IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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1 di 12 D.P.R. 13-3-1986 n. 135 Approvazione del regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100. D.P.R. 13 marzo 1986, n. 135 (1). Approvazione del regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100. (2) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 30, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo il quale i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con apposito regolamento; Sentito il Comitato nazionale dell'ordine della sicurezza pubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1986; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze; Emana il seguente decreto: È ap provato l' annesso r egolamento c he s tabilisce i c riteri p er la d eterminazione d ell'armamento in d otazione all'amministrazione della pubblica s icurezza e al personale della Polizia di Stato c he espleta funzioni di polizia, vistato dal ministro proponente (3). (3) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia 1. Generalità. TITOLO I Disposizioni generali L'armamento in dotazione all'amministrazione della pubblica s icurezza ed al personale dei ruoli della Polizia di Stato c he s volge fu nzioni d i p olizia è a deguato e p roporzionato a lle e sigenze d ella t utela d ell'ordine e d ella sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali (4). (4) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359.

2 di 12 2. Armamento. L'armamento in dotazione all'amministrazione della Pubblica Sicurezza e al personale della Polizia di Stato c he espleta funzioni di polizia è: individuale di reparto. L'armamento di reparto si distingue in: ordinario speciale (5). (5) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 3. Armamento individuale - Definizione. L'armamento individuale è costituito dalle armi assegnate nominativamente agli appartenenti alla Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, e in dotazione personale per tutta a durata del rapporto di servizio. Esso consta di una pistola (6). (6) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 4. Doveri dell'assegnatario. L'assegnatario deve: a) custodire diligentemente l'arma e curarne responsabilmente ed in modo costante la manutenzione; b) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma; c) mantenere l'addestramento ricevuto, curando attivamente l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro a tal uopo organizzate dall'amministrazione. L'armamento individuale deve essere immediatamente versato all'ufficio o al reparto di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonché in ogni altro caso in cui l'amministrazione lo disponga con provvedimento motivato (7). (7) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 5. Armamento di reparto - Definizione. Costituiscono armamento di reparto le armi in c arico agli uffici o reparti e is tituti di is truzione. T ali armi s ono distribuite al personale comandato in operazioni di servizio secondo le esigenze o ai fini dell'addestramento e delle esercitazioni (8). (8) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 6. Armamento di reparto - Assegnazione. Le ar mi d i r eparto s ono a ssegnate d alla D irezione c entrale p er i s ervizi t ecnico-logistici e d ella g estione patrimoniale ag li u ffici, r eparti e is tituti d i is truzione in c onsiderazione d elle c aratteristiche d ei s ervizi e d egli obiettivi da conseguire. Le a rmi di r eparto s ono c onsegnate a l pe rsonale c omandato in o perazioni di s ervizio, o ppure a i fini de lle esercitazioni e de ll'addestramento, da l di rigente de ll'ufficio o da l c omandante de l r eparto o da l di rettore dell'istituto, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'arma in rapporto alle esigenze. Le armi devono essere immediatamente riconsegnate al termine del servizio o a cessata esigenza (9).

3 di 12 (9) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 7. Armamento di reparto - Gestione e custodia. In ambito provinciale l'armamento è gestito dalla maggiore unità d'inquadramento, che ne cura la custodia in una armeria di reparto o in una o più armerie sussidiarie, in relazione a esigenze operative. Analogamente devono provvedere le scuole ed i reparti mobili. Le armerie d evono essere s istemate in lo cali p ossibilmente interni all'edificio, ubicati in modo d a c onsentire il controllo degli accessi, con porte e vani luce blindati e/o dotati di inferriate e grate: devono altresì disporre di idonee serrature e di congegni d'allarme. Presso gli altri edifici e comandi il quantitativo di armi di reparto strettamente indispensabile all'espletamento dei compiti giornalieri deve essere custodito in strutture metalliche ed idonei ambienti (10). (10) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 8. Armamento ordinario di reparto - Costituzione. Costituiscono armamento ordinario di reparto le armi per l'uso delle quali è richiesto addestramento obbligatorio di base per tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato dei ruoli che espletano funzioni di polizia. Esse sono: a) sfollagente ordinario; b) artifici; c) arma corta da addestramento; d) arma lunga da addestramento; e) fucile ad anima liscia; f) fucile o carabina ad anima rigata; g) fucile per proiettili neutralizzanti; h) pistola mitragliatrice; i) moschetto automatico; l) fucile mitragliatore (11). (11) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 9. Armamento speciale di reparto - Costituzione. L'armamento speciale di reparto è costituito dalle armi, di uso individuale o collettivo, il cui uso e consentito al personale che abbia conseguito una attestazione specifica di abilità. In situazioni di grave necessità ed urgenza il questore, ovvero il funzionario presente con qualifica più elevata, può

