D.G.R n del 23/5/1995
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1 D.G.R n del 23/5/1995 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 artt. 6, 15, 7 e 8 e D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n del 13 dicembre Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli, nuovi, da modificare o da trasferire. Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, che all art. 7 attribuisce alla Regione la competenza del rilascio dell'autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico; visti gli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/1988 con i quali sono sottoposte a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di un impianto in altra località; visto il D.P.R. 25 luglio 1991 che al Capo III definisce le attività a ridotto inquinamento atmosferico e stabilisce che per le stesse le Regioni possano predisporre procedure specifiche di autorizzazione; vista la D.C.R. n del 13 dicembre 1994 nella quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attivazione delle procedure semplificate di autorizzazione per specifici settori produttivi o attività; valutato che per l'attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli possono essere individuate soluzioni tecnologiche caratterizzate da una minore pericolosità delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione, che allo stato attuale delle conoscenze risultano essere quelle di cui all'allegato 2; ritenuto pertanto possibile attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli, adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'allegato 2, presentando domanda secondo il modello di cui all'allegato 1; considerato che, secondo quanto stabilito dalla D.C.R. n del 13 Dicembre 1994, gli enti e le imprese che presentano domanda di autorizzazione secondo il modello di cui all'allegato 1 e si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2 sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 e dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione; visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203; 1991; visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio vista la D.C.R. n del 13 dicembre 1994; vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61; vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60; la Giunta Regionale, unanime,
2 d e l i b e r a di attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli, adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'allegato 2. Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli, adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'allegato 2, per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione devono presentare domanda secondo il modello di cui all'allegato 1. Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Regione deve essere contestualmente inviata al Sindaco, al Servizio di Igiene Pubblica della ex U.S.S.L. e alla Provincia competenti per territorio. Gli enti e le imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui all'allegato 1, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 e dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione. L'autorizzazione ottenuta in via generale da un ente o impresa può essere revocata con Deliberazione della Giunta Regionale sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco in merito alla domanda pervenuti ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988. Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nell'allegato 2 devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. n. 203/1988 ai fini di ottenere la preventiva autorizzazione, rilasciata esplicitamente con Deliberazione della Giunta Regionale. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 4 dicembre 1993 n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e dell art. 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'allegato 2 sono affidati ai Servizi di Igiene Pubblica ed ai Laboratori di Sanità Pubblica delle ex UU.SS.SS.LL. competenti per territorio. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si procederà secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 203/1988. Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti. Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. competenti per territorio la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.
3 Gli enti e le imprese autorizzati in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto: richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede; elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella precedente sede, nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa. Gli allegati 1 e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente deliberazione. 203/1988. La presente deliberazione potrà essere modificata secondo quanto disposto dal D.P.R. n. La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.
4 ALLEGATO 1 BOLLO Alla REGIONE PIEMONTE Assessorato per l'ambiente. Servizio Risanamento Atmosferico Via Principe Amedeo, TORINO (TO) e p. c. Al Sindaco del Comune di... All A.R.P.A. Dipartimento di... Via... n Alla Provincia di... Via... n.... Oggetto: Domanda di AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 e del D.P.R. 25 luglio Il sottoscritto... nato a... il.../.../... residente a... in via/corso... n.... in qualità di legale rappresentante dell'impresa... con sede legale in... via/corso... n.... chiede l'autorizzazione IN VIA GENERALE per: [1]... installare un nuovo impianto per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli, nel quale verranno attivate n.... [2] cabine di verniciatura, in Comune di... via/corso... n.... Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2 della D.G.R. n del 23 maggio [1]... modificare un impianto per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli, nel quale verranno attivate n.... [2] cabine di verniciatura e/o le fasi di... [3], in Comune di... via/corso... n.... Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2 della D.G.R. n del 23 maggio 1995.
5 [1]... trasferire un impianto per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli, nel quale verranno attivate n.... [2] cabine di verniciatura, dal Comune di... via/corso... n.... al Comune di... via/corso... n.... Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2 della D.G.R. n del 23 maggio Allega scheda informativa generale dello stabilimento in cui sarà attivato l'impianto. Data.../.../... il LEGALE RAPPRESENTANTE (timbro e firma)... NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE. [1] indicare con una X la motivazione della richiesta di autorizzazione. [2] indicare il numero di cabine di verniciatura che si intendono installare. [3] specificare se saldatura, taglio a caldo o carteggiatura La domanda di autorizzazione in BOLLO deve essere inviata alla REGIONE PIEMONTE, copia della medesima deve essere contestualmente trasmessa al SINDACO, al Dipartimento provinciale o sub-provinciale dell A.R.P.A. ed alla PROVINCIA competenti per territorio.
