DIPARTIMENTO POLITICO SINDACALE Servizio Legislativo Legale Fiscale Circ. n. 23/2014 Roma, 17 giugno 2014
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1 Borgo S. Spirito, Roma Tel Fax DIPARTIMENTO POLITICO SINDACALE Servizio Legislativo Legale Fiscale Circ. n. 23/2014 Roma, 17 giugno 2014 Prot. n. 2730/tdv Oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI RISERVATE ALLE CD. START UP INNOVATIVE : - Agenzia delle Entrate, Circolare 11 giugno 2014, n. 16/E; - Decreto MEF-MiSE 30 gennaio Confederazione Cooperative Italiane e mail: confcooperative@confcooperative.it Sito web - Cod. Fisc Alle Confcooperative regionali, provinciali ed interprovinciali Alle Federazioni nazionali Ai Consorzi nazionali Al Segretario Generale Al Vice Segretario Generale Al Direttore Centrale Al Vice Direttore Centrale Ai Capi Dipartimento LORO SEDI Facendo seguito alle Circolari del Servizio legislativo n. 47/2012, 3, n. 58/2013, 3, e n. 16/2013, si comunica che in data 11 giugno 2014, l Agenzia delle Entrate ha emanato la CIRCOLARE N.16/E/2014 (all. 3) con la quale ha fornito chiarimenti in tema di AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DELLE START-UP INNOVATIVE E DEGLI INCUBATORI CERTIFICATI DI CUI ALL ART. 25 E SS., D.L. 179/2012 Prima dei suddetti chiarimenti, era intervenuto il DECRETO INTERMINISTERIALE 30 GENNAIO 2014 (all. 2), pubblicato nella GU n. 66 del 20 marzo 2014, con il quale sono state disciplinate le modalità attuative delle predette agevolazioni. Si coglie dunque l occasione per diffondere il testo della Circolare e del Decreto attuativo, nonché fare il punto sulla disciplina delle cd. start-up innovative.
2 2 A tal proposito alleghiamo alla presente circolare, oltre ai due citati provvedimenti, una SCHEDA TECNICA (all. 1) riguardante la disciplina agevolativa riservata alle start up innovative (le quali, come è noto, possono essere costituite anche in forma cooperativa). Si resta a disposizione per tutti i chiarimenti del caso. Cordiali saluti. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO (Avv. Ermanno Belli) Allegati: 1. SCHEDA TECNICA; 2. Decreto MEF-MiSE 30 gennaio 2014; 3. Agenzia delle Entrate, Circolare 11 giugno 2014, n. 16/E.
3 Borgo S. Spirito, Roma Tel Fax DIPARTIMENTO POLITICO SINDACALE Servizio Legislativo Legale Fiscale [All. 1 Circ. 23/2014] AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DELLE START-UP INNOVATIVE E DEGLI INCUBATORI CERTIFICATI DI CUI ALL ART. 25 E SS., D.L. 179/2012 SCHEDA TECNICA 1. START-UP INNOVATIVE, START-UP A VOCAZIONE SOCIALE, INCUBATORI CERTIFICATI: NOZIONI E REQUISITI Confederazione Cooperative Italiane e mail: confcooperative@confcooperative.it Sito web - Cod. Fisc Gli articoli 25 e ss. del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (noto come decreto crescita-bis e successivamente modificato dai commi 16 e 16 bis dell articolo 9, DL 76/2013) hanno introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative. Al fine di renderla destinataria di una serie di agevolazioni aventi lo scopo di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l occupazione, in particolare giovanile, l ordinamento italiano definisce l impresa start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e che sia in possesso di determinati requisiti. Per essere qualificate start up innovative, tali società devono essere in possesso dei seguenti requisiti (cd. requisiti cumulativi): a) devono essere costituite e svolgere la propria attività d impresa da non più di 48 mesi; b) devono avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria attività lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ; c) a partire dal secondo anno di attività, devono avere un totale del valore della produzione annua (voce A del conto economico) risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 5 milioni di euro;
4 2 d) non devono aver distribuito utili dall anno della loro costituzione né devono distribuirli per tutta la durata del regime agevolativo; e) devono stabilire la sede principale dei loro affari e interessi in Italia; f) non devono essere costituite per effetto di un operazione di scissione o fusione né a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Oltre ai suddetti requisiti, la start-up innovativa deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti alternativi: 1. sostenere spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15 per cento del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa (escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili; incluse le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati); impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca; 2.2. ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale; 3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale (ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato), purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa. Sussistendo tutti i requisiti necessari cumulativi ed almeno uno dei requisiti alternativi, la società potrà essere qualificata start-up innovativa ed avrà diritto alle agevolazioni che qui appresso vengono descritte. Si fa tuttavia presente che accanto alla startup innovativa, la legge individua anche la startup innovativa a vocazione sociale. Essa è l impresa che, oltre a possedere tutti i requisiti sopra descritti, opera in via esclusiva in uno dei settori socialmente rilevanti indicati nella disciplina sull impresa sociale. Trattasi dei settori di cui all art. 2, c. 1, D.L. vo 155/2006: assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio sanitaria, educazione istruzione e formazione, tutela
