MODELLO 770/2012 SEMPLIFACATO

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2 Cuneo Unione Industriali 4 giugno 2012 MODELLO 770/2012 SEMPLIFACATO Gabriele Bonati 2

3 Approvazione del modello 770/2012 L Agenzia delle entrate, con due provvedimenti del 16 gennaio 2012 (pubblicati, a norma dell art. 1, c. 361, della L. 244/2007, nell apposita sezione del sito internet dell agenzia dell entrate, il 18 gennaio 2012) ha definitivamente approvato la dichiarazione del sostituto d imposta 2012 (redditi 2011) modello 770/semplificato e modello 770/ordinario e relative istruzioni per la compilazione. Vedere anche il decreto correttivo del (pubblicato il ). Le specifiche tecniche sono state approvate il 16 febbraio 2012 (pubblicate il 17 febbraio 2012) 3

4 Modello 770/2012: le novità Dall esame del tracciato e relative istruzioni approvati, emergono, oltre a quelle già evidenziate e utilizzate per la certificazione CUD/2012, con particolare riguarda alla sequenza numerica dei campi (che trovano chiaramente collocazione anche nel mod. 770, comprese alcune informazioni riportate nelle annotazione che nel modello 770 devono essere riportate in appositi punti), le seguenti novità, che tengono conto sia dell evoluzione normativa sia delle diverse esigenze rilevate dall Agenzia delle entrate nel trattare particolari dati: comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale: nella sezione somme erogate per l incremento della produttività, nell ambito dei dati erogati da altri soggetti, è presente quest anno anche il campo 261 per indicare l ammontare che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell art. 51, comma 6, del TUIR (50% dell indennità di volo e delle indennità erogate ai trasfertisti); 4

5 Modello 770/2012: le novità comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale: nella sezione altri dati, nel punto 142 (redditi esenti, quest anno, oltre all esenzione imponibile dei docenti e ricercatori rientrati dall estero, occorre indicare: le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l 80% dell ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori), per i lavoratori dipendenti, appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall art. 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 238; dei redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette. 5

6 Modello 770/2012: le novità trattamenti di fine rapporto dati riepilogativi: è presente un nuovo campo (il 510) per indicare l importo già compreso nel punto 1 (reddito imponibile a tassazione ordinaria), relativo alla quota delle indennità e dei compensi corrisposti alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l importo di un milione di euro. Con riferimento a tale importo, infatti, l art. 24, comma 31, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) prevede l applicazione della tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata (il decreto correttivo dell A.E. del , ha introdotto anche nuove istruzioni per la compilazione dei punti relativi agli imponibili e agli abbattimenti); 6

7 Modello 770/2012: le novità Assistenza fiscale: nella sezione assistenza 2011 sono presenti due righi, uno per il dichiarante e uno per il coniuge dichiarante, per riportare i dati relativi all imposta sostitutiva dell Irpef del 20%, derivante dalla locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell Aquila; nuovi dati relativi alla predetta imposta sostituiva sono presenti anche nelle sezioni rettifiche e conguagli non effettuati 7

8 Modello 770/2012: le novità Prospetto SS dati riassuntivi: nel presente prospetto, riservato all indicazione dei dati riassuntivi relativi alle informazioni riportate nelle comunicazioni del modello di dichiarazione, sono presenti nuovi campi, in particolare: comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente: occorre riepilogare anche il contributo di solidarietà (3% delle somme eccedenti ), versato e/o sospeso; assistenza 2011: occorre riepilogare l imposta sostitutiva dell IRPEF derivante dalla locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell Aquila; importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie: con riferimento all assistenza fiscale 2011 occorre riepilogare l imposta sostitutiva dell IRPEF derivante dalla locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell Aquila; 8

9 Modello 770/2012: le novità Prospetto ST ritenute operate: Sono stati aggiunti due nuovi codici da inserire nel punto 10, per evidenziare le seguenti situazioni: M nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito derivante dal differimento di 17 punti percentuali dell acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d imposta 2011, disposto dal D.P.C.M. del 21 novembre 2011; U se il versamento si riferisce alla differenza tra l importo dell imposta sostitutiva applicato su voci variabili della retribuzione in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello (già versato per i mesi di gennaio e febbraio 2011) e l importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi, da versare entro il 16 dicembre 2011 (Circolari n. 19/E del 10 maggio 2011 e n. 36/E del 28 luglio 2011); V In caso di compensazione tra l importo di tassazione separata operata sulle indennità di fine rapporto eccedenti il milione di euro e il corrispondente importo di tassazione ordinaria (circ. n. 3/E del 28 febbraio 2012) Decreto correttivo dell A.E. del

10 Modello 770/2012: le novità prospetto SX, rigo SX1: il rigo ha acquisito una nuova colonna (la numero 6) riservata (come nella dichiarazione 2010, redditi 2009) all indicazione l importo del credito derivante dal differimento di 17 punti percentuali dell acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d imposta 2011, disposto dal D.P.C.M. del 21 novembre 2011.Va altresì indicato il credito generatosi nell ipotesi in cui il citato differimento di 17 punti percentuali sia stato restituito nella retribuzione erogata successivamente al mese di dicembre (comunicato stampa del Ministero dell Economia e delle Finanze del 23 novembre 2011). Si precisa che in tale ultimo caso il rimborso derivante dal differimento è stato effettuato utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi al mese di gennaio

11 Mod. 770/2012 (redditi 2011) Semplificato Ordinario Reddito lavoro dipendente, assimilato, autonomo e assistenza fiscale Redditi di capitale Entro il

12 Modello 770/2012: Termini Differimento estivo dei termini Per effetto di quanto disposto dall art. 3 quater del D.L. 16/2012 (L. 44/2012) è diventato strutturale il differimento disposto con decreto ministeriale ogni anno relativo agli adempimenti fiscali ed al versamento delle imposte, dei contributi INPS e delle altre somme a favore dello Stato o degli enti previdenziali, scadenti nel periodo 1-20 agosto di ogni anno. Questi possono infatti essere effettuati senza maggiorazione entro il 20 agosto. Conseguentemente, il termine del 31 luglio, nel 2012, non subirà alcun differimento estivo (negli anni futuri, il differimento estivo si avrà solo quanto il termine del 31 luglio cadrà di sabato e/o festivo, in quanto tale situazione sposterà automaticamente il termini al primo o al due di agosto). 12

13 Mod. 770/2012 Prospetti ST, SV e SX Quadri ST, SV e SX Semplificato Ordinario Entro il Entro il I modelli ST, SV e SX possono (facoltà) essere presentati entro il medesimo termine del , unitamente al mod. 770/2012/ordinario, se il contribuente è tenuto anche alla presentazione di tale dichiarazione e sempre che non siano state effettuate compensazioni trasversali 13

14 Suddivisione del Mod. 770/2012/semplificato Trasmissione del mod. 770/2012/semplificato Da un solo soggetto Da due soggetti (a determinate condizioni v. sez. III e IV del Front.) Trasmissione di tutta la dichiarazione compresi, i prospetti ST, SV, SX e SY, fatta salva la possibilità di presentare questi ultimi prospetti con il modello ordinario, ove dovuto (devono obbligatoriamente essere allegati all ordinario qualora si sia proceduto ad effettuare compensazioni tra versamenti da semplificato e quelli da ordinario), e il prospetto SS Un soggetto deve trasmettere: il frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai TFR, alle prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione, ai contributi, ai premi e all assistenza fiscale, più i relativi prospetti ST, SV, SX, SY e SS L altro soggetto deve trasmettere: il frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi, più i relativi prospetti ST, SX, SY e SS La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il

15 Frontespizio: spazio redazione dichiarazione sezione I trasmissione integrale modello 770 semplificato: tale sezione è riservata ai sostituti d imposta che intendono trasmettere integralmente la dichiarazione, riportando: il numero delle comunicazioni relative a certificazioni di lavoro dipendente e assimilati; il numero delle comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni; i prospetti ST, SV, SX, SY e SS; se verrà trasmesso anche il mod. 770/ordinario. I sostituti d imposta interessati sono: quelli tenuti alla presentazione del solo 770/semplificato (in tale ipotesi non verrà barrata la casella presenza di modello 770 ordinario); quelli che, essendo tenuti a presentare anche il modello ordinario, e non avendo effettuato compensazioni interne (tra versamenti del semplificato e versamenti dell ordinario), hanno optato per l invio integrale del modello semplificato (vale a dire comprensivo dei prospetti ST, SV e SX). in tale ipotesi verrà barrata la casella presenza di modello 770 ordinario In entrambi i casi occorre in ogni caso barrare la casella SS 15

16 Frontespizio: spazio redazione dichiarazione sezione II trasmissione integrale modello 770 semplificato con successivo invio di ST, SV e SX con l ordinario: tale sezione è riservata ai sostituti d imposta che trasmettono i prospetti ST, SV e SX nell ambito del modello 770/ordinario, riportando solo il numero delle comunicazioni di lavoro dipendente e assimilato e il numero delle comunicazioni di lavoro autonomo. Sono obbligati a tale sezione: i sostituti d imposta che hanno effettuato compensazioni interne tra versamenti attinenti al semplificato e quelli attinenti l ordinario; i sostituti d imposta (che non hanno effettuato compensazioni di cui al precedente punto) che hanno optato per l invio del 770/semplificato senza i prospetti ST, SV e SX; In entrambi i casi occorre in ogni caso barrare la casella SS nonché la casella SY 16

17 Frontespizio: spazio redazione dichiarazione sezioni III e IV trasmissione modello 770 semplificato, rispettivamente, per le sole comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e autonomo: tali sezioni sono riservate ai sostituti d imposta che hanno optato per la suddivisione in due della dichiarazione inviando, con il frontespizio, le comunicazioni di lavoro dipendente separatamente da quelli di lavoro autonomo, comprendendovi anche i relativi prospetti ST, SV, SX,SY e SS. Tale facoltà è ammissibile qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: presenza sia di comunicazioni di lavoro dipendente sia di comunicazioni di lavoro autonomo; assenza di compensazioni interne tra versamenti attinenti il lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli attinenti il modello 770 ordinario. I dati da riportare sono: sezione III: numero comunicazioni lavoro dipendente e assimilati (barrando la casella SS ) ; compilazione dei prospetti ST, SV, SX e SY; presenza o meno del modello 770/ordinario; codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione (lavoro autonomo); sezione IV: numero comunicazioni lavoro autonomo e provvigioni (barrando la casella SS ) ; compilazione dei prospetti ST, SX e SY; presenza o meno del modello 770/ordinario; codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione (lavoro dipendente e assimilato). (I codici tributo di lavoro autonomo da indicare nel prospetto ST: 1019, 1020, 1038, 1040, 1051, 3802, 3815, 3840, 5004, 5005, 5006, 5007, 5024) 17