4 di 12 disporre l'impiego delle predette armi anche da parte di personale non munito dell'apposita abilitazione che dia adeguata garanzia nell'uso delle medesime. L'armamento speciale è costituito dalle seguenti armi: a) pistola semiautomatica; b) pistola a tamburo; c) pistola mitragliatrice; d) fucile o carabina ad anima rigata; e) arma collettiva automatica; f) arma collettiva a tiro curvo; g) armi autopropulse; h) bombe a mano o da fucile; i) esplosivi (12). (12) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. TITOLO II Caratteristiche dell'armamento in dotazione individuale 10. Pistola semiautomatica. La pistola semiautomatica in dotazione individuale deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 9 mm; chiusura: stabile; ripetizione: semiautomatica; capacità caricatore: non inferiore a 8 cartucce; azione: singola ovvero singola e doppia; sicura o sicure: ordinaria/prima monta del cane/percussore a lancio inerziale; mire: registrabili in direzione; lunghezza canna: 100/140 mm; peso in ordine d'impiego: non superiore a 1300 g (13). (13) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 11. Sfollagente. TITOLO III Caratteristiche dell'armamento in dotazione ordinaria di reparto

5 di 12 Lo s follagente in d otazione o rdinaria d i r eparto d eve e ssere in g omma o m ateriale s intetico, c ilindrico, intetnamente c avo, c on im pugnatura s canalata, a nello in lam ierino c on d oppia c ampanella, m oschettone e cinturino di cuoio fissato all'attacco o alla base dell'impugnatura, diametro di cm 3 e lunghezza compresa tra i cm 40 e i cm 60 (14). (14) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 12. Artifici. Gli artifici in dotazione ordinaria di reparto possono essere illuminanti, da segnalazione e sfollagente. Gli artifici illuminanti e da segnalazione sono costituiti da un involucro contenente una miscela in grado di emettere luce bianca o colorata, sono impiegabili con apposito strumento di lancio o con arma lunga. Gli a rtifici s follagente s i d istinguono in a rtifici p er la ncio a m ano e a rtifici p er la ncio c on id oneo s trumento. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela di CS o agenti similari, ad effetto neutralizzante reversibile (15). (15) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 13. Arma corta da addestramento. L'arma corta da addestramento in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 5,6 mm o 38 (nominale) o 9 mm; chiusura: stabile o a massa; ripetizione: ordinaria e/o semiautomatica, con azione singola e/o doppia; capacità serbatoio o tamburo: non inferiore a 5 cartucce; sicura o sicure: ordinaria/percussore lanciato/prima monta/cane rimbalzante; mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione; lunghezza canna: non superiore a 6''(152,4 mm); peso in ordine d'impiego: non superiore a 1,4 kg (16). (16) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 14. Arma lunga da addestramento. L'arma lunga da addestramento in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 5,6 mm/5,56 mm/7,62 mm; chiusura: stabile metastabile/a massa; ripetizione: ordinaria e/o semiautomatica e/o automatica; capacità: non inferiore a 5 cartucce; mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione; peso in ordine d'impiego: non superiore a 5,5 kg (17). (17) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 15. Fucile ad anima liscia. Il fucile ad anima liscia in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

6 di 12 calibro: 12; caricamento: multiplo; ripetizione: manuale e semiautomatica; alimentazione: serbatoio mobile o fisso; capacità: non inferiore a 4 cartucce; mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione; lunghezza canna: non inferiore a 45 cm; peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg (18). (18) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 16. Fucile/carabina ad anima rigata. Il fucile/carabina ad anima rigata in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 5,56 mm o 7,62 mm; chiusura: stabile o metastabile; ripetizione: manuale/semiautomatica e/o automatica; capacità: non inferiore a 5 cartucce; mire: registrabili in direzione ed elevazione; lunghezza canna: non inferiore a 30 cm; lunghezza totale: non superiore a 120 cm; peso in ordine d'impiego: non superiore a 4,5 kg (19). (19) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 17. Fucili per proiettili neutralizzanti. Il fucile per proiettili neutralizzanti o illuminanti o fumogeni in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: non inferiore a 37 mm; caricamento: singolo o multiplo; ripetizione (con caricamento multiplo): manuale e semiautomatica; alimentazione: serbatoio mobile o fisso; capacità (con caricamento multiplo); non inferiore a 4 cartucce; mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione; lunghezza canna: non inferiore a 8''(21 cm); lunghezza totale: non superiore a 110 cm; peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg (20). (20) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359.

