AI SIGNORI CLIENTI IL NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO E DA REDDITOMETRO
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1 Dott. Francesco Ferri de Lazara Dott. Enrico Grigolin Avv. Filippo Lo Presti Avv. Vincenza Valeria Cicero Dott. Luisa Stritoni CIRCOLARE INFORMATIVA N. 14/2010 Padova, 27 dicembre 2010 AI SIGNORI CLIENTI IL NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO E DA REDDITOMETRO Riferimenti: Art. 22, DL n. 78/2010 Art. 38, DPR n. 600/73 In sintesi: Con la c.d. Manovra correttiva sono stati introdotti nuovi criteri per l applicazione dell accertamento sintetico ed in particolare del c.d. redditometro.con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi del 2009 l Ufficio potrà determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d imposta. A decorrere dallo stesso periodo d imposta l accertamento da redditometro sarà fondato su specifici elementi indicativi di capacità contributiva, individuati dall Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento, tenendo conto del nucleo familiare e del contesto territoriale. In ogni caso al contribuente è ammessa la prova contraria e all Ufficio è imposto l obbligo di attivare il contraddittorio con l interessato e di utilizzare l istituto dell accertamento con adesione. L art. 22, DL n. 78/2010, c.d. Manovra correttiva, ha aggiornato l accertamento sintetico e in particolare quello da redditometro modificando la relativa disciplina contenuta nell art. 38, commi da 4 a 8, DPR n. 600/73. L intervento normativo si è reso necessario, secondo il citato art. 22, al fine di adeguare l accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell ultimo decennio. Le nuove norme sono collegate con l intento del Legislatore di contrastare l evasione fiscale sulla base di una semplice equazione, ossia del fatto che se un contribuente ha sostenuto una spesa lo stesso deve possedere un entrata reddituale che glielo ha consentito. Via C. Rezzonico n PADOVA Via U. Bassi n FERRARA tel fax tel fax info@studiosca.net -
2 È verosimile che nei prossimi anni gli Uffici attiveranno in misura massiccia l applicazione del nuovo strumento accertativo, considerato che sono state previste maggiori entrate tributarie per 740 milioni di euro nel L ACCERTAMENTO SINTETICO In base al nuovo dettato normativo contenuto nel comma 4, del citato art. 38, l Ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente (persona fisica) sulla base di spese: 1. di qualsiasi genere; 2. considerate come sostenute nel corso dello stesso periodo d imposta accertato. In merito alla possibilità da parte dell Ufficio di applicare l accertamento sintetico va evidenziato che è stato eliminato il precedente riferimento / presupposto alla non congruità per due o più periodi di imposta. Va altresì evidenziato che il dettato normativo in commento fa ora riferimento al reddito complessivo del contribuente e non più al reddito complessivo netto del contribuente come nella precedente stesura. Ciò comporta che, per i nuovi accertamenti viene evitata l anomalia dell erroneo confronto tra 2 grandezze disomogenee ossia tra il reddito accertato al lordo (degli oneri deducibili) ed il reddito dichiarato al netto (degli oneri deducibili) che comportava (e comporta ancora per gli accertamenti fino al 2008) un evidente svantaggio per il contribuente aumentando la forbice tra reddito accertato e dichiarato. L Agenzia delle Entrate ha fornito, nei primi giorni di agosto, alcune esemplificazioni di applicazione del nuovo strumento accertativo di seguito riportate. ESEMPIO 1 CONTRIBUENTE RESIDENTE IN PROVINCIA DI BERGAMO REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO Acquisto autovettura Assicurazione auto Canone di locazione Utenze elettriche Utenze gas Assicurazione vita premio pagato Iscrizione circolo privato Centro benessere Movimenti di capitale REDDITO SINTETICAMENTE ACCERTABILE
3 ESEMPIO 2 CONTRIBUENTE RESIDENTE A RIMINI REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO Leasing natante Assicurazione Mutuo rata annuale Utenze elettriche Utenze gas Contributi previdenziali volontari Acquisto mini car Acquisto opera d arte REDDITO SINTETICAMENTE ACCERTABILE ESEMPIO 3 CONTRIBUENTE RESIDENTE A MESSINA REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO Utenze elettriche Utenze gas Spese ristrutturazione Viaggi turistici Contributi previdenziali lavoratori domestici Iscrizione circolo privato Acquisto autovettura Assicurazione auto REDDITO SINTETICAMENTE ACCERTABILE L ACCERTAMENTO DA REDDITOMETRO Il testo novellato del comma 5, del citato art. 38, afferma in particolare che l Ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente (persona fisica) facendo riferimento altresì a specifici elementi indicativi di capacità contributiva, c.d. redditometro, che saranno individuati dal MEF con un apposito Decreto che terrà conto anche dei seguenti 2 parametri di riferimento: il nucleo familiare; l area territoriale. 3
