Allegato B Condizioni Generali di Assicurazione AIG PASSPARKTU

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1 Allegato B Condizioni Generali di Assicurazione AIG PASSPARKTU Fascicolo Informativo Allegato B Ed. PP001 Pagina 1 di 12

2 Premessa Le Condizioni Generali di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal Contraente. Le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni, diritti di rivalsa e limitazioni della copertura, sono state evidenziate con particolari caratteri (grassetto). Resta inteso che: - nel garantire la copertura assicurativa la Società si basa sulle dichiarazioni e sulle altre informazioni fornite dal Contraente. Tali dichiarazioni e informazioni costituiscono un presupposto della copertura stessa e sono considerate vincolanti e facenti parte integrante della presente polizza, ai sensi degli Artt.1892, 1893, 1894 e 1910 C.C.; - l assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali nel Certificato di Polizza sono stati precisati i relativi premi. Con riferimento a ciascuna garanzia, in particolare, l assicurazione è prestata per i massimali/limiti di indennizzo e con l applicazione delle relative franchigie e/o scoperti, indicati per le singole garanzie nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni Generali di Assicurazione; - le Definizioni hanno valore convenzionale ed integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale. Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Polizza: ANNO ASSICURATO: ASSICURATO: ASSICURAZIONE: AUTOVETTURA: Definizioni Il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia di assicurazione. Il cliente Telepass Family con contratto attivo ed identificato contrattualmente con codice fiscale. Non si intendono assicurati i titolari di Telepass Family registrati contrattualmente con partiva iva. Le coperture di cui l Assicurato usufruisce nei termini ed alle condizioni di seguito riportati. Autovettura destinata al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente, così come definito dal Nuovo codice della strada", decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni. La presente assicurazione esclude ogni altro tipo di veicolo in genere. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: La data di stipula dell Assicurazione effettuata tramite il sito web CONTRAENTE: FURTO: INDENNIZZO: POLIZZA: PREMIO: La persona alla quale è intestato il contratto e che corrisponde il relativo premio. L impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Il documento che prova l assicurazione, costituito dal Certificato di Polizza e dalle Condizioni Generali di Assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Società. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: La forma di assicurazione in base alla quale l indennizzo viene calcolato e corrisposto senza l applicazione RISCHIO: SINISTRO: SOCIETÀ: della regola proporzionale prevista dall art del Codice Civile, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo. La possibilità che si verifichi il sinistro. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per l Italia, via della Chiusa 2, Milano. Fascicolo Informativo Allegato B Ed. PP001 Pagina 2 di 12

