Settore Amministrativo. U.O. Provveditorato Economato. Capitolato speciale di appalto per:

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1 Settore Amministrativo U.O. Provveditorato Economato Capitolato speciale di appalto per: affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore di ARPA Lombardia, per la durata di 36 (trentasei) mesi

2 INDICE Art. 1 - Oggetto dell appalto Art. 2 - Durata dell appalto Art. 3 - Caratteristiche del servizio Art. 4 - Espletamento del servizio Art. 5 - Polizza assicurativa Art. 6 - Obblighi e responsabilità del broker Art. 7 - Referente del broker Art. 8 - Coordinamento con il precedente broker Art. 9 - Obblighi di ARPA Art.10 - Compenso broker Art.11 - Pagamento dei premi assicurativi Art.12- Adempimenti conseguenti all aggiudicazione Art.13 - Facoltà di proroga - Rinnovo Art.14 - Incedibilità dei crediti Art.15 - Subappalto Art.16 Penalità Art.17 Risoluzione del contratto Art.18 - Stipula contratto - Oneri fiscali Art.19 - Foro competente Art.20 - Disposizioni finali Richiesta informazioni Informativa trattamento dati personali 2

3 Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO Oggetto del presente appalto riguarda l affidamento del servizio professionale di brokeraggio assicurativo (nel prosieguo denominato broker) che, ai sensi del D.Lgs 07/09/2005, n.209, assista la struttura amministrativa dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Lombardia (nel prosieguo denominata ARPA) nell attività connessa alla copertura dei propri rischi assicurativi e nella consulenza per tutte le collegate esigenze come dettagliatamente specificato al successivo articolo 3. Art. 2 - DURATA DELL APPALTO L appalto avrà durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Conformemente a quanto disposto dal D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, la durata del contratto potrà essere eventualmente rinnovata al massimo per un periodo ulteriore di 36 (trentasei) mesi. Tale facoltà di rinnovo non costituisce impegno vincolante per l Amministrazione aggiudicatrice che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla a che pretendere a riguardo, obbligandosi a rinunciare, sin d ora, ad avanzare sia il diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo, sia pretese economiche o indennizzi di sorta. Alla scadenza dell incarico, il broker, su richiesta di ARPA, si impegna ad assicurare in caso di necessità la prosecuzione delle attività per 90 (novanta) giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al broker subentrante o all Amministrazione. Art. 3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO L incarico prevede le seguenti prestazioni: 1. Identificazione, analisi e valutazione dei rischi cui l Ente è soggetto per approfondire le reali esposizioni e l adozione di appropriati limiti di risarcimento; 2. Analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione di eventuali integrazioni; 3. Elaborazione di un programma assicurativo anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi; 4. Presa in carico e gestione tecnico amministrativa del programma assicurativo in corso ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture assicurative; 5. Indagine di mercato, in previsione di nuovi contratti assicurativi; 6. Assistenza nella predisposizione dei capitolati e nelle fasi successive delle procedure concorsuali, compresa assistenza nella valutazione delle offerte presentate; 7. Gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti da ARPA, controllo sull emissione delle polizze, delle appendici ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa; 8. Gestione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell incarico; assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio al fine di giungere con tempestività e soddisfazione alla definizione delle pratiche parte delle imprese assicuratrici; 9. Elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine; 10. Azioni di sollecito, nei confronti delle Compagnie, nell eventualità di inadempienze; 11. Assistenza e consulenza nelle attività di Risk Management ivi compresa la predisposizione di adeguata reportistica e analisi dettagliata sui sinistri dalle quali emergano fattori di criticità/frequenza che consentano di individuare adeguati e specifici piani di intervento; 3