4 Va evidenziato che nella nuova stesura del testo normativo non è più presente il riferimento ai c.d. incrementi patrimoniali, ossia al fatto che per certi beni patrimonio la relativa spesa si considera(va) sostenuta con redditi conseguiti nell anno e nei 4 precedenti. L Agenzia delle Entrate ha anticipato l intenzione di mettere a disposizione, non solo degli Uffici, uno specifico software che dopo aver inserito i dati significativi determina, in maniera attendibile, il reddito complessivo stimato del contribuente. In altre parole è allo studio un software analogo a quello utilizzato nell ambito del reddito d impresa / lavoro autonomo (GERICO) che consente, sulla base di determinati elementi, di stimare il reddito complessivo attribuibile al contribuente. LA RIDUZIONE DAL 25% AL 20% DEL PARAMETRO DELLO SCOSTAMENTO Il comma 6 dell art. 38 in commento, come accennato, ha modificato il parametro di riferimento che consente all Ufficio di attivare l accertamento sintetico e da redditometro. Il suddetto parametro, rappresentato dallo scostamento tra reddito complessivo accertato e reddito dichiarato, viene infatti ridotto da 1/4 (25%) all attuale 1/5 (20%). L Ufficio, quindi, potrà utilizzare l accertamento sintetico e da redditometro, a partire dai redditi 2009, qualora il reddito accertato ecceda di almeno il 20% il reddito dichiarato dal contribuente. L OBBLIGO DEL CONTRADDITTORIO Il comma 7 del citato art. 38, obbliga l Ufficio, che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo, ad instaurare con il contribuente un contraddittorio. In particolare l Ufficio ha l obbligo di: invitare il contribuente a comparire al fine di acquisire dati / notizie rilevanti ai fini dell accertamento; successivamente, proporre l accertamento con adesione. Quanto ora previsto dalla norma è già adottato, di fatto, da molti Uffici in questi ultimi anni. Va altresì evidenziato che a seguito delle nuove disposizioni finalizzate all intervento dei Comuni nell attività di accertamento è previsto, in particolare, che l Ufficio prima di emanare l atto di accertamento al contribuente deve inviare una comunicazione al Comune di residenza il quale deve rispondere entro 60 giorni segnalando ogni elemento utile alla determinazione sintetica del reddito del contribuente sotto controllo. LE DEDUZIONI / DETRAZIONI AMMESSE Diversamente da quanto affermato dal previgente comma 7, il nuovo comma 8 dispone che è possibile: dedurre gli oneri previsti dall art. 10, TUIR, dal reddito complessivo determinato 4
5 sinteticamente; usufruire delle detrazioni previste ex legge, dall imposta lorda, relativamente agli oneri sostenuti. LA DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA La nuova disciplina che ha effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, consentirà all Ufficio di utilizzare l accertamento sintetico e da redditometro con riferimento ai redditi del Ciò comporta un doppio binario in quanto l Ufficio, per gli accertamenti dei redditi fino al 2008, dovrà far riferimento alle regole vigenti prima dell entrata in vigore della disciplina in esame. ACCERTAMENTI RELATIVI AI REDDITI FINO AL 2008 VECCHIO ACCERTAMENTO SINTETICO / REDDITOMETRO ACCERTAMENTI RELATIVI AI REDDITI DAL 2009 NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO / REDDITOMETRO Una importante questione è sorta in relazione alla possibilità per il contribuente di invocare l applicazione del nuovo redditometro agli accertamenti dei redditi fino al Considerato che la nuova disciplina non può essere definita una revisione dello strumento accertativo limitata soltanto ai beni / servizi rilevanti per l accertamento del reddito in quanto investe anche i principi dello stesso, si ritiene che alla stessa non possa essere attribuito un applicabilità retroattiva. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l occasione porgiamo i migliori saluti. 5
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