Oggetto: Istanza di interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212 EUR SPA - Trasformazione di un ente pubblico in s.p.a.

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1 RISOLUZIONE N. 313/E f Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,05 novembre 2007 Oggetto: Istanza di interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212 EUR SPA - Trasformazione di un ente pubblico in s.p.a. Con istanza presentata alla Direzione Regionale del in data, la società in oggetto indicata ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell articolo 45, comma 25, della legge n. 448 del 1998 con riferimento alla fattispecie di seguito illustrata. Fatto La società EUR spa è stata costituita a seguito della trasformazione dell Ente EUR intervenuta ope legis per effetto del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 304 Trasformazione dell Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma in società per azioni, a norma dell articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 in virtù della delega attribuita al Governo che contemplava la possibilità di trasformare enti - per il cui funzionamento non fosse necessaria la personalità di diritto pubblico - in persone giuridiche di diritto privato. L Ente EUR era un ente pubblico non economico istituito per l organizzazione e lo svolgimento della rassegna internazionale indetta in Roma per l anno 1941 nonché per la creazione del primo nucleo edilizio dell espansione di Roma verso il mare, la cui prima ossatura sarebbe stata costituita dagli edifici a carattere permanente realizzati per l esposizione. A causa degli eventi bellici l esposizione non fu mai organizzata e l Ente ha sostanzialmente provveduto alla gestione ed alla manutenzione del complesso patrimoniale (espropriato per pubblica utilità); lo stesso Ente ha inoltre, utilizzato

2 2 gli impianti ed eseguito le opere necessarie ad assicurare la funzionalità del patrimonio, in conformità con lo scopo cui erano destinati, promuovendo le attività a questi inerenti. I contratti che, direttamente o indirettamente, interessavano il patrimonio dell Ente erano redatti in forma pubblica amministrativa con l osservanza delle norme e con gli effetti stabiliti dalle leggi e regolamenti per l amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. I bilanci dell ENTE erano approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e predisposti nel rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica. L Ente EUR svolgeva, a latere dell attività istituzionale, un attività commerciale relativa all utilizzo di alcuni immobili, quali il Palazzo dei Congressi per le attività congressuali e la Piscina delle Rose. Ai fini della trasformazione dell Ente EUR in spa, l articolo 2 del d.lgs. n. 304 del 1999 ha disposto che il capitale sociale della società (EUR SPA) sia costituito dal patrimonio stimato attraverso una relazione di perizia per la cui redazione è stata disposta la nomina di un apposita Commissione da parte del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per la ricognizione del patrimonio dell Ente EUR. La Commissione ha trasmesso la relazione peritale al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica che, con D.M. 13 marzo 2000 ha approvato la perizia e convocato la prima assemblea sociale di EUR spa per l approvazione dello Statuto e la nomina dei membri degli organi sociali. La società ha successivamente iscritto in bilancio i beni provenienti dall Ente per un valore pari a quello indicato nella relazione di stima. La società EUR spa è partecipata ex lege, in base a quanto previsto dall art. 2 del citato d.lgs. n. 304 del 1999, dal Comune di Roma, in misura pari al 10% e dal Ministero dell Economia, in misura pari al 90% del capitale sociale.

3 3 L istante fa presente che, sotto il profilo fiscale, l articolo 45, comma 25 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, rubricata Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo prevede in via generale che le operazioni connesse alla trasformazione in società per azioni di enti pubblici, ai sensi, tra l altro, dell articolo 14 della legge n. 59/1997 che disciplina anche la trasformazione dell Ente EUR, sono effettuate in regime di neutralità fiscale. La previsione da ultimo menzionata non fornisce, tuttavia, puntuali indicazioni in merito all individuazione del valore da riconoscere sotto il profilo fiscale agli immobili intestati alla società costituente il risultato della trasformazione, né è a tal fine di ausilio il decreto legislativo n. 304 del 1999 che ha specificamente regolato la trasformazione dell Ente EUR, che nulla dispone al riguardo. A parere dell istante, risultano del pari inadeguati, ai fini dell individuazione del valore fiscale degli immobili confluiti nel patrimonio di costituzione dell EUR spa, i rendiconti patrimoniali dell Ente prima della trasformazione, in quanto gli stessi erano redatti secondo i principi e le metodologie della contabilità pubblica. La società istante chiede di conoscere l esatta portata interpretativa dell art. 45, comma 25, della legge n. 448 del 1998 con specifico riferimento al valore fiscalmente riconosciuto degli immobili che sono divenuti di proprietà della società a seguito della trasformazione ex lege dell Ente EUR in società per azioni. In particolare, con nota esplicativa n. prot., presentata in data, l istante ha ulteriormente dichiarato e precisato che: - l oggetto esclusivo dell istanza attiene al valore fiscalmente riconosciuto degli immobili che sono divenuti di proprietà della Società a seguito della predetta trasformazione ex lege dell Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni con la denominazione di EUR S.p.A. e che hanno formato oggetto della relazione di stima del

