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Allegato alla Delib.G.R. n. 52/26 del 27.11.2009 Legge regionale n. 5 del 1957. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis. Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Direttive di attuazione ART. 1 OGGETTO E FINALITA 1. Le presenti Direttive disciplinano l applicazione della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 e s.m.i. 2. I contributi finanziari sono concessi a fronte di un Piano d Investimenti aziendale finalizzato a sostenere in maniera efficace il potenziamento delle cooperative. 3. L intervento disciplinato dalle presenti direttive opera nell ambito del regime di aiuti de minimis disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 (GUCE L 63 del 28.12.2006) relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis. ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI 1. I soggetti ammissibili ai contributi sono le Società cooperative e relativi consorzi, a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile, aventi sede legale ed operativa in Sardegna iscritte, ai sensi dell art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, all'albo delle società cooperative alle categorie: Cooperative di produzione e lavoro, sociali, di consumo, Consorzi cooperativi. 2. In caso di Consorzi di società cooperative, tutte le società consorziate devono avere sede legale ed operativa in Sardegna. 3. Per essere ammesse al contributo le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative devono essere in possesso dei seguenti requisiti: Iscrizione nel registro delle imprese; Iscrizione nell Albo delle società cooperative, sezione mutualità prevalente; Avere regolarmente approvato l ultimo bilancio dell esercizio precedente alla presentazione della domanda; 1/7

Essere in regola, in base al bilancio dell anno precedente, con il versamento del contributo dovuto al Fondo mutualistico come previsto dall art. 8, comma 1 e dall art. 11, comma 4 e segg. della legge n. 59/1992; Rientrare nell ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 (GUCE L 63 del 28.12.2006) relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis ; Essere in regola con le disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa (il possesso del requisito può essere comprovato o dal Verbale di Revisione Ministeriale relativo all anno precedente alla data di presentazione della domanda o all anno in corso, oppure, in alternativa, dalla dichiarazione sostitutiva asseverata ai sensi dell art. 6 del decreto legge n. 220/2002 dal presidente del collegio sindacale o da un revisore contabile esterno iscritti al registro dei revisori contabili, accompagnata con la copia della avvenuta notifica al Ministero dello Sviluppo economico); Avere approvato il piano aziendale di investimenti per cui si richiede il contributo con verbale del Consiglio d Amministrazione o dell Assemblea dei soci; Dichiarare l impegno ad attivare, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento di concessione, una casella di posta elettronica certificata, da utilizzare per le comunicazioni con l Amministrazione regionale per le quali non sia necessario ricorrere alla posta ordinaria, e a dotarsi delle tecnologie necessarie per la lettura di documenti firmati digitalmente; Dichiarare l impegno a presentare, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento di concessione, uno specifico atto di adesione recante l assunzione degli obblighi derivanti dalla concessione del contributo o a comunicare, entro lo stesso termine, la rinuncia al contributo. ART. 3 CAUSE DI NON AMMISSIBILITA 1. Il presente regime di contribuzione de minimis non è applicabile nei casi stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 (GUCE L 63 del 28.12.2006). 2. Ai fini di cui al punto precedente le cooperative ed i consorzi di cooperative, al momento della presentazione della domanda, devono espressamente attestare, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di rientrare nell ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 (GUCE L 63 del 28.12.2006). 3. Non possono essere ammesse al contributo: 2/7

