Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Sent. del , n Presidente Triola - Relatore Falaschi. Svolgimento del processo

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1 Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Sent. del , n Presidente Triola - Relatore Falaschi Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 9 luglio 1998 M.M. evocava, dinanzi al Tribunale di Arezzo, M.P. esponendo di avere contratto matrimonio con il convenuto il giorno , che però già dal 1996 vivevano separati, in corso il procedimento per separazione giudiziale, e che con atto pubblico del avevano acquistato un immobile costituito da appartamento sito in ( ), immobile formalmente cointestato ai due coniugi in ragione del 50% ciascuno, ancorché il prezzo fosse stato corrisposto per la quasi totalità dall attrice, per cui venuta meno l affectio maritalis, volendo i coniugi rendere chiarezza in ordine alle rispettive ragioni di comproprietà, con scrittura privata del erano addivenuti ad una ricognizione attributiva delle quote di comproprietà sul bene esplicitando che le quote di proprietà erano ripartite per la quota di 1/7 in favore del P. e per la quota di 6/7 alla M., impegnandosi reciprocamente a formalizzare con atto notarile, a semplice richiesta, di detta ricognizione; aggiungeva che su detto immobile insisteva diritto di usufrutto in favore di P.A. e di G.S., genitori del marito, e che a seguito del loro decesso, essendovi stato il consolidamento dell usufrutto, l attrice rivolgeva richiesta al convenuto di dare seguito a quanto formalizzato nella scrittura privata, ma questi, che continuava ad occupare l immobile, non vi provvedeva. Tanto premesso, l attrice chiedeva dichiararsi l autenticità della scrittura privata e quindi dichiararsi che la quota di proprietà a lei spettante sull appartamento era pari a 6/7 e quella spettante al P. era pari a 1/7 e per l effetto emettersi sentenza che tenesse luogo del contratto ricognitivo notarile non concluso di attribuzione delle quote, oltre al risarcimento dei danni. Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, il quale assumeva che l invocata scrittura privata non poteva valere né come donazione, per carenza di forma, né come compravendita, per mancanza di indicazione del prezzo e che non potendo essere intesa come contratto preliminare non poteva farsi luogo all art c.c., né vi era spazio per il risarcimento del danno essendo il bene già da tempo fisicamente diviso, attribuito il possesso delle chiavi di una parte dell appartamento alla M., svolta domanda riconvenzionale per sentire dichiarare risolta la scrittura del per inadempimento dell attrice, con condanna della stessa al rimborso della quota di spese inerenti ICI, IRPEF ed altri oneri, il giudice adito, espletata istruttoria, ritenuta inammissibile l ulteriore domanda di simulazione formulata in corso di giudizio, disattesa l eccezione di nullità della citazione, qualificata la predetta scrittura privata come atto inteso a procedere ad una attribuzione o divisione della proprietà comune prevedendo una diversa composizione delle quote di comproprietà, accertata l autenticità delle firme apposte sulla scrittura in questione, dichiarava le quote di proprietà del bene come in essa previste, rigettava l ulteriore domanda attorea di risarcimento dei danni, respinta la riconvenzione di risoluzione per inadempimento non integrando inadempimento rilevante ai fini dello scioglimento del vincolo contrattuale il mancato pagamento di ICI ed IRPEF, condannando l attrice al rimborso di quanto versato dal P. in eccedenza rispetto alla quota a lui attribuita. In virtù di rituale appello interposto dal P., con il quale ribadiva le deduzioni formulate in primo grado, la Corte di appello di Firenze, nella resistenza della M., che svolgeva anche appello incidentale condizionato, in parziale accoglimento dell appello principale e in parziale riforma della