3 Norme che regolano l Assicurazione in Generale CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO Il presente programma assicurativo è riservato ai soli clienti Telepass Family con contratto attivo ed identificati contrattualmente con codice fiscale. Non si intendono assicurati i titolari di Telepass Family registrati contrattualmente con partiva iva. L assicurazione prevede l attivazione di tutte le garanzie descritte nelle successive sezioni di polizza. ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso nonché la cessazione del contratto di Assicurazione in conformità di quanto previsto agli artt. 1892,1893,e 1894 del Codice Civile. ART. 1.2 DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. ART. 1.3 CALCOLO DEL PREMIO Il premio di assicurazione per Assicurato, titolare di un singolo apparecchio Telepass Family, ammonta ad 21,60 lordi annui comprensivi di imposte assicurative. E unico, interamente dovuto e sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. Nel caso in cui l Assicurato sia titolare di più di un apparecchio Telepass Family, il premio di assicurazione sarà calcolato in base al numero di apparecchi dichiarati in fase di sottoscrizione del contratto, come segue: Premio per due apparecchi: 43,20 lordi annui comprensivi di imposte assicurative; Premio per tre o più apparecchi: 64,80 lordi annui comprensivi di imposte assicurative. Il premio di assicurazione verrà corrisposto direttamente alla Società,per il tramite dell intermediario, tramite addebito automatico su carta di credito intestata al Contraente. Il pagamento tramite addebito in carta di credito costituisce la modalità esclusiva per il pagamento del premio convenuta dalle parti. In caso di mancato pagamento per causa addebitabile al Contraente, le prestazioni assicurate restano sospese e riprenderanno a decorrere dalle ore del giorno dell'effettivo pagamento delle rate scadute e di quella in corso, fermo restando quanto stabilito dall'art del C.C., mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell Art del C.C.. Resta inteso che il mancato addebito del premio per cause imputabili alla società emittente ovvero gestore della carta di credito, sarà considerato addebitabile al Contraente, laddove la Società abbia correttamente inoltrato la richiesta di addebito sulla carta di credito. ART. 1.4 PROROGA DELL ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta comunicata entro 30 giorni prima della scadenza annuale, l Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. L Assicurato dovrà dare disdetta al contratto collegandosi alla sezione dedicata del sito all interno della propria Area Personale. Il pagamento del premio tramite addebito sulla carta di credito dell Assicurato costituirà a tutti gli effetti prova del rinnovo del contratto. ART DIRITTO DI RECESSO/RIPENSAMENTO Resta inteso che, conformemente alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi, il Contraente ha facoltà di esercitare il Diritto di Recesso nei quattordici giorni successivi alla data di conclusione del contratto ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale, con conseguente restituzione, da parte della Società, del premio eventualmente già pagato. Il Contraente potrà recedere dal contratto di Assicurazione inviando un all indirizzo recessi@mansutti.it oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare a: Programma Telepass, Mansutti SpA, Via Albricci 8, Milano. ART. 1.6 FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata Fascicolo Informativo Allegato B Ed. PP001 Pagina 3 di 12

4 con avviso di ricevimento. Il Contraente potrà recedere dal contratto di Assicurazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla Società all indirizzo: Personal Lines, AIG Europe Limited, via della Chiusa 2, 20123, Milano. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso. ART ANTICIPATA RISOLUZIONE DELLA POLIZZA In ogni caso di anticipata risoluzione per fatto del Contraente, il premio annuo versato resta acquisito dalla Società. ART. 1.8 ALTRE ASSICURAZIONI La presente polizza opera a secondo rischio, cioè in eccesso rispetto ad ogni altra assicurazione eventualmente stipulata per i medesimi rischi ed a primo rischio per le garanzie non presenti in detti contratti. In caso di Sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall art del Codice Civile. ART. 1.9 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. ART ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ART ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. ART LIMITE MASSIMO D INDENNIZZO Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile (Spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. In tale limite massimo di indennizzo s intendono comprese anche le eventuali indennità o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. ART CLAUSOLA BROKER Il Contraente e la Società prendono atto che il pagamento dei premi venga effettuato per il tramite del broker Mansutti spa Via Albricci 8, Milano. La Società riconosce che tale pagamento è liberatorio per il Contraente. ART SANZIONI INTERNAZIONALI La Società non è tenuta a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga la Società, la sua capogruppo o le sue controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. ART VALIDITÀ TERRITORIALE L Assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Fascicolo Informativo Allegato B Ed. PP001 Pagina 4 di 12