Le cooperative ed i consorzi di cooperative che non sono in regola con gli adempimenti contributivi; Le cooperative ed i consorzi di cooperative che alla data di presentazione della domanda non hanno presentato e acquisito l approvazione definitiva della rendicontazione dei contributi ricevuti a valere sui fondi della L.R. n. 5/1957 o che hanno un contenzioso attivo o in corso di attivazione per posizione debitoria con l Amministrazione regionale. 4. Sono escluse dall intervento le Società cooperative e i relativi consorzi appartenenti alle categorie Cooperative di lavoro agricolo, Cooperative di conferimento di prodotti agricoli e allevamento, Cooperative di trasporto, Cooperative edilizie di abitazione, Cooperative della pesca, Consorzi agrari, Banche di credito cooperativistico, Consorzi e cooperative di garanzia e fidi, Cooperative di dettaglianti, altre Cooperative. ART. 4 SPESE AMMISSIBILI 1. La concessione del finanziamento avviene sulla base del Piano di Investimenti aziendale presentato dalla Società cooperativa. Tutti i beni, materiali ed immateriali, compresi nel Piano di investimenti aziendale devono avere un utilità pluriennale e formare oggetto di capitalizzazione. I beni devono essere nuovi di fabbrica ed identificabili mediante apposito segno distintivo (etichetta, targhetta ecc). Le spese richieste devono essere indicate e saranno ammesse al netto di IVA e di altre imposte e tasse. I beni e le attrezzature ammesse a contributo devono essere mantenuti nel patrimonio della cooperativa e non alienati per la durata di 5 anni. 2. Sono ammissibili alle agevolazioni, nel rispetto delle prescrizioni delle presenti direttive, le spese di investimento di seguito indicate: a) Macchinari, attrezzature, arredi, macchine d ufficio, Programmi informatici per elaborazione dati e sviluppo aziendale, veicoli a motore. Per queste tipologie di spese Il richiedente deve acquisire, prima della presentazione della domanda, idoneo preventivo di spesa. I veicoli a motore, dimensionati alle esigenze produttive, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo dell attività, al fine dell ammissibilità devono corrispondere ad una delle seguenti tipologie: Autocarri, Autobus, veicoli per trasporti specifici e per uso speciale, mezzi d opera, macchine operatrici, e inoltre autovetture e motoveicoli nei soli casi in cui venga dimostrato che, anche ai fini fiscali, si tratta di beni strumentali utilizzati esclusivamente nell esercizio dell impresa. 3/7

b) Acquisto del suolo aziendale ed acquisto di fabbricato, con destinazione d uso appropriata per l attività imprenditoriale che vi deve essere svolta. Per queste tipologie di spese Il richiedente deve aver stipulato, prima della presentazione della domanda, il contratto preliminare di vendita. c) Interventi edilizi destinati funzionalmente all attività dell impresa. Per queste tipologie di spese il richiedente deve acquisire, prima della presentazione della domanda, un computo metrico estimativo dei lavori da eseguire, firmato da tecnico abilitato, o laddove non necessario, idonei preventivi di spesa di imprese abilitate. Gli interventi edilizi destinati funzionalmente all attività dell impresa rientrano nell ambito di applicazione dell art. 1, commi 16 32, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 e successive modifiche. Gli interventi possono essere realizzati su immobili. con destinazione d uso adeguata per l attività che vi deve essere svolta, di proprietà del richiedente o in disponibilità del richiedente per almeno 6 anni dall anno di presentazione della domanda in virtù di contratto di comodato o di locazione regolarmente registrato, o in disponibilità del richiedente in virtù di provvedimento di concessione di aree pubbliche (purché l Autorità competente autorizzi l intervento). 3. Non sono comunque considerate ammissibili le seguenti spese: a) Beni non strumentali all attività dell impresa e al piano di investimenti presentato; b) Materiali di consumo, indumenti da lavoro, telefoni cellulari e palmari, formazione del personale (fatte salve le spese per corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro tenuti in conformità alle disposizioni di legge vigenti), consulenze e onorari per spese tecniche, notebook e netbook (se in numero superiore al numero di componenti il Consiglio di Amministrazione della cooperativa o del consorzio); c) Beni usati e beni acquistati con la forma di leasing; d) Spese per le quali, prima della presentazione della domanda, non si sia acquisito regolare preventivo e spese effettuate prima della presentazione della domanda di finanziamento; e) Interventi di manutenzione ordinaria su macchinari, impianti e auto e spese relative a pezzi di ricambio, spese in economia e spese d esercizio in conto gestione. ART. 5 FORMA ED INTENSITA DELL AIUTO 1. I contributi di cui alle presenti direttive sono accordati in conto capitale sulla base del Piano di Investimenti aziendale presentato dal beneficiario. L importo del piano di investimenti aziendale ammissibile non potrà essere inferiore a 15.000 né superiore a 80.000 euro. 4/7