2 sentenza impugnata, dichiarava la M. tenuta al rimborso in favore del P. della differenza tra il 50% delle spese condominiali inerenti all immobile in contesa, da lei versate, e la quota dei 6/7 posta a suo carico a far data dal , assorbito l appello incidentale condizionato, confermata per il resto la decisione. A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale - premessa la infondatezza dell eccezione di nullità della citazione avendo nell atto introduttivo la M. rappresentato quanto disposto dalle parti con la scrittura privata del , attributiva delle rispettive quote sul bene - evidenziava che la giurisprudenza di legittimità, seppure con prudenza, era orientata nel senso di attribuire rilievo alle dichiarazioni ricognitive dell altrui proprietà (o diritto reale), sempreché provenienti da soggetto legittimato in tale senso (dichiarazioni contra sé), espresse in forma idonea, da cui desumere la causa dell atto. Nella specie a fronte della compravendita del , nel quale le parti figuravano come acquirenti nella misura del 50% ciascuno, la scrittura privata del , sottoscritta da entrambi i comproprietari, riconosceva quote delle medesime parti in proporzioni diverse, per cui era univoca sia l intenzione di attribuire le quote di comproprietà indivisa del bene nella misura indicata sia la causa dell attribuzione. Aggiungeva che la riconvenzionale del P. - infondata quella di risoluzione dell accordo per inadempimento, non essendo grave - seppure non precisava l effettiva entità delle ulteriori spese di gestione del bene (spese condominiali), andava pronunciata condanna generica, essendo comunque tenuta la M., alla stregua della medesima scrittura privata, al rimborso di quanto esborsato in proporzione alla rispettiva quota di proprietà. Avverso l indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P., articolato su quattro motivi, al quale ha resistito la M. con controricorso, che ha anche proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, cui ha replicato il ricorrente con controricorso. Motivi della decisione Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti, a norma dell art. 335 c.p.c., in quanto attengono al medesimo provvedimento. Ciò posto, con il primo motivo del ricorso principale il P. denuncia la mancata applicazione da parte del giudice distrettuale dei principi di diritto di cui all art. 163, comma 3, nn. 3 e 4 e 164, comma 4, c.p.c., nonostante la mancanza della causa petendi ed anzi ritenendo che l attrice avesse espresso con assoluta chiarezza le ragioni sostanziali della domanda di tesi, qualificando la scrittura privata come atto ricognitivo, con decisione priva di qualsiasi motivazione. La censura è infondata. L eventuale vizio della citazione consistente nell omessa indicazione della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.), difatti, non avrebbe importato la nullità della citazione (art. 164, primo comma

3 c.p.c.) e sarebbe stato comunque sanato dalla costituzione - nella specie avvenuta - del convenuto (art. 164, cpv, c.p.c.) (cfr Cass. 15 maggio 1996 n. 4514; Cass. 30 luglio 1998 n. 7515). Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt e 1363 c.c. in relazione alla ricostruzione della volontà delle parti risultante dalla scrittura privata del , anche quale vizio di motivazione. In sintesi, la corte territoriale nel ricostruire la volontà delle parti avrebbe tenuto conto delle sole pattuizioni contenute ai punti primo e secondo, omettendo totalmente l esame della premessa e della clausola III, nonché trascurando il successivo comportamento concludente. Infatti le parti sarebbero addivenute alla sottoscrizione dell atto non già per determinare l attribuzione delle quote di proprietà al fine di regolare il rapporto economico scaturente dal contratto di compravendita, bensì sul presupposto di accordo per la separazione personale. Anche detto motivo non è fondato e quindi va respinto. Richiamando il proprio costante insegnamento secondo cui la ricerca e la individuazione della comune volontà dei contraenti sono operazioni che costituiscono espressione dell attività del giudice di merito, il cui risultato, concretando un accertamento di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della inadeguatezza della motivazione e della patente violazione delle regole legali di ermeneutica, osserva la corte che la interpretazione data dalla corte distrettuale alle disposizioni contrattuali delle quali si assume la violazione, non è censurabile sotto alcuno degli indicati profili, perché congruamente argomentata e conforme ai criteri di cui agli artt e ss. c.c., in quanto fondata sulla formulazione letterale della dichiarazione negoziale, di contenuto tale da indurre il giudice del gravame a ritenere che le parti, a fronte dell atto pubblico di compravendita stipulato in data , nel quale figuravano come acquirenti nella misura del 50% ciascuno, con la scrittura privata del , integrativa e a chiarimento della precedente, manifestarono l intenzione di una diversa attribuzione delle quote di comproprietà indivisa, meglio rispondente ai loro interessi. Questa corte ha più volte affermato che le parti, nell esplicazione della loro autonomia negoziale, possono, con manifestazioni di volontà espresse in uno stesso contesto ovvero in tempi diversi, dar vita a più negozi distinti ed indipendenti ovvero a più negozi tra loro collegati ed accertare l esistenza, la natura, l entità, le modalità e le conseguenze di un collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti costituisce apprezzamento del giudice del merito che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità. In particolare, ove si tratti di una pluralità di negozi connessi, il collegamento deve ritenersi occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo causalmente riunite, mantenendo l individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano. Il collegamento è invece funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti danno vita nell esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca indipendenza, per cui le vicende dell uno debbono ripercuotersi sull altro, condizionandone la validità e l efficacia.