5 Sezione I FURTO DI EFFETTI PERSONALI AVVENUTO NEI PARCHEGGI ABILITATI AL SERVIZIO TELEPASS ART. 2.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La presente garanzia ha per oggetto il rimborso all Assicurato delle perdite pecuniarie derivanti dal furto di effetti personali custoditi nel portabagagli dell autovettura, all interno dei parcheggi aeroportuali e cittadini abilitati al servizio Telepass Family. Per effetti personali si intendono beni ad uso domestico e personale di proprietà dell Assicurato o dei suoi familiari, salvo quanto previsto dalle relative esclusioni. La presente Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. ART. 2.2 CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA 1. Al momento del sinistro l Assicurato deve essere titolare del servizio Telepass Family attivo per l autovettura in sosta; 2. L autovettura deve essere situata in un parcheggio per cui è attivo il pagamento automatico della sosta tramite Telepass Family; 3. Il furto deve avvenire tramite rottura dei cristalli o forzatura, manomissione o distruzione dei dispositivi di chiusura dell autovettura chiusa a chiave; 4. Gli effetti personali devono essere custoditi all interno del portabagagli dell autovettura e non essere visibili dall esterno; 5. Il valore totale dei beni rubati deve ammontare ad un minimo di 50. ART. 2.3 ESTENSIONI In caso di sinistro indennizzabile in base alla presente Sezione, si considerano sempre operanti le seguenti estensioni di copertura: 1) TAXI PER IL RIENTRO AL PROPRIO DOMICILIO Se a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione, l autovettura non sia in grado di riprendere la marcia, la Società rimborsa le spese sostenute dall Assicurato per rientrare al proprio domicilio a mezzo taxi. 2) SPESE DI TRAINO DELL AUTOVETTURA Se a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione, l autovettura non sia in grado di riprendere la marcia, la Società rimborsa le spese sostenute dall Assicurato per il traino della stessa presso l officina di riparazione più vicina. Il tragitto non deve superare i 50 chilometri. 3) SPESE DI TRASPORTO PER RAGGIUNGERE L AEROPORTO IN CUI E PARCHEGGIATO L AUTOVETTURA Se per cause di forza maggiore, la Compagnia Aerea modifichi l aeroporto di destinazione del volo di ritorno dell Assicurato, la Società rimborsa le spese di trasporto sostenute dall Assicurato per raggiungere l aeroporto di destinazione originario in cui è parcheggiata la propria autovettura. ART. 2.4 LIMITI DI INDENNIZZO La Società risponde della garanzia Furto di effetti personali avvenuto nei parcheggi abilitati al servizio Telepass entro i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo: a) relativamente al furto di effetti personali, con il sottolimite massimo di 250 per singolo oggetto rubato; b) 200 relativamente alle spese di taxi per il rientro al proprio domicilio; c) 100 relativamente alle spese di assistenza stradale o traino dell autovettura; d) 200 relativamente alle spese di trasporto necessarie per raggiungere l aeroporto in cui è parcheggiata l autovettura. ART. 2.5 FRANCHIGIE E SCOPERTI La presente garanzia è prestata senza applicazione di franchigia. ART. 2.6 ESCLUSIONI L Assicurazione di cui alla presente sezione non comprende: Fascicolo Informativo Allegato B Ed. PP001 Pagina 5 di 12

