COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO Provincia di Udine. Regolamento di organizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive

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COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO Provincia di Udine Regolamento di organizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive Approvato con delibera di G.C. 105 del 30.07.2012

Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, nell ambito della disciplina generale degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri organizzativi e i metodi di gestione operativa dello Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Titolo II Capo IV), ai sensi dell art. 38 comma 3, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge con modificazioni con L. 6 agosto 2008 n. 133, del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, della Legge Regionale 12 febbraio 2001 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, del DPGR 0206/Pres del 23 agosto 2011. Art. 2 Finalità 1. Il presente regolamento viene adottato dai comuni di Aiello del Friuli, Buttrio, Chiopris- Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Premariacco, San Vito al Torre, Trivignano Udinese, Visco, San Giovanni al Natisone, Comuni che hanno aderito alla convenzione associata per lo svolgimento delle funzioni SUAP con scadenza 30 settembre 2014. 2. La gestione associata dello SUAP costituisce lo strumento sinergico mediante il quale i comuni convenzionati assicurano l unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico del territorio. 3. L organizzazione dello SUAP deve in ogni caso tendere a garantire la maggior economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell azione amministrativa possibili, secondo principi di professionalità e responsabilità. Art. 3 Funzioni 1. Il SUAP, inserito nell Area Tecnica del Comune di San Giovanni al Natisone, comune capofila della convenzione associata, svolge tutti i compiti e tutte le funzioni proprie della gestione associata. 2. Lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato SUAP, costituisce l unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le sue attività produttive e di servizi. 3. Ai sensi dell art. 2 della L.R. 12.02.2001 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni lo SUAP è obbligatorio. 4. Lo SUAP esercita le funzioni amministrative concernenti: a. la realizzazione, la ristrutturazione, l ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché l esecuzione di opere interne ai locali adibiti ad uso impresa, ivi incluso il rilascio dei titoli abilitativi edilizi (sono ricompresi tra gli impianti produttivi quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazione). b. lo sportello unico per l'edilizia, in riferimento alle attività di cui alla lettera a), in conformità alla normativa regionale in materia di edilizia.

Art. 4 Funzionamento 1. Lo SUAP svolge la propria attività sulla base delle istanze pervenute. 2. I procedimenti di parte avviati presso lo SUAP possono riguardare: a. il procedimento automatizzato: art. 5 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160; b. il procedimento ordinario mediante conferenza di servizi: art. 11 della L.R. 12 febbraio 2001 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni; c. la Segnalazione certificata di inizio attività, DIA e silenzio assenso: art. 7 del DPR 206/Pres del 23 agosto 2011 ed art. 13 e 14 della L.R. 12 febbraio 2001 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 5 Portale regionale 1. Lo SUAP Ambito della sedia aderirà al progetto Portale regionale di cui all art. 5 della L.R. 12.02.2001 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Lo SUAP si impegnerà a fornire all Amministrazione Regionale ogni informazione utile per la gestione del Portale in conformità a quanto previsto nel DPR 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il Portale dello SUAP) e ne curerà costantemente l implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati per le parti di competenza 2. Allo stesso modo i referenti dei comuni associatisi si impegneranno ad aggiornare tempestivamente i dati relativi al singolo comune ed i dati di rispettiva competenza. Art. 6 Banca dati e sito web. 1. Tutte le amministrazioni comunali associate si impegnano a inserire nella home page del proprio sito web istituzionale apposito link verso il portale regionale dello Sportello Unico per le Attività Produttive. 2. Per tale collegamento dovrà essere utilizzato un banner uguale per tutti i siti dei comuni associati. 3. In attesa del portale regionale il link di cui al punto 1., dovrà essere indirizzato verso una pagina del rispettivo sito web istituzionale, o del comune capofila, contenete tutte le informazioni, modelli e tempi dei procedimenti di competenza dello SUAP. 4. In mancanza di un collegamento diretto con il comune capofila, la singola amministrazione si impegna a curare l implementazione dei dati ed il loro aggiornamento sulla base dei dati aggiornati dal RUP. Art. 7 Incarico di Responsabile SUAP 1. Il provvedimento di nomina del RUP dello SUAP istituito presso il Comune di San Giovanni al Natisone è di competenza del Sindaco del Comune capofila. Il provvedimento di nomina deve anche indicare l incaricato per la sostituzione del responsabile in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità o di assenza, tenuto conto dei servizi coinvolti nella gestione dello Sportello Unico quali il commercio e la pianificazione territoriale.

