del 16 dicembre 2005 (Stato 15 settembre 2018)

Documenti analoghi
del 16 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio 2018)

del 16 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio 2017)

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

Legge federale sugli stranieri

del 16 dicembre 2005 (Stato 1 ottobre 2015)

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli stranieri

del 16 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio 2009)

del 16 dicembre 2005 (Stato 1 luglio 2013)

Legge federale sugli stranieri

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

Ordinanza. del 22 maggio 2002 (Stato 1 giugno 2017) Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione

del 22 maggio 2002 (Stato 1 gennaio 2019)

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

del 13 agosto 2015 (Stato 15 aprile 2018)

Decreto federale Disegno

Legge federale sugli stranieri (LStr) (Integrazione)

(Ordinanza sull introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

Ordinanza. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. del 22 maggio 2002 (Stato 1 giugno 2009)

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli stranieri

Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri

Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri

Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS)

Accordo

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

[Codice QR] La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata.

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre , decreta:

Decreto federale. Art. 1

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

(Sviluppo dell acquis di Schengen) Disegno

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Decreto federale. del 26 settembre 2014

Ordinanza. Modifica del 13 marzo Il Consiglio federale svizzero ordina:

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Legge federale sugli stranieri

Decreto federale. Disegno

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a novità connesse all acquis di Dublino/Eurodac

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre 2018)

Legge federale sugli assegni familiari nell agricoltura

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del...

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza sull integrazione degli stranieri

Legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l aiuto umanitario internazionali

Legge federale concernente la revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell 8 giugno (del 23 giugno 2009)

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Ordinanza sull integrazione degli stranieri

Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri

Codice civile svizzero

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Updates. Internazionale. Stato: 1 gennaio Revisioni. Revisioni. Centro d informazione AVS/AI. Centro d informazione AVS/AI

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr)

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Scambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla regolamentazione della circolazione delle persone tra i due Stati

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione

in esecuzione dell articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale 1, visto il messaggio del Consiglio federale del..,

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Ordinanza che limita l effettivo degli stranieri

Legge federale su la costituzione di riserve di crisi da parte dell economia privata

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Ordinanza sugli assegni familiari nell agricoltura

Transcript:

Legge federale sugli stranieri (LStr) 142.20 del 16 dicembre 2005 (Stato 15 settembre 2018) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale dell 8 marzo 2002 2, decreta: Capitolo 1: Oggetto e campo d applicazione Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina l entrata, la partenza, il soggiorno e il ricongiungimento familiare degli stranieri in Svizzera. Essa disciplina inoltre la promozione della loro integrazione. Art. 2 Campo d applicazione 1 La presente legge si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera. 2 Ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea (CE) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l Accordo del 21 giugno 1999 3 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli. 3 Ai cittadini degli Stati membri dell Associazione europea di libero scambio (AELS) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l Accordo del 21 giugno 2001 4 di emendamento della Convenzione istitutiva dell Associazione europea di libero scambio non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli. RU 2007 5437 1 RS 101 2 FF 2002 3327 3 RS 0.142.112.681 4 RS 0.632.31. Per i rapporti Svizzera-Liechtenstein si applica il Prot. del 21 giu. 2001, il quale è parte integrante dell Acc. 1

142.20 Migrazione 4 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplino disposizioni divergenti. 5 5 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell allegato 1 numero 1. 6 Capitolo 2: Principi dell ammissione e dell integrazione Art. 3 Ammissione 1 L ammissione in Svizzera dello straniero che esercita un attività lucrativa è subordinata all interesse dell economia svizzera; sono determinanti le opportunità di integrazione duratura nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociale e sociopolitico. È tenuto conto adeguatamente dei bisogni culturali e scientifici della Svizzera. 2 Lo straniero è inoltre ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell unione familiare lo esigono. 3 Nell ammissione di stranieri è tenuto conto dell evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera. Art. 4 Integrazione 1 L integrazione mira alla convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza. 2 L integrazione è volta a garantire agli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società. 3 L integrazione presuppone la volontà degli stranieri di integrarsi nella società e un atteggiamento di apertura da parte della popolazione svizzera. 4 Occorre che gli stranieri si familiarizzino con la realtà sociale e le condizioni di vita in Svizzera, segnatamente imparando una lingua nazionale. 5 Introdotto dall art. 127 qui avanti. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149). 6 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149). 2

