CITTA DI SAMARATE Provincia di Varese TARI TASSA SUI RIFIUTI COMPONENTE IUC INFORMATIVA 2018

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Transcript:

CITTA DI SAMARATE Provincia di Varese TARI TASSA SUI RIFIUTI COMPONENTE IUC INFORMATIVA 2018 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/3/2018 1

Il comma 639 dell art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l anno 2014) prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2014 sia istituita l Imposta Unica Comunale, IUC, basata su due presupposti impositivi: - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; - l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali La IUC è composta: dall IMU, Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che del detentore dell immobile destinata a finanziare i servizi resi dal Comune quali la sicurezza, l illuminazione pubblica, la manutenzione del verde pubblico, etc..; nella Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La disciplina della IUC oltre ad essere contenuta nella suddetta Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, è integrata con il relativo Regolamento per la disciplina dell Imposta Unica Comunale IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/3/2018 pubblicato sul sito istituzionale dell ente. Il comma 704, dell art. 1 della legge n. 147/2013 ha abrogato la TARES di cui all art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 e s.m.i.: dal 1 Gennaio 2014 la normativa statale ha stabilito l entrata in vigore della TARI Tassa sui Rifiuti. CHI DEVE PAGARE Ai sensi dell art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di DETENZIONE TEMPORANEA, di durata non superiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, ususfrutto, uso abitazione o superficie. BASE IMPONIBILE La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all attuazione della procedura indicata al comma 646 della Legge di Stabilità 2014, da attivarsi tra l Agenzia delle Entrate ed i Comuni, volta a determinare la superficie assoggettabile al tributo pari all 80% di quella catastale. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. CALCOLO DEL TRIBUTO Le tariffe TARI sono determinate a copertura integrale dei costi previsti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e sono articolate in fasce di utenze domestiche e non domestiche così composte: utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze (differenziate in sei tariffe in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare); utenze non domestiche: superfici ad uso commerciale, artigianale, professionale, industriale e le attività produttive in genere (suddivise in 30 categorie di attività cui corrisponde una determinata tariffa), tiene conto della superficie dell immobile e della potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività esercitata. 2

La tariffa si compone di: una quota fissa, riferita ai metri quadrati dell immobile ed al numero dei componenti del nucleo familiare determinata tenendo conto delle componenti essenziali del costo del servizio di igiene urbana; una quota variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti, riferita al numero dei componenti del nucleo familiare. La tassa annua viene calcolata: UTENZE DOMESTICHE = Quota fissa x Mq + Quota variabile UTENZA NON DOMESTICA= Quota fissa + Quota variabile x Mq Le parti fisse e variabili che compongono la tariffa sono specificate nelle tabelle che seguono. Alla tariffa TARI si AGGIUGE inoltre: il Tributo Provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale previsto dall art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Non è più dovuta invece la Maggiorazione riservata allo Stato pari a 0,30 euro per metro quadrato applicata nell anno 2013 alla TARES. TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 Approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/03/2018 Utenze domestiche: nucleo famigliare Parte fissa / mq Parte variabile / nucleo 1 componente 0,41 40,67 2 componenti 0,49 81,34 3 componenti 0,54 101,68 4 componenti 0,59 132,18 5 componenti 0,64 162,68 6 o più componenti 0,67 188,10 Utenze non domestiche: Categoria Parte fissa / mq Parte variabile / mq Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 01 luoghi di culto 0,23 0,31 02 Cinematografi e teatri 0,75 1,00 03 04 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,70 0,84 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,02 1,37 05 Stabilimenti balneari 0,75 0,99 06 Esposizioni, autosaloni 0,59 0,72 07 Alberghi con ristorante 1,91 2,56 08 Alberghi senza ristorante 1,26 1,69 09 Case di cura e riposo 1,46 1,94 10 Ospedali 1,50 2,01 11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,49 2,00 12 Banche ed istituti di credito 1,07 1,43 3

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 13 cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,64 1,98 Attività rientranti nella cat. 13, svolte da medie 13a strutture di vendita 2,30 2,42 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,10 2,81 Negozi particolari quali filatelia, tende e 15 tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,91 1,22 16 Banchi di mercato beni durevoli 1,65 2,20 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 17 barbiere, estetista 1,72 2,30 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 18 idraulico, fabbro, elettricista 1,20 1,61 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,64 2,20 20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,96 1,29 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,14 1,52 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,54 6,08 23 Mense, birrerie, amburgherie 3,95 5,29 24 Bar, caffè, pasticceria 3,23 4,32 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 25 salumi e formaggi, generi alimentari 2,59 3,46 Attività rientranti nella cat. 25, svolte da medie 25a strutture di vendita 4,50 6,03 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,04 4,07 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 27 taglio 5,84 7,82 28 Ipermercati di generi misti 3,19 0,52 29 Banchi di mercato generi alimentari 4,89 6,55 30 Discoteche, night club 2,22 2,98 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI Per le riduzioni e agevolazioni si rinvia agli artt. da 39 a 43 del regolamento per la disciplina dell imposta unica comunale IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2018. La modulistica è reperibile sul sito comunale nella sezione Tasse e Tributi. SOGLIA PER IL VERSAMENTO MINIMO Non sono effettuati versamenti quando l importo risulta non superiore a Euro 12,00. COME PAGARE L ufficio tributi provvede al recapito degli avvisi di pagamento contenenti gli appositi modelli F24 precompilati. CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO TARI 4

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 45/E/2014) DESCRIZIONE DEL VERSAMENTO CODICE TRIBUTO TARI F24 TARI -tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L.n.147/2013 3944 COMUNE SAMARATE CODICE COMUNE/ENTE H736 Il pagamento può essere eseguito presso gli sportelli bancari o uffici postali o mediante i servizi di home banking del proprio istituto di credito. DICHIARAZIONE TARI I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione degli immobili o da quando sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU/TARES già presentate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. COMPENSAZIONE La TARI può essere compensata con altri crediti di imposta dovuti a titolo di tributi locali. Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Tributi negli orari di apertura al pubblico. DISPOSIZIONI GENERALI La presente guida ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in essa contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio. Ne consegue che per un analisi di dettaglio e, in generale, per le definizioni e modalità applicative del tributo, è necessario fare riferimento agli atti deliberati dall Amministrazione comunale ed alla normativa nazionale. Per ottenere informazioni e in caso di mancato recapito dell avviso di pagamento, rivolgersi al Servizio Tributi, situato al piano terra del Comune in Via Vittorio Veneto, 40 nei giorni e negli orari di apertura al pubblico: LUN, MAR, MER, GIOV, VEN: 10.30-12.50. GIOV. : anche nelle ore pomeridiane dalle ore 17.00 alle ore 18.50. Fax: 0331/221423 - Tel. 0331/221420-221421-221422. e-mail: tributi@samarate.net monica.martorana@samarate.net; denise.mainini@samarate.net;margherita.lacava@samarate.net;chiara.giamporcaro@samarate.net. IL COORDINATORE DELL AREA RISORSE, LOGISTICA E PARTECIPAZIONI COMUNALI f.to Dott. Paolo Pastori 5