2. L entità del contributo viene stabilita in proporzione agli importi di tutti i piani di investimento aziendale approvati ed ammessi, ed alle disponibilità di bilancio. ART. 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le domande di ammissione al finanziamento devono essere presentate, pena l inammissibilità, con le modalità stabilite con apposito Avviso emanato ciascun anno dal Direttore del Servizio Cooperazione, Sicurezza Sociale, Emigrazione e Immigrazione. L Avviso, da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale della Regione Sardegna e sul BURAS entro 30 giorni dall approvazione del Bilancio, potrà recare disposizioni specificative e integrative delle presenti direttive e dovrà prevedere un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande. L Avviso dovrà prevedere, per la presentazione delle domande e della documentazione connessa, modalità basate sui principi dell amministrazione digitale e della semplificazione amministrativa. ART. 7 CONTENUTO DELLA DOMANDA La domanda, ai fini dell ammissibilità, dovrà essere compilata sullo schema disponibile in formato elettronico predisposto dal Servizio competente e pubblicato sul sito www.regione.sardegna.it e dovrà attestare i requisiti e gli impegni richiesti per l erogazione del contributo. Alla domanda dovranno essere allegati, pena la non ammissione: A) Piano d Investimenti aziendale, redatto sul modello predisposto dal Servizio competente e pubblicato sul sito www.regione.sardegna.it. B) La documentazione stabilita dall Avviso. ART. 8 MOTIVI DI ESCLUSIONE Saranno considerate non ammissibili, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 3, le domande inoltrate fuori termini o quelle che presentano irregolarità previste a pena di esclusione dall Avviso. 5/7

ART. 9 PROCEDURA DI CONCESSIONE DELL AGEVOLAZIONE La gestione dell intervento è svolta dal Servizio Cooperazione, Sicurezza Sociale, Emigrazione e Immigrazione nel rispetto delle presenti direttive e dell Avviso pubblico. ART.10 MODALITA DI EROGAZIONE L erogazione del contributo può avvenire a seguito di rendicontazione diretta o in forma anticipata, a seguito della presentazione di idonea polizza fidejussoria. ART.11 MODALITA DI RENDICONTAZIONE 1. Il rendiconto finale delle spese dovrà essere compilato sullo schema disponibile in formato elettronico predisposto dal Servizio Cooperazione e pubblicato sul sito www.regione.sardegna.it e recare la documentazione in esso prevista. I documenti di spesa dovranno essere presentati in originale, accompagnati dalla quietanza liberatoria. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati per via bancaria accertabile. 2. Al rendiconto finale dovrà essere allegata la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti attestati nella forma della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà nel momento della presentazione della domanda. 3. L Amministrazione può in qualsiasi momento disporre accertamenti o ispezioni al fine di verificare la corretta realizzazione dell investimento. ART. 12 TEMPI E MODALITA DI CONCLUSIONE DELL INVESTIMENTO 1. Il Piano di investimenti aziendale approvato, a pena di revoca dell intero contributo, dovrà essere regolarmente realizzato e rendicontato nella misura di almeno il 70% del valore complessivo delle spese originariamente previste. 2. Il Piano di investimenti aziendale approvato, dovrà essere portato a compimento, a pena di revoca del contributo, entro e non oltre 6 mesi dalla erogazione del contributo. Su istanza della società e per comprovati motivi, previa valutazione e assenso dell Amministrazione regionale, 6/7

sarà possibile prorogare una sola volta la presentazione della rendicontazione per un periodo non superiore a tre mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre dell anno in cui il contributo viene erogato. In caso di opzione per la modalità di erogazione a seguito di rendicontazione diretta, la stessa dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell anno in cui il contributo è stato concesso. 3. Sono consentiti scostamenti o variazioni rispetto al Piano di investimenti aziendale approvato, nei limiti del 20% del valore del Piano di investimenti regolarmente realizzato e rendicontato. ART. 13 REVOCA DELL AGEVOLAZIONE 1. Le agevolazioni vengono revocate nei casi previsti dalle presenti direttive e dall Avviso pubblico e nei casi di inosservanza degli obblighi assunti. 2. La revoca da parte dell'amministrazione Regionale del contributo determina l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali. ART. 14 NORMA TRANSITORIA Le presenti direttive saranno applicate a decorrere dall anno 2010. I contributi per l anno 2009 saranno erogati sulla base delle direttive approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/19 del 30.12.2003. 7/7