Le differenze tra queste due attengono al momento della formazione e a quello delle responsabilità economiche.

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1 Enti no profit (associazioni) Una organizzazione no profit si caratterizza per il fatto che, non avendo scopo di lucro e non essendo destinata alla realizzazione di profitti, reinveste gli utili interamente per gli scopi organizzativi. È opportuno precisare che i soggetti non-profit, sotto il profilo fiscale, si distinguono in enti non commerciali e ONLUS. Gli Enti non commerciali rappresentano il genere degli enti non profit, mentre le Onlus ne sono una specie, cosicché la disciplina fiscale prevista per i primi vale anche per le seconde. Caratteristiche e forme associative L associazione è un raggruppamento di almeno tre persone che si organizzano per gestire un interesse comune; si caratterizza per la presenza di un contratto di comunione di scopo tra gli associati. Il contratto individua alcune caratteristiche dell associazione: - lo scopo di natura ideale, o comunque non economica; - la struttura aperta a un numero illimitato di membri; - una propria struttura organizzativa composta da almeno due organi obbligatori: l assemblea, che ha funzioni deliberative, e gli amministratori, che hanno funzioni esecutive. Gli enti no profit possono assumere due diverse forme associative: l associazione non riconosciuta; l associazione riconosciuta. Le differenze tra queste due attengono al momento della formazione e a quello delle responsabilità economiche. L associazione non riconosciuta differisce sostanzialmente da quella riconosciuta soprattutto per la più ampia responsabilità degli associati e la mancanza di autonomia patrimoniale perfetta. In questo tipo di associazione, infatti, dei debiti rispondono in solido coloro che agiscono in suo nome, oltre al patrimonio comune. Le associazioni acquistano la personalità giuridica in seguito ad una richiesta formulata presso l autorità governativa e mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Per le associazioni riconosciute, occorre redigere lo statuto e l'atto costitutivo nella forma di atto pubblico da un notaio, oppure di scrittura privata autenticata; in alternativa, è possibile la registrazione come scrittura privata all Ufficio del Registro/Atti Privati (si tratta della forma più usata e meno costosa). Per ottenere il riconoscimento è necessario dimostrare di possedere mezzi economici per il conseguimento degli scopi associativi. Ottenuto il riconoscimento, delle obbligazioni associative risponde solo il patrimonio comune. Requisiti necessari In primo luogo, per poter rientrare nel novero degli enti che non hanno scopo di lucro, occorre che tale caratteristica sia espressamente prevista dallo statuto o dall'atto costitutivo, i quali devono esplicitamente stabilire lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività: assistenza sociale; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; promozione e valorizzazione dei beni culturali; tutela e valorizzazione dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale, come definita dal d.p.r. 14 giugno 2003, n. 135.

2 Inoltre, lo statuto deve prevedere: l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri soggetti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità; l'obbligo di redigere il rendiconto annuale; l'obbligo di manifestare una rigida trasparenza gestionale; una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Agevolazioni fiscali Le associazioni "NO PROFIT", proprio perché non hanno scopo di lucro, non svolgono attività commerciale in maniera prevalente e per tale motivo sono destinatarie di un regime tributario di favore per quanto riguarda: le imposte sui redditi; l'imposta sul valore aggiunto (IVA); altre imposte indirette. Il D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 stabilisce, inoltre, quali attività si possano considerare non commerciali e quali invece siano comunque commerciali, entro quali limiti un associazione può svolgere attività commerciali senza che ciò la obblighi a tenere la contabilità e a pagare imposte come se fosse un azienda profit. Nel caso in cui l'associazione non esercita attività di tipo commerciale, ma esclusivamente di natura istituzionale, non occorre l'apertura della partita iva, ma è possibile operare anche con il semplice codice fiscale. Nel caso opposto, invece, è necessaria la partita iva. Regimi contabili e fiscali A) Regime ordinario Nel regime ordinario gli enti non-profit determinano il reddito d impresa partendo dal risultato di bilancio, apportando quelle variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa tributaria. Regime di contabilità ordinaria (art. da 14 a 20 D.P.R. 600/73) Tipo di Contabilità Ricavi prestazioni servizi > Ricavi per altre attività > Per opzione in presenza di ricavi inferiori Contabilità ordinaria Libro giornale Libro degli inventari Libri IVA Scritture ausiliarie Libro dei beni ammortizzabili Redazione del bilancio e dell inventario.

