assicurazioni e Riassicurazioni.

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