COMUNE DI VILLA CASTELLI Provincia di Brindisi REGOLAMENTO PER LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15.07.2002 IL SINDACO Vitantonio CALIANDRO IL SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Maria Antonietta LUPOLI
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Obiettivi dello Statuto Art. 2 Collaborazione con il contribuente Art. 3 Avviso di liquidazione Art. 4 Avviso di accertamento Art. 5 Diritto di interpello Art. 6 L'autotutela Art. 7 Rimborsi Art. 8 Norme finali
Art. 1 Obiettivi dello Statuto 1. Lo Statuto, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e ss. mm. e sulla base delle disposizioni di cui alla legge 27.07.2000 n. 212 detta i principi fondamentali per stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente. Art. 2 Collaborazione con il contribuente 1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. A tal fine, per facilitare il contribuente negli adempimenti di legge, il Comune pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi. Inoltre, allo scopo di rafforzare la collaborazione con i contribuenti, la Giunta Municipale provvederà a potenziare l Ufficio Tributi, avvalendosi di personale interno e/o strutture esterne. 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa o informazioni non corrette sempre che l Amministrazione Comunale verifichi la buona fede del contribuente e i motivi che lo hanno indotto in errore. 3. Sul titolo esecutivo (cartella esattoriale o decreto ingiuntivo) vanno riportati gli estremi dell'atto di cui al successivo articolo 4 ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. Art. 3 Avviso di liquidazione 1. Mediante avviso di liquidazione il funzionario responsabile del tributo, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce provvede a correggere gli errori materiali o di calcolo liquidando l'importo nonché le eventuali sanzioni ed interessi. 2. L'avviso di liquidazione deve essere notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative o regolamentari vigenti. 3. Nell'avviso di liquidazione debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili al contribuente ai fini dell'esatta individuazione dell'importo dovuto, ossia: l'aliquota applicata, il periodo di riferimento,
l'importo del tributo dovuto, l'entità delle eventuali sanzioni e degli interessi, il termine e modalità di pagamento, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e l'indicazione del responsabile del procedimento, l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa. Art. 4 Avviso di accertamento 1. Mediante motivato avviso di accertamento, il funzionario responsabile del tributo: a) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza; b) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o comunicazione; c) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo; d) applica le sanzioni collegate al tributo accertato. 2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative o regolamentari vigenti. 3. Nell'avviso di accertamento debbono essere chiaramente indicati: tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta; il periodo di riferimento; l'aliquota applicata; l'importo del tributo dovuto; le sanzioni e gli interessi; il termine e le modalità per il pagamento; l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto dell'adesione; l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e l'indicazione del responsabile del procedimento; l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa. Art. 5 Diritto di interpello 1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine a casi circostanziati, concreti e personali, per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative applicabili.
2. La richiesta di parere deve contenere, quale condizione indispensabile, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata. 3. Il Comune attraverso il funzionario responsabile del tributo entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente a mezzo posta. Nessuna sanzione può essere irrogata nel caso in cui il contribuente si sia adeguato al parere espresso. 4. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (verifica questionari ecc.) 5. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emesso in difformità dei pareri espressi dal Comune nei termini stabiliti dal comma 3. 6. Non possono essere erogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 3, a condizione che l interpello non sia palesemente in contrasto con la vigente normativa in materia. 7. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso un avviso tempestivamente diffuso con mezzi idonei, ossia: avvisi pubblici, delibere, determine, e ordinanze. Art. 6 L'autotutela 1. Il funzionario responsabile del tributo può procedere, anche senza istanza di parte, all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre sospendere e revocare il provvedimento per ragioni di opportunità o di convenienza qualora vi sia la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto sulla base di pronunciamenti giurisprudenziali, circolari o risoluzioni. 2. Il soggetto di cui al comma 1 può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre: a) errori di persona o di soggetto passivo; b) evidente errore logico; c) errore sul presupposto del tributo;
d) doppia imposizione soggettiva; e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza; g) errori di calcolo nella liquidazione del tributo; h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati per errore del Comune; i) errori del contribuente facilmente riconoscibili dal Comune 3. In pendenza di giudizio, l'annullamento, la sospensione o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, dimostrata la sussistenza dell'interesse ad attivarsi mediante l'autotutela, può essere annullato, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la desistenza dal contenzioso da comunicare all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia. 4. Quando ricorrono i presupposti di cui al comma 2 si procede all'annullamento: anche se l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso di termini per ricorrere; anche se il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità...); anche se vi è pendenza di giudizio; anche se non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente. 5. Qualora, per ragioni da imputare al contribuente (cambio di residenza, ecc.), l Ufficio Tributi non è in grado di procedere alla notifica nei termini previsti dalla legge, l Ufficio stesso è autorizzato ad integrare gli atti per la successiva notifica. 6. Non è consentito l'annullamento o la revoca di ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune. 7. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. In tal caso si provvede al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse. 8. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
9. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del soggetto che ha emesso l'atto, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato. Art. 7 Rimborsi 1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla normativa, dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. 2. Nei casi espressamente previsti per legge, il Comune provvederà al rimborso di somme versate e non dovute anche senza istanza del contribuente. 3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al comma 1 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui il tributo sia stato erroneamente versato a questo Comune anziché al Comune di competenza. 4. Nel caso dell'esercizio di autotutela, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca. 5. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata, qualora l'informazione non sia già in possesso dell'amministrazione, dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. 6. Il funzionario responsabile del tributo, entro i termini previsti dalla normativa, ovvero dal regolamento sul procedimento amministrativo, esamina la richiesta e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione. 7. Sulle somme rimborsate spettano interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data dell'istanza di rimborso o, qualora diversamente prevista, dalla data disciplinata dalla norma istitutiva del tributo. Qualora il versamento è spontaneo, determinato da errori del contribuente, non verrà riconosciuto alcun onere di interessi.
8. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata. Art. 8 Norme finali 1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica quanto previsto dalla legge 27.07.2000, n. 212 limitatamente alla disciplina dei tributi locali. 2. Il presente Statuto dei diritti del contribuente entra in vigore il 01/01/2003.