6 1. Perdite, smarrimenti, truffa, estorsione; 2. Furto commesso senza rottura o scasso di qualsiasi meccanismo di chiusura; 3. I danni all autovettura causati dai ladri; 4. Il Furto di beni relativi ad attività professionali, commerciali o artigianali; 5. Il Furto di animali, gioielli, orologi, beni parzialmente o totalmente realizzati con metalli preziosi, pietre preziose, perle, pellicce; 6. Il mancato godimento od uso delle cose assicurate, i danni indiretti o la perdita di profitti sperati; 7. Il Furto in occasione di eventi naturali catastrofali; 8. Il Furto in occasione di guerra, insurrezioni, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, sommosse, tumulti popolari; 9. Fatti commessi od agevolati con dolo dell Assicurato, del Contraente, del Nucleo Familiare o delle persone delle quali l Assicurato deve rispondere; 10. Il Furto di veicoli a motore, natanti e loro parti. Sezione II FURTO DI EFFETTI PERSONALI ALL INTERNO DELL AREA C DI MILANO ART. 3.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La presente garanzia ha per oggetto il rimborso all Assicurato delle perdite pecuniarie derivanti dal furto di effetti personali acquistati il giorno di ingresso dell autovettura nell Area C di Milano e custoditi nel portabagagli dell auto. Per effetti personali si intendono beni ad uso domestico e personale di proprietà dell Assicurato o dei suoi familiari, salvo quanto previsto dalle relative esclusioni. Ai fini dell indennizzabilità del sinistro, l Assicurato deve aver pagato l ingresso nell Area C tramite Telepass Family. La presente Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. ART. 3.2 CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA 1. Al momento del sinistro l Assicurato deve essere titolare del servizio Telepass Family attivo per l autovettura; 2. Al momento del sinistro l autovettura deve trovarsi all interno dell Area C di Milano e l Assicurato deve aver pagato l ingresso tramite Telepass Family; 3. Il furto deve avvenire tramite rottura dei cristalli o forzatura, manomissione o distruzione dei dispositivi di chiusura dell autovettura chiusa a chiave; 4. Gli effetti personali devono essere custoditi all interno del portabagagli dell autovettura e non essere visibili dall esterno; 5. Gli effetti personali rubati devono essere stati acquistati il giorno stesso dell ingresso in Area C in cui è avvenuto il furto; 6. Il valore totale dei beni rubati deve ammontare ad un minimo di 50. ART. 3.3 ESTENSIONI In caso di sinistro indennizzabile in base alla presente Sezione, si considera sempre operante la seguente estensione di copertura: 1. SPESE DI ASSISTENZA STRADALE O TRAINO DELL AUTOVETTURA Se a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, l autovettura non sia in grado di riprendere la marcia, la Società rimborsa le spese sostenute dall Assicurato per l assistenza stradale o il traino della stessa presso l autofficina di riparazione più vicina. ART. 3.4 LIMITI DI INDENNIZZO La Società risponde della garanzia Furto di effetti personali all interno dell Area C di Milano entro i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo: a) relativamente al furto di effetti personali, con il sottolimite massimo di 250 per singolo oggetto rubato. Il limite di si intende raddoppiato se il furto avviene: durante il periodo ufficiale dei saldi; dal 01/12 al 31/12; il giorno del compleanno dell Assicurato. Fascicolo Informativo Allegato B Ed. PP001 Pagina 6 di 12

7 b) 100 relativamente alle spese di assistenza stradale o traino dell autovettura. ART. 3.5 FRANCHIGIE E SCOPERTI La presente garanzia è prestata senza applicazione di franchigia. ART. 3.6 ESCLUSIONI L Assicurazione di cui alla presente sezione non comprende: 1. Il furto di denaro, valori, titoli di credito, animali, gioielli, orologi, beni parzialmente o totalmente realizzati con metalli preziosi, pietre preziose, perle, pellicce; 2. Il furto di beni relativi ad attività professionali, commerciali o artigianali; 3. Il furto commesso senza rottura o scasso di qualsiasi meccanismo di chiusura; 4. Il furto di beni per i quali l Assicurato non sia in possesso di scontrino o ricevuta fiscale che ne attesti l acquisto effettuato nella giornata d ingresso in Area C; 5. I danni all autovettura causati dai ladri; 6. Perdite, smarrimenti, truffa, estorsione; 7. Il mancato godimento od uso delle cose assicurate, i danni indiretti o la perdita di profitti sperati; 8. Il furto in occasione di eventi naturali catastrofali; 9. Il furto in occasione di guerra, insurrezioni, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, sommosse, tumulti popolari; 10. Fatti commessi od agevolati con dolo dell Assicurato, del Contraente, del Nucleo Familiare o delle persone delle quali l Assicurato deve rispondere; 11. Il furto di veicoli a motore, natanti e loro parti. FURTO DI EFFETTI PERSONALI DURANTE LA SOSTA Sezione III ART. 4.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La presente garanzia ha per oggetto il rimborso all Assicurato delle perdite pecuniarie derivanti dal furto di effetti personali custoditi nel portabagagli dell autovettura, durante la sosta lungo il tragitto autostradale pagato con Telepass Family. Per effetti personali si intendono beni ad uso domestico e personale di proprietà dell Assicurato o dei suoi familiari, salvo quanto previsto dalle relative esclusioni. La presente Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. ART. 4.2 CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA 1. Al momento del sinistro l Assicurato deve essere titolare del servizio Telepass Family attivo per l autovettura; 2. Al momento del sinistro l autovettura deve trovarsi in sosta all interno del tragitto autostradale e l Assicurato deve averne pagato l ingresso tramite Telepass Family; 3. Il furto deve avvenire tramite rottura dei cristalli o forzatura, manomissione o distruzione dei dispositivi di chiusura dell autovettura chiusa a chiave; 4. Gli effetti personali devono essere custoditi all interno del portabagagli dell autovettura e non essere visibili dall esterno; 5. Il valore totale dei beni rubati deve ammontare ad un minimo di 50. ART. 4.3 LIMITI DI INDENNIZZO La Società risponde della garanzia Furto di effetti personali durante la sosta entro il limite di indennizzo di 1.000, con il sottolimite massimo di 250 per singolo oggetto rubato, per sinistro e per anno assicurativo. ART. 4.4 FRANCHIGIE E SCOPERTI La presente garanzia è prestata senza applicazione di franchigia. Fascicolo Informativo Allegato B Ed. PP001 Pagina 7 di 12