2. L incarico è prorogato di diritto, all atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina. 3. L incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo o revocato, con provvedimento motivato del Sindaco del Comune di San Giovanni al Natisone sentita la Conferenza dei Sindaci. 4. Il Funzionario Responsabile dello Sportello Unico Associato è responsabile del procedimento unico di autorizzazione all insediamento delle attività produttive di cui all art. 2 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Il Responsabile deve porre particolare cura affinché l attività dello Sportello Unico sia sempre improntata ai seguenti principi: a. massima attenzione alle esigenze dell utenza; b. preciso rispetto dei termini previsti e, ove possibile, anticipazione degli stessi; c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative; d. perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari. Art. 8 Referente del comune associato 1. Ogni comune associato provvederà alla nomina di un referente, che ha il compito di tenere i contatti con lo SUAP e, della nomina, ne dà tempestiva comunicazione al Responsabile SUAP. 2. Il referente ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti funzionali alla propria attività e può richiedere prestazioni d attività collaborativa ai responsabili di altri uffici e/o servizi. Analogo diritto di accesso spetta ai responsabili degli uffici interni o esterni che hanno parte nel procedimento per rilascio di autorizzazioni, pareri, assensi, nulla osta. 3. La nomina di referente dello SUAP è temporanea e revocabile. 4. L incarico è conferito dal Sindaco con provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dei singoli Comuni. 5. L affidamento dell incarico tiene conto della formazione culturale adeguata alle funzioni, della effettiva attitudine e capacità professionale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti, e può prescindere da precedenti assegnazioni di funzioni di responsabilità. 6. Il provvedimento di nomina deve anche indicare l incaricato per la sostituzione del referente in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità o di assenza, tenuto conto dei servizi interessati dallo Sportello Unico quali il commercio e la pianificazione territoriale. 7. L incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo o revocato, con provvedimento motivato del Sindaco. 8. Tutti i referenti sono obbligati a partecipare ai corsi di formazione, all aggiornamento continuo sulle materie di competenza dello SUAP e a relazionare alla giunta comunale l andamento dell attività dello sportello unico riferita al proprio comune. Art. 9 Coordinamento 1. Il Referente dello Sportello Unico, nominato in ogni singolo comune, rappresenta un momento di raccordo con le altre strutture amministrative e tecniche interne dell ente stesso (Edilizia privata e Ambiente, Attività Produttive, Polizia Municipale, ) le quali si devono riferire ad

esso per tutte le attività o informazioni finalizzate al rilascio di un provvedimento unico oppure in sede di verifica di Scia o DIA. 2. Il Referente si impegna a comunicare allo SUAP ogni modifica regolamentare o urbanistica deliberata dagli organi del proprio comune, di interesse per lo SUAP convenzionato. Art. 10 Procedimento ordinario mediante conferenza di servizi 1. Il ricorso al procedimento ordinario mediante conferenza di servizi si applica nei casi nei quali le leggi di settore non prevedono la DIA, la Scia o il silenzio assenso e sia necessario acquisire intese, nulla osta, pareri o assensi di diverse amministrazioni pubbliche. 2. L avvio del procedimento avviene con la presentazione della domanda da parte dell interessato su apposito modulo predisposto in maniera uniforme per tutti i Comuni facenti parte dello Sportello Unico Associato. 3. E possibile inviare la documentazione inerente le procedure di competenza dello Sportello Unico mediante telefax o posta elettronica, allo Sportello medesimo, fino all avvio del portale regionale previsto dall art. 5 della L.R. 3/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 4. La domanda formale può essere preceduta da una fase informale finalizzata ad un esame congiunto della istanza e degli aspetti tecnico-legali connessi e rientranti nella competenza autorizzativa pubblica. Detta procedura è disciplinata dal successivo art. 16 5. La domanda viene protocollata direttamente presso lo SUAP, e, se istituito, viene inserita nell archivio informatico. Dalla data del protocollo prende avvio il procedimento, e, conseguentemente, decorre il termine per la conclusione dello stesso. 6. Le domande dovranno essere stilate usufruendo dell apposita modulistica predisposta e prodotte nel numero di copie prescritto, ognuna completa degli allegati richiesti. 7. Il RUP, indice la conferenza di servizi entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. Le modalità di funzionamento della conferenza di servizi sono disciplinate dagli art. 22, 22/bis e 22/ter della L.R. 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 6. Le prestazioni dello SUAP sono soggette al pagamento di diritti di pratica, istituiti dal Consiglio comunale del Comune capofila. Sentiti gli altri Comuni associati e ai sensi della legislazione vigente, con deliberazione giuntale assunta dal comune capofila in sede di bilancio di previsione, i diritti tecnici possono essere adeguati. 7. Il RUP in sede di accoglimento della domanda si accerta che siano stati effettuati i versamenti dei diritti previsti dalle singole amministrazioni interessate. 8. Per ogni altra norma generale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, si fa riferimento alla legge n.241/90 ed al regolamento comunale di attuazione della legge stessa. Art. 11 Progetti comportanti varianti urbanistiche 1. Ai sensi dell art. 8 della legge L.R. 3/2001 e successive modifiche ed integrazioni, l individuazione di aree da destinare all insediamento di impianti produttivi è effettuata ai sensi della L.R. 5/2009 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi, approvati o adottati dai comuni convenzionati, si applica l art. 11 della legge regionale 3/2001.

