COMUNE DI CORROPOLI (Provincia di Teramo) Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 4 SETTEMBRE 2018 N. 92 OGGETTO: Causa di lavoro Tribunale Civile di Teramo R.G. 543/2018 Comune di Corropoli / R. G. Provvedimenti L anno 2018 il giorno quattro del mese di settembre alle ore 13.00 nella solita sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori: SINDACO: ASSESSORI: D Annuntiis Umberto Vallese Dantino Ricci Attilio Marcucci Letizia Lupi Alessia PRESENTE ASSENTE Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all oggetto sopraindicato. Assiste il Segretario Comunale Dott. Cristiano Quaglia. Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, a norma dell art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.to Dott.ssa Alessandra Carapucci PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile IL RESPONSABILE DELL UFFICIO RAGIONERIA F.to Rag. Orlando Di Luca
LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che: - Con determinazione del Responsabile dell Area Amministrativa n. 309 del 12 agosto 2017, reg. gen. n. 788, esecutiva ai sensi di legge, è stata definita la risoluzione del contratto di lavoro per accertato superamento del periodo di comporto della sig.ra R. G., già dipendente di questo Comune con contratto a tempo pieno e indeterminato, cat. B1 pos. ec. B4; - In data 30 marzo 2018, con prot. n. 3425, è stato notificato all Ente il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dalla suddetta ex dipendente avverso il provvedimento di licenziamento adottato con la citata determinazione n. 309/2017; - Con deliberazione di G.C. n. 48 del 5 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Corropoli stabiliva di resistere in giudizio incaricando il Responsabile dell Area competente per l individuazione e la nomina di un legale di fiducia e l adozione degli atti conseguenti; - Con determinazione del Responsabile dell Area Amministrativa n. 175 del 18 maggio 2018, reg. gen. n. 493, esecutiva ai sensi di legge, si incaricava per la rappresentanza dell Ente l avv. Gabriele Rapali, con studio legale in Villa Rosa di Martinsicuro e, contestualmente, si procedeva ad assumere il relativo impegno di spesa; VISTA la comunicazione dell avv. Gabriele Rapali, rif. prot. n. 8957 del 30 agosto 2018, con la quale il legale nominato dall Ente informava della opportunità di procedere ad un accordo transattivo tra le parti, individuando nella somma di euro 22.000,00 l importo da corrispondere alla ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del licenziamento, ovvero di risarcimento danni; CONSIDERATO che, come comunicato dall avv. Rapali, dai verbali di udienza del 12 giugno 2018 e del 9 luglio 2018 si evince che il giudice ha sottolineato le circostanze che potrebbero contrastare il pur legittimo licenziamento e motivato recesso comunale ed il relativo assetto probatorio, ovvero la data di decorrenza del licenziamento stesso (12 maggio 2017), anziché la data di ricezione da parte della ricorrente (12 agosto 2018) e, altresì, la nota raccomandata A/R inviata dalla ricorrente con la quale la stessa chiedeva un periodo di assenza per malattia dal 05.06.2017 al 30.06.2017 non retribuito; RILEVATO che la seconda circostanza sopra evidenziata, qualora venisse considerata alla stregua di una richiesta di aspettativa non retribuita, ovvero di un ulteriore periodo di comporto, potrebbe incidere non tanto sulla legittimità del recesso comunale in sé, bensì la ex dipendente potrebbe avanzare una pretesa risarcitoria eziologicamente riconducibile alla omissione procedimentale del Comune di Corropoli sulla richiesta di aspettativa e/o di un ulteriore periodo di comporto; VISTO il parere rilasciato dall avv. Rapali il quale ritiene opportuno ed utile, nell interesse del Comune di Corropoli, accogliere la proposta di accordo transattivo al fine di evitare una eventuale declaratoria di illegittimità del recesso del Comune, con conseguente reintegro della ex dipendente e relativa liquidazione di danni, anche morali, oltre alle spese legali; CONSIDERATO che:
- le circostanze che costituiscono il presupposto dell accordo transattivo, così come evidenziato dal Giudice e riferito dall Avvocato difensore dell ente con propria nota prot. n. 8957 del 29.08.2018, attengono ad aspetti meramente formali della procedura e non sostanziali; - che l Ente Pubblico, può rispondere di circostanze, fatti ed eventi che rientrano nella propria sfera di responsabilità, che pur se riconducibili alla condotta del dipendente e/o dell amministratore, sono posti in essere con l elemento soggettivo della colpa lieve; DATO ATTO che la colpa lieve è imputabile ai soggetti che si trovano in immedesimazione organica con l Ente e pertanto in caso di danni a terzi causati con colpa lieve, ne risponde direttamente l Ente di appartenenza a sua cura e spese; TENUTO PRESENTE che: - di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte, ex art 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.); - la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell art. 1965 c.c. e dell art. 48 D.Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l autorizzazione ad agire in giudizio; CONSIDERATO che trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non si rende necessario acquisire il parere dell organo di revisione, così come precisato dalla Corte dei Conti (Sezione di Controllo per il Piemonte delibera n. 345/2013). Invero, tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di competenza del Consiglio Comunale e, pertanto, in ordine alle proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute (articolo 42, comma 2, lettera l) del Tuel); DATO atto che la proposta di accordo transattivo commisurata nell importo di 22.000,00 euro, da corrispondersi alla parte ricorrente, e con integrale compensazione delle spese di lite e rinuncia al reintegro da parte della ricorrente, sia da ritenersi satisfattiva per il Comune di Corropoli, come evidenziato nel parere dell avv. Rapali, di cui sopra; ACQUISITI i pareri favorevoli, allegati alla presente, espressi sul presente atto dai Responsabili dei Settori competenti, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/2000; RITENUTO di dover provvedere in merito; VALUTATO ogni opportuno elemento Con votazione unanime espressa in termini di legge DELIBERA La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1. Di ACCOGLIERE la proposta di definizione transattiva della causa di lavoro pendente presso il Tribunale Civile di Teramo - R.G. 543/2018 tra il Comune di Corropoli e la sig.ra R. G., secondo i termini e le modalità in premessa descritti, ritenuti opportuni ed utile, nell interesse del Comune di Corropoli, al fine di evitare una eventuale declaratoria di illegittimità del recesso del Comune, con conseguente reintegro della ex dipendente e relativo liquidazione di danni; 2. Di DARE atto che la proposta di accordo transattivo commisurata nell importo di 22.000,00 euro, da corrispondersi alla parte ricorrente, e con integrale compensazione delle spese di lite e rinuncia al reintegro da parte della ricorrente, sia da ritenersi satisfattiva per il Comune di Corropoli; 3. Di AUTORIZZARE il legale incaricato dall Ente, avv. Gabriele Rapali, a formulare la volontà del Comune di Corropoli, come definita nel presente provvedimento; 4. Di INCARICARE il Responsabile dell Area competente ad adottare tutti gli atti conseguenti e successivi alla presente deliberazione, impegnando la spesa derivante; 5. Di AUTORIZZARE il Responsabile dell Area competente a sottoscrivere l accordo transattivo, nella forma che sarà definita dalle parti, conferendo al legale individuato dall Ente ampio mandato nella formulazione dell ipotesi transattiva; Con successiva votazione resa in termini di legge e di esito favorevole unanime, la Giunta Comunale, riconosciuta l urgenza di provvedere in merito stante l imminente prossima udienza fissata per il giorno 10 settembre 2018, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell art. 134 del D.lgs n. 267 del 2000.
Verbale letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO F.to Umberto D Annuntiis Ai sensi dell art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, vista la proposta di deliberazione di che trattasi, si attesta che: [ ] L adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio Comunale. [ ] Per la spesa derivante dal presente atto esiste la copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul Cap.... con impegno N.... IL RAGIONIERE F.to Orlando Di Luca Prot. N... della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Contemporaneamente è inviata ai capigruppo consiliari. [sì] [no] Corropoli, lì... La presente deliberazione : [ ] è divenuta esecutiva in data... dopo il decimo giorno dall inizio della pubblicazione, ai sensi dell art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. [ ] è immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; Corropoli, lì...