8 ART. 4.5 ESCLUSIONI L Assicurazione di cui alla presente sezione non comprende: 1. Il furto di denaro, valori, titoli di credito, animali, gioielli, orologi, beni parzialmente o totalmente realizzati con metalli preziosi, pietre preziose, perle, pellicce; 2. Il furto di beni relativi ad attività professionali, commerciali o artigianali; 3. Il furto commesso senza rottura o scasso di qualsiasi meccanismo di chiusura; 4. Il furto avvenuto al di fuori del tragitto autostradale pagato con Telepass Family; 5. I danni all autovettura causati dai ladri; 6. Perdite, smarrimenti, truffa, estorsione; 7. Il mancato godimento od uso delle cose assicurate, i danni indiretti o la perdita di profitti sperati; 8. Il furto in occasione di eventi naturali catastrofali; 9. Il furto in occasione di guerra, insurrezioni, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, sommosse, tumulti popolari; 10. Fatti commessi od agevolati con dolo dell Assicurato, del Contraente, del Nucleo Familiare o delle persone delle quali l Assicurato deve rispondere; 11. Il furto di veicoli a motore, natanti e loro parti. FURTO DELLE CHIAVI E DEI DOCUMENTI DELL AUTOVETTURA ART. 4.6 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La presente garanzia ha per oggetto il rimborso all Assicurato delle perdite pecuniarie derivanti dal furto delle chiavi e dei documenti dell autovettura durante la sosta lungo il tragitto autostradale pagato con Telepass Family. Il Furto deve essere subito nonostante l uso di ogni ragionevole cautela da parte dell Assicurato nella conservazione e nella vigilanza dei beni assicurati. La presente Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. ART. 4.7 CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA 1. Al momento del sinistro l Assicurato deve essere titolare del servizio Telepass Family attivo per l autovettura; 2. Al momento del sinistro l Assicurato deve trovarsi all interno del tragitto autostradale ed averne pagato l ingresso tramite Telepass Family. ART. 4.8 LIMITI DI INDENNIZZO La Società risponde della garanzia Furto delle chiavi e dei documenti dell autovettura entro i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo: c) 250 relativamente al furto delle chiavi dell autovettura; d) 250 relativamente al furto dei documenti dell autovettura. ART. 4.9 FRANCHIGIE E SCOPERTI La presente garanzia è prestata senza applicazione di franchigia. ART ESCLUSIONI L Assicurazione di cui alla presente sezione non comprende: 1. Il furto di oggetti diversi da chiavi e documenti dell autovettura; 2. Il furto avvenuto al di fuori del tragitto autostradale pagato con Telepass Family; 3. Perdite, smarrimenti, truffa, estorsione; 4. Il mancato godimento od uso delle cose assicurate, i danni indiretti o la perdita di profitti sperati; 5. Il furto in occasione di eventi naturali catastrofali; 6. Il furto in occasione di guerra, insurrezioni, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, sommosse, tumulti popolari; 7. Fatti commessi od agevolati con dolo dell Assicurato, del Contraente, del Nucleo Familiare o delle persone delle quali l Assicurato deve rispondere. Fascicolo Informativo Allegato B Ed. PP001 Pagina 8 di 12

