DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2533

Documenti analoghi
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1128

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

d iniziativa dei senatori GRANAIOLA, GATTI, Rita GHEDINI e SANTINI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

LANNUTTI, LANZI, CASTIELLO, ROMANO, MININNO, VANIN, VACCARO, ORTIS, PIRRO, NOCERINO, AUDDINO, FEDE, GALLICCHIO, DONNO, GIANNUZZI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1618

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 215

S.A.PENS. - Or.s.a. SINDACATO AUTONOMO PENSIONATI. Ipotesi tecnica di regolarizzazione dei benefici economici

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore militare

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3004

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 40

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 168

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLIC

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3274

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore militare

Requisiti Previdenziali

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di ricollocazione dei disoccupati di lunga durata

d iniziativa dei senatori ARMATO, Mariapia GARAVAGLIA, ANDRIA, BIONDELLI, GRANAIOLA, DE LUCA, INCOSTANTE, BUBBICO, PINOTTI, NEGRI e SOLIANI

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

NON È GIUSTO! TFS/TFR: BASTA FARE CASSA CON I DIRITTI DEI LAVORATORI PUBBLICI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1128

Oggetto: proposta di legge di modifica della legge 210/92 (S2970 Migliori)

Pubblico impiego, buonuscita ed indennità

Servizio del Bilancio Direttore... tel...

d iniziativa dei senatori D ADDA, SPILABOTTE, FAVERO, ANGIONI e MANASSERO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

d iniziativa dei senatori RAMPONI e BURGARETTA APARO

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 50. Istituzione della corte d appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

d iniziativa dei senatori DONNO, TAVERNA, MORONESE, GIARRUSSO, SANTANGELO e PUGLIA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3524

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 116

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria

approvato dalla Camera dei deputati il 3 luglio 2014, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di ricalcolo delle pensioni svizzere per i lavoratori frontalieri

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1790

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Provvidenze in favore dei grandi invalidi. d iniziativa del senatore GIOVANARDI XVII LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2722

d iniziativa dei senatori COMAROLI, CONSIGLIO e MUNERATO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 76. Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore militare

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, GIRO, LIUZZI e AUGELLO

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 754

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786

Roma, 24/7/ Al Senato della Repubblica ROMA -Alla Camera dei Deputati ROMA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale

ISTITUTO Roma lì, 12/07/2005 NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Attualmente nel settore del pubblico impiego sono in vigore diversi sistemi per la determinazione del premio di fine servizio:

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

ART. 1. (Indennità) 4. L articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 304

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1481

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1920

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

FAVERO, GIACOBBE, MICHELONI, MOSCARDELLI, ORRÚ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA

CORTE COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 518

Transcript:

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2533 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice GALLONE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 2011 Disposizioni in materia di rideterminazione dell indennità di buonuscita per i dipendenti pubblici cessati dal servizio tra il 1º aprile 1974 e il 6 febbraio 1994 TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2533 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. Come è noto, la disciplina del trattamento di fine servizio dei dipendenti statali e degli enti pubblici parastatali di cui al testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, non prevedeva l inclusione dell indennità integrativa speciale nella base di calcolo, con grave discriminazione rispetto ai lavoratori dipendenti del settore privato da sempre fruenti del trattamento di fine rapporto (TFR) comprensivo dell indennità di contingenza. A questo grave pregiudizio tentò di porre rimedio la famosa «Commissione Colletti», costituita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sul finire del 1980, allo scopo di predisporre un provvedimento di perequazione delle cosiddette «pensioni d annata». Un gruppo ristretto della Commissione, sotto la guida del direttore generale dell Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), dott. Cibati, predispose uno schema di disegno di legge con il quale si prevedeva il computo integrale dell indennità integrativa speciale nella buonuscita, con decorrenza dal 1º aprile 1974, data di entrata in vigore del citato testo unico n. 1032 del 1973. Il documento, corredato delle tabelle relative agli oneri per lo Stato e al recupero dei contributi a carico dei dipendenti, fu trasmesso dalla Commissione al Governo che l approvò (purtroppo, soltanto «in copertina») il 18 luglio 1981, ma non lo trasmise al Parlamento, nonostante le interrogazioni e le sollecitazioni parlamentari. Un disegno di legge sulla falsariga di quello predisposto inutilmente dalla Commissione Colletti, presentato dal senatore Saporito ed altri, fallì per un soffio nel novembre 1991: lo stanziamento di 3.200 miliardi delle vecchie lire previsto dalla legge finanziaria del 1992 fu annullato all ultimo momento e la discriminazione rimase. Questa sintetica cronistoria vale a dimostrare come il problema sia da tempo sentito su larga scala per una questione di equità. Finalmente il 19 maggio 1993 la Corte costituzionale, con sentenza n. 243, decretò l incostituzionalità della norma discriminante e invitò Governo e Parlamento a inserire nella legge finanziaria del 1994 lo stanziamento della somma necessaria, nonché ad emanare una legge di omogeneizzazione delle diverse normative in materia di TFR. Il Governo Ciampi nominò una Commissione tecnica che doveva predisporre entro la metà di dicembre un disegno di legge in proposito, mai «partorito»; tuttavia, nella legge finanziaria del 1994 (legge 24 dicembre 1993, n. 538) fu stanziata la somma di 4.500 miliardi di lire. La precaria situazione politica (che poco dopo portò allo scioglimento delle Camere) indusse un benemerito gruppo di senatori, sempre su iniziativa del senatore Saporito, ad accelerare l esame di un testo unificato presso la Commissione Affari costituzionali in sede deliberante. Così è stata emanata la legge 29 gennaio 1994, n. 87, che rende giustizia solo in parte alle categorie interessate, ma che comunque è stato un primo importante passo sulla via dell omogeneizzazione. Il contenuto della legge non poteva prescindere dalle scarse disponibilità finanziarie, quasi simboliche per l anno 1994; l esigua somma di 50 miliardi di lire ha consentito di «salvare» appena un mese, cosicché la decorrenza è stata fissata dal 1º dicembre 1994 (articolo 1).