Art. 12 Atti di conclusione del procedimento 1. Il Procedimento ordinario mediante conferenza di servizi si conclude inderogabilmente entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda presso lo SUAP (protocollo in entrata). 2. La conclusione negativa del procedimento, per il soggetto interessato, comporta l adozione di un esplicito atto di diniego da parte del RUP, trasmesso per conoscenza a tutti gli uffici e a tutte le pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento. L atto va inserito nell apposito archivio informatico, accessibile per via telematica, se istituito. 3. Il formarsi del silenzio assenso va comunicato a tutti gli uffici e a tutte le pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento e indicato esplicitamente nell apposito archivio informatico, accessibile per via telematica, se istituito. 4. La conclusione positiva del procedimento, per il soggetto interessato, comporta l adozione di un esplicito provvedimento unico da parte del RUP, trasmesso per conoscenza a tutti gli uffici e a tutte le pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento. L atto sarà inserito nell apposito archivio informatico, accessibile per via telematica, se istituito. 5. Il Provvedimento unico si configura come autorizzazione per la realizzazione dell impianto di produzione di beni e servizi che si identifica come segue: un provvedimento amministrativo che include tutte le precedenti autorizzazioni, le certificazioni, i pareri e quanto altro richiesto dalle normative speciali, atti che diventano così sub-procedimenti e che concorrono al completamento del procedimento. 6. Il provvedimento unico costituisce certezza amministrativa per il soggetto interessato, per tutte le pubbliche Amministrazioni che hanno concorso all istruttoria del procedimento e per i terzi interessati, pubblici e privati, della corretta e favorevole conclusione del procedimento. Art. 13 Comunicazioni 1. Il soggetto interessato è tenuto a comunicare l inizio e la fine dei lavori relativi al provvedimento unico. Art. 14 Accertamenti delle dichiarazioni in relazione ai procedimenti in autocertificazione (SCIA DIA - SILENZIO ASSENSO) 1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della Scia, il RUP trasmette la Scia, se istituito il Portale per via telematica, unitamente alla documentazione accompagnatoria alle amministrazioni competenti ed al registro delle imprese competente per territorio. 2. In assenza del Portale la comunicazione cartacea oppure via mail sostituisce il procedimento telematico, così come previsto dal DPR 23 agosto 2011 n. 0206/Pres. 3. Il RUP esegue, a sua volta, le verifiche di competenza nei tempi e nei modi previsti dalla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 15 Collaudo 1. Nelle procedure di collaudo, lo Sportello Unico partecipa con tecnici del Comune o avvalendosi di personale delle altre amministrazioni competenti. Nel caso di collaudo effettuato direttamente

