Normativa antiriciclaggio 1 a cura dell Area Finanza Assolombarda

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1 Normativa antiriciclaggio 1 a cura dell Area Finanza Assolombarda Premesse La normativa mira a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Cosa si intende per riciclaggio? Costituiscono riciclaggio, ai soli fini del Decreto in causa e con riferimento a beni dei quali si abbia la consapevolezza della provenienza da attività criminosa: le azioni, se commesse intenzionalmente, dirette a ottenere di tali beni o dei diritti sugli stessi: o la loro conversione o trasferimento allo scopo di occultarne o dissimularne l origine od aiutare chiunque ne sia coinvolto a sottrarsi alle conseguenze giuridiche; o o l occultamento o la dissimulazione della loro reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà; l acquisto, la detenzione o l utilizzazione; la partecipazione alle azioni di cui sopra, l associazione per il loro compimento, il tentativo di perpetrarle, l aiuto, l istigazione, il consiglio a compierle e l agevolazione al compimento. Indice 1. Impatto sulla quotidianità dei cittadini.2 2. Soggetti destinatari degli obblighi Obblighi per i Soggetti destinatari Ulteriori novità.6 5. Sanzioni Cfr. Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (pubblicato sulla G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007, Suppl. Ord. n. 268) 1

2 1. Impatto sulla quotidianità dei cittadini Le nuove norme in materia di antiriciclaggio introducono alcuni cambiamenti nei limiti nell uso dei mezzi di pagamento 2 con impatto diretto sui cittadini dal 30 aprile Nel dettaglio: la diminuzione da a euro del limite per il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore,di titoli al portatore tra soggetti non abilitati, anche per le operazioni frazionate o collegate 3. Il trasferimento per importi pari o superiori a tale soglia può avvenire attraverso banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane; l introduzione della clausola di non trasferibilità per gli assegni bancari e postali (moduli) rilasciati dalle banche e da Poste Italiane. Il titolare del conto corrente può richiedere per iscritto il rilascio di moduli in forma libera, a fronte della corresponsione di un imposta di bollo pari a 1,50 euro per ciascun modulo richiesto. Se tali moduli saranno utilizzati per emettere assegni trasferibili, ogni girata dovrà contenere in chiaro nominativo e codice fiscale del girante, pena la nullità. Sono previste le medesime disposizioni per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari; l introduzione del limite di euro per il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. E necessario estinguere i libretti esistenti con importo superiore o ridurne il saldo entro il 30 giugno 2009; l obbligo in capo al cedente, per le operazioni di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di comunicare, entro 30 giorni, alla banca (o a Poste Italiane) i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Alle violazioni delle disposizioni sui limiti all uso di mezzi di pagamento si applicano sanzioni amministrative pecuniarie comprese fra l 1 ed il 40% dell importo trasferito. 2. Soggetti destinatari degli obblighi Il decreto si applica a: intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria 4 : banche, Poste, Sim, Sgr, Sicav, le Imprese di Assicurazione operanti nei rami di cui all art 2 del CAP, Agenti di Cambio, soggetti iscritti nell elenco di cui all art. 106, 107, 155 del TUB, società di riscossione tributi, 2 Cfr. art. 49: denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari, altri assegni assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito, altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno, ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie. 3 Per frazionata si intende una operazione unitaria sotto il profilo economico di valore pari o superiore ai limiti stabiliti e posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai limiti effettuate in momenti diversi. Per collegate si intendono più operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l oggetto o lo scopo cui sono dirette. 4 Cfr. art

3 fiduciarie, promotori finanziari, intermediari assicurativi iscritti all elenco di cui all art 109 del Cap (Codice assicurazioni private), mediatori creditizi, agenti in attività finanziarie, ecc; professionisti 5 : ragionieri, periti commerciali, dottori commercialisti, consulenti del lavoro; gli altri soggetti che prestano gli stessi servizi resi da periti e consulenti o che svolgono in maniera professionale attività relativa a contabilità e tributi; notai e avvocati quando, in nome e per conto dei clienti, compiono operazioni di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella realizzazione di specifiche operazioni (es. gestione di strumenti finanziari, conti bancari, società o trust); revisori contabili 6 : società/soggetti iscritti, rispettivamente, nell albo ex art. 161 TUF/registro dei revisori contabili; altri soggetti 7 : operatori che esercitano specifiche attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge (es. recupero crediti per conto terzi,custodia e trasporto denaro, case da gioco, offerte attraverso internet e/ reti telematiche di giochi e scommesse, agenzie di mediazione immobiliare, ecc). Il decreto esclude dall ambito di applicazione degli obblighi di identificazione della clientela e registrazione, ma non da quello dell obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, le: società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; altre attività soggette a particolari autorizzazioni o a preventive dichiarazioni d inizio attività (es. commercio di oro per finalità di industriali o di investimento, fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi, fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, commercio di cose antiche, esercizio di case d asta o galleria d arte, uffici della P.A.); uffici della pubblica amministrazione. È stabilito, inoltre, che l obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni ricevute dal o sul cliente nel corso dell esame della sua posizione giuridica, della difesa o della rappresentanza dello stesso nell ambito o in relazione a un procedimento giudiziario. Infine, viene specificato che lo svolgimento della mera attività di redazione/trasmissione della dichiarazione dei redditi e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale svolti dai consulenti del lavoro non comporta gli obblighi di adeguata verifica della clientela nonché gli obblighi di registrazione 8. 5 Cfr. art Cfr. art Cfr. art Cfr. art

