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Transcript:

SETTORE COMANDO e Formazione CIRCOLARE N. 181 OGGETTO: Polizia amministrativa. Tutela e controllo degli animali da affezione "Cani e Gatti". Ordinanza 3 ottobre 2005 del Ministro della Salute (1). Integrazione alle circolari del Corpo nn. 65/92, 184/93, 118/04, 120/04 e 107/05. Per opportuna conoscenza e corretta informazione pubblica, si comunica che, il Ministero della Salute con l'ordinanza in oggetto, ha emanato ulteriori disposizioni finalizzate alla "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani". Sostanzialmente, l'ordinanza ministeriale determina le stesse disposizioni di cui l'ordinanza c.d. Sirchia del 27/08/04 e precisamente: 1. VIETA: a) l'addestramento inteso ad esaltare l aggressività dei cani in generale; b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di "maggiore aggressività" di cani Pit bull e di altri incroci o razze specificatamente individuate e classificate dal Ministero in un apposito elenco allegato all'ordinanza stessa; Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività: American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell'anatolia; Cane da pastore dell'asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brazileiro; Perro da ganado majorero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pitt bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu. N.B. Dall'elenco dei cani considerati "pericolosi" è stato depennato il mastino napoletano. c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività e la loro sottoposizione a doping (così come definito dall'art. 1/2 e 3, l. n. 376/00). L'art. 1 della legge n. 376/00 (1) ai commi 2 e 3, così dispone: 2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. 3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2. (1) Legge 14 dicembre 2000, n. 376 - "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" (G.U. n. 294 del 18/12/00). (1) G.U. n. 218 del 2/12/05 (vds. l'allegato n. 1 alla presente circolare del Corpo). 1

d) l'acquisto, il possesso o la detenzione dei cani sopra elencati (a rischio di maggiore aggressività), nei confronti di determinati soggetti [es., ai delinquenti abituali, o per tendenza; a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; ai minori di anni 18 e agli interdetti e inabilitati per infermità; ecc.]. 2. IMPONE: a) a carico dei proprietari/detentori di cani, l obbligo dell'applicazione della museruola o, in alternativa, dell'utilizzo del guinzaglio quando sono condotti nelle vie o in luoghi aperti al pubblico e, qualora siano tenuti all interno dei locali pubblici e/o sui mezzi pubblici di trasporto, la contemporanea utilizzazione della museruola e del guinzaglio (di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria - Art 83, 1 comma, lett. c) e d), del D.P.R. n. 320/54); D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria. (G.U. n. 142 del 24/6/54) Articolo 83 (estratto) 1. Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo: c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. N.B. Il precetto stabilito dall'art. 83 sopra riportato è stato recepito dal Regolamento di Polizia Urbana n. 221, all'art. 53/2. b) a carico dei proprietari/detentori di cani, individuati e classificati nell'elenco di cui sopra, l obbligo della stipulazione di una polizza assicurativa ai fini di una responsabilità civile, per eventuali danni che potrebbero essere causati dagli stessi animali; c) a carico dei proprietari/detentori di cani (individuati e classificati nell'elenco di cui sopra, che non intendano mantenere il possesso del proprio animale a seguito delle disposizioni contenute nell'ordinanza) l'obbligo di rivolgersi alle Autorità veterinarie competenti del territorio, al fine di ricercare con le Amministrazioni comunali idonee soluzioni sull'affidamento del proprio animale. L'Ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (3 dicembre 2005). Alla luce di quanto disposto dall'ordinanza ministeriale in commento, si ritiene che il provvedimento non può che essere considerato, nelle sue parti dispositive, una mera raccomandazione priva di sanzione, atteso che nel caso di specie non appare applicabile, in caso di violazione accertata, la sanzione penale di cui all'art. 650 c.p. (2). La circolare del Corpo n. 127/04 è revocata. MC/mc/LM Addì, 29/12/05 F.to IL DIRIGENTE DI P.M. Dott. Gaetano NOE' Allegati (3) : *Allegato 1: Ordinanza del Ministro della Salute 3/12/05. *Allegato 2: Rappresentazione fotografica delle specie canine, ritenute pericolose dal Ministero della Salute. Il prontuario per l'accertamento delle principali violazioni in materia di Tutela e controllo degli animali da affezione "Cani e Gatti", diramato con la circolare del Corpo n. 107/05, è disponibile sulla rete Intranet di P.M. alla voce: "Prontuari/Polizia amministrativa/animali da affezione". (2) Ai fini della configurabilità dell'art. 650 c.p. è necessario che l'inottemperanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di un evento o di una circostanza tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere, ovvero ometta una certa condotta prescritta per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene. (3) Gli allegati sono reperibili sulla rete Intranet di P.M. alla pagina Polizia amministrativa/animali da affezione". 2

SETTORE COMANDO ALLEGATO N. 1 MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 3 ottobre 2005 Gazzetta ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005 Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani. IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visti gli articoli 544-bis, 544-sexies e 727 del codice penale; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189; Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani; Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica; Ordina: Art. 1. 1. Sono vietati: a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani; b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato; c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1/2 e 3, della l. n. 376/00. Art. 2. 1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83/1, lett. c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/54, hanno l'obbligo di: a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. 2. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, 1ettera b): a) ai delinquenti abituali, o per tendenza; b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727, 544- bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità. 3

3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida. Art. 3. 1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi. Art. 4. 1. 1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorita' veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso. 2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione. Roma, 3 ottobre 2005 Il Ministro: Storace Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 318 Allegato Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della presente ordinanza; American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell'anatolia; Cane da pastore dell'asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brazileiro; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pitt bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu. 4

ALLEGATO N. 2 CITTÀ DI TORINO SETTORE COMANDO Rappresentazione fotografica delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività come stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. B), dell'ordinanza del Ministero della Salute del 3/12/05: 1. American Bulldog; 2. Cane da pastore di Charplanina; 3. Cane da pastore dell'anatolia; 4. Cane da pastore dell'asia Centrale; 5. Cane da pastore del Caucaso; 6. Cane da Serra da Estreilla; 7. Dogo Argentino; 8. Fila brazileiro; 9. Perro da ganado Majorero; 10. Perro da presa canario; 11. Perro da presa Mallorquin; 12. Pit bull; 13. Pitt bull mastiff; 14. Pit bull terrier; 15. Rafeiro do alentejo; 16. Rottweiler; 17. Tosa Inu. AMERICAN BULLDOG (U.S.A.) 1 5

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PASTORE DI CHARPLANINA (Jugoslavia) 2 CANE PASTORE DELL'ANATOLIA 3 6

CANE PASTORE DELL'ASIA CENTRALE 4 CANE PASTORE DEL CAUCASO 5 7

CANE DA SERRA DE LA ESTRELLA (Portogallo) 6 DOGO ARGENTINO 7 8

FILA BRAZILEIRO 8 PERRO DE GANADO MAJORERO 9 9

PERRO DA PRESA CANARIO 10 PERRO DA PRESA MALLORQUIN (Spagna) 11 10

PIT BULL 12 PITT BULL MASTIFF 13 11

PIT BULL TERRIER 14 Il RAFEIRO DO ALENTEJO (Portogallo) 15 12

ROTTWEILER (Germania) 16 TOSA INU (Giappone) 17 Ispettore Capo MC 13