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Comune di Genzano di Lucania Provincia di POTENZA COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA N.25 DEL 18.07.2012 OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l anno 2012. L anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 17,45,nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che e stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all appello nominale: Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente VERTULLI Pasquale SI LAGINESTRA Ambrogio SI DI STASI Maria Gabriella SI CANCELLARA Enrico NO BECCASIO Canio SI LOMUTO Francesca SI LOGUERCIO Pasquale NO STOLFI Daniele NO VITTICANO Gino SI LOMUSCIO Lucia SI TETO Giuseppe SI ANOBILE Andrea SI DI STASI Rocco Benedetto SI MILANO Giuseppina NO MUSCILLO Vincenzo SI MALATESTA Canio SI CIOLA Donato SI Assegnati n. 17 - In carica nr. 17 - Presenti nr. 13 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: Presiede il Sig. CIOLA Donato, nella sua qualita' di Presidente del Consiglio Partecipa il Segretario comunale D.ssa TRICARICO Costantina. La seduta e'pubblica Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: (x) Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica (_) Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile Ai sensi dell'art.49, 1 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole. IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012; VISTE le disposizioni dell art. 8 e dell art. 9 del D.Lgs n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le disposizioni dell art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; VISTO, altresì: - tutte le disposizioni del D.Lgs n. 504/92, dell art. 1, commi 161-170, della L. n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall art. 13 del D.L. 201/2011; - l art. 52 del D.Lgs n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell ente in materia di entrate, applicabile all imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dall art. 13, comma 13, della L. n. 214/2011 e dall art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011; RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell art. 13 della L. n. 214/2011: - il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all imposta, diversi dall abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; - il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l aliquota dello 0,4% prevista per l abitazione principale e relative pertinenze; - il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell elenco dei comuni italiani predisposto dall ISTAT; - il comma 10, ove si stabilisce che all unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d imposta pari ad 200,00, fino a concorrenza dell imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La detrazione è maggiorata dell importo di 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l abitazione principale fino a concorrenza dell imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 adottata in questa stessa seduta; ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; RICHIAMATO inoltre l art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento.

VISTO il decreto del Ministero dell Interno del 20.06.2012, il quale ha prorogato il termine per l approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l anno 2012 al 31/08/2012; VISTO altresì l art. 13, comma 12bis, della legge 214/2011, introdotto dall art. 4 della legge n. 44/2012, il quale: - consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 267/2000 e dell art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006; - stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell imposta municipale propria, nonché dei risultati dell accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l ammontare del gettito complessivo previsto per l anno 2012; DATO ATTO CHE: - presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall art. 13, comma 2, della legge n. 214/2011; - a norma dell art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs n. 504/92, richiamato dall art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Genzano di Lucania sono esenti dall imposta, in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993; - a norma dell art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall elenco dei comuni italiani dell ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Genzano di Lucania; - soggetti passivi sono, a norma dell art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - è riservata allo Stato una quota dell imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell art. 13 del D.L. n. 201/2011, nonché delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune; - a norma dell art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 la sola detrazione prevista per l abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; - in base al regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata; CONSIDERATO che: - le risorse assegnate ai comuni nell ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Genzano di Lucania, subiscono nell anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall art. 14 del n. D.L. 78/2010 e dall art. 28, comma 7, della legge n. 214/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall art. 2 del D.Lgs n. 23/2011; - a seguito dell entrata in vigore dell imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell art. 8 del D.Lgs n. 23/2011; - per effetto del disposto di cui all art. 13, comma 17, della L. n. 214/2011, il Comune subisce un ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall art. 13 della L. n. 214/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell ICI;

