La tutela del passeggero nel processo di liberalizzazione
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1 La tutela del passeggero nel processo di liberalizzazione Avvocato Gianluca Lo Bianco Direttore Analisi Giuridiche e Contenzioso ENAC
2 Il Reg. (CE) n. 261/2004 Il reg. (CE) n. 261/2004 dell 11 febbraio 2004 ha disposto una rafforzata protezione dei passeggeri coinvolti in disservizi del trasporto aereo prevedendo, a carico dei vettori, un obbligo standardizzato di assistenza gratuita nei confronti di tutti i passeggeri coinvolti in una serie di eventi come negato imbarco cancellazione del volo ritardo prolungato e, nei casi previsti, anche nell offerta di una compensazione pecuniaria. 1
3 Fonti A integrazione della disciplina dettata dal codice civile in ordine alla responsabilità del vettore aereo (art c.c.) le disposizioni dettate nella parte aeronautica del codice della navigazione (artt. 941 e ss.), recentemente riformata; in particolare art. 947 c. nav. impedimenti del vettore. 2
4 Art. 947 c. nav. impedimenti del vettore L art. 947 c. nav., in caso di inadempimento del vettore, riconosce al passeggero i diritti previsti dalla normativa comunitaria in caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo nella partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore. La predetta norma individua, inoltre, nell ENAC l organismo responsabile dell applicazione della normativa comunitaria che disciplina anche le modalità di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste per legge. 3
5 Limitazione degli obblighi L unica fattispecie in cui è prevista una limitazione degli obblighi che incombono sul vettore aereo operativo è riconducibile ai casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali, come peraltro previsto dalla Convenzione di Montreal. 4
6 Definizione delle circostanze eccezionali Tuttavia, come è facile immaginare, considerata la eterogeneità della categoria circostanze eccezionali, sono sorti forti contrasti sull applicabilità di tale fattispecie. In merito, ai fini dell esegesi di tale disposizione, bisogna innanzitutto muovere dal considerando n. 14 del reg. (CE) n. 261/2004 che, richiamando la Convenzione di Montreal, definisce le circostanze eccezionali: instabilità politica; condizioni meteorologiche incompatibili con l effettuazione del volo in questione; rischi per la sicurezza; improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza; scioperi che si ripercuotono sull attività di un vettore aereo operativo. 5
7 Obbligo standardizzato di assistenza gratuita Il reg. (CE) n. 261/2004 predispone una rafforzata protezione dei passeggeri coinvolti in disservizi del trasporto aereo prevedendo, a carico dei vettori aerei, un obbligo standardizzato di assistenza gratuita nei confronti di tutti i passeggeri coinvolti nel disservizio. Tale assistenza consiste in offerta di ristoro, pernottamento, voli alternativi, rimborso di biglietto e, nei casi previsti, anche nell offerta di una compensazione pecuniaria. 6
8 Carta dei Diritti del Passeggero ENAC Stilata per la prima volta nel 2001 è arrivata ora in Italia alla 6 a edizione. È una sintesi ed una guida di riferimento alla normativa in materia di trasporto aereo, che aiuta il passeggero a muoversi in caso di disservizi. L ultima edizione tiene conto, tra l'altro, delle disposizioni europee sui diritti dei passeggeri diversamente abili, delle normative in materia di sicurezza e sorveglianza sugli operatori, del regolamento per il trasporto dei liquidi a bordo degli aeromobili, nonché della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del novembre 2009 sul risarcimento ai passeggeri in caso di ritardo prolungato. 7
9 ENAC organismo responsabile dell applicazione delle sanzioni In Italia, a seguito di legge delega 18 aprile 2005, n. 62, veniva adottato il d. lgs. 27 gennaio 2006, n. 69, recante «disposizioni sanzionatorie per le violazioni al reg. (CE) n. 261/2004» e col quale si individuava nell ENAC l Organismo responsabile dell applicazione delle sanzioni medesime. 8
10 Art. 12 del reg. n. 261/2004 Come si evince dalla semplice lettura dell art. 12 del reg. (CE) n. 261/04, al passeggero è riconosciuto il diritto ad ottenere un risarcimento c.d. supplementare ossia ulteriore rispetto a quello previsto dalla disciplina comunitaria. Lo scopo della disciplina comunitaria è quello di assicurare una tutela minima a favore del passeggero che non condizioni, in alcun modo, la possibilità di ottenere ulteriori somme. 9
11 Giurisprudenza della Corte di Giustizia 10
12 Linee guida della Corte di Giustizia su responsabilità del vettore La Corte di Giustizia, con una decisione che ha avuto una larga eco tra gli interpreti, ha tracciato una sorta di linee guida rispetto all estensione della sfera di responsabilità del vettore nel verificarsi di circostanze eccezionali che possano incidere sulla sicurezza dei voli (Corte Giust. CE Sez. IV 22 dicembre 2008, n. 549). Elenco contenuto nel considerando 14 è meramente indicativo. Problema tecnico emerso nel corso di una manutenzione o la carenza di manutenzione di un aeromobile non è circostanza eccezionale. 11
13 Art. 5, 3: obbligo di assistenza del vettore Peraltro, tali circostanze eccezionali rilevano solo ai fini della corresponsione della compensazione pecuniaria dovuta in caso di cancellazione del volo, come previsto nell art. 5, 3, a nulla rilevando rispetto agli obblighi di assistenza che il vettore è sempre ed in ogni caso tenuto ad adempiere, quali l avviso in tempo utile ai passeggeri della cancellazione del volo e la riprotezione su altro volo o il rimborso del biglietto. 12