4 3. Obblighi per i Soggetti destinatari Gli obblighi a cui sono soggetti i destinatari del provvedimento sono di tre tipi: 1. identificazione e adeguata verifica della clientela; 2. registrazione; 3. segnalazione delle operazioni sospette Adeguata verifica della clientela 9 L adeguata verifica della clientela si applica nei seguenti casi: nel caso si instauri un rapporto continuativo; per operazioni/prestazioni professionali occasionali con movimentazione di mezzi di pagamento per importi pari o superiori a euro (mediante operazione unica o più operazioni collegate o frazionate 10 ); vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da deroghe, esenzioni e soglie applicabili; vi siano dubbi sulla veridicità e adeguatezza dei dati ottenuti in precedenza per identificare il cliente. Gli obblighi di adeguata verifica si applicano altresì: per banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane: quando agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore effettuato da soggetti diversi di importo complessivamente pari o superiore a euro (per gli agenti in attività finanziaria, anche le operazioni di importo inferiore a euro); per i professionisti quando la prestazione professionale abbia per oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a euro o sia relativa ad operazioni di valore indeterminato o non determinabile (es. costituzione, gestione, amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi). I revisori contabili assolvono gli obblighi di identificazione del cliente e verifica dei dati acquisiti esclusivamente nei seguenti tre casi: la prestazione professionale abbia come oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a euro; si abbia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; 9 Cfr. art. da 15 a 35. 4

5 vi siano dubbi sulla veridicità e adeguatezza dei dati ottenuti in precedenza. Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela prevede quattro specifiche attività: la verifica dell identità del cliente attraverso documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; l identificazione del titolare effettivo; l acquisizione delle informazioni su scopo e natura della prestazione professionale/rapporto continuativo; lo svolgimento di un controllo costante nel corso della prestazione professionale/rapporto continuativo. Con particolare riferimento al concetto di titolare effettivo delle società, l Allegato tecnico del decreto lo definisce come la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo, diretto o indiretto, attraverso una percentuale sufficiente di partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto o che esercitino in altro modo il controllo sulla direzione di un entità giuridica 11. Il controllore (soggetto obbligato alle segnalazioni antiriciclaggio) deve, a questo proposito, adottare misure adeguate al grado di rischio della società cliente per ricostruirne gli assetti proprietari e di controllo. La norma 12 indica come possibilità quella di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblici, oltre che chiedere direttamente ai clienti (che sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a fornire per iscritto le informazioni necessarie e aggiornate di cui siano a conoscenza). Per professionisti ed intermediari finanziari si inserisce il concetto di modularità degli obblighi di adeguata verifica della clientela; questo tipo di approccio, sempre più comune nelle opere di riforma di matrice comunitaria (es. Basilea 2), è basato sul rischio del cliente e rappresenta una novità in grado di graduare l attività di verifica al rischio di riciclaggio associato al tipo cliente, al rapporto d affari, prodotto o transazione. Vengono inoltre individuati dei casi in cui gli obblighi di adeguata verifica della clientela risultano semplificati (es. per le banche) o rafforzati (es. quando il cliente non è fisicamente presente o è politicamente esposto e residente in altro Stato) Registrazione 13 L obbligo di conservazione e registrazione dei documenti e delle informazioni acquisite ai fini dell adeguata verifica della clientela è volto a consentirne l utilizzo nelle indagini o analisi da parte delle Autorità competenti. Il decreto indica: 10 Cfr. nota In ogni caso, il controllo si presume in presenza di una partecipazione qualificata: 25% più uno del capitale sociale. 12 Cfr art. 19, comma 1, lett. b. 13 Cfr. art. da 36 a 40. 5