5 3 dell ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, servizi culturali, formazione extrascolastica, servizi strumentali alle imprese sociali di enti composti al 70 per cento da imprese sociali. Tale speciale forma di start-up è distinta da quelle ordinarie ed è ulteriormente facilitata nella fruizione delle agevolazioni. Gli incubatori certificati sono invece società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi, anche in modo non esclusivo, per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. L incubatore certificato deve tassativamente avere i seguenti requisiti: a) disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; b) disporre di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; c) essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; d) avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative; e) avere adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative. Il possesso dei suddetti requisiti deve essere autocertificato dall incubatore, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale al momento dell iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sulla base degli indicatori e dei relativi valori minimi stabiliti dal Decreto MiSE 21 febbraio 2013 (v. Circolare del Servizio legislativo n. 16/2013). * 2. LE AGEVOLAZIONI 2.1. Esonero dall imposta di bollo e dai diritti camerali. A decorrere dalla loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, le start-up innovative e gli incubatori certificati sono esonerati dal pagamento dell imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio. L esonero dal versamento dell imposta di bollo è generale ed è dunque relativo a tutti gli atti posti in essere dalle start-up innovative
6 4 successivi all iscrizione nel registro delle imprese, inclusi gli aumenti di capitale agevolati. Tale esenzione è però condizionata al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato, e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione Non applicazione della disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistemica. È altresì previsto che alle start-up innovative non si applichi la disciplina sulle società cosiddette di comodo (o non operative, di cui all articolo 30, L. 724/1994), e quella sulle società in perdita sistematica (art. 2, commi 36decies-36duodecies, D.L. 138/2011). Si segnala che le società cooperative sono già sottratte ai rigori delle discipline sopra citate (Agenzia delle Entrate, Circolare 4 maggio 2007, n. 25/E). Per tali ragioni, per la cooperativa che sia anche start-up innovativa il beneficio in questione deriverebbe dalla natura stessa della società, non dall applicazione del regime premiale Agevolazioni per l emissione di strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative. L agevolazione in parola è finalizzata ad incentivare e fidelizzare i lavoratori dipendenti, i collaboratori e gli amministratori delle start-up innovative e degli incubatori certificati e stabilisce l irrilevanza (e dunque l esenzione) fiscale e contributiva degli strumenti finanziari ad essi assegnati ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato. Sono beneficiari dell esenzione gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori continuativi delle start-up innovative e degli incubatori certificati. L agevolazione è rappresentata dall esenzione del reddito derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari (o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari). Beninteso, si deve fare riferimento a strumenti finanziari partecipativi, ossia a strumenti finanziari similari alle azioni la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente. Il reddito di lavoro corrisposto in tale forma non concorrerà alla formazione del reddito imponibile dei soggetti percipienti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L assegnazione esente assumerà rilevanza reddituale, invece, con la successiva cessione a terzi. Il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile sarà assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione. A fini antielusivi, è infine previsto che l incentivo fiscale in esame operi a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società
7 5 emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato Agevolazioni per l emissione di strumenti finanziari a fronte di apporti di opere o servizi. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati (ovvero a fronte di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi), ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l apporto. Tali apporti sono esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell ultimazione dell opera o del servizio, né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari. A differenza dell istituto precedentemente descritto (agevolazione per l emissione di strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative), la disposizione in esame non prevede limiti alla cessione degli strumenti finanziari emessi a fronte dell apporto di opere e servizi o dei relativi crediti. Quindi, l eventuale cessione di detti strumenti finanziari alla start-up innovativa o all incubatore certificato non comporta la decadenza dal regime fiscale agevolato. È bene precisare, infine, che rientrano nel campo di applicazione dell esenzione in esame le prestazioni professionali rese alla start-up innovativa o all incubatore certificato il cui reddito sia da qualificare come di lavoro autonomo. Ne sono escluse, invece, le prestazioni rese dai soggetti la cui remunerazione rientra tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato (tali prestazioni, se compensate con strumenti finanziari, integrano l agevolazione precedentemente descritta) Semplificazione per l accesso al credito di imposta per assunzioni di personale Ulteriore agevolazione consiste nella previsione di modalità semplificate per l applicazione dell agevolazione per le assunzioni di personale altamente qualificato (di cui all art. 24, D.L. 83/2012). Si tratta di un contributo fruibile sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, in possesso di dottorato di ricerca universitario o in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo. La misura del credito d'imposta, pari al 35 per cento del costo aziendale sostenuto per l assunzione del suddetto personale, non può superare i euro annui per ciascuna impresa e spetta a condizione che i
8 6 nuovi posti di lavoro creati siano conservati per almeno tre anni, o due nel caso di piccole e medie imprese. La legge prevede che, con specifico riferimento alle start-up innovative e agli incubatori certificati, la suddetta agevolazione: si applichi anche alle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato effettuate mediante contratti di apprendistato; non trovi applicazione l obbligo di predisporre apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale, ai fini della fruizione del credito di imposta; il credito di imposta sia attribuito in via prioritaria rispetto alle altre imprese; la presentazione dell istanza di ammissione al credito di imposta sia redatta in forma semplificata Incentivo all investimento in start up innovative. È infine prevista un agevolazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi in favore dei soggetti che effettuano investimenti nel capitale sociale di imprese start-up innovative. Al fine di contribuire sia alla costituzione sia allo sviluppo di nuove imprese innovative, i soggetti che investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative possono abbattere il proprio carico fiscale di un importo pari ad una determinata percentuale dell investimento effettuato. Sono previsti meccanismi di fruizione dell agevolazione diversi a seconda della tipologia di investitori, distinguendo tra i soggetti passivi dell IRPEF che beneficiano di una detrazione di imposta ed i soggetti IRES per i quali l agevolazione opera mediante una deduzione dal reddito complessivo. Più precisamente, - quanto alla detrazione riservata ai soggetti IRPEF, è stabilito che all'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative. L investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro e deve essere mantenuto per almeno due anni. Nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la percentuale della detrazione è elevata al 25 per cento. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può
9 7 essere portato in detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d imposta successivi, ma non oltre il terzo; - quanto alla deduzione riservata ai soggetti IRES, è stabilito che non concorre alla formazione del reddito di tali soggetti il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative. L investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l importo di euro e deve essere mantenuto per almeno due anni. Nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la percentuale è elevata al 27 per cento. Nelle ipotesi in cui l importo deducibile per effetto dell agevolazione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l eccedenza può essere computata in aumento dell importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. In caso di investimenti effettuati in forma indiretta, vale a dire per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, le agevolazioni fiscali spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative da tali società. A tal fine, in relazione ad ogni singolo conferimento ricevuto, la società intermediaria avrà cura di certificare all investitore l ammontare che ha comportato un effettivo investimento nel capitale di una o più start-up innovative; esclusivamente tale quota del conferimento iniziale effettuato nel capitale della società intermediaria potrà qualificarsi come investimento agevolato nel capitale di una o più start-up innovative, in relazione al quale sarà possibile fruire delle agevolazioni in commento. L incentivo si applica esclusivamente ai conferimenti in denaro, effettuati sia in sede di costituzione della start-up innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale di una start-up già costituita. In caso di investimento indiretto per il tramite di altre società di capitali, sono agevolati i conferimenti in denaro che determinano una effettiva capitalizzazione anche della società intermediaria. Sono, pertanto, agevolati i conferimenti in denaro a fronte dei quali sia la start-up innovativa sia la società intermediaria, in sede di costituzione o in sede di aumento del capitale sociale, rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote. Rilevano, tra i conferimenti agevolati anche quelli derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione della start-up innovativa. Viene inoltre equiparata ad un conferimento in denaro e costituisce, pertanto, investimento agevolato