7 di 12 18. Pistola mitragliatrice. La pistola mitragliatrice in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 9 mm; ripetizione: semiautomatica ed automatica; capacità: 15/40 cartucce; mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione; lunghezza canna: 150/250 mm; peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg (21). (21) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 19. Moschetto automatico. Il moschetto automatico in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 9 mm; chiusura: a massa; ripetizione: semiautomatica ed automatica; capacità: 15/40 cartucce; mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione; lunghezza canna; 150/250 mm; peso in ordine d'impiego: non superiore a 4,2 kg (22). (22) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 20. Fucile mitragliatore. Il fucile mitragliatore in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 5,56 mm/7,62 mm; chiusura: stabile o metastabile; ripetizione: semiautomatica ed automatica; alimentazione: serbatoio mobile o a nastro; capacità: minimo 20 cartucce; sicura o sicure: ordinarie e/o d'impugnatura; mire: registrabili/ottiche/notturne; lunghezza canna: non inferiore a 45 cm; lunghezza totale: non superiore a 120 cm; peso in ordine di impiego: non superiore a 12 kg (23). (23) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359.

8 di 12 TITOLO IV Caratteristiche dell'armamento in dotazione speciale di reparto 21. Pistola semiautomatica. La pistola semiautomatica in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 9 mm; chiusura: stabile o metastabile o a massa; ripetizione: semiautomatica; capacità caricatore: non inferiore a 5 cartucce; azione: singola e/o doppia; sicura o sicure; ordinaria/prima monta del cane/percussore lanciato; mire: fisse o registrabili; lunghezza canna: 100/150 mm; peso in ordine di impiego: non superiore a 1.300 g (eventuali accessori esclusi) (24). (24) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 22. Pistola a tamburo. La pistola a tamburo in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 38 o 357 o 9 parabellum; capacità tamburo: 5/6 cartucce; azione: singola e doppia; sicura: canne rimbalzante; mire: fisse o registrabili; lunghezza canna: compresa tra 2''e 6''(da 5 a 15 cm); peso in ordine di impiego: non superiore a 1.400 g (eventuali accessori esclusi) (25). (25) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 23. Pistola mitragliatrice. La pistola mitragliatrice in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 9 mm; chiusura: stabile o a massa; ripetizione: semiautomatica e automatica; capacità: 10/40 cartucce; mire: fisse/registrabili/ottiche/notturne; lunghezza canna: 100/250 mm; peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg (eventuali accessori esclusi) (26). (26) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359.

9 di 12 24. Fucile o carabina ad anima rigata. Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche; calibro: 5,6 mm/5,56 mm/7,62 mm; chiusura: stabile o metastabile o a massa; ripetizione: semiautomatica e automatica; capacità caricatore: non inferiore a 5 cartucce; mire: registrabili/ottiche/notturne; lunghezza canna: non inferiore a 30 cm; lunghezza totale: non superiore a 120 cm; peso in ordine di impiego: non superiore a 5 kg (eventuali accessori esclusi) (27). (27) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 25. Arma collettiva automatica. L'arma collettiva automatica in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 5,56 mm/7,62 mm/12.7; chiusura: stabile o metastabile; ripetizione: semiautomatica ed automatica; alimentazione: serbatoio mobile o a nastro; capacità: non inferiore a 20 cartucce; sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnaura; mire: registrabili od ottiche; lunghezza canna: non inferiore a 45 cm; lunghezza totale: non superiore a 165 cm; peso in ordine di impiego: non superiore a 60 kg (compreso l'affusto) (28). (28) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 26. Arma collettiva a tiro curvo. L'arma collettiva a tiro curvo in dotazione speciale di reparto deve essere idonea allo svolgimento di azione di accompagnamento, di arresto e nebbiogene; deve avere calibro non superiore a mm 81 (nominali) e peso in ordine di impiego non superiore a kg 60 (29). (29) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 27. Armi autopropulse. Le armi autopropulse in dotazione di reparto devono essere idonee allo svolgimento di azioni e contro opere resistenti; devono avere un calibro non superiore a mm 90 e peso in ordine di impiego non superiore a kg 20 (30). (30) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359.