3 B) Regime semplificato Nel regime semplificato, lo determinano in modo analitico: sommando i ricavi effettivamente conseguiti, comprese le rimanenze finali di magazzino e sottraendo i costi effettivamente sostenuti compreso il valore delle rimanenze iniziali dei beni, regolarmente documentati. Regime di contabilità semplificata (art. 18 D.P.R. 600/73) Ricavi prestazioni servizi < Ricavi per altre attività < Tipo di Contabilità Contabilità semplificata Registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi) integrati con le indicazioni delle rimanenze C) Regime forfetario Le caratteristiche di tale regime possono essere sintetizzate come segue: Regime forfetario di cui all art. 145 (ex 109-bis) del D.P.R. n. 917/86 Opzione Ricavi prestazioni servizi < Ricavi per altre attività < Necessaria opzione in dichiarazione Tipo di Contabilità Contabilità semplificata Registri IVA; in alternativa si possono annotare i costi e i ricavi nei prospetti conformi all apposito modello. Nel regime forfetario i ricavi conseguiti nell attività commerciale dagli enti non profit sono tassati applicando il coefficiente di redditività, secondo la seguente tabella. Attività di prestazioni di servizi Altre attività REGIME RICAVI COEFFICIENTE RICAVI COEFFICIENTE semplificato da ,71 a ,14 25% da ,84 a ,90 15% supersemplificato fino a ,71 15% fino a ,84 10% D) Regime speciale di esonero dalla tenuta della contabilità (legge 16/12/1991 n. 398). Con la Legge n. 398/1991 sono state introdotte una serie di semplificazioni ed agevolazioni di natura contabile e fiscale che, oltre all società sportive dilettantistiche e alle pro-loco, vedono tra i destinatari anche le associazioni senza scopo di lucro. Regime speciale (Legge 398/91) Regime Fiscale Opzioni Requisiti Obblighi Contabili Regime speciale di esonero dalla tenuta della contabilità Necessario esercitare l opzione in dichiarazione dei redditi Realizzazione di proventi derivanti dall esercizio di attività commerciali per un importo non superiore a 250 mila euro. Obbligo di rendiconto annuale economico e finanziario nonché per ogni raccolta di fondi un apposito separato rendiconto dal quale devono risultare le entrate e le spese. Obblighi riferiti al regime forfetario in relazione alle attività commerciali.

4 E) Enti non-profit: attività istituzionali Attività istituzionali Tipo di Contabilità Opzioni Regime speciale di esonero dalla tenuta della contabilità stabilito dall art. 20 bis del DPR 600/73. Vedi obblighi contabili. Nessuna Rendiconto delle entrate e delle spese per tutte le attività istituzionali e connesse al di sotto di ,69. Libro giornale e libro degli inventari. Le imposte degli enti no profit: Le attività commerciali marginali degli enti in esame vengono tassate come reddito di impresa e seguono le regole di determinazione dell imposta previste per le imprese commerciali ; lo stesso vale per la determinazione delle imposte ai fini IRAP e IVA. Il reddito complessivo ai fini IRES degli enti non commerciali è formato dalla somma dei redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del TUIR. Sono esclusi dalla determinazione del reddito: i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche (tali fondi non sono imponibili ai fini delle imposte dirette, sono esclusi da Iva, ed esenti da ogni tributo, purché rispettino determinate condizioni); i contributi corrisposti agli enti non commerciali da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività sanitaria o assistenziale aventi finalità sociale ai sensi della legge che riordina la disciplina in materia sanitaria (D.Lgs 30/12/92 n. 502). Nel caso di esercizio di opzione per il regime speciale di cui alla L. 398/1991, il reddito imponibile viene determinato applicando ai proventi di natura commerciale un coefficiente di redditività del 3%, a cui va poi sommato l intero importo di eventuali plusvalenze patrimoniali. Tale risultato determina il reddito imponibile ai fini IRES: (Proventi commerciali x 3%) + plusvalenze patrimoniali = Reddito imponibile ai fini IRES Per quanto riguarda la base imponibile IRAP, la sua determinazione è sintetizzata nella tabella seguente: Attività istituzionale retribuzioni spettanti al personale redditi assimilati a quelli di lavoro compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative compensi erogati per attività di lavoro autonomo occasionale Attività commerciale ricavi e proventi attività commerciale MENO costi materie prime costi servizi costi godimento beni di terzi ammortamenti variazione rimanenze oneri diversi di gestione Attività commerciale in regime forfetario reddito determinato forfetariamente PIÙ retribuzioni spettanti al personale compensi erogati per attività di lavoro autonomo occasionale interessi passivi Gli enti non commerciali sono soggetti passivi d imposta ai fini Iva solo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell esercizio di attività commerciali o agricole.

5 Per l attività commerciale, l IVA si determina nei modi ordinari, con possibilità di detrarre l imposta sugli acquisti, solo se contabilmente separata dall attività istituzionale. Per i soggetti ammessi al regime speciale previsto dalla L. 398/1991, l Iva si determina forfetariamente: all imposta incassata sui corrispettivi relativi alle attività commerciali, si applicano le seguenti detrazioni forfetarie: Tipologia di prestazione Detrazioni forfetarie Prestazioni di sponsorizzazione 10% Cessioni/concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica 33,33% Proventi commerciali generici (vendita di biglietti, prestazioni pubblicitarie, ecc.) 50%

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