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PROTOCOLLO DI INTESA SU BASE NAZIONALE PER LA LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA DEI COMPENSI IN FAVORE DEI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (MATERIA CIVILE) Il Consiglio Nazionale Forense Premesso che -il D.M. n. 55 del2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che è, pertanto, utile individuare parametri standardizzati di liquidazione di detti compensi al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione nonché di ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'erario, avvertendosi la necessità di giungere a valutazioni rispettose del decoro della professione forense e il più possibile omogenee. Tale esigenza è tanto sentita che in alcune importanti sedi giudiziarie la questione è stata già affrontata ed è esitata in accordi ufficiali tra l'autorità Giudiziaria e l'avvocatura locale. In un quadro in cui, tuttavia, permangono notevoli differenze tra i Fori, appare evidente la necessità di rendere quanto più possibili omogenee le liquidazioni per lo svolgimento di attività professionali che, pur svolte presso Tribunali diversi, sono del tutto identiche e, dunque, pienamente equiparabili quanto a "peso" giudiziario, pena il rischio di creare una disparità di trattamento in alcun modo giustificabile, considerato anche che l'erario ha carattere nazionale. - la normativa in materia stabilisce che: a) "L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa" (art. 82, comma l, D.P.R. n. 115 del2002; b) "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà" (art. 130 D.P.R. n. 115 del2002). - l'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 prevede che "Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta". 1

Ritenuto che -I valori medi previsti dal D.M. n. 55 del2014, ridotti del 50% ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115 del2002, non possano essere ulteriormente decurtati. - In riferimento ad alcune tipologie di procedimenti sia opportuno individuare, come già avvenuto in alcuni protocolli stipulati a livello locale, un parametro unico forfettario relativo all'intero giudizio (ad es. separazioni consensuali e divorzi su ricorso congiunto). -Vada sempre applicato, tenuto conto di quanto previsto dal sopra citato art. 2, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, il rimborso spese generali del 15% nonché indicata la maggiorazione per IVA e CPA. Tutto quanto sopra premesso e ritenuto Il Consiglio Nazionale Forense sollecita la necessità di adottare, in tutti i Fori, la seguente tabella di liquidazione standardizzata, che prevede ipotesi correlate alle diverse tipologie processuali. 000 000 000 Al fine di consentire all'autorità Giudiziaria il rispetto della previsione di cui all'art. 83, comma 3 bis, D.P.R. n. 115 del2002, introdotta dall'art. l, comma 783, Legge 28/12/2015 n. 208 ("Il decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"), il difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato deposita l'istanza di liquidazione osservando, ove possibile, i seguenti termini: - per il rito ordinario: contestualmente agli atti conclusivi (comparsa conclusionale e/o memoria di replica) ovvero ali'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., o all'udienza di precisazione delle conclusioni se vi è rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.; - per il rito lavoro: contestualmente ali'udienza di discussione; - per i procedimenti in camera di consiglio: entro i cinque giorni precedenti la data fissata per l 'udienza in camera di consiglio. Il difensore deposita, nei termini sopra indicati, l'istanza di liquidazione dei compensi ed i relativi allegati per via telematica (PCT o, dove in uso, piattaforma SIAMM), provvedendo alla consegna di copia cartacea nel solo caso di discussione orale. Per favorire una liquidazione agevole e rapida dell'istanza, il difensore utilizza il modello proposto ed allegato al presente protocollo, curando l'esatta e completa indicazione dei dati propri, dei dati del procedimento, dei dati della persona rappresentata e dei riferimenti al provvedimento di ammissione al patrocinio. L'istanza contiene l'indicazione delle attività difensive svolte per ciascuna fase. Unitamente all'istanza di liquidazione, il difensore deposita la delibera di ammissione al patrocinio e la domanda di ammissione. 2

Di seguito le Ta belle sta nd a rdi zzate diversificate per A u tori tà Giudizia ria TABELLA l. GIUDICE DI PACE Valore da 0,0 l a l. l 00,00 da 1.1 00,0 l a 5.200,00 da 5.200,01 a 26.000,00 Atti vità l. Fase di studio della con troversia 100 200 2. Fase introdutti va del giudizio 3. Fase istnntoria e/o di trattazione 3SO 120 ISO ISO 2SO 4. Fase decisionale 200 300 3