4 4 (prevista dall art. 1 del D.Lgs. 304/1999) da parte della Commissione nominata dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; - non forma in alcun modo oggetto dell istanza, non essendo, peraltro, caso né attuale né personale, la natura giuridica ed il regime fiscale del preesistente Ente autonomo esposizione universale di Roma ; - con riguardo alla questione della preventività ai sensi dell art. 1, comma 2, del D.M n. 209 la Società ha presentato l istanza in oggetto in relazione ed in stretta connessione ai comportamenti che intende porre in essere successivamente alla presentazione della stessa. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente L istante ritiene che l espressione regime di neutralità fiscale cui fa riferimento il comma 25 dell articolo 45 della legge n. 448 del 1998 assuma risvolti diversi a seconda dello specifico contesto in cui viene mutuata. Nell ambito di una trasformazione omogenea, più precisamente, il maggiore valore risultante da una perizia non può considerarsi fiscalmente riconosciuto in regime di neutralità d imposta, in quanto rappresenta un elemento di discontinuità rispetto alla fiscalità precedente. Ciò induce l istante a ritenere che per gli immobili già impiegati dall Ente EUR nell ambito dell attività commerciale, per i quali la trasformazione non può che equipararsi, negli effetti impositivi, ad una trasformazione omogenea non sia possibile assumere, in regime di neutralità fiscale, il valore di perizia come valore fiscalmente riconosciuto. Nel caso di una trasformazione eterogenea, invece, il concetto di regime di neutralità fiscale assume, a parere dell istante, un connotato diverso, a maggior ragione se si considera che, nel caso specifico, la trasformazione dell Ente in società per azioni ha comportato il passaggio del medesimo dal sistema della

5 5 contabilità pubblica, in cui gli immobili si trovavano in regime di completa indifferenza fiscale (assenza di libro cespiti e di qualsiasi tipo di fiscalità) ad una contabilità redatta secondo i principi del codice civile e nel rispetto delle regole del reddito d impresa. Ad avviso dell istante l effetto di neutralità fiscale può in tale particolare ipotesi essere assicurato solo considerando come valore fiscalmente riconosciuto degli immobili confluiti nel patrimonio iniziale dell EUR spa quello indicato nella relazione di stima ossia quello corrente sul mercato al momento della trasformazione del menzionato ente in società di capitali. Conseguentemente l istante ritiene che la previsione normativa di cui all articolo 45, comma 25, della legge n. 448 del 1998, per cui le operazioni connesse alla trasformazione sono effettuate in regime di neutralità fiscale implichi: - per i beni già condotti nell ambito dell attività d impresa, l irrilevanza fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio della Società risultante dalla trasformazione a seguito della perizia di stima (ossia il mantenimento del regime di latenza d imposta) - per i beni detenuti nell ambito dell attività istituzionale non commerciale, in quanto posseduti al di fuori di un attività d impresa al momento della trasformazione e del passaggio al regime della fiscalità d impresa, il riconoscimento fiscale dei valori iscritti in corrispondenza del patrimonio di trasformazione, come risultanti dalla perizia di stima approvata con D.M. 13 marzo Parere dell Agenzia delle Entrate L istante ha dichiarato che la richiesta di parere deve intendersi preventiva ai sensi dell art. 1, comma 2, del D.M n. 209 in quanto è

6 6 in relazione ed in stretta connessione ai comportamenti che la società intende porre in essere successivamente alla presentazione della stessa. In merito si osserva che l asserita preventività della richiesta sussiste a condizione che la stessa sia anteriore al momento in cui il comportamento del contribuente abbia prodotto un qualsiasi effetto fiscale (in termini di ammortamenti o plus-minusvalenze) in relazione ai beni inclusi nel ramo non commerciale dell Ente. In altri termini, l istanza in oggetto potrà dirsi assistita dal requisito della preventività se, ad esempio, l ammortamento fiscale degli immobili inclusi nel predetto ramo non commerciale non sia ancora iniziato alla data del presente interpello. In caso contrario, l istanza difetterebbe di preventività, in quanto l effettuazione del predetto ammortamento fiscale ha necessariamente richiesto l individuazione del costo fiscale riconosciuto (formante oggetto del quesito) da assumere quale base ammortizzabile. Incidentalmente si evidenzia che la natura giuridico-fiscale di un ente, in particolare la qualificazione come ente commerciale o ente non commerciale, presuppone un indagine di fatto che non rientra nelle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 che, come è noto, attiene alla portata e all ambito di applicazione delle norme tributarie. La natura dell Ente EUR potrà esse esaminata, pertanto, solo in sede di eventuale accertamento. Ciò premesso, si svolgono di seguito le considerazioni strettamente attinenti alla problematica interpretativa sottoposta alla scrivente, relativa alla corretta interpretazione della norma di cui all articolo 45, comma 25, del legge n. 448 del 1998 ed alla conseguente individuazione del valore fiscale da attribuire agli immobili del patrimonio dell Ente EUR in sede di trasformazione in società per azioni. L articolo 45, comma 25, della legge. n. 448 del 1998 dispone al riguardo che le operazioni connesse alla trasformazione in società per azioni di enti pubblici ai sensi dell articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n.