18 Mod. 770/2012/semplificato: Soggetti obbligati Sono tenuti a presentare il mod. 770/2012/semplificato i sostituti d imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che nel 2011 hanno corrisposto somme e valorisoggettiaritenutaallafonte(artt.23,24,25,25-bise29deldpr600/73)e/o contributi previdenziali e assistenziali dovuti all INPS (comprende anche l ex IPOST) e all INPDAP (Anch esso confluito nell INPS) e/o premi assicurativi dovuti all'inail Sono altresì tenuti: i curatori fallimentari, i commissari liquidatori (dal , sostituti d imposta nell ambito del lavoro dipendente e assimilato art. 37, c. 1, D.L. 223/2006, L. 248/2006) e gli eredi che non proseguono l attività del sostituto d imposta deceduto; gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto; i soggetti non sostituti d'imposta che in precedenza erano tenuti a presentare: il mod. O1/M all'inps; (e, fino al ,il mod. DAP/12 all ex INPDAI); la dichiarazione all'inpdap; la denuncia nominativa assicurati(ex L. 63/1993); i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria contro gli infortuni, nonché l obbligo della denuncia normativa assicurati a norma della L. 63/1993; i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relative alle nuove iniziative di cui all art. 13 della L. 388/2000 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte 18

19 Mod. 770/2012/semplificato: Modalità di presentazione La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediarioabilitato 19

20 Presentazione da parte di Intermediari abilitati Gli intermediari abilitati sono tenuti a trasmettere telematicamente sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente sia quelle per le quali assumono l'impegno alla presentazione telematica (l'accettazione di tali dichiarazioni, per l'intermediario, è facoltativa e, per il servizio, può richiedere il pagamento di un compenso), utilizzando esclusivamente il servizio ENTRATEL. 20

21 Mod. 770/2012 gruppi societari Gruppi societari - Si considerano appartenenti al gruppo l ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate - Almeno una società o ente ha l obbligo di presentare la dichiarazione in via telematica La trasmissione può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, esclusivamente attraverso il servizio Entratel E' possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente e altre tramite la società del gruppo o un intermediario Per incaricare un'altra società del gruppo la società dichiarante deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata, quest ultima dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilita 21

22 Avvenuta presentazione La dichiarazione si considera presentata nel giornoincui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle entrate (la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall Agenzia delle entrate che attesta l avvenuto ricevimento). 22

23 Avvenuta presentazione Il servizio telematico restituisce immediatamente, dopo l invio, un messaggio che conferma solo l avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all utente un altra Comunicazione attestante l esito dell elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l avvenuta presentazione della dichiarazione. La comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione, è trasmessa telematicamente dall Agenzia delle entrate al soggetto che ha effettuato l invio. Tale comunicazione è consultabile nella sezione ricevute del sito In ogni modo l attestazione può essere richiesta senza limiti di tempo sia dal contribuente sia dall intermediario o qualunque ufficio dell Agenzia delle entrate. Pertanto, soltanto quest ultima ultima Comunicazione costituisce la prova dell avvenuta prestazione della dichiarazione 23

24 Gli adempimenti dell intermediario Rilascia l'impegno a trasmettere, in via telematica, i dati contenuti nella dichiarazione Rilascia la dichiarazione redatta su modulo conforme, entro 30 giorni dal termine previsto per la trasmissione telematica, unitamente alla copia della comunicazione dell Agenzia delle entrate che ne attesti l avvenuto ricevimento Le istruzioni ricordano altresì che la dichiarazione si considera tempestiva se trasmessa entro i prescritti termini ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa, corretta, entro i 5 gg. lavorativi successivi 24

25 Gli adempimenti dell intermediario Conserva la copia della dichiarazione nei termini prescritti (anche su supporto magnetico v. D.M e delibera CNIPAn.11, v.anchecirc..e.36/2006) In particolare è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d imposta. Devono essere garantite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni con riferimento, al nome, al cognome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. L archiviazione è valida con la sottoscrizione elettronica e l applicazione della marca temporale. 25

26 Impegno alla trasmissione telematica Da rilasciare contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all assunzione dell incarico per la predisposizione (forma libera) L impegno deve essere datato e sottoscritto Successivamente, detto impegno, dovrà essere inserito nel frontespizio della dichiarazione Impegno alla presentazione telematica 26

27 Le sanzioni per l intermediario La tardiva od omessa presentazione della dichiarazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 5.164,00 (dal 2007 è ammesso il ravvedimento operoso). L agenzia delle entrate (circ. 52/2007) ha precisato che il ravvedimento può essere proposto entro 90 giorni dalla scadenza del termine (termine entro il quale la dichiarazione si considera ancora validamente trasmessa). La sanzione ridotta applicabile è pari a 51,6 (un decimo di 516) 27

28 Le sanzioni per l intermediario L agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 105/E del 30 luglio 2004, ha precisato che la citata sanzione amministrativa, è riferita a ciascuna dichiarazione e non al file (o fornitura: file che comprende una o più dichiarazioni) con il quale sono trasmessi i dati relativi a più dichiarazioni. Conseguentemente, in caso di omessa o tardiva trasmissione di una fornitura (file comprendente più dichiarazioni) sarà irrogata, all intermediario interessato, la prescritta sanzione amministrativa per ciascuna delle dichiarazioni comprese nella citata fornitura. in caso di ripetute violazioni della stessa specie è applicabile il cumulo giuridico, previsto dall art. 8 della L. 689/1981, consistente nell irrogazione della somma stabilita per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. 28

29 Le sanzioni per il contribuente Il contribuente dovrà verificare il puntuale rispetto dei termini di trasmissione delle dichiarazioni da parte dell intermediario (anche se ha ottenuto, dallo stesso, l impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione interessata), in quanto l omessa o la tardiva presentazione della dichiarazione comporta l applicazione della relativa sanzione amministrativa anche nei confronti del contribuente dichiarante. Alla citata sanzione risulta applicabile l istituto del ravvedimento operoso. 29

30 Termini per il ravvedimento a) Obblighi riferiti al mod. 770/semplificato 31/7/2012 b) Obblighi riferiti al mod. 770/ordinario 31/7/

31 Modifiche alle dichiarazioni già presentate Presentazione di una nuova dichiarazione Correttiva nei termini Integrativa oltre i termini (possibile se la dichiarazione originaria e stata validamente trasmessa) Nell ipotesi di ravvedimento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva Entro il 31 dicembre del 4 anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. Entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva per far valere dei crediti 31

32 Modifiche alle dichiarazioni già presentate I sostituti d imposta che presentano il Mod. 770/SEMPLIFICATO, anche avvalendosi della facoltà di suddividere il predetto modello, possono produrre la dichiarazione correttiva nei termini o quella integrativa mediante l invio anche delle singole comunicazioni che si intendono integrare o rettificare (occorrerà barrare la casella correttiva/integrativa parziale). Tale facoltà è consentita ai soli sostituti d imposta che hanno presentato il Mod. 770/SEMPLIFICATO contenente un numero di comunicazioni superiori a 200 (comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente assimilati ed assistenza fiscale e/o comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi). in caso di integrazione o rettifica, il sostituto dovrà trasmettere anche il prospetto SS integralmente compilato aggiornato delle modifiche apportate nelle comunicazioni. Anche i prospetti ST. SV e/o SX e SY devono essere compilati integralmente 32

33 Frontespizio: spazio firma della dichiarazione La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto. La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto che effettua il controllo contabile ossia(v. anche la Ris. A.E. n. 129/E, ): da un revisore contabile iscritto presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella Soggetto, il codice 1); dal presidente della società di revisione iscritta presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia o, in alternativa, dal soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile (in tal caso va indicato il codice 2); 33

34 Frontespizio: spazio firma della dichiarazione La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto che effettua il controllo contabile ossia(v. anche la Ris. A.E. n. 129/E, ): dal presidente del Collegio sindacale. In ordine a quest ultima ipotesi (Ris. A.E. N. 129/E, ), le società che non hanno ricorso al mercato di capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, con apposita clausola statutaria, possono riservare il controllo contabile al citato organo interno (art bis, c. 3, c.c.). Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale. 34

35 Frontespizio: spazio firma della dichiarazione Nel caso dei condomìni, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall amministratore in carica, risultante dall ultimo verbale assembleare al momento della presentazione del modello, o in mancanza dal condomino delegato allo scopo. 35

36 Frontespizio: spazio firma della dichiarazione Anche quest anno è prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella Situazioni particolari. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare. 36

37 Frontespizio: invio avviso telematico Con riferimento alla casella INVIO AVVISO TELEMATICO, il D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla L. 222/2007, ha modificato l articolo 2-bis del Decreto Legge n. 203 del 30 settembre 2005, disponendo che l invito a fornire chiarimenti previsto dall art. 6 comma 5 della Legge n. 212/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 emerga un imposta da versare o un minor rimborso, sia inviato all intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico). I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462/ 1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta. Se il contribuente non effettua la scelta per l avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità). 37

38 Frontespizio: invio avviso telematico La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l invio dell avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell avviso all intermediario. La scelta di far recapitare l avviso all intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione. 38

39 Frontespizio: invio avviso telematico Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella INVIO AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro FIRMA DELLA DICHIARAZIONE. L intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l avviso telematico, barrando la casella RICEZIONE AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA. 39

40 Certificazioni lavoro dipendente e assimilato e autonomo: progressivo comunicazione Ciascuna comunicazione deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell apposito riquadro il campo Progressivo comunicazione dei record di tipo G (certificazioni lavoro dipendente e assimilato) e H (certificazioni lavoro autonomo), che deve essere univoco e crescente (con incrementi di una unità) nell ambito dell intera dichiarazione modello 770/2012 Semplificato anche in presenza di operazioni societarie straordinarie e successioni, deve riportare il dato presente nell apposito spazio ( Progressivo Comunicazione ) sul modello tradizionale. Pertanto, le informazioni relative a certificazioni diverse non devono essere riportate su record caratterizzati dal progressivo comunicazione uguale. 40

41 Certificazioni lavoro dipendente e assimilato Disposizione di carattere generale i dati relativi a ciascun lavoratore (percipiente) devono essere contenuti in un unica comunicazione (fatte salve le eccezioni di seguito riportate); in presenza di più certificazioni CUD rilasciate dal sostituto al medesimo lavoratore, nello stesso periodo d imposta, si dovrà, analogamente, compilare un unicaunica comunicazione tenendo presente che: per i dati complessivi del conguaglio fiscale e per quelli relativi agli emolumenti arretrati l indicazione andrà effettuata con riferimento all ultima certificazione CUD rilasciata; per i dati relativi alle indennità i fine rapporto occorrerà fornire distinta indicazione utilizzando più volte i punti necessari. 41

42 Certificazioni lavoro dipendente e assimilato Disposizione di carattere generale devono, invece, essere trasmesse più comunicazioni, per ciascun percipiente, nei seguenti casi: erogazioni di indennità di fine rapporto ed erogazioni di prestazioni in forma di capitale; erogazioni all erede di somme di spettanza del de cuius (lavoratore deceduto) e di somme spettanti all erede medesimo in qualità di lavoratore, atteso il diverso regime di tassazione; Erogazione di più prestazioni in forma di capitale comprese nel maturato dal assoggettate a ritenuta a titolo di imposta con diversa aliquota. ciascuna comunicazione deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo. 42

43 Certificazioni lavoro dipendente e assimilato Disposizione di carattere generale Il codice fiscale del sostituto d imposta (primo rigo del prospetto di comunicazione) va compilato esclusivamente in caso di operazioni societarie straordinarie (con estinzione del soggetto preesistente) e successioni 43