9 SPESE PER ERRORI DI RIFORNIMENTO DEL SERBATOIO ART OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La presente copertura prevede il rimborso a favore dell Assicurato delle spese sostenute in caso di errori di rifornimento del serbatoio dell autovettura, avvenuto lungo il tragitto autostradale pagato con Telepass Family. La Società rimborserà solo ed esclusivamente le seguenti spese sostenute in caso di errori di rifornimento: a) Traino: la Società rimborserà le spese sostenute per il traino dell auto assicurata dal luogo in cui si è verificato l evento alla più vicina officina di riparazione. Il tragitto non deve superare i 50 chilometri. b) Taxi: la Società rimborserà le spese sostenute per il taxi per gli spostamenti tra l officina di riparazione, il luogo del sinistro e la propria residenza. c) Svuotamento serbatoio: la Società rimborserà le spese sostenute per lo svuotamento del serbatoio e le spese di smaltimento del carburante effettuate da un officina di riparazione autorizzata ad operare in Italia e tecnicamente attrezzata per effettuare le suddette operazioni. d) Autovettura sostitutiva: la Società rimborserà le spese sostenute per il noleggio di un autovettura sostitutiva nel periodo di riparazione dell auto. ART CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA 1. Al momento del sinistro l Assicurato deve essere titolare del servizio Telepass Family attivo per l autovettura; 2. Al momento del sinistro l Assicurato deve trovarsi all interno del tragitto autostradale ed averne pagato l ingresso tramite Telepass Family. ART LIMITI DI INDENNIZZO La Società risponde della garanzia Spese per errori di rifornimento del serbatoio entro i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo: a) 175 per sinistro per le spese di traino dell autovettura; b) 200 per sinistro per le spese di taxi; c) 175 per sinistro per le spese di svuotamento del serbatoio; d) 150 per sinistro per le spese di noleggio auto. ART FRANCHIGIE E SCOPERTI La presente garanzia è prestata senza applicazione di franchigia. ART ESCLUSIONI L Assicurazione di cui alla presente sezione non comprende: 1. Eventi occorsi al di fuori del tragitto autostradale pagato con Telepass Family; 2. Perdite pecuniarie diverse da quelle previste dalla presente polizza; 3. Danni all autovettura risultanti dal sinistro o da ogni altro guasto meccanico; 4. Danni conseguenti a errori di rifornimento del serbatoio con liquidi diversi dal petrolio (benzina, diesel); 5. Veicoli che sono stati modificati e che non sono più conformi alle specifiche del produttore, ad esclusione dei casi in cui la modifica sia stata effettuata da un officina autorizzata e sia stata certificata dal produttore; 6. Eventi coperti dalla polizza assicurativa dell auto o da ogni altra polizza di assistenza sottoscritta dall Assicurato; 7. Errori di rifornimento causati da persone diverse dall Assicurato; 8. Perdite derivanti da effettivo, presunto o possibile versamento, fuoriuscita, dispersione e/o rilascio di sostanze inquinanti; 9. Fatti commessi od agevolati con dolo dell Assicurato, del Contraente, del Nucleo Familiare o delle persone delle quali l Assicurato deve rispondere. Fascicolo Informativo Allegato B Ed. PP001 Pagina 9 di 12