7 7 549, e dell articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59,...sono effettuate in regime di neutralità fiscale. In assenza di una specifica previsione da parte del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304 che ha disciplinato la trasformazione dell Ente Eur in società per azioni, è corretto applicare il principio di neutralità fiscale previsto dalla citata legge n. 448 del 1998 alla fattispecie prospettata, relativamente agli immobili facenti parte del patrimonio dell Ente EUR (ente commerciale), ovvero del patrimonio commerciale dell Ente EUR (ente non commerciale). In particolare, il principio di neutralità fiscale implica la non emersione di plusvalenze imponibili all atto dell operazione in virtù della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti ma presuppone altresì l appartenenza degli elementi patrimoniali al regime dei beni d impresa atteso che la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti assume un significato precipuo laddove il trasferimento dei beni avvenga nell ambito del mondo impresa. Diretta conseguenza dell applicazione del principio di neutralità è l irrilevanza fiscale dei maggiori valori indicati nella perizia di stima ed iscritti nel bilancio della società risultante dalla trasformazione, con mantenimento della latenza d imposta sui beni medesimi. Per converso, il principio di neutralità e la continuità dei valori fiscali non risultano applicabili al trasferimento, alla società risultante dalla trasformazione, di immobili strumentali all attività istituzionale svolta in via prevalente da un ente non commerciale. Al riguardo si ritiene che la fattispecie appena richiamata non realizzi propriamente un operazione di trasformazione, ma presenti aspetti propri, anche sotto l aspetto fiscale, del conferimento. Diversamente dai beni appartenenti al ramo commerciale di un ente non commerciale (per i quali soltanto è applicabile il principio di neutralità fiscale di cui all articolo 45, comma 25, della legge n. 448 del 1998) nel caso dei beni appartenenti al ramo istituzionale, non rendendosi applicabile ad essi il medesimo principio, il loro apporto - a valori di perizia - può intendersi, per motivi logico-sistematici, quale un vero e proprio conferimento che, sotto il

8 8 profilo fiscale consente, altresì, il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in base alla prescritta relazione di stima. Il profilo fiscale di un operazione di trasformazione-conferimento di tal genere è stato, peraltro, in epoca successiva, espressamente disciplinato dal legislatore della riforma tributaria con l articolo 171, comma 2, del TUIR, con riguardo agli enti non commerciali che si trasformino in società di capitali. L articolo 171, comma 2, del TUIR dispone, infatti, che la trasformazione di un ente non commerciale in una società di capitali si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell azienda o complesso aziendale dell ente stesso. Tale disposizione, assimilando l operazione di trasformazione ad un apporto, implica la tassazione a titolo di redditi diversi, al ricorrere dei presupposti di cui all articolo 67 del TUIR, delle plusvalenze maturate al di fuori del regime d impresa sui beni appartenenti al ramo istituzionale dell ente non commerciale trasformando, con il conseguente riconoscimento dei maggiori valori fiscali in capo alla società di capitali in cui l ente si è trasformato. In merito si ritiene che l introduzione della disciplina relativa alla trasformazione eterogenea nel sistema tributario, ancorchè successiva alla trasformazione dell Ente Eur, sia confermativa di un orientamento e di principi impliciti nel sistema in base ai quali è corretto ravvisare nella trasformazione di un ente non commerciale il profilo del conferimento, limitatamente ai beni appartenenti al ramo istituzionale. Sul piano fiscale, in assenza di una norma speciale che in sede di trasformazione abbia prospettato per il medesimo una soluzione di maggior favore, quale l esenzione fiscale dei maggiori valori di perizia iscritti in bilancio, ne deriva l imponibilità delle plusvalenze realizzate in sede di trasformazioneconferimento, nei limiti di cui all articolo 67 (ex articolo 81) del TUIR, nell eventualità che il preesistente Ente EUR fosse riconducibile tra gli Enti non commerciali.

9 9 L ulteriore effetto conseguente alla trasformazione-conferimento dei beni diversi dal complesso aziendale (ossia di quelli riconducibili, per l appunto, esclusivamente al patrimonio istituzionale ) è ravvisabile nel riconoscimento fiscale dei valori a cui la società risultante dalla trasformazione - sulla base della relazione di stima ha iscritto in bilancio i beni in questione. Resta inteso che tutti i beni trasferiti da un ente commerciale (che in via esclusiva o prevalente esercita attività commerciale) beneficiano del regime di neutralità fiscale e vanno ripristinati nel bilancio della società, senza alterare il relativo valore di iscrizione fiscalmente rilevante presso l ente commerciale. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del, viene resa dalla scrivente ai sensi dell articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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