44 Certificazioni lavoro dipendente e assimilato Parte A - Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme Rispetto alla certificazione CUD sono presenti: il punto 10 nel quale occorre indicare il codice dell eventuale categoria particolare rilevabile dalla tabella SD allegata alle istruzioni del modello a cui si rinvia (esempi: codice L dipendenti all estero; M soci di coop. Di produzione lavoro, coop di servizi,coop. Agricole e di prima trasformazione e coop. Piccola pesca; codice P per le borse di studio; codice W percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro; codice Z per gli eredi). 44

45 Certificazioni lavoro dipendente e assimilato Parte A - Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme Rispetto alla certificazione CUD è presente il punto 20 nel quale indicare, sostituti d imposta con più sedi operative autonome nella gestione dei conguagli derivanti dai 730-4, devono indicare il codice identificativo della sede (autonomamente individuato valore da 001 a 999), già indicato nella certificazione CUD però nella sezione dati relativi al datore di lavoro (tale campo non è un dato effettivamente aggiuntivo, in quanto tale informazione nel CUD è presente nello spazio dati relativi al datore dilavoro ). Il punto 21 nel quale indicare il codice stato estero (vedere tabella SG in appendice delle istruzioni dell A.E.); 45

46 Certificazioni lavoro dipendente e assimilato Parte B - Dati fiscali Decreto correttivo dell A.e. del : Nel punto 1 (redditi di lavoro dipendente tassati ordinariamente), già presente nel CUD, il decreto correttivo dell A.E. ha precisato che le somme relative alle indennità di fine lavoro eccedenti un milione di euro devono essere al netto delle deduzioni e abbattimenti forfettari di cui all art. 19 del TUIR. Nel punto 5 (ritenute operate), già presente nel CUD, il decreto correttivo dell A,E. ha precisato che, qualora nel punto 1 (vedi sopra) siano comprese somme di TFR eccedenti un milione di euro, deve essere indicato l importo delle imposte già trattenute a titolo di tassazione separata operate sulle predette somme. 46

47 Certificazioni lavoro dipendente e assimilato Parte B - Dati fiscali Nella sezione dati per l eventuale dichiarazione dei redditi sono presenti 12 informazioni aggiuntive, in particolare: il punto 7: addizionale regionale 2010 trattenuta nel 2011; il punto 8: addizionale regionale 2011 trattenuta nei rapporti cessati (già indicata nel punto 6); il punto 9: addizionale comunale saldo 2010 trattenuta nel 2011; il punto 12: addizionale comunale trattenuta nel 2011 rapporti cessati nel 2011 (al netto dell acconto effettivamente trattenuto e riportato nel punto 10); il punto 16: addizionale regionale sospesa per trattenute 2011 (eventi eccezionali), già compresa nei punti 7 e 8; 47

48 Certificazioni lavoro dipendente e assimilato Parte B - Dati fiscali Nella sezione dati per l eventuale dichiarazione dei redditi sono presenti 12 informazioni aggiuntive, in particolare: Il punto 19: addizionale comunale sospesa su trattenute 2011 asaldo(eventieccezionali),giàcompresaneipunti9e12; Il punto 20: addizionale comunale sospesa su trattenute 2011 in acconto(eventi eccezionali), già compresa nel punto 10; I punti da 26 a 30: ritenute da assistenza fiscale sospese. Occorre indicare rispettivamente gli importi del saldo Irpef, dell addizionale regionale all Irpef, del saldo all addizionale comunale all Irpef, dell acconto della tassazione separata, nonché dell imposta sostitutiva, non trattenuti dal sostituto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. 48

49 Certificazioni lavoro dipendente e assimilato Parte B altri dati Nella sezione altri dati sono presenti 12 informazioni aggiuntive, in particolare: Con riferimento al credito d imposta (per imposte pagate all estero) indicato al punto 47 occorre compilare: Il punto 115per indicare l anno di percezione del reddito estero (per ciascun stato estero); Il punto 116: per indicare il reddito prodotto all estero (per ciascun stato estero); Il punto 117: per indicare l imposta pagata all estero resasi definitiva (per ciascun stato estero); 49

50 Certificazioni lavoro dipendente e assimilato Parte B altri dati Il punto 126: per indicare il codice fiscale di ciascun familiare per i quali sono stati versati contributi a forme pensionistiche complementari(vedere punto 125); Il punto 130: per indicare il codice fiscale dell ente o cassa avente fine assistenziale ai quali il sostituto e/o il sostituito ha versato contributi per assistenza sanitaria Il punto 138: per indicare il numero dei giorni per i quali spetta il credito d imposta per il personale di bordo imbarcato(marittimi) il punto 139 (altri redditi): per indicare i redditi eventualmente dichiarati dal lavoratore ai fini del corretto calcolo delle detrazioni v. punti 102(detrazioni Carichi di famiglia), 107 (detrazioni Lavoro dipendente) e 109(detrazioni per canoni di locazione) 50

51 Certificazioni lavoro dipendente e assimilato Parte B altri dati il punto 140 (abitazione principale) per indicare il reddito dell abitazione principale (e relative pertinenze) eventualmente dichiarato dal lavoratore (da escludere dal reddito complessivo ai fini dell applicazione delle detrazioni); il punto 141 (periodo di pensione) per indicare il numero complessivo di giorni di pensione; dato statistico che potrebbe anche non coincidere con il numero indicato nel punto 4; dato utile al calcolo del diritto alla detrazione di cui all art.13,cc.3e4deltuir; 51

52 Certificazioni lavoro dipendente e assimilato Parte B altri dati il punto 142 (redditi esenti) per indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal decreto-legge 185/2008(L. 2/2009); L ammontare l ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l 80% dell ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori), per i lavoratori dipendenti, rientrati dall estero in possesso dei requisiti previsti (art. 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 238); i redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette. il punti 143 e 144 (Bonus e stock option) per indicare l anno di inizio dell erogazione del bonus o della stock option e l ammontare che eccede il triplo dello stipendio o del compenso (sul quale è stata calcolata l aliquota aggiuntiva di tassazione del 10%- art. 33 D.L. 78/2010, L. 122/2010). 52

53 Certificazioni lavoro dipendente e assimilato Parte B - Dati relativi ai conguagli Nella sezione dati relativi ai conguagli sono previste 16 informazioni aggiuntive (incapienza in sede di conguaglio e dettaglio dei redditi erogati da altri sostituti d imposta), in particolare: Punto 202 (irpef trattenuta dal sostituto successivamente al ): per indicare l IRPEF, relativa al conguaglio 2010, trattenuta dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2011 a causa di incapienza in sede di conguaglio il punto 206 (codice fiscale): per indicare il codice fiscale del soggetto terzo che ha corrisposto il reddito preso in considerazione nelle operazioni di conguaglio complessivo(un rigo per ciascun soggetto); 53

54 Certificazioni lavoro dipendente e assimilato Parte B - Dati relativi ai conguagli Nella sezione dati relativi ai conguagli sono previste 16 informazioni aggiuntive (incapienza in sede di conguaglio e dettaglio dei redditi erogati da altri sostituti d imposta), in particolare: i punti 207 e 208 (causa:) per indicare, rispettivamente, la causa (punto 207) che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto (rilevabile dalla tabella SE allegata al mod. 770; esempi: 1 operazioni straordinarie; 2 successioni; 3 indennità INAIL; 4 indennità INPS; 5 redditi erogati da altri soggetti e comunicati dall erogante; 6 redditi corrisposti da altri soggetti comunicati dal lavoratore; 7 altro) e (punto 208) il codice 1 se i redditi possono fruire delle detrazioni di lavoro dipendente e di pensione ovvero il codice 2 se possono fruire delle detrazioni per i redditiassimilatidicuiall art.13,c.5e5-bisdeltuir. Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente, quest ultimo dovrà indicare nel punto 207 il codice 8. 54

55 Certificazioni lavoro dipendente e assimilato Parte B - Dati relativi ai conguagli Punti 209 e 2011 (reddito conguagliato e ritenute): per indicare, rispettivamente, l importo complessivo del reddito corrisposto da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d imposta e le eventuali relative ritenute operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto 212(ritenute sospese); Punti 210 e 213 (straordinario conguagliato e imposta sostitutiva): per indicare le somme erogate per l incremento della produttività da altro soggetto e conguagliate dal sostituto d imposta e le eventuali imposte sostitutive operate da altro soggetto comprensive anche di quelle indicate nel punto 214 imposta sostitutiva sospesa); i punti 215, 216, 217, 218, 219 e 220 (addizionali regionali o comunali:) per indicare l ammontare delle addizionali all IRPEF trattenute (215, 217 e 218) dal soggetto terzo e l ammontare delle addizionali eventualmente sospese (216, 219 e 220, rappresentano un dicui deipunti215,217e218). 55

56 Certificazioni lavoro dipendente e assimilato Sezione somme erogate per l incremento della produttività Tale sezione, richiede gli stessi dati già forniti nel CUD 2011 più 6 dati aggiuntivi per specificare i dati relativi alle somme erogate per incremento della produttività erogate da altri soggetti (un rigo per soggetto), in particolare: Punto 256 per indicare il codice fiscale del sostituto d imposta che ha erogato le somme interessate; Punti 257, 258 e 259, per indicare l ammontare delle somme erogate, le ritenute operate (imposta sostitutiva) e, di cui, sospese; Punto 261 per indicare l ammontare che h concorso alla formazione del reddito ai sensi dell art. 51, comma 6, del TUIR; Qualora dette somme siano state assoggettate a imposta corrente e in sede di conguaglio siano state assoggettate interamente a imposta sostitutiva occorrerà compilare i punti 256 (codice fiscale precedente sostituto d imposta), 257 (le somme erogate) e 260 (da barrare con significato precedente tassazione ordinaria) 56

57 Certificazioni lavoro dipendente e assimilato Parte B redditi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta Nella presente sezione sono previste 8 informazioni aggiuntive (dettaglio dei redditi in questione), in particolare: Punto 306 (causale): occorre indicare uno dei seguenti codici: 1 per i LSU; 2 collaboratori non residenti; 3 rendite previdenza complementare comprese nel maturato dal ; Punti 307 e 308 (redditi e ritenute irpef): occorre indicare, rispettivamente, l importo del reddito relativo ad ogni singola codifica riportata al precedente punto 306 e le eventuali ritenute operate, comprensive di quelle indicate nel punto 310(ritenute sospese); Punto 309 (addizionale regionale all IRPEF): occorre indicare l importo relativo all addizionale regionale all IRPEF trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 311 (ritenute sospese); 57

58 Certificazioni lavoro dipendente e assimilato Parte B redditi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta Nella presente sezione sono previste 8 informazioni aggiuntive (dettaglio dei redditi in questione), in particolare: Punti 310 e 311 (ritenute all irpef sospese e addiz. Reg. all Irpef sospesa): occorre indicare le ritenute eventualmente non operate per effetto di eventi eccezionali(già comprese nei punti 308 e 309); Punto 312 (periodo di partecipazione): occorre indicare il periodo di effettiva partecipazione alle forme di previdenza complementare a decorrere dal 1 gennaio 2007; Punto 313 (codice fiscale del sostituto): deve essere compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti indicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito 58