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2533 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Grazie alla prescrizione decennale il beneficio è stato applicato anche ai dipendenti cessati dal servizio, appunto, dopo il 30 novembre 1984, «per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione della buonuscita» (articolo 3, comma 1). Con una successiva ordinanza del 27 giugno 1996, il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-ter, ha accolto il ricorso di un pensionato del comparto scuola del 10 settembre 1983 con i requisiti citati, ordinando all Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica (INPDAP) il pagamento di quanto a lui spettante a titolo di riliquidazione dell indennità di buonuscita. Si sono create, pertanto, inevitabilmente ulteriori sperequazioni a danno di coloro che: a) pur cessati dal servizio in data posteriore al 30 novembre 1984, non hanno presentato domanda su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994 (articolo 3, comma 2 della legge n. 87 del 1994); b) collocati a riposo in data anteriore al 1º dicembre 1984, non hanno pensato di ricorrere cautelativamente in sede giurisdizionale contro l ENPAS per il mancato computo dell indennità integrativa speciale nella buonuscita. Con il presente disegno di legge si intende, nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993, tutelare tutti i pensionati statali e parastatali esclusi a vario titolo dall applicazione della pur meritoria legge 29 gennaio 1994, n. 87. La motivazione di ciò risiede nel fatto che, se la previgente normativa (il citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte, è chiaro che l illegittimità è sorta fin dalla data di entrata in vigore della normativa stessa, ovvero nel gennaio 1974. Ne consegue che il computo, sia pure parziale, dell indennità integrativa speciale nell indennità di buonuscita (o analogo trattamento), previsto attualmente dalla citata legge n. 87 del 1994, è un diritto per tutti gli ex dipendenti statali e parastatali collocati a riposo dopo il 1º gennaio 1974.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2533 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Ferma restando la disciplina del trattamento di fine servizio per i dipendenti degli enti locali, agli ex dipendenti dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici non economici, collocati a riposo tra il 1º aprile 1974 e il 1º dicembre 1984, viene riliquidata, a seguito di domanda presentata dall interessato, l indennità di buonuscita o analogo trattamento di fine servizio, computando l indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nella misura indicata dall articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87. 2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata all ente erogante, su apposito modello, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 2. 1. Sulla quota dell indennità integrativa speciale di cui all articolo 1, comma 1, è trattenuto il contributo previdenziale obbligatorio, determinato con riferimento alla quota dell indennità integrativa speciale spettante in base al livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all atto della cessazione dal servizio. Art. 3. 1. La disposizione di cui all articolo 1 della presente legge non si applica agli ex dipendenti già beneficiari della disciplina di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2533 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 4. 1. I dipendenti statali e parastatali cessati dal servizio nel periodo intercorrente tra il 1º dicembre 1984 e la data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1994, n. 87, che non hanno fruito della riliquidazione dell indennità di buonuscita per la mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio indicato all articolo 3, comma 2 della medesima legge n. 87 del 1994, possono recuperare il diritto alla prestazione presentando domanda all Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica, su apposito modello, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 5. 1. Le prestazioni di cui alla presente legge devono essere corrisposte entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

E 1,00