Al Comitato di Presidenza Al Consiglio Direttivo Alla Commissione Legale Alla Commissione Sindacale Alle Associazioni Territoriali

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1 Roma, 9 marzo 2015 Al Comitato di Presidenza Al Consiglio Direttivo Alla Commissione Legale Alla Commissione Sindacale Alle Associazioni Territoriali Circolare n. 38/2015 Oggetto: Jobs Act - Contratto a tempo indeterminato a tutela crescenti Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, attuativo del Jobs Act (Legge n. 183/2014), sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il Decreto in sostanza apporta una revisione alla disciplina dei licenziamenti, prevedendo come criterio generale una tutela risarcitoria commisurata all'anzianità di servizio, e circoscrivendo l ipotesi della reintegra nel posto del lavoro solo ai casi di licenziamenti nulli, discriminatori ovvero qualora venga provata l insussistenza materiale del fatto contestato. La reintegra ovvero gli indennizzi economici saranno applicati in seguito ad una controversia dinanzi ad un giudice, dalla quale scaturisca l illegittimità del licenziamento. Il nuovo regime sui licenziamenti si applicherà a tutti i datori di lavoro a prescindere dalle dimensioni aziendali (più o meno di 15 dipendenti). Campo di applicazione. Il contratto a tutele crescenti si applica ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del Decreto), nonché nei casi di conversione, sempre successivi alla predetta data, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. Le nuove regole si applicheranno anche ai lavoratori assunti precedentemente al 7 marzo 2015, nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato successive alla predetta data, integri la soglia dimensionale di cui all art. 18, comma 8 e 9 della Legge n. 300/1970 (superamento della soglia dei 15 dipendenti). L art. 18, nella sua formulazione originaria, così come novellata dalla Riforma Fornero, resterà applicabile a tutti i rapporti di lavoro costituiti prima del 7 marzo 2015, ad eccezione della sola ipotesi di cui sopra. Tipologie e casistiche di licenziamento. Licenziamenti discriminatori e nulli. Per i licenziamenti discriminatori, nulli o intimati in forma orale viene confermata, per tutti i lavoratori, la reintegrazione nel posto di lavoro con un risarcimento di almeno 5 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. In sostituzione della reintegra il lavoratore può chiedere una indennità, non assoggettata a contribuzione, pari a 15 mensilità dell ultima retribuzione. Licenziamenti viziati nella forma e nella procedura. In tali casi si applicherà esclusivamente una tutela risarcitoria consistente nella corresponsione di un indennità, non assoggettata a contribuzione, di importo pari a una mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità. Licenziamenti disciplinari, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione nel posto di lavoro si applicherà

2 esclusivamente nel caso in cui venga accertata "l insussistenza del fatto materiale contestato"; in questo caso il lavoratore ha diritto anche ad un risarcimento del danno massimo pari a 12 mensilità di retribuzione. Il lavoratore può chiedere, in sostituzione della reintegra, una indennità pari a 15 mensilità dell ultima retribuzione. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Licenziamenti economici). Negli altri casi in cui il giudice accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, sottratta alla discrezionalità del giudice. La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a 2 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità (l indennità risarcitoria non è assoggettata a contribuzione previdenziale). Licenziamenti collettivi. Per i licenziamenti collettivi (almeno 5 licenziamenti nell arco di 120 giorni), in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, non vi sarà più la sanzione del reintegro nel posto di lavoro, ma si applica il medesimo regime dell indennizzo monetario, come per i licenziamenti individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità). In caso di licenziamento collettivo intimato senza l osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione. Piccole imprese. Anche per le piccole imprese, ossia intese quelle che non raggiungono i 15 dipendenti in ciascuna sede/filiale nel quale ha avuto luogo il licenziamento, ovvero che nello stesso comune occupano meno di 15 dipendenti, ovvero che hanno un organico totale inferiore alle 60 unità, la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli, discriminatori o intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un indennità di 1 mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6. Revoca del licenziamento. In tale ipotesi, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori di cui sopra. Conciliazione facoltativa incentivata. Per evitare il proliferarsi del contenzioso è stata introdotta la possibilità di fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata in una delle sedi protette di cui all art. 2113, co. 4, c.c. (DTL o sede sindacale) ovvero nelle sedi delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro. In questo caso il datore di lavoro potrà offrire al lavoratore, con assegno circolare, una somma, esente da imposizione fiscale e contributiva, pari ad 1 mese per ogni anno di servizio, e comunque non inferiore a 2 e sino ad un massimo di 18 mensilità (per le piccole imprese da 1 a 6 mensilità). Con l accettazione dell assegno il lavoratore rinuncia all impugnativa del licenziamento ed il rapporto di lavoro si intende estinto. Eventuali altre somme pattuite per transare altre pretese, diverse dal licenziamento, saranno soggette al regime fiscale ordinario. E stata eliminata, quindi, la procedura obbligatoria di conciliazione innanzi alle DTL, introdotta dalla Riforma Fornero, prevista per i licenziamenti in imprese con più di 15 dipendenti. Comunicazione del licenziamento. In aggiunta alla ordinaria comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto il datore di lavoro, altresì, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella medesima comunicazione (modello che sarà riformulato) deve indicare l avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione facoltativa e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l omissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato). Con i migliori saluti. Il Segretario Generale Enzo Solaro

3 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n (GU n.54 del ) Vigente al: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante delega al Governo allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva; Visto l'articolo 1, comma 7, lettera c), della medesima legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega volto a prevedere, per le nuove assunzioni, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianita' di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilita' della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonche' prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e' disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. 3. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, e' disciplinato dalle

4 disposizioni del presente decreto. Art. 2 Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale 1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche' discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perche' riconducibile agli altri casi di nullita' espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale. 2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. 4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilita' fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Art. 3 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa 1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore

5 a ventiquattro mensilita'. 2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui all'articolo 2, comma Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Art. 4 Vizi formali e procedurali 1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilita', a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto. Art. 5 Revoca del licenziamento 1. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche' effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto. Art. 6 Offerta di conciliazione 1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilita' per le parti di addivenire a ogni altra modalita' di conciliazione

6 prevista dalla legge, il datore di lavoro puo' offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilita' della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilita', mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia gia' proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. 2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e' integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione e' assoggettata alla medesima sanzione prevista per l'omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria e' conseguentemente riformulato. Alle attivita' di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 7 Computo dell'anzianita' negli appalti 1. Ai fini del calcolo delle indennita' e dell'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, l'anzianita' di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegato nell'attivita' appaltata. Art. 8 Computo e misura delle indennita' per frazioni di anno 1. Per le frazioni di anno d'anzianita' di servizio, le indennita' e l'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

7 Art. 9 Piccole imprese e organizzazioni di tendenza 1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennita' e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, e' dimezzato e non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'. 2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto. Art. 10 Licenziamento collettivo 1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1. Art. 11 Rito applicabile 1. Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Art. 12 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 marzo 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Orlando

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