59 Certificazioni lavoro dipendente e assimilato Arretrati anni precedenti Nella sezione compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata sono presenti 8 informazioni aggiuntive. Si tratta dei punti da 357 a 364 nei quali occorre indicare i redditi in argomento per ciascun periodo d imposta, più le eventuali corrispondenti detrazioni d imposta assegnate e ritenute nonché, dal 2007, l anno di apertura della successione nell ipotesi di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati(punto 363). Nota Nel caso in cui i compensi siano riferiti a più anni pregressi, devono essere utilizzati più righi avendo cura di specificare nel punto 363 il diverso anno di riferimento. Il punto 364 deve essere compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti indicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha erogato gli emolumenti arretrati. 59

60 Indennità di fine rapporto Nella sezione indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale sono presenti (oltre ai dati già riportati nel CUD), per soddisfare quanto regolato in materia dal D.Lgs. 252/2005 e, secondo le nuove esigenze dell Agenzia delle entrate, 102 informazioni aggiuntive. Rispetto allo scorso anno è presente un nuovo campo (il 510) per indicare l importo già compreso nel punto 1 (reddito imponibile a tassazione ordinaria), relativo alla quota delle indennità e dei compensi corrisposti alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l importo di un milione di euro. Con riferimento a tale importo, infatti, l art. 24, comma 31, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) prevede l applicazione della tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata. 60

61 Indennità di fine rapporto La sezione è così strutturata: i punti da 401 a 413 sono riservati per l indicazione dei medesimi valori (compresi i TFM) utilizzati, per i corrispondenti punti, nel mod. CUD/2012; i punti da 414 a 419 sono riservati all indicazione dei dati relativi al rapporto di lavoro; i punti da 420 a 432 sono riservati all indicazione delle indennità equipollenti ed altre indennità; i punti da 433 a 452 sono riservati all indicazione delle somme (TFR e altre indennità) maturate al e passaggi da indennità equipollenti a TFR; 61

62 Indennità di fine rapporto i punti da 453 a 470 sono riservati all indicazione delle somme (TFR e altre indennità) maturate dal ; i punti da 471 a 479 sono riservati all indicazione dei dati relativi alle somme in forma di capitale erogate da forme pensionistiche complementari (somme maturate al ); i punti da 480 a 486 sono riservati all indicazione dei dati relativi alle somme in forma di capitale erogate da forme pensionistiche complementari (somme maturate dal al ); ipuntida487a491sonoriservatiall indicazionedeidatirelativia alle prestazioni di capitale maturate dal erogate da forme pensionistiche 62

63 Indennità di fine rapporto i punti 492 e 493 sono riservati all applicazione dell art. 4, c. 3, L. 482/1985 (rapporti cessati prima del ); i punti 494 e 495 sono riservati ai rapporti cessati al ; i punti da 496 a 513 sono riservati all indicazione dei dati riepilogativi; i punti da 514 a 516 sono riservati all indicazione dei dati relativi all applicazione dell art del C.C. (somme corrisposte agli eredi). 63

64 Trattamenti di fine rapporto: particolarità punto 414 (data di inizio rapporto): Va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro, tenendo conto che nel caso di passaggio del dipendente senza soluzione di continuità deve essere indicata la data di inizio del rapporto di lavoro intervenuta con il primo datore di lavoro (in pratica la data di anzianità convenzionale utilizzata dal datore di lavoro subentrante). Per le prestazioni in forma di capitale occorre indicare la data di iscrizione al fondo 64

65 Trattamenti di fine rapporto: particolarità punto 415 (data di cessazione del rapporto): va indicata la cessazione del rapporto di lavoro o di iscrizione al fondo pensione, tenendo presente quanto segue: in caso di anticipazione del TFR: indicare la data di richiesta della stessa o il ; in caso di anticipazione di TFM: indicare la data di erogazione; in caso di anticipazione delle altre indennità e somme: indicare la data di erogazione; Per le anticipazioni sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro nonché sulle indennità di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa indicare la data dell erogazione 65

66 Trattamenti di fine rapporto: particolarità Operazioni societarie (punto 419 codice fiscale cedente) - Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d imposta cedente in anni precedenti e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d imposta dichiarante nell anno 2011, quest ultimo dovrà trasmettere per il medesimo percipiente una sola Comunicazione avvalendosi del multirigo. In particolare egli dovrà: esporre il dato complessivo (dati relativi al rapporto di lavoro, TFR maturato, erogato ect.) compilando tutti i punti necessari ad esclusione del sopracitato punto 419 (codice fiscale cedente) - multirigo 1; esporre quanto operato dal precedente sostituto d imposta compilando esclusivamente i punti 419 (codice fiscale cedente), 440 (Sezione TFR e indennità maturate al passaggi da indenn.equipoll. a TFR - TFR erogato anni precedenti), 460 (TFR altre indenn. Maturate dal TFR erogato in anni precedenti) e 506 (ritenute operate in anni precedenti - multirigo 2; 66

67 Trattamenti di fine rapporto: particolarità Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d imposta cedente nell anno e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d imposta dichiarante nell anno, quest ultimo dovrà: esporre il dato complessivo compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 419, codice fiscale cedente (multirigo 1); esporre quanto operato dal sostituto d imposta cedente compilando tutti i punti necessari compreso il punto 419. codice fiscale cedente (multirigo 2); 67

68 Trattamenti di fine rapporto: particolarità Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d imposta cedente in anni precedenti, il sostituto d imposta dichiarante non deve esporre alcun dato relativo a tale anticipazione nell anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti. Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d imposta cedente nell anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti, il sostituto d imposta cessionario osserverà le ordinarie regole compilando tutti i punti necessari, compreso il punto 419(codice fiscale cedente). In tutte le ipotesi precedentemente indicate, il sostituto d imposta cedente non estintosi è tenuto alla compilazione della propria Comunicazione con le ordinarie modalità. Si ricorda infine che nell ipotesi di una pluralità di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro nel punto 419 dovrà essere indicato il codice fiscale dell ultimo sostituto d imposta cedente. 68

69 Trattamenti di fine rapporto: particolarità Il decreto correttivo dell A.E. del ha precisato, con riferimento al punto 419, che per la compilazione dei campi successivi occorre tenere presente che nell ipotesi in cui sulla quota eccedente un milione di euro relativa ai TFR (TFM) e altre somme di fine lavoro, sia stata applicata la tassazione ordinaria in luogo di quella separata, nei punti 424 (indennità equipollenti), 428 (altre indennità, sezione indennità equipollenti), 438 (TFR erogato ), 445(altre indennità 2000), 449(incentivo all esodo 2000), 458( TFR erogato ), 463 (altre indennità -2001), e 467 (incentivo all esodo 20019) devono essere indicati i relativi importi al lordo della quota tassata ordinariamente 69

70 TFR: punti 498, 499 e Aliquote Punto 498 (Dati riepilogativi: aliquota/clausola): va indicata l aliquota determinata a norma dell art. 19, c. 1, del DPR 917/86, e successive modificazioni (applicando, al reddito di riferimento punto le aliquote per scaglioni di reddito in vigore nell anno in cui è maturato il diritto a percepire le somme in argomento), applicata ai trattamenti di fine rapporto, alle indennità equipollenti alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate ai vecchi iscritti con esclusione delle prestazioni definitive maturate al tassate con l aliquota del TFR. Il punto va compilato anche per i TFM riportando l aliquota del 20%. Nella casella clausola occorre indicare A se è stata applicata la clausola di salvaguardia, ovvero B se detta clausola non è stata applicata 70

71 TFR: punti 498, 499 e Aliquote punto 499 (dati riepilogativi: aliquota/clausola): va indicata l aliquota applicata alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto, agli incentivi all esodo agevolati nonché alle prestazioni (definitive) in forma di capitale erogate a vecchi iscritti a vecchi fondi relativamente all importo maturato al (aliquota TFR). In caso di contestuale erogazione di TFR e altre indennità e somme connesse, il presente punto non deve essere compilato; Nella casella clausola occorre indicare A se è stata applicata la clausola di salvaguardia, ovvero B se detta clausola non è stata applicata 71

72 TFR: punti 498, 499 e Aliquote Punto 500 (aliquota): va indicata l aliquota, applicata alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale, comprese nel maturato dal 1/1/2007, erogate ai nuovi iscritti, nonché ai vecchi iscritti che abbiano optato per l applicazione del regime tributario di cui all art. 11 del D.Lgs. n.252del5dicembre

73 TFR: punto 508 ritenute operate nel 2011 Nell ipotesi in cui l ammontare delle ritenute dovute sia inferiore a quello già versato in anni precedenti (punto 506), nel punto 508 (ritenute operate nel 2011) deve essere indicato zero. Nell ipotesi che l imposta complessiva indicata nel punto 503 sia inferiore alle ritenute operate nel 2011 il sostituto, che abbia restituito l eccedenza d imposta al lavoratore, entro il termine di consegna del CUD, deve riportare nel presente punto l importo del punto 503 (imposta complessiva). 73

74 TFR: punto 510 importo che concorre alla tassazione ordinaria indicare l importo già compreso nel punto 1, relativo alla quota delle indennità e dei compensi corrisposti alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l importo di un milione di euro. Con riferimento a tale importo, infatti, l art. 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, prevede l applicazione della tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata. L importo da indicare in tale punto deve essere comprensivo delle riduzioni e degli abbattimenti forfetari previsti dall articolo 19 del Tuir, ripartiti proporzionalmente alla quota eccedente tassata in via ordinaria. 74

75 T.F.M. DATI CUD 770 Punto 401 (indennità erogate nell anno) Punto 402 acconti e anticipazioni in anni precedenti) Punto 404 (ritenute - 20% - operate nell anno) Punto 405 (ritenute sospese) Punto 406 (ritenute operate in anni precedenti) SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI (segue) 75

76 T.F.M. DATI CUD 770 Punto 414 (data inizio rapporto di lavoro) Punto 415 (data cessazione rapporto di lavoro) Punto 463 (altre indennità ammontare erogato nel 2011) Punto 464 (titolo G=anticipazione o H=saldo o L=acconto) Punto 465 (erogato in anni precedenti) Punto 466 (anno di ultima erogazione) Punto 498 (aliquota 20%) Punto 502 (totale imponibile) Punto 503 (imposta complessiva) Punto 506 (ritenute operate in anni precedenti) Punto 507 (ritenute anni precedenti sospese) Punto 508 (Ritenute operate nel 2011) Punto 509 (ritenute del 2011 sospese) SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 76

77 TFR: Lavoratore deceduto e eredi Per il lavoratore deceduto si compileranno esclusivamente i punti 515 (C.F. avente diritto) e 516 (percentuale di spettanza) Per l erede si compileranno i punti da 401 a 514 più il punto 514 con il codice fiscale del dipendente deceduto 77

78 Dati previdenziali, assistenziali e assicurativi La parte C è riservata all indicazione dei seguenti dati: previdenziali e assistenziali INPS (compreso ex IPOST), nella versione semplificata per effetto della presenza della denuncia mensile UniEMens(ex EMENS); previdenziali e assistenziali ex INPDAP (ora confluito nell INPS); assicurativi INAIL. 78