6 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 1. UNITA' LOCALE OPERATIVA: (coincide con il luogo in cui materialmente si trova l'impianto per il quale si sta presentando domanda di autorizzazione) 1.1. RAGIONE SOCIALE... INDIRIZZO... COMUNE... PROVINCIA... C.A.P.... TELEFONO... COORDINATE UTM CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE: CLASSE 1 [ ] A [ ] B [ ] C [ ] CLASSE 2 [ ] A [ ] B [ ] C [ ] NON CLASSIFICATA [ ] 1.3. NUMERO ADDETTI: CODICI ATTIVITA' ISTAT ISTAT EVENTUALE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DI APPARTENENZA: LEGALE RAPPRESENTANTE: COGNOME E NOME... NATO A... IL... RESIDENTE A... PROVINCIA... VIA... N IMPRESA [ ] ENTE [ ] (una impresa o ente può gestire più unità locali operative) 2.1. PARTITA IVA... CODICE FISCALE ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO N RAGIONE SOCIALE... INDIRIZZO... COMUNE... PROVINCIA... C.A.P.... TELEFONO UNITA' LOCALE AMMINISTRATIVA: (è la sede dove si svolge l'attività amministrativa inerente la gestione dell'impresa) 3.1. RAGIONE SOCIALE... INDIRIZZO... COMUNE... PROVINCIA... C.A.P.... TELEFONO... Data:.../.../... il LEGALE RAPPRESENTANTE (timbro e firma)...
7 ALLEGATO 2 IMPIANTI PER LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI A) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO. 1) L'impianto per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli è autorizzato a svolgere le fasi di: - smontaggio autoveicoli o parte di essi; - riparazione (battilastra); - sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, anche mediante taglio a freddo o a caldo e saldatura; - seppiatura e pulizia della lamiera; - applicazione stucchi a spatola ed a spruzzo; - carteggiatura; - applicazione sigillanti; - applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti; - applicazione di cere protettive per scatolati; - applicazione di prodotti plastici e antirombo; - finitura e lucidatura; - tintometro; - lavaggio attrezzi e recupero solventi; 2) Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti compresi i fondi e gli stucchi a spruzzo, anche se riferite a ritocchi, devono essere svolte in cabine dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti. 3) E' consentito un utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 5 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 20 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento. 4) I prodotti vernicianti possono contenere solventi organici con l'esclusione dei solventi organici clorurati e delle sostanze di cui alla tabella A1 e alla tabella D, classe 1 dell'allegato 1 del D.M. 12 Luglio ) Gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione devono essere avviati ad un sistema di abbattimento costituito da uno stadio di prefiltraggio a secco, per il trattamento del particolato, seguito da uno stadio di adsorbimento per il trattamento dei solventi, con filtro avente una carica non inferiore a 150 kg di carbone attivo (per ciascuna cabina di verniciatura), correttamente dimensionato in termini di spessore e velocità di attraversamento. 6) Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti vernicianti utilizzati e tenendo conto che non può essere considerata una capacità di adsorbimento superiore a 20 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato. 7) Al fine di evitare il desorbimento dei solventi dai carboni attivi, durante la fase di essiccazione la temperatura di esercizio del forno non deve superare i 45 C. 8) Gli effluenti derivanti dalle fasi di carteggiatura a macchina, di saldatura e di taglio a caldo devono essere trattati in un filtro a secco per l'abbattimento del particolato.