14 Ritardo nel trasporto aereo e diritto alla compensazione pecuniaria Corte di Giustizia UE, Grande Sez., 23 ottobre 2012, Cause C- 581/10 e C-629/10 Precedenti Sentenza Sturgeon (C. Giust. UE 19 novembre 2009) I passeggeri dei voli ritardati che raggiungono la loro destinazione finale tre ore o più dopo l orario di arrivo originariamente previsto hanno diritto alla compensazione pecuniaria (importo compreso tra 250 e 600 Euro in ragione della lunghezza della tratta), salvo che il ritardo sia dovuto a circostanze eccezionali. 13
15 Equiparazione del disagio subito in caso di ritardo prolungato e cancellazione del volo In base al principio della parità di trattamento, i passeggeri di voli ritardati e quelli di voli cancellati devono essere considerati in situazioni paragonabili ai fini della compensazione pecuniaria prevista dal reg. (CE) n. 261/04; Tali passeggeri subiscono un disagio simile, ossia una perdita di tempo pari o superiore a tre ore rispetto alla programmazione originaria del loro volo; Esclusione se il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali. 14
16 Corte di Giustizia dell Unione Europea (Terza Sezione) Sentenza nella causa C-139/11 22 novembre 2012 Compensazione e assistenza ai passeggeri - Negato imbarco, cancellazione del volo Ritardo prolungato Termine di ricorso Nessuna disposizione del regolamento 261/2004 precisa il termine entro il quale devono essere promosse le azioni dirette ad ottenere il rispetto dei diritti garantiti da detto regolamento. Il termine entro il quale devono essere promosse le azioni dirette ad ottenere il versamento delle compensazioni previste dagli articoli 5 e 7 del regolamento 261/2004 è determinato dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro. Per l Italia l insegnamento della Corte non conduce ad applicare un termine diverso da quello fissato dalla Convenzione di Montreal (2 anni) stante il rinvio operato in generale dall art. 941 c. nav. e, in particolare, dell art. 949-ter c. nav. in materia di prescrizione. 15
17 Corte di Giustizia dell Unione Europea (Terza Sezione) Sentenza nella causa C-12/11 31 gennaio 2013 Nozione di circostanze eccezionali Obbligo di prestare assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo per circostanze eccezionali Sussiste Circostanze eccezionali: fuori dalla norma, circostanze che sfuggono all effettivo controllo per la loro natura o per la loro origine. Le circostanze eccezionali esimono il vettore aereo dal suo obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria, ma grava sul vettore l obbligo di prestare assistenza a prescindere da quale sia l evento che ha causato la cancellazione del volo. Non vi è alcuna limitazione, né temporale né pecuniaria, in caso di circostanze eccezionali, dall obbligo del vettore aereo di prestare assistenza ai passeggeri. Diritto del passeggero al rimborso della somma che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risultano necessarie, appropriate e ragionevoli. 16
18 Corte di Giustizia dell Unione Europea (Grande Sezione) Sentenza nella causa C-11/11 26 febbraio 2013 Volo con una o più coincidenze Riscontro ritardo all arrivo della destinazione finale Ritardo di durata pari o superiore a tre ore Sentenza Sturgeon - Diritto dei passeggeri a compensazione pecuniaria Ritardo di un volo non è di per sé oggetto di alcuna definizione contenuta nell art. 2 del regolamento 261/2004. In caso di volo con una o più coincidenze, ai fini della compensazione pecuniaria, è determinante soltanto il ritardo riscontrato rispetto all orario di arrivo previsto alla destinazione finale. La compensazione pecuniaria non è subordinata al ritardo nella partenza (art. 6 regolamento 261/2004). 17
19 Corte di Giustizia dell Unione Europea (Nona Sezione) Sentenza nella causa C-452/13 4 settembre 2014 Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato di un volo ovvero di durata pari o superiore a tre ore Durata del ritardo Nozione di orario di arrivo Orario di arrivo effettivo Per determinare l entità del ritardo subito dai passeggeri di un volo Apertura di almeno uno dei portelloni dell aeromobile Passeggeri possono lasciare il velivolo. 18
20 Corte di Giustizia dell Unione Europea (Quinta Sezione) Ordinanza nella causa C-394/14 14 novembre2014 Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato di un volo ovvero di durata pari o superiore a tre ore- Circostanze eccezionali I problemi tecnici possono essere considerati circostanze eccezionali, a condizione che siano collegati a un evento che non è inerente al normale esercizio dell attività del vettore aereo e che sfugge al suo effettivo controllo L urto di una scaletta mobile d imbarco deve essere considerato un evento inerente al normale esercizio dell attività del vettore aereo 20
21 Conclusioni - Considerazioni La tutela dei diritti del passeggero: 1) il reg. 261/04 ha realizzato un vero e proprio Statuto dei diritti del passeggero; 2) in caso di cancellazione del volo o ritardo prolungato, ove non ricorrano circostanze eccezionali, si determina una presunzione di colpa in capo al vettore che può essere vinta da quest ultimo solo ove riesca a dimostrare che tali circostanze esulino dalla propria sfera di controllo. 21
22 Approfondimenti Gianluca Lo Bianco, Le sanzioni amministrative per violazione dei diritti degli utenti-passeggeri in Le sanzioni in materia di trasporto marittimo, aereo, terrestre e Codice della strada, Torino, G. Giappichelli Editore,
Ordinanza. Contesto normativo. 3 I considerando 14 e 15 del regolamento n. 261/2004 enunciano quanto segue:
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