79 Dati previdenziali, assistenziali e assicurativi Le istruzioni per la compilazione della presente sezione sono le stesse contenute ed utilizzate per la compilazione della certificazione CUD/2012 (redditi 2011) e sono allegate (v. appendice) alle istruzioni del mod. 770/2012/semplificato. Pertanto valgono le istruzioni operative a suo tempo impartite per il CUD/2012, anche per quanto riguardale poche novità riguardanti la semplificazione nell esposizione di alcuni dati. 79

80 Dati assicurativi INAIL Nei punti da 33 a 38 devono essere esposti i dati assicurativi INAIL riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre l obbligo assicurativo a norma del DPR 1124/65, già interessati alla denuncia nominativa di cui alla L. 63/

81 Dati assicurativi INAIL In particolare la sezione deve essere compilata: Dai soggetti tenuti ad assicurare i lavoratori a norma del DPR 1124/65; Dai titolari di posizione assicurativa INAIL che non corrispondono somme e valori; Dai titolari di posizione assicurativa INAIL che assicurano soggetti non percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilati (soci, collaboratori, partecipanti all'impresa familiare); Restano invece esclusi dall'obbligo: i titolari artigiani nei confronti dei propri collaboratori familiari; le società artigiane nei confronti dei soci. 81

82 Parte D Assistenza fiscale La presente sezione va compilata riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito di assistenza fiscale prestatanel2011(direttamenteodauncaf),ancheaseguitodi: Comunicazioni rettificative e integrative(mod 730-4) Comunicazioni (anche integrative) mod pervenute tardivamente Conguagli operati tardivamente relativi a mod (anche rettificativi) pervenuti entro i termini Conguagli tardivi relativi all assistenza fiscale diretta anche a seguito di rettifiche di mod Vanno altresì esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate nel

83 Parte D Assistenza fiscale Sono state confermate le istruzioni finalizzate all indicazione separata delle somme a debito e a credito del dichiarante e coniuge dichiarante e dell importo complessivo effettivamente trattenuto. Rispetto allo scorso anno ci sono però due nuove informazioni, in particolare sono presenti due nuovi righi, uno per il dichiarante e uno per il coniuge dichiarante, per riportare i dati relativi all imposta sostitutiva dell Irpef del 20%, derivante dalla locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell Aquila; nuovi dati relativi alla predetta imposta sostituiva sono presenti anche nelle sezioni rettifiche e conguagli non effettuati 83

84 Parte D Assistenza fiscale Operativamente, detta separazione, va gestita nel seguente modo: Esempio 1 Dichiarante: trattenuto saldo Irpef 100 Coniuge dichiarante: trattenuto saldo Irpef 80 Compilazione del prospetto D: punto 3 (importo trattenuto dichiarante) = 100; punto 8 (importo trattenuto coniuge dichiarante) = 80; punto 5 (importo effettivamente trattenuto) =

85 Parte D Assistenza fiscale Esempio 2 Dichiarante: trattenuto saldo Irpef 100 Coniuge dichiarante: rimborsato saldo Irpef 60 Compilazione del prospetto D: punto 3 (importo trattenuto dichiarante) = 100; punto 7 (importo rimborsato coniuge dichiarante) = 60; punto 5 (importo effettivamente trattenuto) = 100 N.B. Il prospetto ST riporterà il versamento di 100 e lo scomputodi 60dalleritenuteoperatenelmese 85

86 Parte D Assistenza fiscale Esempio 3 Dichiarante: trattenuto saldo Irpef 100 Coniuge dichiarante: rimborsato saldo Irpef 60 Effettuata compensazione e quindi trattenuto 40 Compilazione del prospetto D: punto 3 (importo trattenuto dichiarante) = 100; punto 7 (importo rimborsato coniuge dichiarante) = 60; punto 5 (importo effettivamente trattenuto) =40 N.B. Il prospetto ST riporterà, con il codice tributo 4731, ritenuteper100,scomputoper60eversamentoper40 86

87 Parte D Assistenza fiscale Il sostituto deve esporre i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti senza effettuare tra tali somme alcuna compensazione, anche in presenza di dichiarazioni rettificative e/o integrative. Nel caso in cui gli importi risultino inferiori all unità di euro, nel rispetto delle regole sul troncamento, il sostituto non deve indicare alcun importo. Per ogni singolo rigo relativo agli importi da esporre nei punti da2a78,qualoratuttigliimportidelrigosianoinferioriall unitàdieuro (adeccezione deipunti 5, 14,23,34,45,56,65 e 74)occorrebarrarele caselledicui aipunti6, 10, 15, 19, 24, 29, 35, 40, 46,51, 57, 61, 66, 70, 75e79. Quanto poi all addizionale regionale e comunale all Irpef, anche se tutti gli importi del rigo sono inferiori all unità di euro, oltre a barrare la relativa casella è necessario indicare ugualmente il codice della regione ed il codice catastale del comune. 87

88 Parte D Assistenza fiscale Con riferimento alle operazioni societarie straordinarie, l Agenzia delle entrate ha confermato quanto segue: passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto d imposta cedente (ad esempio cessione di ramo d azienda): il cedente procederà all esposizione di quanto rimborsato e trattenuto nei mesi di conguaglio ed esporrà il residuo non rimborsato e trattenuto quale conguaglio non effettuato o non completato indicando il codice F al punto 114. Il sostituto subentrante dovrà esporre a sua volta unicamente i dati relativi agli importi da lui rimborsati e trattenuti a seguito dell assistenza fiscale prestata nel corso del 2011; operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d imposta: il dichiarante dovrà esporre nella parte D i dati complessivi delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre

89 Parte D Assistenza fiscale Il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati né successivamente utilizzare nel Mod. 770 Semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto. La vigente normativa, prevede, infatti, che le somme risultanti a credito a seguito delle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale, vengano rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta. 89

90 Comunicazione redditi lavoro autonomo Va utilizzata per indicare i seguenti redditi: Lavoroautonomodicuiall art.53,deltuir Redditidiversidicuiall art.67,c.1,deltuir Le provvigioni comunque denominate (anche occasionali), comprese quelle ai venditori porta a porta I corrispettivi erogati nel 2011 per prestazioni relative a contratti d appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell art. 25-ter del DPR 600/1973 Le indennità per cessazioni dei rapporti di agenzia persone fisiche, da funzioni notarili e per la cessazione dell attività sportiva(rapporti di natura automa) Non vanno invece indicati i rimborsi di spese, documentati, relativi al vitto, all alloggio e al viaggio (prestazioni fuori dal territorio comunale) erogati nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche 90

91 Comunicazione redditi lavoro autonomo Disposizioni di carattere generale Ogni comunicazione compilata deve essere riferita ad un singolo soggetto percipiente e deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo e dal codice fiscale del dichiarante. Nel caso in cui ad un medesimo soggetto, nell anno 2011, siano stati erogati più compensi si potrà operare scegliendo una delle seguenti strade: totalizzare le somme e compilare una sola comunicazione (compensi con stessa causale); compilare tante comunicazioni quanti sono i compensi erogati nell anno (ognuna con il suo numero progressivo) indicare una sola volta i dati anagrafici del percipiente ed il progressivo di comunicazione ed utilizzare più righi per esporre i dati di ciascun importo erogato(puntida18a38). 91

92 Comunicazione redditi lavoro autonomo Eredi: Nel caso di redditi corrisposti, ai sensi dell art. 7, c. 3, del DPR 917/1986, agli eredi dell avente diritto, il sostituto d imposta deve riportare, in tale sezione, i dati anagrafici e fiscali dell erede, avendo cura di barrare il punto 12 (casella erede). 92

93 Comunicazione redditi lavoro autonomo Compenso corrisposto (punto 21): Per i redditi di lavoro autonomo delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 (vedere la Legge 30 dicembre 2010, n. 238), indicarenelpresentepunto21anchelesommechenon hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l 80% dell ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori) da riportare nel successivo punto

94 Comunicazione redditi lavoro autonomo Punti 33 (contributi a carico committente) e 34 (contributi carico lavoratore): indicare l importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione a redditi contrassegnati al punto 18 dal codice C (Associati in partecipazione), senza franchigia, nonché i redditi annui superiori a euro derivanti dalle attività contrassegnate al punto 18 dai codici M (lavoro autonomo occasionale) e V (venditori a domicilio. Nei confronti dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla nota del lavoratore (circolare INPS n. 103 del6luglio2004)daindicarenelpunto35. Per i venditori a domicilio la base imponibile è data dall ammontare delle provvigioni, al netto della detrazione del 22%, eccedente il suddetto limite di INPS Msg /2005) 94

95 Comunicazione redditi lavoro autonomo Punti33e34:Talipuntinondevonoesserecompilati per i redditi derivanti dall obbligo di fare, non fare e permettere, in quanto non rientranti tra quelli per i quali è dovuta la contribuzione alla gestione separata INPS(somme eccedenti 5.000). In tale ipotesi occorre però riportare nel punto 18 la causale O 95

96 Comunicazione redditi lavoro autonomo Sezione fallimento e liquidazione coatta amministrativa I punti 37 e 38 vanno compilati esclusivamente nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia un curatore fallimentare o un commissario liquidatore. In tal caso indicare: nel punto 37 la quota dei compensi imponibili erogata dal dichiarante prima dell apertura della procedura fallimentare, già compresa nel punto 24(imponibile); nel punto 38 la quota dei compensi imponibili erogata dal curatore fallimentare o commissario liquidatore (già compresa nel punto 24 (imponibile). In caso di operazioni straordinarie comportanti l estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto, qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte degli emolumenti erogati, ma vi abbia provveduto il soggetto subentrante quest ultimo, da quest anno, dovrà compilare altresì i punti da 39 a 47 96

97 Comunicazione redditi lavoro autonomo Redditi erogati da altri soggetti Nel punto 39 deve essere indicata la causale del pagamento effettuato dal soggetto estinto già indicato nel punto 18(nuova istruzione rispetto allo scorso anno) Nei punti da 40 a 47 vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto. Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti, devono essere utilizzati più righi esponendo i dati relativi a ciascun sostitutoneipuntida40a47. 97

98 Prospetto SS Dati riassuntivi Nel prospetto SS devono essere indicati i dati riassuntivi (ritenute operate)relativi ai dati riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione, in particolare: Nel rigo SS2 i dati da indicare nei punti da 1 a 24 sono quelli riportati nella parte B DATI FISCALI del prospetto lavoro dipendente e assimilato, mentre nei punti da 25 a 42 vanno indicati i dati riportati nella parte D ASSISTENZA FISCALE 2011 ; Nel rigo SS3 i dati da indicare nei punti da 1 a 6 sono quelli relativi alla comunicazione dati certificazioni lavoro autonomi, provvigioni e redditi diversi 98

99 Prospetto SS Dati riassuntivi Nel prospetto SS devono essere indicati i dati riassuntivi (ritenute operate)relativi ai dati riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione, in particolare: NelrigoSS4idatidaindicareneipuntida1a12sono quelli riferiti alle somme non prelevate (addizionali e assistenza fiscale 2011) per effetto di operazioni societarie straordinarie (da osservare da parte del cedente) 99

