Regolamento dell esame di maturità della Scuola Svizzera1 di Roma del 17 gennaio 20012



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Regolamento dell esame di maturità della Scuola Svizzera1 di Roma del 17 gennaio 20012 Il Consiglio di amministrazione della Scuola Svizzera1 di Roma adotta in esecuzione dell articolo 18 dello Statuto dell Associazione delle Scuola Svizzera1 di Roma del 16 dicembre 1999 come regolamento: 1. Tesi di maturità Redazione e valutazione Art. 1. La preparazione della maturità viene assistita da un insegnante. L assistenza comprende l identificazione dei temi, la pianificazione, la consulenza, la discussione di relazioni intermedie, e la correzione e la valutazione del lavoro scritto e della presentazione. La tesi dovrà essere consegnata e presentata entro la fine del mese di febbraio3 dell ultimo anno scolastico. Le tesi di maturità saranno valutate secondo le norme dell esame di maturità in vigore.2 Se la tesi di maturità non verrà consegnata entro i termini indicati dalla direzione scolastica, l esame sarà giudicato non superato e potrà essere ripetuto dopo almeno un anno.4 La direttrice o il direttore, dopo aver conferito con il gruppo disciplinare, rilascia linee guida sulla redazione e sulla valutazione della tesi di maturità. I. Esame di maturità Scopo Art. 2. L esame di maturità deve constatare che le candidate o i candidati siano abilitati allo studio in una scuola superiore. Avrà luogo alla fine del quinto anno scolastico. 1 Modificato dal II allegato. 2 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2001, SchBl 2001, Nr. 3, approvato dalla Commissione di Patronato della Scuola Svizzera di Roma il 1 febbraio 2001; in attuazione dal 1 febbraio 2001. Modificato dall allegato del 22 novembre 2002, SchBl 2003, Nr. 4; approvato dalla Commissione di Patronato della Scuola Svizzera di Roma il 6 febbraio 2003; II. Allegato del 31 marzo 2010, SchBl 2010, Nr. 12, approvato dalla Commissione di Patronato della Scuola Svizzera di Roma il 10 maggio 2010. 3 Redatto secondo l allegato II. 4 Inserito con l allegato II. Ammissione Art. 3. All esame sono ammessi le studentesse e gli studenti che abbiano frequentato le lezioni con regolarità durante gli ultimi tre semestri.1 Direzione dell esame Art. 4. L esame verrà condotto sotto la direzione del direttore e sotto la supervisione del Consiglio dell Educazione del Cantone San Gallo attraverso il corpo docente delle classi superiori. All esame parteciperanno esperte ed esperti designati dal Consiglio dell Educazione.

In caso di circostanze particolari, la direttrice o il direttore può: 1. designare un altro corpo docente in sostituzione del corpo docente delle classi superiori; 2. chiamare un membro del Consiglio di Amministrazione commissario. Materie della maturità Art. 5.1 Determinanti al rilascio dell attestato di maturità sono le prestazioni nelle seguenti materie: 1.Tedesco; 2. Italiano; 3. Inglese, Francese o Latino; 4. Matematica; 5. Biologia; 6. Chimica; 7. Fisica; 8. Storia; 9. Geografia; 10. Arti visive; 11. Opzione specifica 12. Opzione complementare 13. Tesi di maturità. Materie d esame a) Scritto 1. Definizione Art. 6. È previsto l esame scritto per le seguenti materie: 1.Tedesco; 2. Italiano; 3. Inglese, Francese o Latino; 4. Matematica; 5. Opzione specifica 2. Scelta Art. 7. La studentessa o lo studente sceglie come terza materia tra Inglese, Francese e Latino; la scelta del Francese o del Latino è permessa solo se le lezioni sono state frequentate fino all esame. La terza materia viene esaminata alla fine del quinto anno scolastico. La scelta dovrà avvenire entro la fine del mese di febbraio del quinto anno scolastico. 1 Redatto secondo l allegato II. b) Orale 1. Definizione Art. 8. È previsto l esame orale per le seguenti materie:

1.Tedesco; 2. Italiano; 3. Inglese, Francese o Latino; 4. Biologia, Chimica o Fisica2; 5. Storia o Geografia2; 6. Opzione specifica 2. Scelta Art. 9. La studentessa o lo studente sceglie: a) come terza materia tra Inglese, Francese e Latino; la scelta del Francese o del Latino è permessa solo se le lezioni sono state frequentate fino all esame di maturità; b) come quarta materia tra Biologia, Chimica e Fisica; c) come quinta materia tra Storia e Geografia. 3. Scelta e termine dello svolgimento Art. 10. La terza materia viene esaminata alla fine del quinto anno scolastico. La scelta della materia deve avvenire entro la fine del mese di gennaio del quinto anno scolastico. La quarta materia viene esaminata alla fine del quarto anno scolastico. La scelta della materia deve avvenire entro la fine del mese di gennaio del quarto anno scolastico. Se la studentessa o lo studente sceglie Geografia come quinta materia, la verifica verrà svolta alla fine del terzo anno scolastico. La scelta della materia deve avvenire entro la fine del mese di gennaio del terzo anno scolastico. Se la studentessa o lo studente sceglie Storia come quinta materia, la verifica verrà svolta alla fine del quarto anno scolastico. Se una materia è stata definita come Opzione specifica secondo l Art.9 lettera b e c di questo regolamento, essa non potrà essere scelta come quarta o quinta materia d esame.1 2. Prove di Esame Art. 11. Nell esame di maturità bisognerà considerare essenzialmente il programma didattico degli ultimi quattro semestri. Altrettanta enfasi andrà posta sulla maturità e sull indipendenza intellettuale nonché sull entità delle conoscenze acquisite. La direttrice o il direttore, dopo consultazione con il grippo disciplinare, definirà le linee guide per l organizzazione e l equilibrio degli esami e indicherà gli ausili ammessi. Esame scritto Art. 12. Le prove scritte vengono condotte dagli insegnanti delle materie esaminate e vengono supervisionate da essi o da un altra persona designata dalla direttrice o dal direttore. Per ogni materia sono a disposizione dalle due alle quattro ore. L insegnante della materia corregge e valuta i lavori e li consegna al direttore. Le esperte e gli esperti possono prendere visione dei lavori scritti. 1 Inserito con l allegato.

Esame orale a) Conduzione Art. 13. L esame orale dura 15 minuti. Viene condotto dall insegnante della materia. All esame orale è presente una esperta o un esperto. L esperta o l esperto interviene in forma appropriata se la studentessa o lo studente non supera il primo argomento e l insegnante non cambia però argomento, o se la durata dell esame non viene rispettata. b) Voti Art. 14. Dopo ogni esame orale l esperta o l esperto e l insegnante della materia stabiliscono il voto. In caso di divergenze di opinione decide l esperta o l esperto. L esperta o l esperto prenderanno nota dei voti e dell andamento dell esame. Disonestà Art. 15. In caso di studentesse o studenti che utilizzino ausili non autorizzati o che si rendano colpevoli di altre disonestà, la direttrice o il direttore può escluderli dall esame, rifiutare loro l attestato di maturità e disporre che siano ammessi nuovamente all esame solo dopo un anno. Gli studenti saranno informati di quanto sopra indicato prima dell esame. Esame - Mancata partecipazione Art. 16. Ha diritto ad essere riesaminato colui che può dimostrare prima o subito dopo l esame che: a) non ha avuto colpe per il ritardo o la mancata partecipazione all esame; b) Non ha avuto la capacità di partecipare all esame Scala dei voti Art. 17. Le prestazioni all esame vengono valutate con i voti dal 6 all 1. Si possono assegnare mezzi voti. I voti dal 6 al 4 denotano prestazioni sufficienti, i voti sotto il 4 denotano prestazioni insufficienti. Assegnazione dei voti Art. 18. Il diploma di maturità viene assegnato in base alle prestazioni nel periodo scolastico e nell esame di maturità. I voti vengono assegnati in questo modo: a) Il voto di esperienza è l ultimo voto dell anno. Comprende le prestazioni fornite nell ultimo anno scolastico nella materia insegnata.1 b) Il voto d esame è: 1. nelle materie con esame scritto e orale, la media dei due voti calcolata ad un decimale; 2. nelle materie con esame scritto o orale, il voto del singolo esame. 1 redatto secondo l allegato. c) Il voto di maturità è: 1. nelle materie esaminate, la media tra voto d esame e d esperienza; 2. nelle materie non esaminate, il voto d esperienza.