4 12. Supporto formativo del personale di ARPA che collabora alla gestione dei contratti assicurativi con adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno annuale e in occasione dell introduzione di novità legislative in materia assicurativa. ART. 4 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ARPA autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. E esplicitamente convenuto che restano in capo ad ARPA l assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Il broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici di ARPA, né potrà impegnare in alcun modo l Agenzia stessa se non autorizzato preventivamente. Il broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse proprie e con attività svolte nella propria sede e presenza nella sede di ARPA ogni qualvolta l Agenzia ne ravvisasse la necessità. ART. 5 POLIZZA ASSICURATIVA Alla data di presentazione dell offerta il broker dovrà essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile per negligenze ed errori derivanti dall attività professionale, stipulata nel rispetto della normativa vigente (d.lgs. n.209/2005). Detta polizza dovrà essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale e dovrà prevedere un massimale annuo di almeno ,00#. ART. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITA DEL BROKER Il broker si impegna a: eseguire l incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell offerta del servizio presentata in sede di gara con diligenza e nell esclusivo interesse di ARPA; garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; mettere a disposizione di ARPA ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; assicurare, dalla data di decorrenza dell incarico, la completa gestione del programma assicurativo di ARPA, e dei sinistri pregressi non ancora conclusi a tale data. L accettazione tramite sottoscrizione del contratto per il Servizio di brokeraggio assicurativo inteso nella sua accezione globale - da parte di ARPA, non solleva la ditta aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine alle accertate carenze delle prestazioni dovute, non potute rilevare nell immediatezza dell espletamento del servizio ma accertate in seguito. ART. 7 REFERENTE DEL BROKER In sede di presentazione dell offerta, il broker dovrà indicare un referente unico del servizio iscritto al RUI e avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell organizzazione del servizio medesimo, nonché il personale dedicato allo svolgimento del servizio in parola di interfaccia con ARPA. Il referente avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Nel caso di eventuale assenza del referente, il broker dovrà individuare un sostituto che possegga adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio. 4

5 ART. 8 COORDINAMENTO CON IL PRECEDENTE BROKER L aggiudicatario dovrà coordinarsi con il broker attuale al fine di acquisire tutte le notizie necessarie ed utili per il subentro nell incarico di brokeraggio assicurativo. Si impegna ad acquisire la gestione di tutti i sinistri aperti e/o pendenti alla data dell aggiudicazione garantendo, in via autonoma, la definizione dei rapporti con il precedente Broker. ART. 9 OBBLIGHI DI ARPA ARPA si impegna a: non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del broker; indicare espressamente, in ciascun capitolato d appalto per le coperture assicurative, che si avvale della consulenza del broker al quale la compagnia aggiudicataria dovrà corrispondere la percentuale di provvigione indicata nel capitolato stesso; fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l incarico; non servirsi, durante la vigenza dell incarico, di altro broker e/o consulente assicurativo. ART. 10 COMPENSO BROKER Il servizio oggetto del presente appalto non comporta per ARPA alcun onere né presente, né futuro in quanto il compenso per il broker resta a carico delle compagnie assicuratrici con le quali l Agenzia ha sottoscritto i singoli contratti assicurativi e le cui percentuali di provvigione sono riepilogate all art. 4 del disciplinare di gara. In occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero della stipula dei contratti assicurativi esistenti, in seguito alla loro scadenza o alla eventuale risoluzione anticipata, troveranno applicazione le provvigioni indicate dal broker che non potranno essere superiori rispettivamente al 6% dei premi che ARPA corrisponderà alle compagnie assicuratrici, per il ramo RC Autoveicoli/ARD veicoli azienda e Multirischi veicoli dipendenti, e al 14% dei suddetti premi per i rami diversi da RC Autoveicoli/ARD veicoli azienda e Multirischi veicoli dipendenti. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie Compagnie assicuratrici interessate all appalto delle coperture assicurative dell Agenzia, l entità dei suddetti compensi dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate da ARPA con l assistenza del broker. ARPA non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti da parte delle Compagnie assicuratrici ovvero delle conseguenze connesse al passaggio di gestione delle polizze tra i vari broker. ART. 11 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell incarico, avverrà direttamente da parte dell Amministrazione contraente alle compagnie assicuratrici previo preavviso di scadenza con anticipo di 30 gg. sul termine effettivo e verifica di congruità degli importi esposti da parte del Broker. ART. 12 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL AGGIUDICAZIONE L aggiudicatario, entro 15 giorni dalla formale comunicazione dell aggiudicazione definitiva, dovrà produrre, a pena di decadenza dell aggiudicazione, la seguente documentazione: - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Registro delle Imprese rilasciato in data non anteriore a mesi sei, con la dichiarazione di cui all art.10 della L.575/65. Per i soggetti aggiudicatari non residenti in Italia 5