TABELLA2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE Valore da 0,0 l a l.l 00,00 da 1.1 00,0 l a 5.200,00 da 1.1 00,0 l a 5.200,00 da 26.000,0 l a 52.000,00 da 260.000,01 A tti vi tà l. Fase di studio della controversia 200 350 800 1100 1500 2. Fase in trod uttiva del giudizio 3. Fase istnmoria c/o di trattazione 400 200 350 550 850 1100 400 800 850 2600 4600 4. Fase decisionale 400 800 1100 2000 2900 4

TABELLA3. CAUSE DI LAVORO Valore da 0,01 a 1.100,00 da 1.1 00,0 l a 5.200,00 da 5.200,01 a 26.000,00 da 26.000,0 l a 52.000,00 da 260.000,0 l Att i vi tà l. Fase di srudio dell a con troversia 2. Fase i ntrodu ttiva del giudizio 3. Fase istruttoria e/o di t rattazione 400 400 850 1500 2200 3100 200 350 650 850 liso 250 550 850 1300 1800 4. Fase decisionale 350 750 1450 2000 3000 5

TABELLA4. CAUSE DI PREVIDENZA Valore da 0,01 a 1.1 00,00 da 1.100,0 l a 5.200,00 da 5.200,0 l a 26.000,00 da 26.000,0 l a 52.000,00 da 260.000,0 l Atti vi tà 200 400 800 1200 1700 l. Fase di studio della con troversia 2. Fase introduttiva del giudizio 3. Fase istruttoria c/o di trattazione 400 200 350 600 800 1100 400 800 1300 1800 2500! 4. Fase decisiona l e 400 950 1700 2000 3700 ---- -- -- -- -- -- - ------ - - 6

TABELLA S. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA Valore da 0,0 l a l. l 00,00 da l.l 00,0 l a 5.200,00 da 5.200,01 a 26.000,00 da 26.000,0 l a 52.000,00 da 52.000,01 da 260.000,01 Attivi tà 250 400 800 1 200 1600 l. Fase di studi o della controversia 2. Fase introdutriva del giudizio 400 200 350 500 650 800 3. Fase istnllloria e/o di trattazione 4. Fase decisionale 80 100 ISO 200 300 200 350 600 900 1300 TABELLA 6. ATTO DI PRECETTO Valore da 0,0 l a 1.100,00 da 1.1 00,0 l a 5.200,00 da 5.200,01 a 26.000,00 da 26.000,0 l a 52.000,00 da 260.000,01 Compenso 50 100 I SO 200 250 300 7

TABELLA 7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE Valore da O a 5.200,00 da 5.200,0 l a 26.000,00 da 26.000,0 l a 52.000,00 da 260.000,0 l 200 650 1100 1500 2100 Compenso Qu alo ra la procedura rigua rdi minori, inabilitati o in terdetti o soggetti sottoposti a cu ratela, gli importi so p ra indicati sono a umen tati d el 20%. TABELLA S. PROCEDIMENTI MONITORI Valore da O a 5.200,00 da 5.200,01 a 26.000,00 da 26.000,0 l a 52.000,00 a 260.000,00 da 260.000,01 a 520.000,00 Compenso da 250 a 750 da 800 a 1.400 da 1 450 a 2050 da 2150 a 2750 da 3000 a 4500 TABELLA9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA Valore da O a 5.200,00 da 5.200,01 a 26.000,00 da 26.000,0 l a 52,000,00 da 260.000,01 Attività l. Fase di studio della controversia 250 450 500 1000 2. Fase introduniva del gi udizio 400 300 350 450 650 500 600 800 1100 3. Fase istnmoria e/o di trattazione La tabella trova applicazione a nche per i procediment i possessori per le fasi concreta mente espleta te. 8

TABELLA 10. PROCED NTICAUTELARI Valore da 0,01 a 1. 1 00,00 da l.l 00,0 l a 5.200,00 da 5.200,01 a 26.000,00 da 26.000,0 l a 52.000,00 da 52.000,01 da 260.000,0 l J\ttività l. Fase di studi o della controversia 250 450 800 1 200 1 700 2. Fase introduttiva del giudizio 150 300 400 550 750 400 3. Fase istmttoria e/o di trattazione 400 550 900 1350 1800 4. Fase decisionale 150 300 550 800 1200 TABELLA 16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI Valore da 0,01 a 1.1 00,00 da l.l 00,0 l a 5.200,00 da 5.200,01 a 26.000,00 da 26.000,0 l a 52.000,00 da 260.000,01 J\tti vità l. Fase di studio della controversia 100 250 350 650 900 1250 2. Fase istmttoria e/o di trauazione 9