10 di 12 28. Bombe a mano/da fucile. Le bombe in dotazione di reparto possono essere del tipo a percussione o a tempo, lanciabili a mano o con arma lunga, atte all'impiego contro bersagli animati o bersagli dotati di modesta blindatura (31). (31) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 29. Esplosivi. Gli esplosivi in dotazione di reparto possono essere da scoppio, da mina e innescanti (32). (32) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 30. Armi ad aria/gas compressi. TITOLO V Dotazioni varie Ai fini addestrativi l'amministrazione può dotarsi di armi corte e lunghe ad aria compressa o gas compresso in cal. 4,5 mm (33). (33) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 31. Armi bianche. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi bianche per impieghi operativi o di rappresentanza. Il personale dirigente e direttivo porta la sciabola con la divisa di rappresentanza; la sciabola è altresì armamento ordinario di reparto per il personale impiegato nei servizi di onore e di rappresentanza nonché per i reparti di servizio a cavallo. Il coltello-pugnale è armamento ordinario di reparto per il personale in servizio aereo, subacqueo, di montagna e di sicurezza (34). (34) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 32. Armi ad esclusivo uso sportivo. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi corte e lunghe ad esclusivo uso sportivo (35). (35) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 33. Accessori - Tromboncino. Le armi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 8 possono essere dotate di tromboncino per il lancio di bombe o artifici (36). (36) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 34. Accessori - Mire speciali. Le armi di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 9 possono essere dotate di congegni di puntamento ottici/luminosi /elettronici (37). (37) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359.

11 di 12 35. Accessori - Moderatore di suono. Le armi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 9 possono essere dotate di moderatore di suono (38). (38) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 36. Installazioni mobili. Le armi di cui agli articoli 17, 20, 25, 26 e 27 possono essere installate, con le necessarie dotazioni di servizio, su automezzi, ordinari o blindati, su mezzi cingolati, aeromobili e imbarcazioni appartenenti all'amministrazione (39). (39) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 37. Armi per proiettili narcotizzanti. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi per proiettili narcotizzanti, come dotazione speciale di reparto (40). (40) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 38. Previsione sostituzione pistole M. 34 ed M. 35. TITOLO VI Norme transitorie e finali Le pistole M. 34 e M. 35 restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi in cal. 9 mm (41). (41) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 39. Previsione sostituzione moschetti M. 91. I moschetti M. 91 cal. 6,5 restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi in cal. 5,56 mm, 7,62 mm e 12 (42). (42) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 40. Previsione sostituzione mitragliatrici M. 35, M. 37 ed M 38. Le mitragliatrici M. 35, M. 37 ed M. 38 in cal. 8 mm Breda restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi in cal. 5,56 mm e 7,62 mm (43). (43) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359. 41. Dotazione di reparto. Le armi e gli accessori di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33 fanno parte della dotazione ordinaria di reparto; gli accessori di cui agli articoli 34 e 35 fanno parte della dotazione speciale di reparto (44). (44) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359.

12 di 12 42. Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico. L'Amministrazione de lla pu bblica s icurezza pu ò e ssere a utorizzata, c on de creto de l M inistro de ll'interno, a sperimentare, per le esigenze dei propri compiti istituzionali, armi dalle caratteristiche diverse da quelle previste nel presente regolamento. Nel decreto di c ui al precedente c omma s ono indicate le armi da s perimentare, le modalità ed i termini della sperimentazione. In caso di grave necessità e urgenza, con decreto del Ministro dell'interno il personale della Polizia di Stato all'uopo addestrato pu ò e ssere a utorizzato a d impiegare pe r i pr opri c ompiti istituzionali a rmi diverse da qu elle in dotazione, c he s iano s tate ad eguatamente s perimentate, p urché r ispondenti alle c aratteristiche d i impiego in servizio di polizia stabilite nel presente regolamento e comunque non eccedenti le potenzialità offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia (45). (45) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento vedi il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359.