10 8 anche la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante compensazione di crediti. Quanto alle limitazioni, costituiscono conferimenti agevolati quelli aventi le caratteristiche sopra descritte, a condizione che l ammontare complessivo degli stessi ricevuti da ciascuna start-up innovativa in ogni periodo di imposta non sia superiore a euro. Tale condizione implica, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, che se una start-up dovesse ricevere in un periodo di imposta agevolato conferimenti in denaro per un importo complessivo superiore a euro, tutti i soci che hanno effettuato conferimenti rilevanti e, pertanto, potenzialmente agevolabili, non avrebbero il diritto ad effettuare alcuna deduzione o detrazione di imposta, neanche per la parte proporzionalmente corrispondente al conferimento effettuato fino a concorrenza di euro. Sono agevolabili inoltre solo i conferimenti posti in essere da soggetti che prima di effettuare l investimento non possiedono partecipazioni superiori al 30 per cento. Nel computo dei limiti del 30 per cento, per espressa previsione, occorre tenere conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari. Per giunta, la legge esclude tra i possibili beneficiari dell agevolazione le start-up innovative, gli incubatori certificati, gli OICR e le società intermediarie per investimenti propri nel capitale di start-up innovative. Tale esclusione ha la finalità di evitare di incentivare duplicazioni fittizie di investimenti e di garantire, al contempo, l immissione di nuovi capitali nelle start-up innovative. Sotto il profilo temporale, l applicazione dell agevolazione è prevista: - per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, per i soggetti IRPEF; - per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, per i soggetti IRES. I soggetti investitori potranno fruire delle agevolazioni fiscali a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2013, utilizzando il Modello 730/2014 ovvero il Modello Unico/2014. Quanto alle cause di decadenza, la legge prevede che l investimento debba essere mantenuto per almeno due anni: l eventuale cessione, anche parziale, dell investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio. Parimenti, costituisce causa di decadenza la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative intervenute prima del decorso del periodo minimo stabilito. In sintonia con le suddette ipotesi è altresì stabilito che il diritto a fruire delle agevolazioni decade se durante il biennio di sorveglianza si verifica il recesso o l esclusione degli investitori.
11 9 Infine, è prevista quale causa residuale di decadenza la perdita di uno dei requisiti necessari per essere qualificati start-up innovativa. La decadenza produce i propri effetti nel periodo d imposta in cui si verifica una delle cause e comporta l obbligo di restituire, il risparmio di imposta complessivamente fruito per effetto della detrazione o della deduzione precedentemente operata. Ai fini della restituzione del risparmio di imposta, si distingue l ipotesi del beneficiario soggetto IRPEF da quello IRES. In particolare, l investitore soggetto IRPEF deve calcolare l imposta dovuta per il periodo di imposta in cui si verifica la decadenza aumentandola dell importo concretamente detratto nei periodi di imposta precedenti. Su detto importo sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale. Il versamento deve essere effettuato entro il termine fissato per il pagamento del saldo dell imposta sui redditi relativa al periodo d imposta in cui si verifica la decadenza. Quanto all investitore soggetto IRES, la restituzione del risparmio di imposta corrispondente all ammontare dedotto nei periodi di imposta precedenti è attuata mediante una rettifica in aumento della base imponibile da operare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si verifica la decadenza. Riguardo alle condizioni per fruire delle agevolazioni, è previsto che gli investitori o i soggetti intermediari (nel caso di investimento indiretto) ricevano e conservino una certificazione della start-up innovativa che attesti il rispetto del limite di 2,5 milioni di euro dell ammontare complessivo dei conferimenti in ciascun periodo di imposta; nonché che ricevano e conservino una copia del piano di investimento (business plan) della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull attività svolta dalla start-up innovativa, sui relativi prodotti, sull andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti. Nelle ipotesi di investimento effettuato in start-up a vocazione sociale o in start-up innovative in ambito energetico, è previsto che l investitore ovvero il soggetto intermediario (nel caso di investimento indiretto), riceva e conservi anche una certificazione della start-up attestante l oggetto dell attività.
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