6 sono ammessi certificati analoghi rilasciati dai competenti uffici stranieri ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata o idonea certificazione attestante dette iscrizioni; - certificato di iscrizione al RUI sezione b, di cui al d.lgs. 209/2005; - polizza di assicurazione di Responsabilità Civile professionale di cui al d.lgs. 209/2005 con massimale annuo di importo non inferiore a ,00 ; - certificazione di regolarità contributiva (DURC) di cui all art. 38, c.3 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; - cauzione definitiva di cui all art.113 del d.lgs.163/06 di importo pari ad ,00 a mezzo fideiussione assicurativa o bancaria. La cauzione dovrà essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto concorrente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell affidamento del servizio e l acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che eventuali altre pendenze. L importo della garanzia è ridotto del 50% qualora l aggiudicatario comprovi il possesso delle certificazioni del sistema di qualità ai sensi dell art.75, comma 7, d.lgs. 163/06 così come interpretata dalla determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 11/9/2007 n.7; - documentazione comprovante le dichiarazioni riguardanti le capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionali presentate in sede di gara; - nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa il mandato risultante da scrittura privata con autentica notarile. In caso di sostituzione del legale rappresentante dell aggiudicatario in corso di esecuzione del contratto deve esserne data immediata comunicazione ad ARPA. ART. 13 FACOLTÀ DI PROROGA RINNOVO È facoltà dell amministrazione comunicare, per iscritto a mezzo raccomandata A.R. e con 30 gg di anticipo rispetto alla data di scadenza del servizio in oggetto, la proroga dello stesso per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e comunque non oltre la data di aggiudicazione della successiva gara pubblica. L eventuale rinnovo per un periodo massimo di 36 (trentasei) mesi è regolato ai sensi del precedente art. 2. ART. 14 INCEDIBILITÀ DEI CREDITI L aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto si obbliga a non cedere a terzi i crediti da esso derivanti. Eventuali deroghe devono essere espressamente autorizzate dalla stazione appaltante. Il mancato rispetto del divieto di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile di ARPA, la risoluzione del contratto per colpa del contraente. Alla risoluzione del contratto consegue, quale penalità, l incameramento della cauzione definitiva e l addebito del maggiore onere derivante ad ARPA a causa della predetta risoluzione. ART. 15 SUBAPPALTO Il presente contratto non è subappaltabile senza il preventivo consenso scritto di ARPA che non è tenuta in alcun modo a giustificare l eventuale rifiuto. Qualora formalmente richiesto dall aggiudicatario, ARPA può, a sua completa discrezione, concedere che venga affidata in subappalto una quota del servizio (massimo 30%). In tal caso la società aggiudicataria resta ugualmente la sola ed unica responsabile di fronte ad ARPA del servizio reso dal subappaltante. 6

7 Trova comunque applicazione quanto stabilito dall art. 118 del d.lgs.163/06. ART. 16 PENALITÀ Nel caso in cui il broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell Agenzia procedere alla contestazione dell addebito ai sensi dell art.1454 C.C., previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il broker entro il termine di 15 giorni non dovesse provvedere alla risoluzione della contestazione l Agenzia procederà all applicazione di una penale del valore di.500,00 per ogni inadempimento rilevato. L applicazione della penale avverrà in modo automatico attraverso l incameramento di parte della cauzione definitiva con l obbligo da parte del broker di reintegrare la cauzione stessa dell importo defalcato entro i successivi 15 giorni. ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio (inosservanze che verranno contestate in forma scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento), ARPA si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell art C.C, con apposito motivato provvedimento, con l obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno. ART. 18 STIPULA CONTRATTO - ONERI FISCALI Il contratto dovrà essere stipulato, mediante scrittura privata, entro 60 giorni dall efficacia dell aggiudicazione definitiva e previa verifica dei requisiti richiesti con il presente capitolato. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di bollo ed eventuale registrazione. ART FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato d oneri si farà riferimento ove ed in quanto applicabili alle norme previste dalla normativa vigente in materia. 7

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