8 9) L'esercizio, la manutenzione dell'impianto e la sostituzione del carbone attivo devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati: LIMITI EMISSIONE PROVENIENZA INQUINANTE mg/m 3 a 0 C e 0,101 MPa kg/h PER CIASCUNA CABINA DI VERNICIATURA: a) applicazione a spruzzo e appassimento di stucchi, fondi e prodotti vernicianti POLVERI TOTALI S.O.T ,300 b) essiccazione S.O.T. 50 0,150 CARTEGGIATURA A MACCHINA POLVERI TOTALI SALDATURA, TAGLIO A CALDO POLVERI TOTALI (comprese nebbie oleose) ) I generatori di calore a servizio della cabina di verniciatura possono funzionare esclusivamente a metano, GPL o gasolio e le conseguenti emissioni sono considerate poco significative ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991, in quanto le potenzialità sono contenute entro quelle previste al punto 21 del D.P.R. medesimo. 11) Il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in modo tale da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero. Le emissioni derivanti dalle fasi di lavaggio attrezzi ed eventuale recupero dei solventi sono considerate trascurabili. 12) Sono considerate trascurabili le emissioni derivanti dalle fasi di: smontaggio autoveicoli o parte di essi; riparazione (battilastra); sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, anche mediante taglio a freddo; seppiatura e pulizia lamiere; applicazione stucchi a spatola; carteggiatura manuale; applicazione sigillanti; applicazione cere protettive per scatolati; applicazione prodotti plastici e antirombo; finitura e lucidatura; tintometro. 13) I valori limite di emissione fissati rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle fasi considerate. 14) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi. 15) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione, al Sindaco, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica della ex U.S.S.L. ed al Laboratorio di Sanità Pubblica, territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio dell impianto. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo punto B. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
9 16) Per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, l'impresa deve effettuare il rilevamento delle emissioni, in uno dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati al punto 9. L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Laboratorio di Sanità Pubblica territorialmente competenti, la data in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica della ex U.S.S.L. e al Sindaco. 17) Per l'effettuazione degli autocontrolli di cui al punto 16 e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Con l'abbreviazione S.O.T. si intende sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma. In ogni caso deve essere evidenziata la presenza di ogni singola sostanza organica determinabile con metodo gas-cromatografico (metodo UNICHIM n. 631). 18) L'impresa deve conservare per almeno un anno le fatture di acquisto dei prodotti vernicianti e diluenti, nonché le fatture inerenti la sostituzione di ogni carico di carbone attivo, dalle quali risulti la quantità di carbone di volta in volta sostituito. 19) Non sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni, ma l'impresa deve trasmettere annualmente alla Regione, entro il 31 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello di cui al punto C, una relazione dalla quale risultino, per ciascuna cabina di verniciatura, per ogni sostituzione del carico di carbone attivo effettuata durante l'anno solare precedente: la data di sostituzione, la quantità e la tipologia del carbone attivo di volta in volta sostituito; la quantità realmente utilizzata di prodotto verniciante pronto all'uso (indicando la percentuale di solvente in esso contenuto) durante il periodo di esercizio di ogni carico di carbone attivo installato. 20) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. 21) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco. 22) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale.
10 B) DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE CON LA COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO. Indicare il tipo di prodotti vernicianti pronti all'uso che si intendono utilizzare e la percentuale di solventi in essi contenuta, nonchè le quantità che si prevede di utilizzare mediamente all'ora, al giorno ed all'anno. Indicare la quantità e il tipo di carbone attivo installato a servizio di ciascuna cabina di verniciatura. Compilare lo schema sottoriportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già esistenti. IMPIANTO: PUNTO EMISSIONE n. PROVENIENZA PORTATA [m 3 /h a 0 C e 0,101MPa] ALTEZZA PUNTO EMISSIONE [m] DIAMETRO o LATI [m],[mxm] ALLEGARE LA PLANIMETRIA GENERALE DELL'IMPIANTO IN SCALA ADEGUATA, NELLA QUALE SIA INDICATA LA COLLOCAZIONE DELL'IMPIANTO CON I RELATIVI PUNTI DI EMISSIONE.
11 C) RELAZIONE ANNUALE DA TRASMETTERE ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO IMPIANTO: CODICE IMPIANTO: DATA SOSTITUZIONE DI OGNI RELAZIONE ANNUALE dal 1 gennaio al 31 dicembre CARBONE ATTIVO PRODOTTO VERNICIANTE PRONTO ALL USO VALUTAZIONI TIPO QUANTITA SOSTITUITA PERIODO CONSIDERATO QUANTITA UTILIZZATA NEL PERIODO % SOLVENTE NEL PRODOTTO VERNICIANTE SOLVENTE TOTALE (quantità prodotto verniciante pronto all uso x % solvente) CARICA [kg] dal al [kg] PRONTO ALL USO [kg] Il periodo considerato, per l indicazione della quantità di prodotto verniciante utilizzata, deve coincidere con il periodo di esercizio di ogni carica di carbone attivo. Tuttavia, poiché la relazione si riferisce all anno solare precedente, il primo periodo considerato deve iniziare il 1 gennaio e l ultimo periodo considerato deve terminare il 31 dicembre. La carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza tenendo conto che non può essere considerata una capacità di adsorbimento superiore a 20 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato.
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