Art. 1 Requisiti per l'accesso. Conoscenze richieste per l accesso

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REGOLAMENTO DIDATTICO a.a. 2018/2019 Corso di laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche Classe 52 Relazioni internazionali Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Scuola di Scienze Politiche Vicepresidenza sede di Forlì Ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica, il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del corso di laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche (Classe 52 relazioni internazionali) istituito presso l'alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Politiche e sociali, Scuola di Scienze Politiche Vicepresidenza sede di Forlì, ai sensi del DM 270/04. Art. 1 Requisiti per l'accesso Conoscenze richieste per l accesso Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Scienze internazionali e diplomatiche occorre essere in possesso di una laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, il possesso dei requisiti curriculari e il superamento di una verifica dell adeguateza della personale preparazione: Requisiti curriculari ex D.M. 270: L-5 Filosofia L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali L-11 Lingue e culture moderne L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace L-12 Mediazione linguistica L-40 Sociologia L-14 Scienze Giuridiche L-42 Storia L-16 Scienze dell amministrazione e DS/1 Scienze della difesa e della sicurezza dell organizzazione L-20 Scienze della comunicazione LMG/01 Giurisprudenza L-33 Scienze economiche Oppure essere in possesso di una laurea appartenente ad una classe differente da quelle indicate ed avere acquisito i crediti formativi universitari nei settori scientifico-disciplinari, come specificato nel regolamento del corso di studio. ex. D.M. 509/99: Le classi di laurea vengono equiparate alle classi ex DM 270/04 indicate nel presente articolo, ai sensi del Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 Ordinamento previgente al DM 509/99 e titoli conseguiti all estero: Una commissione di verifica valuterà la corrispondenza tra l ambito di provenienza e le classi DM 270/04 indicate nel presente articolo. Verifica dell adeguatezza della personale preparazione L ammissione al corso di laurea è subordinata al superamento di una verifica dell adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel punto modalità di ammissione. Verrà, altresì, verificato il possesso di adeguate competenze linguistiche nella lingua inglese di livello B2 (CEFR).

Modalità di ammissione Il corso di laurea magistrale adotta un numero programmato a livello locale (ex art. 2 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso attenendosi ogni caso ai seguenti principi. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre essere in possesso di una laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in una delle seguenti classi: L-5 Filosofia, L-11 Lingue e culture moderne, L-12 Mediazione linguistica, L-14 Scienze Giuridiche, L-16 Scienze dell amministrazione e dell organizzazione, L-20 Scienza della comunicazione, L-33 Scienze economiche, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-40 Sociologia,, L-42 Storia, DS/1 Scienze della difesa e della sicurezza, LMG/01 Giurisprudenza. Per le altre classi di laurea gli studenti devono aver conseguito almeno 32 crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: SPS/03, SPS/04, SPS/05, SPS/06, SPS/07, SPS/11, SPS/13, SPS/14, SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-S/01, M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04, M-GGR/02, IUS/13, IUS/14. Le classi di laurea ai sensi del DM 509/99 vengono equiparate alle classi ex DM 270/04 indicate nel presente articolo, ai sensi del Decreto interministeriale del 9 luglio 2009. Gli ordinamenti previgenti al DM 509/99 (compresi i diplomi universitari di durata triennale) e titoli conseguiti all estero: saranno valutati da una commissione incaricata a verificare la corrispondenza tra l ambito di provenienza e le classi DM 270/04 indicate nel presente articolo. Verifica dell adeguatezza della personale preparazione L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che si svolgerà secondo le modalità e le procedure indicate nel bando di ammissione, sulla base di un criterio o di una combinazione di essi (quali ad esempio: valutazione del curriculum, votazione di laurea, prova scritta, eventuale colloquio) che verranno determinati annualmente dal Consiglio di Corso di studio e resi noti tramite il portale d'ateneo. Per l'accesso al corso di studio è previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello B2. Maggiori dettagli, incluse le modalità di soddisfacimento del requisito B2 per la lingua inglese, saranno contenuti nel bando di ammissione pubblicato sul Sito della Scuola di Scienze Politiche. Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali. Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dal Dipartimento di riferimento e dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo. E' prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali e consentito il passaggio tra i curricula previsti, entro i termini determinati annualmente dal Dipartimento di riferimento e dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo. Il Consiglio di Corso di Studio, vista la motivazione indicata dallo studente, valuta i piani di studio presentati sulla base della loro congruenza con l'ordinamento didattico del corso di studio e con gli

