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ALLEGATO A (Delibera C.C. n. 256 del 25.10.2016) REGOLAMENTO "MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" L.R. 42 DEL 9 DICEMBRE 2002 E SUCC. MOD. Articolo 1 OGGETTO Il presente regolamento, redatto ai sensi dall'articolo 17, comma 2, della L.R.T. 42/02 inerente il procedimento di iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro regionale, articolazione provinciale di Siena, disciplina: il procedimento per l iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale e la loro cancellazione; il procedimento di revisione annuale del registro regionale; i requisiti identificativi delle associazioni di promozione sociali che devono essere riportati sul registro regionale. Articolo 2 ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE Ai sensi dell art. 2 della L.R.T. 42/02 sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, riconosciute o non riconosciute, in possesso dei requisiti di cui all art. 3, costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Per attività di utilità sociale si intendono le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori: ambiente-turismo, culturale educativo e di ricerca etica e spirituale, sociale, socio-sanitario, sportivo-ricreativo, della tutela dei diritti. Articolo 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO La Regione Toscana, ai sensi dell'art.3 L.R.T. 42/2002 ha istituito il Registro Regionale dell associazionismo di promozione sociale articolato per province alle quali possono chiedere l'iscrizione le associazioni di promozione sociale: a) costituite da almeno un anno, mediante atto scritto registrato (atto costitutivo e statuto) o dal quale, comunque la data di sottoscrizione sia ufficialmente accertabile, redatto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 42/2002, nel quale sono espressamente previsti: denominazione e sede legale oggetto sociale, attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione, assenza dei fini di lucro, divieto di ripartizione dei proventi fra i soci, obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione in attività istituzionali, norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, criteri per l'ammissione o l'esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi, modalità di scioglimento, obbligo di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento a fini di utilità sociale, b) che si avvalgono, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, secondo la definizione e con le specificazioni di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art.6 della legge regionale 42/2002; 1

c) che utilizzano per il proprio funzionamento le seguenti risorse economiche (art.7 -legge regionale 42/2002): quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi; eredità, donazioni e legati; contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; altre entrate compatibili con le finalità sociali. c) in possesso dei requisiti specifici per l iscrizione nella Sezione A o B o C del registro come specificato al successivo art.4; Articolo 4 STRUTTURA DEL REGISTRO 4.1. Ai sensi dell art.9 comma 1 della legge R.T.42/2002, ogni articolazione di livello provinciale del registro regionale comprende le associazioni di promozione sociale aventi sede legale ovvero almeno una sede operativa nella provincia di riferimento ed è suddivisa, a fini di omogeneità di aggregazione, in tre sezioni così distinte: Sezione A. Possono essere iscritte al registro regionale sezione A - articolazione provinciale di Siena - le associazioni che sono: in possesso dei requisiti come specificato all art. 3 punto a), b), c), d); hanno sede legale nel territorio provinciale di Siena; hanno un numero di soci non inferiore a diecimila; oppure (in alternativa alla previsione di cui al precedente punto) hanno una presenza organizzata in almeno tre province, oltre ad essere state costituite da almeno tre anni con dimostrazione di aver svolto, per tale periodo, attività continuativa. Sezione "B". Possono essere iscritte al registro regionale sezione B - articolazione provinciale di Siena le associazioni che sono in possesso dei requisiti come specificato all art. 3 punto a), b), c), d); hanno sede legale nel territorio provinciale di Siena. Sezione "C". Possono essere iscritte al registro regionale sezione C - articolazione provinciale di Siena le associazioni che sono: in possesso dei requisiti come specificato all art. 3 punto a), b), c), d); hanno una sede operativa nel territorio provinciale di Siena, attiva da almeno un anno; iscritte al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art.7 della legge 7 dicembre 2000, n.383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale". 4.2. Nell ambito di ogni sezione del registro regionale di cui al comma 4.1, le associazioni di promozione sociale sono ordinate in base al proprio settore di attività prevalente: Ambientale-turistico; Culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale; Sociale; Sanitario; Sportivo-ricreativo; 2