Stranieri. LF 142.20 Capitolo 3: Entrata e partenza Art. 5 Condizioni d entrata 1 Lo straniero che intende entrare in Svizzera: a. dev essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto; b. deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno; c. non deve costituire un pericolo per l ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera; e d. 7 non dev essere oggetto di una misura di respingimento né di un espulsione ai sensi dell articolo 66a o 66a bis del Codice penale (CP) 8 o dell articolo 49a o 49a bis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 9 (CPM). 2 Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente. 3 10 4 Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine. 11 Art. 6 Rilascio del visto 1 Il visto è rilasciato, su incarico della competente autorità federale o cantonale, dalla rappresentanza svizzera all estero o da un altra autorità designata dal Consiglio federale. 2 In caso di rifiuto del visto per un soggiorno non sottostante a permesso (art. 10), la competente rappresentanza all estero emana, mediante un modulo, una decisione a nome della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) 12 o del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), a seconda della sfera di competenze. Il Consiglio federale può prevedere che anche altri servizi del DFAE siano abilitati a emanare decisioni a nome del DFAE. 13 2bis Contro una decisione secondo il capoverso 2 può essere fatta opposizione scritta entro 30 giorni all autorità che ha emanato la decisione (SEM o DFAE). L arti- 7 Nuovo testo giusta il n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1 gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). 8 RS 311.0 9 RS 321.0 10 Abrogato dall art. 127 qui avanti, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a). 11 Nuovo testo giusta l art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a). 12 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1 gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d informazione), in vigore dal 1 ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195). 3

142.20 Migrazione colo 63 della legge federale del 20 dicembre 1968 14 sulla procedura amministrativa si applica per analogia. 15 3 Per la copertura di eventuali spese di soggiorno, assistenza o connesse al viaggio di ritorno, possono essere richieste una dichiarazione di garanzia temporanea, una cauzione o altre garanzie. 16 Art. 7 17 Passaggio di confine e controlli al confine 1 L entrata in Svizzera e la partenza dalla Svizzera sono rette dagli Accordi riguardanti l associazione alla normativa di Schengen. 2 Il Consiglio federale disciplina i controlli sulle persone che possono essere svolti al confine in conformità degli Accordi suddetti. Se l entrata è rifiutata, l autorità competente per il controllo al confine emana una decisione di allontanamento secondo l articolo 64. 18 3 Se, secondo gli articoli 27, 28 o 29 del codice frontiere Schengen 19, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l entrata è rifiutata, l autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. Il rifiuto d entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo. 20 14 RS 172.021 15 Introdotto dall art. 2 n. 1 del DF dell 11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d informazione visti (VIS) (RU 2010 2063; FF 2009 3629). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014, in vigore dal 1 ott. 2015 (RU 2015 3023, FF 2013 2195). 16 Nuovo testo giusta l art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a). 17 Nuovo testo giusta l art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a). 18 Nuovo testo giusta l art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1 gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737). 19 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1. 20 Introdotto dall all. al DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen (RU 2008 5629 5405 art. 2 lett. b; FF 2007 7149). Nuovo testo giusta il n. 1 dell all. al DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561). 4

Stranieri. LF 142.20 Art. 8 21 Art. 9 Competenza in materia di controllo al confine 1 I Cantoni eseguono il controllo delle persone sul loro territorio sovrano. 2 D intesa con i Cantoni di confine, il Consiglio federale disciplina il controllo delle persone da parte della Confederazione nell area di confine. Capitolo 4: Obbligo del permesso e di notificazione Art. 10 Soggiorno senza attività lucrativa 1 Per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa lo straniero non necessita di un permesso; se nel visto è fissato un soggiorno di durata inferiore, vale questa durata. 2 Lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso. Il permesso va chiesto prima dell entrata in Svizzera all autorità competente per il luogo di residenza previsto. Rimane salvo l articolo 17 capoverso 2. Art. 11 Soggiorno con attività lucrativa 1 Lo straniero che intende esercitare un attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all autorità competente per il luogo di lavoro previsto. 2 È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso. 3 Se si tratta di attività lucrativa dipendente, il permesso dev essere chiesto dal datore di lavoro. Art. 12 Notificazione 1 Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera prima della scadenza del soggiorno esente da permesso o prima di iniziare un attività lucrativa. 2 Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi presso l autorità competente per il nuovo luogo di residenza. 3 Il Consiglio federale stabilisce i termini di notificazione. 21 Abrogato dall art. 127 qui avanti, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a). 5