100 Prospetto ST riepilogo versamenti erario e addizionale regionale Il prospetto ST si compone di due sezioni: La prima per indicare i dati relativi alle ritenute fiscali di competenza erario ; La seconda per indicare le trattenute di addizionale regionale all IRPEF Non devono essere indicate: le trattenute e i versamenti delle addizionali all IRPEF comunali, in quanto dovranno essere esposte nel prospetto SV ; 100

101 Prospetto ST riepilogo versamenti erario e addizionale regionale Prima sezione: va utilizzata per indicare le ritenute operate e i versamenti eseguiti al erario, in particolare: le ritenute operate sugli emolumenti erogati nel 2011 comprese quelle operate sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2012, se riferiti al 2011, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2012; Il contributo di solidarietà del 3% sui redditi eccedenti (cod. Trib. 1618); alle trattenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF nonché di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2011 nonché ai relativi versamenti le imposte sostitutive sulla rivalutazione TFR 2010, operate e versate entro il ed entro il , rispettivamente per l acconto e il saldo, nonché l imposta sostitutiva sul risultato netto maturato presso il fondo pensione; 101

102 Prospetto ST riepilogo versamenti erario e addizionale regionale Prima sezione: va utilizzata per indicare le ritenute operate e i versamenti eseguiti al erario, in particolare: le rate di imposta sostitutiva prelevate nell anno 2011 con riferimento ai redditi emersi negli anni 2001 e 2002; le imposte sostitutive operate sulle somme erogate a titolo di incremento della produttività. i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d imposta 2011 effettuati entro la presentazione della dichiarazione; le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2011 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2010 (art. 23, terzo comma, del D.P.R. 23 settembre 1973, n. 600). le ritenute d acconto e i versamenti relativi alla corresponsione di somme derivanti dal pignoramento. 102

103 Prospetto ST riepilogo versamenti erario e addizionale regionale Prima sezione: va utilizzata anche per indicare (punto 3) l importo totale dei crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti che il sostituto in sede di conguaglio ha successivamente provveduto a recuperare (trattasi di importi che il sostituto d imposta ha provveduto a riversare all erario). 103

104 Prospetto ST riepilogo versamenti erario e addizionale regionale Prima sezione: va utilizzata anche per indicare (punto 4) l importo utilizzato in compensazione interna il credito derivante dal differimento di 17 punti percentuali dell acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d imposta 2011 (da evidenziare nel rigo SX1 colonna 6 del prospetto SX), disposto dal D.P.C.M. del 21 novembre Il sostituto d imposta deve indicare nel presente punto 4 l ammontare del credito utilizzato a scomputo. In tal caso nel punto 10 (note) dovrà essere riportato il codice M. 104

105 Prospetto ST riepilogo versamenti erario e addizionale regionale Seconda sezione: va utilizzato per indicare le ritenute operate e i versamenti eseguiti, in particolare: le trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all IRPEF effettuati in forma rateizzata nell anno 2011 con riferimento all anno 2010; le trattenute relative alle addizionali regionali all IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2011, nonché le trattenute relative all addizionale regionale all IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica; le trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all IRPEF effettuati a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2011; I dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d imposta 2011 effettuati entro la presentazione della dichiara 105

106 Prospetto ST riepilogo versamenti erario e addizionale regionale Seconda sezione: addizionale regionale N.B. Non devono essere indicate le trattenute e i versamenti delle addizionali regionali effettuati in forma rateizzata nel 2012 per i redditi

107 Prospetto ST riepilogo versamenti erario e addizionale regionale Aspetti di carattere generale Prima sezione: Punto 1 (periodo di riferimento): se non diversamente specificato è quello relativo al mese e anno di decorrenza dell obbligo di effettuazione del prelievo; nel caso di somme corrisposte entro il 12 gennaio 2012 indicare 12/2011 (codice B nel punto 10); per i contribuenti minori, i versamenti fatti in un unica soluzione entro il termine del versamento del saldo IRPEF, deve essere indicato 12/2011 (codice A nel punto 10); Nell ipotesi di sostituto d imposta che abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2011 nei mesi di gennaio e febbraio 2012, dovrà essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2011 e nel punto 10 rispettivamente il codicedperilconguaglioeffettuatonelmesedigennaioeilcodiceeperil conguaglio effettuato nel mese di febbraio. Per il versamento del saldo dell imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (anno 2011) effettuato entro il 16 febbraio 2012 (codice tributo 1713) al punto 1 è necessario indicare sempre il periodo convenzionale 12/2011 (cfr. circ. n. 34/2002 e istruzioni allegate alla dichiarazione 2012). 107

108 Prospetto ST riepilogo versamenti erario e addizionale regionale Aspetti di carattere generale prima sezione: Se in sede di conguaglio (di fine anno o di fine rapporto), il sostituto ha restituito ritenute operate in eccesso, utilizzando il monte ritenute disponibili nel mese, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (corrisposti nel 2011), nel punto 2 deve essere indicata la differenza (se le ritenute da restituire sono più elevate non va fornito alcun dato) 108

109 Prospetto ST riepilogo versamenti erario e addizionale regionale Aspetti di carattere generale prima sezione (operazioni societarie): Le istruzioni precisano altresì che nell ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d imposta (esempio: cessione di ramo d azienda, scissione parziale, ecc anche nelle ipotesi di cessione di contratto), il cedente deve indicare i dati relativi alle residue rate (assistenza fiscale 2011) del saldo e del primo acconto IRPEF, degli acconti a tassazione separata, nonché al secondo acconto IRPEF, non prelevati per effetto del predetto passaggio, dovute a seguito di assistenza fiscale, nel rigo SS4 del prospetto SS. Il sostituto d imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura però di riportare nel punto 10 il codice N. Per i dipendenti non interessati dall operazione societaria, il cessionario provvederà alla compilazione di un distinto rigo senzal indicazionedelcodicennelpunto

110 Prospetto ST riepilogo versamenti erario e addizionale regionale Aspetti di carattere generale seconda sezione (operazioni societarie): Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d imposta(esempio: cessione di ramo d azienda, scissione parziale, ecc anche nelle ipotesi di cessione di contratto) il sostituto d imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura di riportarealpunto10ilcodice N. Il cedente riporta gli importo non trattenuti (addizionali regionali derivanti dalle operazioni di conguaglio o derivanti da assistenza fiscale) nel rigo SS4 del prospetto SS 110

111 Prospetto ST riepilogo versamenti erario e addizionale regionale Aspetti di carattere generale, seconda sezione: Nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro il sostituto deve indicare in distinti righi l ammontare complessivo delle addizionali trattenute e versate con riferimento all anno di competenza, indicando il codice S nel punto 10 per le addizionali di competenza dell anno corrente. 111

112 Prospetto ST riepilogo versamenti erario e addizionale regionale Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti, se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest ultima provvederà a presentare anche il prospetto ST intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 ed indicando il codice K nel punto 10. Nel Prospetto ST della società incorporante è, invece, necessario compilare ogni punto con le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice L nel punto 10. Detta procedura deve essere osservata anche quando si tratta di addizionali regionali, in tale caso nell ST relativo all estinta occorrerà compilare anche il punto

113 Prospetto ST punto 10 note Prima e seconda sezione - Il codice F va utilizzato in presenza, nella colonna importi a debito versati del modello di pagamento F24, di importi inferiori all unità di euro che per effetto del troncamento non trovano esposizione nel punto 7(importo versato) del prospetto ST. Sono presenti altresì due nuovi codici: M: utilizzo in compensazione interne del credito derivante dal differimento del 17% dell acconto IRPEF 2011; U: versamento della differenza tra l imposta sostitutiva (per detassazione non dovuta per assenza dell accordo di secondo livello) e l imposta ordinaria effettivamente dovuta. 113

114 Prospetto ST riepilogo versamenti erario e addizionale regionale Prima e seconda sezione E presente, anche quest anno, una specifica casella da barrare nel caso in cui il rigo contenga dati derivanti dal ravvedimento operoso; L importo da indicare nel punto 7 (versamento) deve essere comprensivo degli interessi (riportati nel successivo punto 8); Le sanzioni non vanno riportate nel prospetto ST; 114

115 Prospetto ST riepilogo versamenti erario e addizionale regionale Prima e seconda sezione Nel punto 5 (utilizzo di versamenti in eccesso) va indicato esclusivamente l utilizzo a scomputo dei versamenti in eccesso che si è generato a seguito di versamenti relativi al 2011 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3. La somma di tali importi dovrà essere riportata nel rigo SX1, colonna 4 del prospetto SX. 115

116 Prospetto SV riepilogo versamenti addizionale comunale L esposizione dei dati di versamento nel presente prospetto SV (istituito dallo scorso anno) deve essere effettuata in forma aggregata. Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere come riferimento la data di versamento. Pertanto, tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibile a diversi comuni. Si precisa che nelle ipotesi in cui ci sia: difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo, presenza di versamenti per ravvedimento, versamenti codificati con diverse note (punto 10) e presenza di versamenti effettuati in tesoreria, nel prospetto SV vanno compilati più righi per l indicazione dei versamenti relativi alle addizionali comunali anche se effettuati nella stessa data. 116

117 Prospetto SV riepilogo versamenti addizionale comunale I dati da indicare nel prospetto SV devono riferirsi: alle trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all IRPEF effettuati in forma rateizzata nell anno 2011 con riferimento all anno 2010, nonché le trattenute e i relativi versamenti dell acconto delle addizionali comunali all IRPEF effettuati in forma rateizzata nell anno 2011 con riferimento all anno alle trattenute relative alle addizionali comunali all IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2011; 117

118 Prospetto SV riepilogo versamenti addizionale comunale I dati da indicare nel prospetto SV devono riferirsi: alle trattenute effettuate a titolo di addizionali comunali all IRPEF a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2011 nonché ai relativi versamenti; ai dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d imposta 2011 effettuati entro la presentazione della dichiarazione; Non devono essere indicate le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all IRPEF effettuati in forma rateizzata nell anno 2012 con riferimento all anno

119 Prospetto SV riepilogo versamenti addizionale comunale Per le operazioni societarie straordinarie valgono le medesime istruzioni fornite per la compilazione del prospetto ST Le eventuali rate di addizionale comunale residue non prelevate dal cedente vanno riportate (da quest ultimo) nel rigo SS4 del prospetto SS 119

120 Prospetto SX riepilogo compensazioni, finalità In questo prospetto devono essere riportati i dati riepilogativi: del credito 2010 derivante dalla precedente dichiarazione Mod. 770/2011 e del suo utilizzo: in compensazione esterna, tramite mod. F24, entro la data di presentazione di questa dichiarazione ( ); in compensazione interna mediante utilizzo a scomputo nel punto 4 della prima e seconda sezione del prospetto ST e nel punto 4 del prospetto SV della presente dichiarazione; dei crediti sorti nel corso del periodo d imposta 2011 e del loro utilizzo: in compensazione interna nei punti 4 e 5 della prima e seconda sezione del prospetto ST e del prospetto SV della presente dichiarazione. Tali dati vanno evidenziati ai righi SX1 e SX4. 120