10 Norme in caso di Sinistro ART. 5.1 OBBLIGHI In caso di sinistro, l Assicurato deve: a) Ottemperare al disposto dell art del Codice Civile Obbligo di salvataggio ; b) Denunciare il fatto all Autorità competente (Polizia, Carabinieri) entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza per il caso di Furto o di sinistro presumibilmente doloso, specificando circostanze, modalità, beni danneggiati ed importo approssimativo del danno; c) Darne avviso scritto alla Società entro 10 giorni dall evento, o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando le informazioni necessarie all apertura del sinistro (a tal fine vedere il Modello in Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione) ed in particolare data, luogo, cause del sinistro, importo approssimativo del danno ed allegando: Copia della denuncia all Autorità competente; Documentazione fotografica dei danni (esempio: rottura dei cristalli o segni di manomissione o distruzione dei dispositivi di chiusura dell autovettura); Documentazione che attesti l esistenza ed il valore dei beni rubati (fatture, scontrini o ricevute fiscali, ecc.); Fatture, scontrini o ricevute fiscali attestanti l utilizzo dei servizi di cui si chiede il rimborso; Documento emesso da Telepass attestante l utilizzo del dispositivo al momento del sinistro (estratto dei viaggi e addebiti reperibile dall area clienti Telepass Club del sito web Copia dell ultima fattura emessa da Telepass SpA a nome dell Assicurato. L invio della documentazione di cui sopra potrà avvenire tramite: Posta elettronica all indirizzo: denunce.sinistri@aig.com Fax al nr. (+39) Raccomandata a: Ufficio Sinistri, AIG Europe Limited, Via della Chiusa 2, Milano, Italia. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. ART. 5.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno e la determinazione dell indennizzo è concordato con le seguenti modalità: a) Direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con l Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti; b) Tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e, indipendentemente da ciò, anche dietro semplice richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà. ART. 5.3 MANDATO DEI PERITI I periti devono: 1. Indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro; 2. Verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avrebbero potuto aggravare il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli Obblighi in caso di sinistro; Fascicolo Informativo Allegato B Ed. PP001 Pagina 10 di 12

11 3. Verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce Valore delle cose assicurate e determinazione del danno del presente capitolo; 4. Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. ART. 5.4 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO ( VALORE A NUOVO ) Ai fini della determinazione del danno, per gli effetti personali verrà considerato il costo di riparazione o, se inferiore, la differenza fra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità, ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Qualora una raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti. ART. 5.5 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Il pagamento dell indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria sede entro 30 (trenta) giorni dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora, dal procedimento stesso, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive sezioni. Fascicolo Informativo Allegato B Ed. PP001 Pagina 11 di 12

12 Allegato 1 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L ITALIA UFFICIO SINISTRI denunce.sinistri@aig.com oppure via fax: (+39) MODULO DI DENUNCIA SINISTRO Egregi Signori, con la presente vi segnalo di aver subito un sinistro sulla polizza AIG PASSPARKTU (Personal Lines), come di seguito descritto: NOME DELL ASSICURATO NUMERO DI POLIZZA RECAPITO TELEFONICO DATA DELL EVENTO INDIRIZZO STIMA DEL DANNO NR. DI CONTRATTO TELEPASS CODICE IBAN TIPOLOGIA DI DANNO: SEZIONE I: Furto del bagaglio Taxi per il rientro al domicilio Spese di traino dell autovettura Spese di trasporto per raggiungere l aeroporto in cui e parcheggiata l autovettura SEZIONE II: SEZIONE III: Furto di effetti personali dall autovettura Spese di assistenza stradale o traino dell autovettura Furto di effetti personali dall autovettura Furto delle chiavi e dei documenti dell autovettura Spese per errori di rifornimento del serbatoio ALLEGATI: Alla presente Denuncia di Sinistro, troverete allegati i seguenti documenti: Descrizione dettagliata del sinistro: luogo, circostanze, elenco dei danni subiti; Documentazione fotografica dei danni; Altra documentazione: preventivi di riparazione, fatture di acquisto, scontrini di vendita, ecc. Denuncia alle Autorità per i casi di Furto o sinistri dolosi; Copia del Certificato di Polizza; Copia della documentazione Telepass che ne attesti l utilizzo il giorno in cui è avvenuto il sinistro; Copia dell ultima fattura emessa da Telepass; Data: Firma: (l Assicurato) Fascicolo Informativo Allegato B Ed. PP001 Pagina 12 di 12

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