142.20 Migrazione Art. 13 Procedura di permesso e procedura di notificazione 1 All atto della notificazione, lo straniero deve presentare un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i documenti di legittimazione riconosciuti. 2 L autorità competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello Stato d origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la procedura. 3 La notificazione può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall autorità competente. Art. 14 Deroghe all obbligo del permesso e di notificazione Il Consiglio federale può emanare disposizioni più favorevoli in merito all obbligo del permesso e di notificazione, segnatamente allo scopo di facilitare servizi transfrontalieri temporanei. Art. 15 Notificazione della partenza Lo straniero titolare di un permesso deve notificare all autorità competente per il luogo di residenza la propria partenza per un altro Comune o Cantone oppure per l estero. Art. 16 Notificazione in caso di alloggio a pagamento Chi dà alloggio a pagamento deve notificare lo straniero all autorità cantonale competente. Art. 17 Regolamentazione del soggiorno fino alla decisione relativa al permesso 1 Lo straniero entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la decisione all estero. 2 Se è manifesto che le condizioni d ammissione saranno adempite, l autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la procedura. Capitolo 5: Condizioni d ammissione Sezione 1: Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa Art. 18 Esercizio di un attività lucrativa dipendente Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un attività lucrativa dipendente se: 6

Stranieri. LF 142.20 a. l ammissione è nell interesse dell economia svizzera; b. un datore di lavoro ne ha fatto domanda; e c. sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20 25. Art. 19 Esercizio di un attività lucrativa indipendente Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un attività lucrativa indipendente se: a. l ammissione è nell interesse dell economia svizzera; b. sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all esercizio di tale attività; c 22 dispone di una base esistenziale sufficiente e autonoma; e d. 23 sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20 e 23 25. Art. 20 Misure limitative 1 Il Consiglio federale può limitare il numero dei primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora (art. 32 e 33) per l esercizio di un attività lucrativa. Esso consulta preventivamente i Cantoni e le parti sociali. 2 Il Consiglio federale può stabilire contingenti massimi per la Confederazione e i Cantoni. 3 La SEM può emanare decisioni per primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora computandoli sui contingenti federali oppure aumentare i contingenti cantonali. Essa tiene conto dei bisogni dei Cantoni e dell interesse dell economia svizzera. Art. 21 Priorità 1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un attività lucrativa unicamente se è dimostrato che per tale attività non è possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone che corrisponda al profilo richiesto. 2 Sono considerati lavoratori indigeni: a. i cittadini svizzeri; b. i titolari di un permesso di domicilio; c. i titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un attività lucrativa; 22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell immigrazione e miglioramenti nell esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1 lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621). 23 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell immigrazione e miglioramenti nell esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1 lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621). 7

142.20 Migrazione d. 24 le persone ammesse provvisoriamente; e. 25 le persone alle quali è stata concessa protezione provvisoria e che sono titolari di un permesso per l esercizio di un attività lucrativa. 3 In deroga al capoverso 1, lo straniero con diploma universitario svizzero può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico. È ammesso provvisoriamente per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della sua formazione o della sua formazione continua in Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa. 26 27 Art. 21a 28 Misure riguardanti le persone in cerca d impiego 1 Il Consiglio federale adotta misure per sfruttare integralmente il potenziale della forza lavoro indigena. Consulta previamente i Cantoni e le parti sociali. 2 Se in determinati gruppi professionali, settori di attività o regioni economiche si registra un tasso di disoccupazione superiore alla media, vanno adottate misure temporanee per favorire le persone in cerca d impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento. Le misure possono essere circoscritte a singole regioni economiche. 3 Nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media, i datori di lavoro annunciano al servizio pubblico di collocamento i posti di lavoro vacanti. L accesso alle informazioni riguardanti i posti annunciati è riservato, per un periodo di tempo limitato, alle persone che sono registrate presso il servizio pubblico di collocamento in Svizzera. 4 Il servizio pubblico di collocamento trasmette al datore di lavoro, entro breve termine, i dossier delle persone in cerca d impiego che sono registrate e che ritiene adeguate. Il datore di lavoro invita i candidati che corrispondono al profilo richiesto a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale. I risultati sono comunicati al servizio pubblico di collocamento. 5 I posti di lavoro vacanti di cui al capoverso 3 che vengono occupati da persone in cerca d impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento non devono essere annunciati al servizio pubblico di collocamento. 24 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell immigrazione e miglioramenti nell esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1 lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621). 25 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell immigrazione e miglioramenti nell esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1 lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621). 26 Nuovo testo del per. giusta il n. 1 dell all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1 gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). 27 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero, in vigore dal 1 gen. 2011 (RU 2010 5957; FF 2010 351 367). 28 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell immigrazione e miglioramenti nell esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1 lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621). 8