- in base all art. 13, comma 12bis, della L. n. 214/2011, come modificato dall art. 4 della L. n. 44/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell economia e delle finanze per ciascun comune; - l Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell imposta municipale propria nonché dei risultati dell accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall art. 13 della L. n. 214/2011 per assicurare l ammontare del gettito complessivo previsto per l anno 2012; RITENUTI insufficienti i gettiti stimati dell IMU e del Fondo straordinario di riequilibrio sulla base delle aliquote e detrazioni individuate dalla L. n. 214/11, al fine del finanziamento della spesa corrente del Comune di Genzano di Lucania, nonostante si sia provveduto ad eliminare le spese comprimibili; CONSIDERATO che: - necessita assicurare ai cittadini un livello sufficiente di servizi, evitando tagli troppo incisivi, che andrebbero a influire soprattutto sulle persone più deboli e disagiate; - si rende opportuno rafforzare l autonomia finanziaria dell ente al fine di ridurre, per quanto possibile, il livello di dipendenza dai trasferimenti; RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 14.06.2012, di proposta al Consiglio Comunale della determinazione delle aliquote dell imposta municipale propria per l anno 2012; RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue: - aliquota di base, di cui all art. 13, comma 6, della L. n. 214/2011, aumento dello 0,1 %; - aliquota prevista per l abitazione principale e relative pertinenze, di cui all art. 13, comma 7, della L. n. 214/2011, aumento dello 0,1 %; RITENUTO, inoltre, di applicare la detrazione prevista per l abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura prevista dall art. 13, comma 10, della L. n. 214/2011; DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell art. 13, comma 12 bis, della L. 214/2011, in base all andamento effettivo del gettito dell imposta dopo il pagamento della prima rata; CONSIDERATO che a norma dell art. 13, comma 15, della L. 214/2011 a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione; Con voti favorevoli: n. 10 Contrari: n. 3 (Anobile, Lomuscio, Malatesta), D E L I B E R A DI DETERMINARE, ai sensi e per gli effetti dell art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, le aliquote dell imposta municipale propria per l anno 2012, stabilite dall art. 13 della L. n. 214/2011, così come segue: - aliquota di base, di cui all art. 13, comma 6, della L. n. 214/2011, aumento dello 0,1%; - aliquota prevista per l abitazione principale e relative pertinenze, di cui all art. 13, comma 7, della L. n. 214/2011, aumento dello 0,1 %; DI STABILIRE, pertanto, le aliquote dell imposta municipale propria per l anno 2012 così come segue:

Fattispecie imponibile aliquote Detrazione Maggiorazione detrazione per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante, di età non superiore ad anni 26 Abitazione principale e pertinenze 0,50 % 200,00 50,00 (fino ad un importo massimo di 400,00) Altri fabbricati (esclusi 0,86 % quelli strumentali all esercizio delle attività agricole ) Aree edificabili 0,86 % DI DARE ATTO che i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale ricadenti nel territorio del Comune di Genzano di Lucania sono esenti da IMU, qualunque sia la categoria di iscrizione catastale; DI APPLICARE la detrazione per l abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura stabilita dall art. 13, comma 10, della L. n. 214/2011, in 200,00, fino a concorrenza dell imposta dovuta sui citati immobili, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La detrazione è maggiorata dell importo di 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di 400,00; DI DARE ATTO che: - tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; - con regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 24, adottata in questa seduta, ai sensi dell art. 13, comma 10, del Decreto Legislativo 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214 e fonti successive, è considerata adibita ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 24, adottata in questa seduta; - a norma dell art. 13, comma 12bis, della L. n. 214 /2011, come modificata dall art. 4 della L. n. 44/2012, l Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l abitazione principale per l anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell art. 1, comma 169, della L. 296/2006; DI DARE MANDATO al Responsabile dell Area Finanziaria di provvedere a tutti gli adempimenti successivi, compresa la trasmissione telematica del presente deliberato al Ministero dell Economia e delle Finanze, ai sensi dell art. 13, comma 15, della legge n. 214/2011; Su proposta del Presidente, IL CONSIGLIO COMUNALE Con voti favorevoli: n. 10 Contrari: n. 3 (Anobile, Lomuscio, Malatesta), D E L I B E R A Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Per la regolarità tecnica Il responsabile del Servizio F.to Dott. Nicola LAROCCA Per la regolarità contabile Il Responsabile del servizio finanziario F.to -------------------------------- Approvato e sottoscritto IL SEGRETARIO f.to D.ssa Costantina TRICARICO IL PRESIDENTE f.to Donato CIOLA Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio, A T T E S T A che la presente deliberazione e' stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi nel sito web di questo Comune (Albo Pretorio on line)accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69). Genzano di Lucania 25.07.2012 Il SEGRETARIO COMUNALE f.to D.ssa Costantina TRICARICO E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa Costantina TRICARICO La presente deliberazione: è divenuta esecutiva (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 4,D.Lgs. n. 267/2000) (_) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 3,D.Lgs. n. 267/2000) Il SEGRETARIO COMUNALE f.to D.ssa Costantina TRICARICO