Il voto di maturità viene a multipli di 0.5 Esito dell esame Art. 19. Il diploma di maturità viene assegnato se nei voti di maturità a) il doppio della somma di tutti gli scostamenti negativi dei voti dal 4 è più piccolo della somma di tutti gli scostamenti positivi dei voti dal 4; c) al massimo quattro1 voti siano inferiori al 4. II. Competenza e procedura Commissione d esame a) Composizione, compito e diritto di voto Art. 20. La Commissione d esame è composta da: a) le esperte e gli esperti; b) la direttrice o il direttore; c) il corpo docente d) gli insegnanti delle materie della maturità e gli insegnanti preposti ai lavori della maturità. Rileva i risultati dell esame al termine dell esame. Hanno diritto di voto i componenti secondo il Paragrafo 1, lettera b,c e d di questa disposizione nonché gli insegnanti, le esperte e gli esperti che hanno partecipato all esame della studentessa o dello studente b) Valutazione della personalità Art. 21. La Commissione d esame può dichiarare superato l esame aumentando i voti della studentessa o dello studente come valutazione della personalità. In questo caso, essa può aumentare al massimo un voto di esame o di voti precedenti senza che l aumento superi il mezzo punto di voto. Possono essere aumentati i voti degli esami sostenuti ed i voti precedenti relativi al quinto anno scolastico. Ultima pagella Art. 22. L ultima pagella verrà consegnata dopo che la Commissione d esame avrà rilevato i risultati dell esame. 1 Redatto secondo l allegato II. Ripetizione dell esame Art. 23. Chi non ha superato l esame di maturità può ripeterlo dopo aver ripetuto l ultimo anno scolastico. Come voti d esperienza valgono i voti della pagella dell anno ripetuto. Per le materie le cui lezioni sono già concluse valgono i primi voti d esperienza ottenuti.

La valutazione del lavoro di maturità e i voti d esame secondo l Art.9 lettera c1 di questo regolamento rimangono in vigore. Un terzo esame è escluso. Ricorso Art. 24. Può essere presentato ricorso alla Commissione di Patronato contro la decisione della Commissione d esame da parte della studentessa o dello studente o del loro tutore legale entro quattordici giorni dalla pubblicazione della decisione. La Commissione di Patronato deciderà definitivamente. L appello dovrà essere indirizzato al membro di Roma della Commissione di Patronato. Il membro raccoglierà le necessarie opinioni in merito e inoltrerà tutti gli atti al Dipartimento dell Educazione del Cantone San Gallo. Sarà applicato il diritto procedurale del Cantone San Gallo. Diploma di maturità a) generale Art. 25. Il diploma di maturità contiene: a) il titolo principale: <Confederazione Svizzera>; il sottotitolo: <Cantone San Gallo>; l annotazione:<diploma di maturità, rilasciato secondo il decreto del 15 febbraio 1995 sul riconoscimento dei diplomi di maturità2 liceali e secondo il regolamento di riconoscimento della maturità rilasciato dall EDK il 16 gennaio 19953; b) il nome della scuola; c) cognome, nome, luogo di nascita (nel caso di nazionalità non italiana: nazionalità e luogo di nascita) e data di nascita della o del titolare; d) l indicazione del periodo in cui la o il titolare ha frequentato la scuola, con la date esatte di ingresso e di uscita; e) il tema e la valutazione del lavoro di maturità, indicando se sia stato redatto individualmente o in gruppo; f) la firma del Capo del Dipartimento dell Educazione Cantonale così come della direttrice o del direttore della scuola. 1 redatto secondo l allegato. 2 SR 413.11. 3 sgs 230.11.

III. Disposizioni finali Abrogazione dell ordinamento precedente Art. 26. Il regolamento dell esame di maturità del llceo socio-commerciale della Scuola Svizzera di Roma del 26 giugno 1989 è stato abrogato con l inizio dell anno scolastico 2002/03. Disposizioni transitorie a) ripetizione dell esame Art. 27. Chi ha iniziato il liceo con il vecchio ordinamento e prosegue con il nuovo, sosterrà l esame di maturità secondo quest ultimo regolamento. Le materie in cui i voti di maturità abbiano raggiunto o superato il 4.5 saranno conteggiate. La direzione scolastica si assicurerà che nelle altre materie della ripetizione dell esame siano forniti nuovi voti d esperienza. Applicazione effettiva Art. 28. Questo regolamento è stato adottato per la prima volta per l esame di maturità della fine dell anno scolastico 2002/03 La Commissione di Patronato della Scuola Svizzera1 di Roma decide2 che: Il regolamento dell esame di maturità della Scuola Svizzera1 di Roma è autorizzato San Gallo, 1 febbraio 2001 Per la Commissione di Patronato della Scuola Svizzera1 di Roma Il Presidente Consiglere Hans Ulrich Stöckling, Il Segretario Direttore di reparto Thomas Gschwend, Disposizioni finali dell allegato II Chi non avrà superato l esame di maturità alla fine dell anno scolastico 2011/12, sosterrà la ripetizione dell esame secondo il vecchio ordinamento. L allegato II verrà applicato dal 1 settembre 2012 1 Modificato secondo l allegato II. 2 Cfr. articolo 3 lett. F del regolamento del Comitato dell Istruzione del Cantone San Gallo relativo al Patronato sulla Scuola Svizzera di Roma del 14 maggio 2003