obiettivi formativi del corso di studio, inoltre verifica che il numero degli esami, degli insegnamenti e CFU relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale. Sulla base dei medesimi criteri il Consiglio di Corso di Studio valuta altresì le richieste di passaggio tra curricula, e delibererà tenendo conto sia dei crediti già conseguiti, sia di quelli mancanti. Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nel portale di Ateneo. Art. 4 Frequenza e propedeuticità L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il portale di Ateneo. Per ciascun insegnamento che prevede, da piano didattico allegato, l'obbligo di frequenza, lo studente è tenuto a frequentare almeno il 70% delle ore previste. Art. 5 Prove di verifica delle attività formative Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il portale di Ateneo. Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti tra quelli individuati annualmente dal Corso di Studio e resi noti tramite il Portale d'ateneo. Se lo studente intende scegliere un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente e le motivazioni fornite. Gli studenti devono esercitare la scelta secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio della Scuola e nel rispetto delle scadenze definite annualmente dagli Organi Accademici. Art. 7 Vincoli al piano di studi 1. Lo studente deve scegliere una lingua nella quale non abbia già conseguito CFU all'interno della propria carriera universitaria, salvo casi particolari che saranno valutati dal Consiglio del Corso di Studio. La seconda annualità della lingua straniera deve essere la medesima di quella scelta come prima annualità, salvo casi particolari che saranno valutati dal Consiglio del Corso di Studio. 2. Lo studente che ha conseguito meno di 16 CFU in materie economiche (SSD secs - area CUN 13) nella propria carriera universitaria, deve selezionare, al posto di uno degli insegnamenti opzionali,

un insegnamento segnalato annualmente nel piano di studio. Casi particolari saranno valutati dal Consiglio di corso di studio. 3. Nel piano didattico sono previsti corsi di allineamento, annualmente segnalati nel piano di studio, fortemente consigliati agli studenti che nella propria carriera universitaria non hanno conseguito almeno 8 CFU nei seguenti ambiti: -Politica internazionale ( CFU acquisiti sostenendo esami quali ad esempio Relazioni internazionali, Teoria delle relazioni internazionali, Politica internazionale, Studi strategici); -Storia internazionale (CFU acquisiti sostenendo esami quali ad esempio Storia delle relazioni internazionali, Storia dei trattati e politica internazionale, Storia dell integrazione europea); -Economia internazionale (CFU acquisiti sostenendo esami quali ad esempio Economia internazionale). Gli studenti che hanno acquisito sufficienti CFU nei suddetti ambiti possono inserire nel piano di studi i rispettivi corsi di allineamento come CFU in sovrannumero, non utili per il conseguimento della laurea. 4. Lo studente che prenderà parte ad uno o più programmi di mobilità internazionale non strutturata deve conseguire almeno 32 CFU presso l Università di Bologna per poter conseguire la laurea. Sono esclusi i CFU attribuiti alla prova finale. Casi particolari saranno valutati dal Consiglio di corso di studio. Art. 8 Criteri di riconoscimento dei CFU acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe I CFU acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei CFU dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino CFU non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 9 Criteri di riconoscimento dei CFU acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali I CFU acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri: - analisi del programma svolto - valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei CFU previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino CFU non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie Non è previsto il riconoscimento di conoscenze e abilità extrauniversitarie. Art. 11 Tirocinio Il Corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio

finalizzato alla preparazione della prova finale/tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale; oppure per attività di tirocinio previsto dal piano didattico; oppure per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio; oppure per attività aggiuntive i cui CFU risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio. Art. 12 Apprendistato in alta formazione Il Consiglio di Corso di studio può prevedere la possibilità per lo studente di svolgere attività di Apprendistato per integrare la formazione universitaria con la formazione pratica in azienda finalizzato all acquisizione di un titolo di studio. Possono partecipare alla selezione gli studenti tra i 18 e i 29 anni. Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 36 CFU. La durata del contratto varia da 12 a 36 mesi e vi è un obbligo formativo di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 in azienda e 90 ore retribuite dall azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente. Art.13 Modalità di svolgimento della prova finale Caratteristiche della prova finale La prova finale consiste in una tesi scritta, discussa oralmente. L'argomento o l'ambito deve essere riconducibile unicamente a un insegnamento previsto nel piano didattico del corso di laurea magistrale. Nella prova finale il candidato deve dimostrare assoluta proprietà dei mezzi espressivi della lingua utilizzata; di conoscere lo stato della ricerca scientifica sull'argomento oggetto della tesi; di elaborare una posizione autonoma e bene argomentata al riguardo. Lo studente che intende laurearsi in un insegnamento non previsto nel piano didattico del corso di laurea, deve fare richiesta al Consiglio di Corso di Studio che, sulla base della motivazione fornita, delibererà in merito Modalità di svolgimento della prova finale La prova finale consiste in una tesi scritta, discussa oralmente. L'argomento o l'ambito deve essere riconducibile unicamente a un insegnamento previsto nel piano didattico del corso di laurea magistrale. Lo studente che intende laurearsi in un insegnamento non previsto nel piano didattico del corso di laurea, deve fare richiesta al Consiglio di Corso di Studio che, sulla base della motivazione fornita, delibererà in merito. Art. 14 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati La Commissione Didattica Paritetica in data 05/12/2017 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.