121 Prospetto SX riepilogo compensazioni Il rigo SX1 presenta 6 colonne (una in più rispetto allo scorso anno), in particolare: colonna 1 deve essere indicato: L importo complessivo dei crediti di ritenute derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto restituiti utilizzando: somme anticipate dal sostituto d imposta; ritenute sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati assoggetti a tassazione ordinaria; trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all IRPEF effettuate per gli stessi fini e nell ambito delle medesime operazioni di conguaglio. Deve essere indicato anche l importo rimborsato al dipendente a seguito di conguagli di fine anno effettuato nei mesi di gennaio e febbraio utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primiduemesidel2011; l importo complessivo dei crediti di addizionali all IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. 121

122 Prospetto SX riepilogo compensazioni colonna 2 deve essere indicato: L importo del credito derivante da conguagli di assistenza fiscale; colonna 3 deve essere indicato: il credito derivante dal compenso scaturente dall assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d imposta. Colonna 4 deve essere indicato: l ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dai prospetti ST e SV 122

123 Prospetto SX riepilogo compensazioni Colonna 5 deve essere indicato: l importo del credito d imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93 e successi ve proroghe (incremento della produttività) assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria. Colonna 6 deve essere indicato: l importo a credito derivante dal differimento di 17 punti percentuali dell acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d imposta Va altresì indicato il credito generatosi nell ipotesi in cui il citato differimento di 17 punti percentuali dell acconto IRPEF, è stato restituito nella retribuzione successiva erogata al mese di dicembre (comunicato stampa del Ministero dell Economia e delle Finanze del 23 novembre 2011). In tale ultimo caso il rimborso derivante dal differimento è stato effettuato utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi al mese di gennaio

124 Prospetto SX riepilogo compensazioni Gli importi delle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del rigo SX1 sono compresi nell importo indicato nel rigo SX4, colonna 4 124

125 Prospetto SX riepilogo compensazioni Va utilizzato per indicare le compensazioni effettuate relativamente agli importi riportati nel prospetto ST Rigo SX4: devono essere indicati i dati complessivi delle compensazioni, da dettagliare poi nei righi da SX5 a SX30 (fatta eccezione per le compensazioni effettuate fuori dal DPR 445/97 e quando le compensazioni sono state effettuate esclusivamente nell ambito dei medesimi enti destinatari del tributo). 125

126 Prospetto SX riepilogo compensazioni Qualora nella colonna 6 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato l importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d imposta dovrà, in ogni caso, presentare il mod. 770/2012/semplificato, compilando: il frontespizio; il riepilogo delle compensazioni(sx4) anche se nel 2011 non sono state effettuate ritenute alla fonte, al fine di effettuare, la scelta tra la compensazione e il rimborso del credito residuo 126

127 Prospetto SX riepilogo compensazioni Sezione riepilogo del credito da usare in compensazione Questa sezione deve essere compilata obbligatoriamente qualora dalla dichiarazione risulti un credito richiesto in compensazione (evidenziato nel rigo SX4, colonna 6). La finalità di questa sezione è quella di consentire l utilizzo del predetto credito d imposta qualora il sostituto intenda avvalersi della facoltà di separare la dichiarazione dividendo altresì i prospettiss,st,sv,sxesy. In tale ipotesi, il sostituto potrà effettuare compensazioni all interno di ciascun prospetto ST e SV utilizzando esclusivamente crediti aventi la stessa natura delle ritenute che si intendono compensare 127

128 Prospetto SX riepilogo compensazioni Sezione riepilogo crediti Rigo SX37: riguarda il credito d imposta derivante dal versamento, negli anni 1997 e 1998(art. 3, cc. 211,212 e 213, L. 662/1996 e successive modificazioni), dell anticipo imposte a carico dei dipendenti relativo ai TFR maturati, in particolare: colonna 1: l importo del credito residuo, rivalutato, al ; colonna 2: l importo del credito acquisito per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2011 (es. cessione di ramo d azienda); colonna 3: l importo del credito ceduto per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2011 (es. cessione di ramo d azienda); colonna 4: l importo del credito utilizzato nel 2011, attraverso il mod. F24 (cod. 1250); colonna 5: l importo del reddito utilizzato a scomputo, nel 2011, delle ritenute derivanti dalla liquidazione del TFR (indicato nella colonna 6 del prospetto ST); colonna 6: l importo del credito residuo al (colonna 1 più colonna2 menocolonne3,4e5 128

129 Prospetto SX riepilogo compensazioni Sezione riepilogo crediti rigo SX38: è riservato ai sostituti d imposta che hanno riconosciuto il credito per famiglie numerose di cui all art. 12, comma 3 del Tuir relativo all anno In particolare indicare: nella colonna 1, l ammontare del credito riconosciuto relativo all anno d imposta 2011; nella colonna 2 l ammontare del credito riconosciuto per famiglie numerose, successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio a seguito di una pluralità di rapporti. 129

130 Prospetto SX riepilogo compensazioni Sezione riepilogo crediti rigo SX39: è riservato ai sostituti d imposta che hanno riconosciuto il credito per canoni di locazione di cui all art. 16, comma 1-sexies del Tuir relativo all anno d imposta In particolare indicare: nella colonna 1 l ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione nell anno d imposta 2011; nella colonna 2 l ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio a seguito di una pluralità di rapporti. 130

131 Prospetto SY somme liquidate per pignoramento Il prospetto SY, nuovo rispetto allo scorso anno, serve per indicare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all art. 21, comma 15, della L. 449/1997, e successive modificazioni, nonché le ritenute operate ai sensi dell art. 25 del D.L. n. 78/2010 (L. 122/2010). Con provvedimento del , il direttore dell Agenzia delle entrate ha emanato le disposizioni che regolano l effettuazione delle ritenute alla fonte (in vigore dal ). 131

132 Pignoramenti: adempimenti del sostituto d imposta In caso di pagamento eseguito mediante pignoramenti presso terzi, quest ultimo (di seguito terzo erogatore), ove rivesta la qualifica di sostituto di imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del DPR 600/1973, opera, all atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal creditore pignoratizio. Il terzo non è tenuto a svolgere indagini per verificare se le somme devono o meno subire la ritenuta. Sarà, pertanto, onere del creditore dimostrare che le stesse attengono ad ipotesi per le quali la ritenuta non deve essere operata, restando inteso che altrimenti il terzo provvederà ad applicarla(a.e. C irc , n. 8) 132

133 Pignoramenti: adempimenti del sostituto d imposta Il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del DPR 600/1973 e successive modificazioni e integrazioni (lavoro dipendente, assimilato, autonomo, provvigioni, compensi dovuti dal condominio all appaltatore, interessi su redditi di capitali, ecc.), nell articolo 11, commi 5, 6 e 7, della L. 413/1991, nonché nell articolo 33,comma4,delDPR42/

134 Pignoramenti: adempimenti del sostituto d imposta L obbligo di effettuare la ritenuta da parte del terzo erogatore sorge quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni(a.e. Circ. 8/2011): 1. deve trattarsi di una somma per la quale deve essere operata una ritenuta alla fonte (IRPEF), ai sensi delle richiamate disposizioni (la ritenuta non deve essere operata nei confronti dei soggetti IRES); 2. il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef; 3. il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta in base a quanto previsto dagli artt. 23 e seguenti del DPR 600/1973; deve, cioè, rientrare fra i soggetti cui la legge tassativamente conferisce l obbligo di pagare le imposte in luogo d altri, per fatti e situazioni a questi riferibili. 134

135 Pignoramenti: adempimenti del terzo erogatore sostituto d imposta A fronte dei pagamenti effettuati, il terzo erogatore è tenuto ai seguenti adempimenti(a.e. circ. n.8, ): a) versare la ritenuta operata ai sensi dell articolo 1 utilizzando l apposito codice tributo (1049, ris. AE 18/2010), entro il giorno 16 del mese successivo a quello di applicazione della ritenuta; b) comunicare al debitore l ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio nonché le ritenute effettuate (non è previsto un termine; l A.E. precisa che deve essere effettuata nei termini utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi); c) certificare al creditore pignoratizio l ammontare delle somme erogate e delle ritenute(entro il consueto termine del 28 febbraio e in forma libera); d) indicare nella dichiarazione dei sostituti (modello 770), i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. L adempimento deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute. 135

136 Pignoramenti: adempimenti del terzo erogatore sostituto d imposta il terzo erogatore che corrisponda somme in favore di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone, non è tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte, ma ha l obbligo di indicare nel mod. 770 i dati del percettore e l ammontare delle somme erogate (A.E. circ. n.8, ); quest ultimo ultimo adempimento è posto a carico dell erogatore anche nei casi in cui egli non operi un prelievo alla fonte o perché il creditore pignoratizio non è un soggetto Irpef ovvero perché le somme erogate non hanno natura reddituale o non scontano ritenute alla fonte in base alle disposizioni richiamate. 136

137 Pignoramenti: adempimenti del terzo erogatore sostituto d imposta Con riferimento alle procedure esecutive promosse dall Agente della riscossione per il recupero dei crediti, si ritiene che non trovino applicazione le norme sul prelievo alla fonte dettate dal Provvedimento, esonerando il terzo erogatore dalla effettuazione di ogni adempimento (quindi anche la registrazione nel mod. 770)(A.E. circ. n.8, ). Infatti, in considerazione della ratio che ispira la nuova disciplina, finalizzata al recupero di materia imponibile, evitando di affidarsi all autotassazione del creditore pignoratizio, nelle suddette ipotesi tale pericolo non ricorrerebbe dal momento che il creditore pignoratizio coincide con l Agente della riscossione, cioè il soggetto al quale l Agenzia delle Entrate affida la riscossione dei tributi. 137

138 Prospetto SY somme liquidate per pignoramento Il prospetto in esame si compone di tre sezioni: la prima sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme; la seconda sezione deve essere compilata dal debitore principale; la terza sezione deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane S.p.a. 138

139 Prospetto SY somme liquidate per pignoramento Sezione riservata al soggetto erogatore delle somme: modalità di compilazione: Nel rigo SY2 (e successivi) indicare: nel punto 1 il codice fiscale del debitore principale; nei punti 2 il codice fiscale del creditore pignoratizio; nel punto 3 le somme erogate; nel punto 4 l importo delle ritenute a titolo d acconto del venti per cento effettuate. 139

140 Prospetto SY somme liquidate per pignoramento Sezione riservata al soggetto erogatore delle somme: modalità di compilazione: Nel rigo SY2 (e successivi) indicare: Nel punto 5 deve essere barrata la casella nel caso di ritenuta non operata se il credito vantato dal percipiente è riferibile a somme o valori non assoggettabili a ritenute alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nell articolo 11 commi 5, 6 e 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 nonché nell articolo 33, comma 4 del D.P.R. 4 febbraio 1988,n

141 Sanzioni Omessa presentazione: S.A. dal 120 al 240% delle ritenute non versate (minimo 258,00) oppure da 258,00 a 2.065,00 in caso di versamento delle ritenute La stessa sanzione si applica anche nei casi di dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dall Agenzia delle Entrate, di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale e non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell invito da parte dell ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni. 141