TABELLA 17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA Valore da 0,01 a 1.100,00 da l.l 00,0 l a 5.200.00 da 5.200, 0 l a 26.000, 00 da 26.000,0 l a 52.000,00 da 260.000,01 Attività l. Fase introduttiva 200 400 650 1000 1450 1900 2. Fase di trattazione e conclusi va TABELLA18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI Valore da 0,01 a 1.100,00 da 1.100,0 l a 5.200,00 da 5.200,0 l a 26.000,00 da 26.000,0 l a 52.000,00 da 260.000,01 Attività l. Fase introdutti va 120 350 550 850 1150 1500 2. Fase istruttoria e di trattazione IO

TABELLA 19. ISCRIZIONE IPOTECARIA l AFFARI TAVOLARI Valore da 0,0 l a 1.100,00 da 1.100,0 l a 5.200,00 da 5.200,01 a 26.000,00 da 26.000,0 l a 52.000,00 da 260.000,01 Com penso 30 120 200 320 450 600 TABELLA20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO Valore da 0,01 a 1.100,00 da 1.100,0 l a 5.200,00 da 5.200,01 a 26.000,00 da 26.000,0 l a 52.000,00 da 260.000,01 Compenso 100 300 500 700 850 1400 TABELLA 26. ARBITRATO Valore da 0,0 l a 26,000,00 da 26.000,0 l a 52.000,00 da 52.000,01 da 260.000,0 l Compenso 800 2000 3500 8000 li

GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO Valore da 0,01 a 1.100.00 da 1.1 00,01 a 5.200,00 da 5.200,01 a 26.000,00 da 26.000,0 l a 52.000,00 da 260.000,01 A ttività l. Fase di studio della controversia 250 500 850 1400 2000 2. Fase i mroduttiva del giudizio 3. Fase ist ru ttoria c/o di trattazione 500 250 400 750 900 450 850 1450 2000 1200 2700 4. Fase deci siona le 400 800 1600 2400 3500 12

GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI Valore da 0,01 a 1.100,00 da l.l 00,0 l a 5.200,00 da 5.200,01 a 26.000,00 da 26.000,0 l a 52.000,00 da 260.000,0 l A tt i vi tà l. Fase di st udio della con troversia IlO 320 600 1.100 1.500 2.300 2. Fase i nt rodu tti va del giudizio 120 350 500 900 1.100 1.500 4. Fase decisionale 60 I SO 300 550 800 1.100 13

A) Separazioni Consensuali e Divorzi Congiunti: 1.200 B) Separazioni e Divorzi Giudiziali: 1.500 PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA C) Procedimenti per modifica delle condizioni di separazione e divorzio congiunti: 1.200 D) Procedimenti per modifica delle condizioni di separazione e divorzio giudiziali: 1.500 E) Altri procedimenti per ricorso in materia di famiglia (es. ex artt. 148 c.c., 156 c.c., ex art. 8 L. 898/70, 342 bis c.c., 317 bis c.c., 709 ter c.p.c.) congiuti: 1.100 F) Altri procedimenti per ricorso in materia di famiglia (es. ex artt. 148 c.c., 156 c.c., ex art. 8 L. 898/70, 342 bis c.c., 317 bis c.c., 709 ter c.p.c.) giudiziali: 1.300 Fattori correttivi in aumento: a) presenza di prole: 20% b) assistenza di entrambe le parti nei procedimenti consensuali o congiunti: 40% c) trasferimenti immobiliari: 0,75% del valore catastale d) espletamento di attività istruttoria: dal 50% al250% (in ragione della complessità) e) espletamento della fase decisionale: dal 60% al 300% (in ragione della complessità) f) giudizio di appello: 20% g) giudizio di legittimità:30% 14

A) Ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione: 600 B) Ricorsi ex art. 35 D. Lgs. 25/2008: 1.200 PROCEDIMENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ESPULSIONI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE Fattori correttivi in aumento: a) espletamento di attività istruttoria: dal 50% al l 00% (in ragione della complessità) b) giudizio di appello/ricorso al T.A.R.: 30% c) giudizio di cassazione /consiglio di stato: 40% *** Nei casi nei quali, nell'ambito di una delle specifiche ipotesi sopra elencate, l'attività processuale non comprenda una determinata fase, l'avvocato richiedente non la conteggerà, rimanendo invariati gli importi per le altre fasi e ricalcolando l'importo finale. I firmatari del presente Protocollo si impegnano ad assicurarne e monitorame la concreta applicazione. Firme Istituzionali degli aderenti al Protocollo 15