a cura dell impresa, per infruttuoso decorso del termine prescritto, è comunque opportuno effettuare controlli successivi, senza preavviso. 2. Le procedure di collaudo sono eseguite dallo SUAP nei casi previsti dall art. 15 della L.R. 3/2001 e successive modifiche ed integrazioni o ai sensi di specifiche norme di settore al quale demanda la competenza di tali procedure. Art. 16 Chiarimenti tecnici 1. La domanda formale, da presentare allo SUAP, può essere preceduta da una fase informale finalizzata ad ottenere un esame congiunto dell istanza e degli aspetti tecnico-legali connessi e rientranti nella competenza autorizzativa pubblica. 2. Tale fase preliminare può articolarsi in una dettagliata relazione da parte del richiedente l intervento, in un successivo esame da parte del RUP unitamente al Referente Comunale, e in una risposta scritta del Responsabile indicante tutte le condizioni per la autorizzabilità della iniziativa proposta. 3. La procedura informale può concludersi con un verbale di accordo che determini, se del caso, anche i tempi e le modalità della successiva procedura formale. Art. 17 Informazione, promozione e assistenza 1. Lo SUAP esercita il servizio di informazione sui tempi di risposta e sulle modalità di avvio del procedimento. 2. Ai sensi dell art. 4, commi 2,3 e 4, della L.R. 3/2001 e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni di assistenza e promozione sono garantite dalle Camere di Commercio, dalla Regione, attraverso le direzioni regionali interessate, e dagli organismi di categoria. 3. Le imprese possono richiedere alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di avviare apposite consultazioni preliminari alla progettazione di un insediamento produttivo, finalizzate a fornire le indicazioni e le valutazioni indispensabili a orientare le scelte imprenditoriali. Art. 18 Sanzioni 1. La falsità di eventuali autocertificazioni, prodotte a corredo delle istanze, comporta responsabilità penali, ai sensi dell art. 11 del D.P.R. n. 403/98, ed è causa ostativa al rilascio dell autorizzazione finale o dell avvio dell attività. 2. Lo SUAP ha facoltà di esperire controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, senza peraltro aggravare il procedimento amministrativo. 3. Nel caso di mancata conformità dell opera lo SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o uffici competenti, invita il Sindaco del comune interessato ad assumere i provvedimenti necessari assicurando l irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in ripristino a spese dell impresa, dandone contestuale comunicazione all interessato, alla Procura della repubblica ed agli ordini interessati. Art. 19 Pubblicità del regolamento 1. Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità.

2. Copia dello stesso, inoltre, deve essere sempre tenuta a disposizione del pubblico perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia. 3. Ai fini della trasparenza ed integrità degli atti, copia del presente regolamento sarà pubblicato sui siti web istituzionali dei comuni associati. Art. 20 Rinvio alle norme generali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al regolamento comunale sull ordinamento degli uffici e dei servizi. Art. 21 Norme transitorie 1. Con riferimento all art. 4, comma 2, lettera a) e lettera c), del presente Regolamento, fino all avvio delle portale regionale previsto dal DPR 23.08.2011 n. 206/Pres, le procedure applicate saranno le seguenti: lettera a): i procedimenti automatizzati non saranno attivati; lettera c). i soggetti interessati presenteranno le SCIA e le DIA direttamente al Comune sede dell intervento, il quale procederà all esecuzione di tutte le verifiche previste dall art. 19, comma 3, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Con riferimento all art. 4, comma 2, lettera b), del presente Regolamento, fino all avvio delle portale regionale previsto dal DPR 23.08.2011 n. 206/Pres, le procedure applicate saranno le seguenti: i soggetti interessati potranno presentare le istanze o presso lo SUAP o presso il Comune sede dell intervento; se l istanza è presentata presso lo SUAP, lo stesso avvierà le procedure per la convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell art. 11, comma 2, della L.R. 12 febbraio 2001 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, se del caso, od altrimenti trasmetterà la pratica, ai sensi dell art. 11, comma 3 della medesima legge, all Ente competente che provvederà nei tempi previsti. se l istanza è presentata presso il Comune sede dell intervento, sarà cura del referente comunale di trasmettere la pratica allo SUAP per l avvio delle succitate procedure. Diversamente, nel caso che il Comune sia l unico ente coinvolto inoltrerà la pratica al relativo ufficio competente. Art. 22 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione all albo pretorio comunale.