4 Quindi, ai fini della qualificazione giuridica della situazione negoziale, occorre far riferimento alla volontà delle parti, la cui interpretazione costituisce una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o da violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt c.c. e segg. (nei sensi suddetti, tra le tante, Cass. 12 luglio 2005 n ; Cass. 7 luglio 2004 n.12454; Cass. 18 luglio 2003 n.11240; Cass. 28 giugno 2001 n. 8844; Cass. 4 agosto 2000 n ; Cass. 21 dicembre 1999 n ; Cass. 2 settembre 1998 n. 8703; Cass. 25 luglio 1998 n.8410; Cass. 12 dicembre 1995 n ; Cass. 27 aprile 1995 n.4645; Cass. 5 luglio 1991 n. 7415). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. Anzitutto, interpretando le clausole contrattuali di cui ai punti uno e due, ritenendo che le parti avessero voluto con il secondo accordo, funzionalmente collegato al primo, attribuire una diversa regolazione ai loro rapporti rispetto al bene in contestazione, tenendo conto del differente contributo offerto da ciascuno. Così facendo, e contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la sentenza impugnata si è attenuta all interpretazione letterale della clausola che fa espresso riferimento all atto pubblico di acquisto. Va, a tal fine, osservato che nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento dell operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni dei contratto e, qualora queste siano chiare e dimostrino un intima ratio, il giudice non può ricercarne una diversa, venendo così a sovrapporre la propria soggettiva opinione all effettiva volontà dei contraenti (cfr Cass. 29 aprile 1994 n. 4121; Cass. 22 aprile 1995 n. 4563). Né è condivisibile l assunto del ricorrente secondo cui la corte di merito avrebbe violato l art c.c. non tenendo conto della clausola contrattuale n. 3 e della premessa, nonché del comportamento successivo delle parti, giacché le clausole contrattuali valgono, nell indagine ermeneutica, per il loro rilievo di mero fatto, significante un dato contenuto negoziale, con valutazione demandata al giudice del merito (censurabile in Cassazione solo se non sorretto da logica ed adeguata motivazione) ed il comportamento ex art c.c., comma 2, che può essere preso in considerazione dal giudice ai fini della individuazione della comune intenzione dei contraenti è solo quello posto in essere in esecuzione ed in riferimento a quel contratto. Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2720, 1343, 1346, 1350, 1353 c.c. e 113 c.p.c., nonché il vizio di motivazione, per avere la corte nell interpretare la scrittura privata come dichiarazione ricognitiva attribuito alla stessa effetti costitutivi di un negozio giuridico, senza neanche indicare quale sarebbe il precedente negozio riconosciuto ed il titolo in forza del quale la M. sarebbe divenuta proprietaria per 6/7 ed il P. per 1/7. Infatti l atto ricognitivo non potrebbe avere efficacia novativa rispetto alla compravendita del , non rispondendo al modello tipico della fattispecie legale di cui all art c.c. In altri termini, l interpretazione della scrittura privata come atto ricognitivo non ne avrebbe legittimato gli effetti dispositivi, essendo i precedenti della corte di legittimità invocati nella decisione impugnata relative a fattispecie affatto diverse. Prosegue il ricorrente principale che erroneamente la corte distrettuale avrebbe riconosciuto la causa giuridica del negozio traslativo nel riconoscimento della diversa misura degli esborsi sostenuti dalle