142 Sanzioni Dichiarazione tardiva (entro 90 giorni la dichiarazione è considera valida): S.A. da 258,00 a 2.065,00 euro (ammesso il ravvedimento: 1/10 di 258 euro) Dichiarazione infedele (importi dichiarati inferiori a quelli accertati): con versamento delle ritenute, S.A. da 258,00 a 2.065,00 euro (ammesso ravvedimento: 1/8 di 258 euro); Senza versamento delle ritenute S.A. dal 100 al 200% delle ritenute non versate(minimo 258,00) Omissione di percipiente: S.A. 51,00 euro per ogni percipiente (ammesso ravvedimento: 1/8 di 51 euro) N.B. La violazione dell obbligo dichiarativo è sanzionabile anche qualora sia previsto ai soli fini contributivi 142

143 Sanzioni Ravvedimento operoso (regolarizzazione versamenti): Entro trenta giorni: un decimo del minimo (3%) Se i versamenti vengono effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta (art. 23, D.L. 98/2011, L. 11/2011) ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (vale a dire 0,2 punti percentuali per ogni giorno di ritardo). Esempio: ritardo di 7 giorni la sanzione si attesta all'1,4%; Entro la presentazione della dichiarazione: un ottavo del minimo(3,75%) Codice tributo: 8906

144 Sanzioni Interessi 3% fino al % fino al ,50% dal ,50% dal

145 Sanzioni Sanzione penale Soggetti che non versano, entro il termine di presentazione del Mod. 770 le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai lavoratori per un ammontare superiore a per ciascun periodo d imposta: reclusioneda6mesia2anni 145

146 Le operazioni societarie straordinarie 146

147 Operazioni societarie straordinarie Operazioni societarie straordinarie con estinzione del sostituto d imposta: Senza prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto Con prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto Operazioni societarie straordinarie senza estinzione del soggetto Successione mortis causa 147

148 Operazioni societarie straordinarie Le istruzioni inerenti la compilazione della dichiarazione nel caso in cui, nel corso del 2011, ovvero del 2012 prima della presentazione della dichiarazione stessa, siano intervenute operazioni societarie straordinarie, partono dalle seguenti considerazioni: puntuale corrispondenza nel modello 770 di quanto certificato (mod. CUD) al percettore le somme, per effetto della successione dei sostituti d imposta e in funzione del fatto che le operazioni societarie possono aver comportato il passaggio dei dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro (un solo CUDcontenenteilconguagliodituttiiredditielacompilazionedeipunti204e 205 relativi ai redditi erogati da altri soggetti) ovvero con l interruzione del rapporto di lavoro e la successiva riassunzione da parte di altro soggetto (due CUD, di cui uno con l eventuale conguaglio complessivo); distinzione tra operazioni societarie che hanno determinato l estinzione del sostituto d imposta ovvero l estinzione non è avvenuta. Nella prima ipotesi, il successore o titolare universale è tenuto a presentare la dichiarazione mod. 770(la dichiarazione deve comprendere anche il periodo dell'anno nel quale il soggetto estinto ha effettivamente operato). 148

149 Operazioni societarie straordinarie Condizioni di carattere generale che occorre tenere presente ai fini della corretta compilazione: Se il passaggio dei dipendenti è intervenuto con o senza soluzione di continuità; Seilsoggettopreesistentesièestintoomeno Il soggetto che ha effettuato i conguagli di fine anno e/o fine rapporto (operazioni societarie con estinzione del soggetto preesistente) 149

150 Operazioni societarie straordinarie che determinano l estinzione del soggetto A) Senza prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto: - liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa (la dichiarazione è presentata dal liquidatore o dal curatore fallimentare innomeepercontodelsoggettoestinto) Nel frontespizio del modello occorre: riquadro dati relativi al sostituto e nelle comunicazioni e prospetti che compongono la dichiarazione: indicare i dati del sostituto d imposta estinto e il suo codice fiscale; riquadro dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione: indicare i dati del liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione. 150

151 Operazioni societarie straordinarie che determinano l estinzione del soggetto Analoghe modalità di compilazione devono essere osservate per i compensi direttamente erogate dal curatore fallimentare o commissario liquidatore (dal , sostituti d imposta per i redditi di lavoro dipendente e assimilato), in particolare: Nelle ipotesi di fallimento e liquidazione coatta amministrativa, il mod. 770 deve essere presentato dal curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto (per esempio fallito). I dati relativi al sostituto d imposta (compreso codice fiscale) da riportare nella dichiarazione, sono quelli del sostituto estinto. Il curatore fallimentare o commissario liquidatore sottoscrivono la dichiarazione. 151

152 Operazioni societarie straordinarie che determinano l estinzione del soggetto Le predette disposizioni devono essere osservate anche per i compensi direttamente erogati a lavoratori dai curatori fallimentari o commissari liquidatori. Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilato, il curatore fallimentare o commissario liquidatore (in qualità di sostituto d imposta) dovrà quindi trasmettere un unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle operazioni di conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d imposta (2011), evidenziando nei punti 204 e 205 (redditi erogati da altri soggetti) i redditi corrisposti direttamente. Con riferimento ai redditi di lavoro autonomo, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore evidenzierà distintamente nei punti 37 e 38 i compensi imponibili corrisposti dal dichiarante e quelli corrisposti direttamente. 152

153 Operazioni societarie straordinarie che determinano l estinzione del soggetto B) Con prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto: Fusioni, anche per incorporazione Scissioni totali Scioglimento di una società di persone e prosecuzione dell'attività da parte di uno soltanto dei soci mediante ditta individuale Cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell unica azienda posseduta in una società dipersoneodicapitali Trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche 153

154 Prosegue lettera B) Nel caso in cui più soggetti succedano nei precedenti rapporti di lavoro facenti capo al sostituto d imposta estinto (esempio scissione totale), ciascuno di essi è obbligato, in solido, alla trasmissione: Del prospetto SS dei dati riassuntivi; del prospetto ST e SV dei versamenti effettuati dal soggetto estinto; Del prospetto SY relativo alle somme liquidate a seguito delle procedure di pignoramento; delle comunicazioni dati relativi alle certificazioni di lavoro autonomo rilasciate dall estinto; delle comunicazioni dei lavoratori dipendenti e assimilati e assistenza fiscale, limitatamente ai dipendenti cessati prima dell estinzione non transitati nelle società beneficiarie. Tali prospetti e comunicazioni devono essere inviati integralmente da uno solo dei soggetti coobbligati al fine di evitare duplicazione dei dati 154

155 Operazioni societarie straordinarie con estinzione dei soggetti Il successore (dichiarante) presenta la dichiarazione anche con i dati dei soggetti estinti, tenendo presente, per questi ultimi, le seguenti istruzioni Operazioni di conguaglio effettuate dal soggetto estinto Lavoratore cessato e assunto dal successore Operazioni di conguaglio effettuate dal dichiarante Unica comunicazione (per ciascun lavoratore) con i dati risultati dalle operazioni di conguaglio con l indicazione dei codici fiscali sia del dichiarante sia del soggetto estinto Una comunicazione con i risultati del conguaglio con l indicazione del solo codice fiscale del dichiarante Unica comunicazione (per ciascun lavoratore) con i dati risultati dalla operazioni di conguaglio con l indicazione del solo codice fiscale del dichiarante (più punti da 204 a 220) Dovranno essere compilati tanti prospetti ST e SV (versamenti) per esporre distintamente le situazioni riferite al dichiarante ovvero a ciascun soggetto estinto. Il prospetto SX è unico (salvo il caso in cui, ricorrendone le ipotesi, si sia optato per la trasmissione separata della dichiarazione). Anche per il prospetto SS e SY dovranno essere compilati 155 più prospetti per dare distinta evidenza dei dati riassuntivi e dei pignoramenti

156 Operazioni societarie straordinarie che determinano l estinzione del soggetto redditi di lavoro autonomo: se la certificazione attestante i redditi è stata rilasciata dall estinto, il successore dichiarante compilerà la dichiarazione riportando entrambi i codici fiscali(estinto e successore); se la certificazione è rilasciata dal successore, quest ultimo compilerà la dichiarazione indicando esclusivamente il proprio codice fiscale. nel caso in cui la certificazione non sia stata rilasciata dal soggetto estinto, ma vi abbia provveduto il soggetto che prosegue l attività, quest ultimo deve indicare nello spazio contraddistinto dalla dicitura Codice Fiscale esclusivamente il proprio codice fiscale evidenziando, altresì, nei punti da 39 a 47 le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto. 156

157 Operazioni societarie straordinarie che non determinano l estinzione del soggetto (Trasformazioni) scissioni parziali cessione o conferimento di ramo d azienda nonché in caso di imprenditore individuale di cessione e conferimento di ramo d azienda, affitto o costituzione di usufrutto sul medesimo, ecc. 157

158 Operazioni societarie (senza estinzione del soggetto): passaggio di dipendenti In tali ipotesi gli obblighi dichiarativi fanno capo a tutti i soggetti coinvolti nell operazione. Nell ipotesi di passaggio di personale dipendente il cedente (che non ha rilasciato il CUD) deve indicare nella propria dichiarazione i dati del predetto personale fino alla data di cessione (avendo cura di indicare il codice 8 nel punto 207), mentre il soggetto subentrante (che ha rilasciato il CUD) compilerà la dichiarazione con i dati complessivi (derivanti dal conguaglio), avendo cura di compilare altresì i campi da 204 a 220(redditi erogati da altri soggetti). Detta procedura si applica anche alle cessioni di contratto 158

159 Operazioni societarie (senza estinzione del soggetto): passaggio di dipendenti I dati relativi alle residue rate di addizionale all IRPEF(operazioni di conguaglio 2010) e alle rate (assistenza fiscale 2011) del saldo e 1 /2 acconto IRPEF, delle addizionali e degli acconti a tassazione separata, non prelevate per effetto dell operazione societaria, devono essere oggetto di particolari registrazioni nel prospetto SS, ST e SV sia del cedente sia del cessionario. 159

160 Operazioni societarie (senza estinzione del soggetto): trasformazioni In caso di trasformazione (esempio: da società di capitali in società di persone e viceversa) il mod. 770 deve essere compilato secondo le regole generali, in quanto tale operazione non incide sull'esistenza del soggetto e i suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta. L agenzia delle entrate inserisce però le trasformazioni tra le operazioni che non determinano l estinzione del sostituto d imposta precedente legando anche in tale situazione le relative istruzioni. 160

161 Successioni mortis causa Si possono creare le seguenti ipotesi: senza prosecuzione dell attività da parte dell erede: la dichiarazione deve essere presentata da un erede in nome e per conto del deceduto (frontespizio: riquadro persone fisiche, occorrerà indicare i dati del sostituto d imposta deceduto; riquadro, dati relativi al rappresentante firmatario, occorrerà indicare i dati dell erede). Nei singoli prospetti occorre indicare il codice fiscale del deceduto. Con prosecuzione dell attività da parte dell erede: in tali ipotesi (successione intervenuta sia nel 2011 sia prima della presentazione della dichiarazione) l erede è tenuto a presentare la dichiarazione comprensiva dei dati relativi al periodo dell anno in cui il soggetto deceduto ha operato. Per la compilazione si rinvia a quanto già precisato per le operazioni societarie con estinzione del soggetto. Compensazioni: anche nelle predette ipotesi il prospetto SX è unico, salvo il caso in cui il dichiarante, ricorrendone le ipotesi, abbia optato per la trasmissione separata del mod. 770/semplificato, e deve riguardare sia i dati dell erede dichiarante sia quelli del deceduto. 161

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