Stranieri. LF 142.20 6 Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni all obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti di cui al capoverso 3, in particolare per tenere conto della specifica situazione di aziende familiari o nel caso di persone che hanno già lavorato per lo stesso datore di lavoro; prima di emanare le disposizioni d esecuzione consulta i Cantoni e le parti sociali. Periodicamente stila inoltre elenchi dei gruppi professionali e dei settori di attività con un tasso di disoccupazione superiore alla media nei quali vige l obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti. 7 Se le condizioni di cui al capoverso 2 sono soddisfatte, il Cantone può chiedere al Consiglio federale l introduzione dell obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti. 8 Se le misure di cui ai capoversi 1 5 non producono gli effetti auspicati o emergono nuovi problemi, il Consiglio federale sottopone all Assemblea federale misure addizionali, dopo aver consultato i Cantoni e le parti sociali. In caso di problemi gravi, in particolare legati ai frontalieri, il Cantone può chiedere al Consiglio federale di adottare ulteriori misure. Art. 22 Condizioni di salario e di lavoro Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un attività lucrativa unicamente se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore. Art. 23 Condizioni personali 1 Il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati. 2 All atto del rilascio del permesso di dimora occorre inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l età dell interessato ne lascino presagire un integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico. 3 In deroga ai capoversi 1 e 2, possono essere ammessi in Svizzera: a. investitori e imprenditori che mantengono posti di lavoro o ne creano di nuovi; b. persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo; c. persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno; d. persone trasferite in Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale; e. persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di relazioni d affari internazionali importanti dal punto di vista economico. Art. 24 Abitazione Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un attività lucrativa unicamente se dispone di un abitazione conforme ai suoi bisogni. 9

142.20 Migrazione Art. 25 Ammissione di frontalieri 1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un attività lucrativa come frontaliero unicamente se: a. fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera; e b. lavora in Svizzera entro la zona di frontiera. 2 Gli articoli 20, 23 e 24 non sono applicabili. Art. 26 Ammissione di servizi transfrontalieri 1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per prestare servizi transfrontalieri temporanei unicamente se la sua attività è nell interesse dell economia svizzera. 2 Si applicano per analogia le condizioni di cui agli articoli 20, 22 e 23. Sezione 2: Ammissione per un soggiorno senza attività lucrativa Art. 27 Formazione e formazione continua 29 1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o una formazione continua se: 30 a. 31 la direzione dell istituto scolastico conferma che la formazione o la formazione continua può essere intrapresa; b. vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni; c. dispone dei mezzi finanziari necessari; e d. 32 possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o la formazione continua previste. 2 Per i minorenni, dev essere garantito che qualcuno li assista adeguatamente. 3 La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l interruzione della formazione o della formazione continua è retta dalle condizioni generali di ammissione della presente legge. 33 29 Nuovo testo giusta il n. 1 dell all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1 gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). 30 Nuovo testo giusta il n. 1 dell all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1 gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). 31 Nuovo testo giusta il n. 1 dell all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1 gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). 32 Nuovo testo giusta il n. 1 dell all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1 gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). 33 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero (RU 2010 5957; FF 2010 351 367). Nuovo testo giusta il n. 1 dell all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1 gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). 10

Stranieri. LF 142.20 Art. 28 Redditieri Lo straniero che non esercita più un attività lucrativa può essere ammesso in Svizzera se: a. ha raggiunto l età minima fissata dal Consiglio federale; b. possiede legami personali particolari con la Svizzera; e c. dispone dei mezzi finanziari necessari. Art. 29 Cure mediche Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per ricevere cure mediche. Il finanziamento e la partenza dalla Svizzera devono essere garantiti. Art. 29a 34 Ricerca di un impiego Lo straniero che soggiorna in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego e i suoi familiari non hanno diritto all aiuto sociale. Sezione 3: Deroghe alle condizioni d ammissione Art. 30 1 È possibile derogare alle condizioni d ammissione (art. 18 29) al fine di: a. disciplinare l attività lucrativa degli stranieri ammessi in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare, purché non sussista un diritto ad esercitare un attività lucrativa (art. 46); b. tenere conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici; c. disciplinare il soggiorno dei minori affiliati; d. proteggere le persone particolarmente esposte al pericolo di sfruttamento nel contesto della loro attività lucrativa; e. 35 disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani, nonché delle persone che collaborano con le autorità di perseguimento penale nell ambito di un programma di protezione dei testimoni svizzero, estero o di un tribunale penale internazionale; f. consentire soggiorni nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica; 34 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell immigrazione e miglioramenti nell esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1 lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621). 35 Nuovo testo giusta il n. 1 dell all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1 gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1). 11