5 parti per l acquisto, anche perché il P. aveva contribuito all acquisto con il pagamento del prezzo in misura notevolmente superiore ad un settimo. Aggiunge il ricorrente principale che le parti si erano determinate alla sottoscrizione dell atto sul presupposto - poi rivelatosi inesistente - della sussistenza delle circostanze della separazione personale consensuale, venute invece meno. Con il quarto motivo viene lamentata la nullità della sentenza per incoerenza della motivazione e per contrasto fra motivazione e dispositivo, in relazione all art. 360 n. 4 c.p.c., giacché pacificamente l atto ricognitivo non sarebbe assimilabile, né quanto a natura né quanto ad effetti, al contratto, l uno escluderebbe l altro. Le censure - che per la loro stretta connessione, essendo l una l antecedente logico dell altra, vanno esaminate congiuntamente - sono prive di pregio. È principio giuridico costantemente affermato da questa corte (v. ex multis, le sentenze n. 28 gennaio 1996 n. 301; Cass. 20 giugno 2000 n. 8365; Cass. 16 gennaio 2004 n. 631; Cass. 13 ottobre 2004 n ), quello secondo il quale la possibilità di attribuire efficacia costitutiva ad una dichiarazione ricognitiva dell altrui diritto dominicale su un bene immobile, presuppone che anche la causa della dichiarazione risulti dall atto, atteso che, trattandosi di un bene immobile per il cui trasferimento è necessaria la forma scritta ad substantiam, tutti gli elementi essenziali del negozio debbono risultare per iscritto. È certo, infatti, secondo il sistema del diritto privato, che l atto ricognitivo di diritti reali non può essere ricompreso tra i mezzi legali di acquisto della proprietà, configurandosi invece come semplice atto dichiarativo che, in quanto tale, presuppone che il diritto stesso effettivamente esista secondo un titolo, onde, in difetto di tale titolo, che ne attesti e provi, secondo le forme ed i mezzi previsti dall ordinamento, l esistenza, esso non può crearlo e nemmeno rappresentarlo, se non a quest ultimo effetto, attraverso l esplicito richiamo e la menzione del titolo stesso. Nella scrittura privata del le parti, richiamato l atto pubblico, nel quale entrambi i contraenti risultavano già comproprietari dell immobile (per cui la contitolarità era già attestata nel rogito), hanno specificamente pattuito solo il riconoscimento di una diversa attribuzione delle quote del bene in comune. La corte di merito ha accertato che l atto in contestazione assolveva sia alle esigenze di forma sia della causa del negozio, vale a dire del trasferimento pro-quota della proprietà, ravvisata nel rispetto delle quote contributive per l acquisto e ristrutturazione dello stesso appartamento e per tale ragione ha riconosciuto efficacia vincolante all asserita ricognizione, affermandone il valore come titolo di acquisto della maggiore quota di comproprietà in capo alla resistente, che per l effetto avrebbe dovuto concorrere alle spese di gestione del bene in proporzione alla maggiore proprietà, come peraltro concordato. Passando all esame del ricorso incidentale, che con unico motivo (denunciando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt e 1417 c.c., nonché all art. 183, comma 5, c.p.c. relativamente all azione di simulazione del contratto di compravendita, oltre all art c.c.) insorge avverso la omessa pronuncia di inammissibilità della domanda attorea di simulazione della scrittura privata de qua, tenendo conto della sua subordinazione all accoglimento del ricorso principale, resta assorbito.

6 In conclusione, va rigettato il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Le spese del presente giudizio, in considerazione dell esito della lite, vengono regolate dal principio della soccombenza. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro ,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge. Depositata in Cancelleria il

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