6 i dati e i documenti che necessitano di registrazione; la tempistica (non oltre i 30 giorni dal compimento dell operazione di importo pari o superiore a euro ovvero dall apertura, variazione e chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale); l obbligo di conservazione degli stessi per un periodo di 10 anni. E prevista l istituzione dell archivio unico informatico che, tuttavia, obbliga solo gli intermediari finanziari, le società fiduciarie, le società di revisione e coloro che offrono attraverso internet o altre reti giochi, scommesse, ecc. Gli altri soggetti obbligati alla registrazione, che mediamente dispongono di strutture organizzative limitate e di risorse economiche contenute, possono utilizzare registri cartacei o archivi informatici diversi dall archivio unico, a condizione che venga garantita la storicità delle informazioni Segnalazione di operazioni sospette 14 Ulteriore strumento di prevenzione, che insiste sul principio della collaborazione attiva dei soggetti obbligati alle segnalazioni con le Autorità competenti, consiste nell obbligo di segnalare un operazione quando questa sia correlata a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo e l obbligo di astenersi dal compiere l operazione ritenuta sospetta finché non venga effettuata la segnalazione, a meno che l astensione non sia possibile o possa ostacolare le indagini. Per agevolare l individuazione delle operazioni sospette è prevista l elaborazione da parte dei soggetti competenti dei c.d. indicatori di anomalie (o integrazione di quelli attualmente vigenti elencati nel c.d. Decalogo della Banca d Italia e nelle istruzioni tecniche dell UIC per i professionisti e gli operatori non finanziari). Inoltre, vengono confermate le procedure vigenti di segnalazione e precisate più dettagliatamente le modalità della segnalazione, prevedendo procedure diversificate a seconda del soggetto obbligato. Le nuove norme, infine, tutelano maggiormente la riservatezza del segnalante in quanto, secondo il meccanismo a due stadi, è possibile fare le segnalazioni attraverso il legale rappresentante o un suo delegato o l ordine professionale, rispettivamente, per gli intermediari finanziari e i professionisti, sprovviste del nominativo del segnalante. 4. Ulteriori novità Con riferimento agli organi deputati a vigilare sull applicazione della normativa (sia all interno che all esterno dei soggetti obbligati alle segnalazioni), si evidenzia: la sostituzione dell Ufficio Italiano Cambi (UIC) con l Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d Italia. La UIF sarà guidata da un Direttore, nominato dal Direttorio della Banca 14 Cfr. art. da 41 a 48. 6

7 d Italia su proposta del Governatore (con mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta), che sarà supportato da un Comitato di esperti dotati di requisiti di onorabilità e professionalità 15. L UIC (soppresso dal 1 gennaio 2008) eserciterà compiti e funzioni della UIF fino a emanazione del regolamento della Banca d Italia che ne disciplinerà organizzazione e funzionamento; l estensione dei doveri di vigilanza del collegio sindacale in materia di antiriciclaggio a tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, comunque denominati (tra i quali, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo di gestione, organismo di vigilanza ex decreto 231/2001) esistenti presso i soggetti destinatari della normativa 16. Questi organi sono quindi tenuti a vigilare sull osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni di cui vengano a conoscenza nell esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia. Tali obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e ai limiti all uso di strumenti di pagamento e di deposito e sono destinati ad avere effetto sia verso l interno dell ente (titolare dell attività o legale rappresentante) che verso l esterno (autorità di vigilanza di settore, Ministero dell Economia e delle Finanza, UIF). L adempimento dei citati doveri di informazione a fini di antiriciclaggio dovrà naturalmente essere commisurato ai concreti poteri di vigilanza spettanti a ciascuno degli organi di controllo contemplati; l estensione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (d. lgs. n. 231/01) ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita con la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell ente. 5. Sanzioni 17 Con riferimento all apparato sanzionatorio, sottoposto a un generale riassetto, è utile ricordare: l abolizione della sanzione penale per l omessa istituzione dell archivio unico informatico, che viene sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria (da a euro) con pubblicazione, nei casi più gravi, del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (di cui uno economico) a cura e spese del sanzionato; la previsione di una sanzione penale (reclusione fino a 1 anno e multa da 100 a euro) in caso di mancato adempimento dei citati obblighi informativi degli organi di controllo di gestione; l introduzione di una sanzione amministrativa per la mancata adozione delle procedure amministrative e di controllo interno e per mancati programmi di formazione del personale (da a euro). 15 Cfr. art Cfr. art Cfr. art. da 55 a 60. 7

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