142.20 Migrazione g. 36 agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale, nonché la formazione professionale e la formazione professionale continua; h. semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale; i. 37 j. 38 consentire soggiorni di formazione continua in Svizzera a impiegati alla pari collocati da un organizzazione riconosciuta; k. agevolare la riammissione degli stranieri ex titolari di un permesso di dimora o di domicilio; l. disciplinare l attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l asilo (art. 43 della L del 26 giu. 1998 39 sull asilo, LAsi), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi). 2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni generali e disciplina la procedura. Sezione 4: Apolidi Art. 31 1 Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui soggiornano legalmente. 2 Agli apolidi che adempiono le fattispecie di cui all articolo 83 capoverso 7 si applicano le disposizioni concernenti gli stranieri ammessi provvisoriamente secondo l articolo 83 capoverso 8. 3... 40 Capitolo 6: Regolamentazione del soggiorno Art. 32 Permesso di soggiorno di breve durata 1 Per soggiorni di un anno al massimo è rilasciato un permesso di breve durata. 36 Nuovo testo giusta il n. 1 dell all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1 gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). 37 Abrogata dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero), con effetto dal 1 gen. 2011 (RU 2010 5957; FF 2010 351 367). 38 Nuovo testo giusta il n. 1 dell all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1 gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). 39 RS 142.31 40 Abrogato dal n. 1 dell all. all O del 25 set. 2015, con effetto dal 1 gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917). 12

Stranieri. LF 142.20 2 Esso è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni. 3 Può essere prorogato fino a due anni. Il cambiamento d impiego è possibile solo per motivi gravi. 4 Un nuovo permesso di breve durata può essere rilasciato solo dopo un adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera. Art. 33 Permesso di dimora 1 Per soggiorni di oltre un anno è rilasciato un permesso di dimora. 2 Il permesso di dimora è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni. 3 È di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l articolo 62 capoverso 1 41. Art. 34 Permesso di domicilio 1 Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni. 2 Il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero che: a. ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora; e b. non sussistono motivi di revoca secondo l articolo 62 capoverso 1. 3 Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno più breve se motivi gravi lo giustificano. 4 Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se lo straniero è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale. 5 I soggiorni temporanei non sono presi in considerazione per il computo dei cinque anni giusta i capoversi 2 lettera a e 4. 42 I soggiorni in vista di una formazione o di una formazione continua (art. 27) sono presi in considerazione se al termine degli stessi la persona interessata è stata titolare di un permesso di dimora duraturo per un periodo ininterrotto di due anni. 43 41 Nuovo rimando giusta il n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1 gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero), in vigore dal 1 gen. 2011 (RU 2010 5957; FF 2010 351 367). 43 Nuovo testo del per. giusta il n. 1 dell all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1 gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). 13

142.20 Migrazione Art. 35 Permesso per frontalieri 1 Il permesso per frontalieri è rilasciato per un attività lucrativa entro la zona di frontiera (art. 25). 2 Il titolare del permesso per frontalieri deve recarsi almeno una volta alla settimana al suo luogo di residenza all estero; il permesso può essere vincolato ad altre condizioni. 3 Il permesso per frontalieri è di durata limitata e può essere prorogato. 4 Dopo un attività lucrativa ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto alla proroga del permesso se non sussistono motivi di revoca secondo l articolo 62 capoverso 1. Art. 36 Luogo di residenza Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio può scegliere liberamente il luogo di residenza entro il Cantone che ha rilasciato il permesso. Art. 37 Trasferimento della residenza in un altro Cantone 1 Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo Cantone. 2 Il titolare di un permesso di dimora ha diritto di cambiare Cantone se non è disoccupato e non sussistono motivi di revoca secondo l articolo 62 capoverso 1. 3 Il titolare di un permesso di domicilio ha diritto di cambiare Cantone se non sussistano motivi di revoca secondo l articolo 63. 4 Per soggiornare temporaneamente in un altro Cantone non è necessario alcun permesso. Art. 38 Attività lucrativa 1 Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata ammesso in Svizzera per esercitare un attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Il cambiamento d impiego può essere autorizzato se sussistono motivi gravi e sono adempite le condizioni di cui agli articoli 22 e 23. 2 Il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per esercitare un attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Egli non necessita di un autorizzazione per cambiare impiego. 3 Il titolare di un permesso di dimora può essere autorizzato a passare da un attività dipendente a un attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all articolo 19 lettere a e b. 4 Il titolare di un permesso di domicilio può esercitare un attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera. 14

Stranieri. LF 142.20 Art. 39 Attività lucrativa dei frontalieri 1 Il titolare di un permesso per frontalieri può esercitare temporaneamente la sua attività lucrativa fuori della zona di frontiera. Se intende trasferire il centro della sua attività nella zona di frontiera di un altro Cantone, deve richiedere un permesso del nuovo Cantone. Dopo un attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento di Cantone. 2 Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 21 e 22. Dopo un attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento d impiego. 3 Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a passare da un attività dipendente a un attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all articolo 19 lettere a e b. Art. 40 Autorità competenti per il rilascio dei permessi e decisione preliminare delle autorità preposte al mercato del lavoro 1 I permessi di cui agli articoli 32 35 e 37 39 sono rilasciati dai Cantoni. È fatta salva la competenza dell autorità federale nel contesto di misure limitative (art. 20) e di deroghe alle condizioni d ammissione (art. 30) e alla procedura d approvazione (art. 99). 2 Se non sussiste un diritto all esercizio di un attività lucrativa, è necessaria una decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l esercizio di un attività lucrativa, il cambiamento d impiego o il passaggio a un attività indipendente. 3 Se un Cantone chiede il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora computato sui contingenti della Confederazione, la decisione preliminare è emanata dalla SEM. Art. 41 Carte di soggiorno 1 Con il permesso, lo straniero riceve di norma una carta di soggiorno. 2 Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 83) riceve una carta di soggiorno che ne indica la condizione giuridica. 3 La carta di soggiorno per i titolari del permesso di domicilio è rilasciata a fini di controllo per una durata di cinque anni. 4 La carta di soggiorno può essere provvista di un microchip. Questo contiene l immagine del viso e le impronte digitali del titolare, nonché i dati iscritti nella zona a lettura ottica. 44 44 Nuovo testo giusta l art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51). 15

142.20 Migrazione 5 Il Consiglio federale stabilisce quali persone dispongono di una carta di soggiorno provvista di microchip e quali dati devono essere registrati nello stesso. 45 6 La SEM determina forma e contenuto delle carte di soggiorno. Può affidarne parzialmente o interamente l allestimento a terzi. 46 Art. 41a 47 Sicurezza e lettura del microchip 1 Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti tecnici. 2 Il Consiglio federale può concludere con gli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen e con altri Stati trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip, purché gli Stati interessati dispongano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera. Art. 41b 48 Servizio incaricato dell allestimento delle carte di soggiorno biometriche 1 Il servizio incaricato dell allestimento delle carte di soggiorno biometriche e gli appaltatori generali interessati devono dimostrare di: a. possedere le conoscenze specialistiche e le qualifiche necessarie; b. garantire una produzione sicura, di alta qualità, puntuale e conforme alle pertinenti specifiche; c. garantire il rispetto della protezione dei dati; e d. disporre di sufficienti risorse finanziarie. 2 Gli aventi economicamente diritto, i titolari di quote, i membri del consiglio di amministrazione o di un organo analogo, i membri della direzione e le altre persone che hanno o possono avere un influenza determinante sull impresa o sulla produzione delle carte di soggiorno biometriche devono godere di buona reputazione. 45 Introdotto dall art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51). 46 Introdotto dall art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51). 47 Introdotto dall art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51). 48 Introdotto dall art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51). 16

Stranieri. LF 142.20 Possono essere eseguiti controlli di sicurezza ai sensi dell articolo 6 dell ordinanza del 19 dicembre 2001 49 sui controlli di sicurezza relativi alle persone. 3 La SEM può esigere in ogni tempo i documenti necessari per la verifica dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. Se il servizio incaricato dell allestimento delle carte di soggiorno biometriche fa parte di un gruppo di imprese, tali requisiti si applicano all intero gruppo. 4 Le disposizioni di cui ai capoversi 1 3 sono applicabili ai prestatori di servizi e ai fornitori se le loro prestazioni rivestono un importanza determinante per la produzione delle carte di soggiorno biometriche. 5 Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori requisiti applicabili al servizio incaricato dell allestimento delle carte di soggiorno biometriche, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori. Capitolo 7: Ricongiungimento familiare Art. 42 Familiari di cittadini svizzeri 1 I coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro. 2 I familiari stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se sono in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato loro da uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo di libera circolazione delle persone. Sono considerati familiari: a. il coniuge e i parenti in linea discendente, se minori di 21 anni o a carico; b. i parenti e gli affini in linea ascendente, se a carico. 3 Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio. 4 I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio. Art. 43 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio 1 Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con lui. 2 Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio. 3 I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio. 49 [RU 2002 377, 2005 4571, 2006 4177 art. 13 4705 n. II 1, 2008 4943 n. I 3 5747 all. n. 2, 2009 6937 all. 4 n. II 2. RU 2011 1031 art. 31 cpv. 1]. Vedi ora l O del 4 mar. 2011 (RS 120.4). 17

142.20 Migrazione Art. 44 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato un permesso di dimora se: a. coabitano con lui; b. vi è a disposizione un abitazione conforme ai loro bisogni; e c. non dipendono dall aiuto sociale. Art. 45 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di soggiorno di breve durata Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata se: a. coabitano con lui; b. vi è a disposizione un abitazione conforme ai loro bisogni; e c. non dipendono dall aiuto sociale. Art. 45a 50 Nullità del matrimonio Se nell ambito della verifica dell adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare con il coniuge secondo gli articoli 42 45 le autorità competenti rilevano indizi di una causa di nullità conformemente all articolo 105 numero 5 o 6 del Codice civile 51 (CC), ne informano l autorità competente secondo l articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare con il coniuge è sospesa fino alla decisione di quest autorità. Se l autorità promuove un azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Art. 46 Attività lucrativa del coniuge e dei figli Il coniuge e i figli di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 42 44) possono esercitare un attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera. Art. 47 Termine per il ricongiungimento familiare 1 Il diritto al ricongiungimento familiare dev essere fatto valere entro cinque anni. Per i figli con più di 12 anni il termine si riduce a 12 mesi. 2 Questi termini non si applicano per il ricongiungimento familiare secondo l articolo 42 capoverso 2. 3 Il termine decorre: 50 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1 lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987). 51 RS 210 18

Stranieri. LF 142.20 a. dal momento dell entrata in Svizzera o dell insorgere del legame familiare, per i familiari di un cittadino svizzero secondo l articolo 42 capoverso 1; b. con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l insorgere del legame familiare, per i familiari di uno straniero. 4 Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni vengono sentiti in merito al ricongiungimento. Art. 48 Affiliati in vista d adozione 1 L affiliato ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se: a. ne è prevista l adozione in Svizzera; b. sono adempite le disposizioni di diritto civile sul collocamento in vista d adozione; e c. l entrata in Svizzera a scopo di adozione è avvenuto legalmente. 2 Se l adozione prevista non ha luogo, sussiste un diritto alla proroga del permesso di dimora e, dopo cinque anni a decorrere dall entrata in Svizzera, al rilascio del permesso di domicilio. Art. 49 Deroghe all esigenza della coabitazione L esigenza della coabitazione secondo gli articoli 42 44 non è applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere. Art. 50 Scioglimento della comunità familiare 1 Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 42 e 43 sussiste se: a. l unione coniugale è durata almeno tre anni e l integrazione è avvenuta con successo; o b. gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera. 2 Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, che il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel Paese d origine risulta fortemente compromessa. 52 3 Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall articolo 34. 52 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1 lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987). 19

142.20 Migrazione Art. 51 Estinzione del diritto al ricongiungimento familiare 1 I diritti giusta l articolo 42 si estinguono se: a. sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d esecuzione sull ammissione e sul soggiorno; b. sussistono motivi di revoca secondo l articolo 63. 2 I diritti giusta gli articoli 43, 48 e 50 si estinguono se: a. sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d esecuzione sull ammissione e sul soggiorno; b. sussistono motivi di revoca secondo l articolo 62 capoverso 1. Art. 52 Unione domestica registrata Le disposizioni del presente capitolo concernenti il coniuge straniero si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali. Capitolo 8: Integrazione Art. 53 Promozione dell integrazione 1 Nell adempiere i loro compiti rispettivi, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono conto delle esigenze dell integrazione. 2 Essi creano condizioni quadro favorevoli alla parità di opportunità e alla partecipazione della popolazione straniera alla vita pubblica. 3 Essi incoraggiano segnatamente l apprendimento della lingua, l avanzamento professionale, la previdenza per la salute nonché tutto quanto è in grado di facilitare la comprensione reciproca della popolazione svizzera e straniera e la loro convivenza. 4 Essi tengono conto delle esigenze particolari dell integrazione delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti. 5 Le autorità federali, cantonali e comunali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e le associazioni degli stranieri cooperano nel lavoro d integrazione. 6 Le autorità cantonali di aiuto sociale annunciano al servizio pubblico di collocamento i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente che non hanno un impiego. 53 53 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell immigrazione e miglioramenti nell esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1 lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621). 20

Stranieri. LF 142.20 Art. 54 Considerazione del grado d integrazione 1 Il rilascio di un permesso di dimora o di soggiorno di breve durata può essere vincolato alla condizione che lo straniero frequenti un corso di lingue o d integrazione. Ciò vale anche per il rilascio di un permesso nel contesto del ricongiungimento familiare (art. 43 45). L obbligo di frequentare un corso può essere stabilito in un accordo d integrazione. 2 Il grado d integrazione è preso in considerazione per il rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 4) e nelle decisioni discrezionali delle autorità, segnatamente in merito a misure di allontanamento e di espulsione, nonché in merito a divieti d entrata (art. 96). Art. 55 54 Contributi finanziari 1 La Confederazione contribuisce finanziariamente all integrazione conformemente ai capoversi 2 e 3. Tali contributi completano le spese sostenute dai Cantoni a favore dell integrazione. 2 I contributi per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, per i quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese d aiuto sociale secondo l articolo 87 della presente legge e gli articoli 88 e 89 LAsi 55, sono versati sotto forma di somme forfettarie per l integrazione o di finanziamenti destinati a programmi cantonali d integrazione. Possono essere subordinati al raggiungimento di obiettivi sociopolitici e limitati a determinati gruppi di persone. 3 Gli altri contributi sono versati per il finanziamento di programmi cantonali di integrazione nonché per programmi e progetti di portata nazionale volti a promuovere l integrazione degli stranieri a prescindere dal loro statuto. Il coordinamento e lo svolgimento delle attività nell ambito dei programmi e progetti possono essere affidati a terzi. 4 Il Consiglio federale fissa l importo dei contributi della Confederazione secondo i capoversi 2 e 3. 5 Il Consiglio federale designa i settori da promuovere e disciplina i dettagli della procedura di cui ai capoversi 2 e 3. Art. 56 Informazione 1 Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono a un adeguata informazione degli stranieri sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera, segnatamente sui loro diritti e doveri. 2 Gli stranieri sono informati circa le offerte esistenti in materia di promozione dell integrazione. 54 Nuovo testo giusta il n. 1 dell all. alla LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1 gen. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889 6503). 55 RS 142.31 21

142.20 Migrazione 3 Confederazione, Cantoni e Comuni informano la popolazione sulla politica migratoria e sulla situazione particolare degli stranieri. Art. 57 Coordinamento dell integrazione 1 La SEM coordina i provvedimenti dei servizi federali per l integrazione degli stranieri, segnatamente nei settori dell assicurazione contro la disoccupazione, della formazione professionale e della sanità. 2 Essa assicura lo scambio d informazioni e di esperienze con i Cantoni. 3 I Cantoni designano un servizio che funga da interlocutore della SEM nelle questioni inerenti all integrazione. Art. 58 56 Commissione della migrazione 1 Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di stranieri e svizzeri. 2 La commissione si occupa delle questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dall entrata, dalla dimora e dal ritorno di tutti gli stranieri, comprese le persone del settore dell asilo. 3 La commissione collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali nonché con le organizzazioni non governative attive nella migrazione, segnatamente con le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri attive nel settore dell integrazione. Essa prende parte allo scambio di opinioni ed esperienze a livello internazionale. 4 La commissione può essere sentita su questioni di principio inerenti alla promozione dell integrazione. È autorizzata a chiedere il versamento di contributi finanziari alla SEM per svolgere progetti d integrazione di portata nazionale. 5 Il Consiglio federale può attribuire altri compiti alla commissione. Capitolo 9: Documenti di viaggio Art. 59 1 La SEM può rilasciare un documento di viaggio allo straniero privo di documenti. 2 Ha diritto a un documento di viaggio lo straniero che: a. è considerato rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 57 sullo statuto dei rifugiati; b. è riconosciuto apolide dalla Svizzera ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 58 sullo statuto degli apolidi; 56 Nuovo testo giusta il n. 1 dell all. alla LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1 gen. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889 6503). 57 RS 0.142.30 58 RS 0.142.40 22