Tutela dei diritti. 4.3. Le associazioni di promozione sociali sono iscritte sul registro regionale, in un'unica sezione del registro e in un unico settore (in base all'attività prevalente), con i seguenti dati identificativi: denominazione; indirizzo; telefono; e-mail; eventuale PEC; eventuale sito internet; eventuali altri settori d'intervento; estremi del provvedimento di iscrizione. 4.4. La perdita di uno solo dei requisiti di cui all art.3 lettere a), b), c), d), e) comporta la cancellazione dal Registro Regionale, articolazione provinciale di Siena. Articolo 5 PROCEDURA D'ISCRIZIONE 5.1. La domanda d'iscrizione deve essere: formulata secondo il modello Allegato A al presente regolamento e completa degli allegati in elenco; indirizzata al Comune dove l associazione ha la sede legale; sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione ed inviata nelle seguenti modalità: - con firma in originale, allegando fotocopia di documento relativo d identità, e consegnata a mano o tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno; - con firma in originale, allegando fotocopia di documento relativo d identità, ed inviata tramite P.E.C. ; - con firma digitale ed inviata tramite P.E.C.. 5.2. Il Comune dove ha sede legale l associazione provvederà: - entro 3 giorni dal ricevimento della domanda, ad inoltrare la stessa, esclusivamente per P.E.C. al Comune di Siena; - entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, procederà altresì a trasmettere al Comune di Siena il proprio parere relativo alla verifica : a) dell'effettiva svolgimento dell'attività dell'associazione sul territorio di competenza; b) della conformità dell'attività rispetto alle previsioni statutarie. Decorsi 30 giorni senza ricevimento di alcun parere si riterrà lo stesso positivo. 5.3. Alla domanda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti, deve essere allegata la seguente documentazione: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto di cui al precedente articolo 3 lettera (a; b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative; c) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione, con riferimento agli ultimi tre anni di vita dell'associazione oppure, se è di più recente costituzione, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e quella di richiesta di iscrizione al registro. La relazione deve contenere dati relativi a: - modello organizzativo dell'associazione, tipologia di risorse umane ed economiche utilizzate per l'attività; - ambito di diffusione territoriale dell'associazione, con specifica indicazione delle sedi possedute in Toscana; - attività associativa svolta e/o in programma, con specifica indicazione delle iniziative inerenti al settore d'intervento per cui si chiede l'iscrizione, nonché di eventuali iniziative in settori diversi; d) (per le richieste di iscrizione alla sezione C del registro) copia del provvedimento di iscrizione al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all art. 7 della legge 383/2000; e) base sociale/numero totale degli iscritti; g) copia del codice fiscale dell associazione; h) copia del documento d identità del rappresentante legale. 5.4. Ai fini dell'istruttoria, il Comune di Siena, verifica: - che la domanda d iscrizione sia regolarmente compilata e sottoscritta, completa in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prescritta dal presente regolamento; 3

- che l'associazione sia in possesso dei requisiti di cui all articolo 3 del presente regolamento; - che i requisiti posseduti e l'attività espletata siano coerenti con la richiesta d'iscrizione nella specifica sezione del registro regionale e nello specifico settore d'intervento; - che lo statuto e/o l'atto costitutivo dell associazione preveda quanto indicato al comma 2 dell'art.5 della legge regionale 42/2002; - che l'associazione non risulti iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 28/1993 e successive modificazioni, né ad altre articolazioni provinciali del registro regionale delle associazioni di promozione sociale Prende atto altresì del parere di cui al precedente comma 5.2, specificando che in caso di eventuale parere negativo, anche rispetto ad una sola delle verifiche richieste, la procedura di iscrizione verrà sospesa fino alla attestazione positiva da parte del comune di residenza della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 5.2, lettere a) e b). 5.5. Il Dirigente competente, con specifico atto, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda provvede all'iscrizione. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, è comunicato motivato diniego. 5.6. I termini suddetti sono sospesi nel caso in cui: - il richiedente integri o rettifichi la documentazione prodotta. Detti termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o rettifiche; - il Comune di Siena, ai fini dell'istruttoria, ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. In tal caso, il Comune di Siena comunica all'associazione il termine di 10 giorni entro cui deve provvedere all invio della documentazione e i termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni. 5.7. I provvedimenti di iscrizione o di diniego all'iscrizione sono notificati dal Comune di Siena, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione, all'associazione interessata tramite P.E.C. o servizio postale. I provvedimenti di iscrizione sono inoltre comunicati al Sindaco del Comune ove ha sede l'associazione. Il riferimento è alla sede legale per le associazioni iscritte alle sezioni A e B del registro; alla sede operativa per quelle iscritte alla sezione C. Articolo 6 REVISIONE DEL REGISTRO 6.1. La revisione del registro viene effettuata con cadenza annuale. 6.2. Ai fini della revisione periodica del registro, entro il 31 gennaio di ogni anno, le associazioni di promozione sociale, iscritte entro il 31 luglio dell anno precedente, pena la cancellazione dal registro, inviano il modulo di revisione, redatto on-line accedendo al Portale del Terzo Settore link http://terzosettore.comune.siena.it/ debitamente compilato in ogni sua parte, indirizzato al Comune di Siena Albi del Terzo Settore, nelle seguenti modalità: - sottoscritto in calce dal legale rappresentante dell'associazione con firma in originale, allegando fotocopia di documento relativo d identità, e consegnata a mano o tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno; - con firma in originale, allegando fotocopia di documento relativo d identità, ed inviata tramite P.E.C. - con firma digitale ed inviata tramite P.E.C.. 6.3. Al modulo di revisione di cui al punto precedente deve essere allegata una relazione concernente l attività associativa svolta nel precedente anno solare. Qualora siano intervenute modificazioni nell'atto costitutivo e/o nello statuto e/o nell'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, dovrà inoltre essere allegata alla dichiarazione copia di tale documentazione aggiornata. 4

6.4. Qualora la documentazione suddetta risulti non correttamente formulata o incompleta il Comune invita l associazione a provvedere entro il termine di 10 giorni, trascorso il quale il mancato adempimento comporta la cancellazione dal registro. 6.5. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comune di Siena, effettuate le verifiche necessarie, approva l elenco delle associazioni la cui verifica abbia avuto esito positivo ovvero dispone le cancellazioni con singoli provvedimenti motivati e lo invia alla Regione per la pubblicazione nel BURT. 6.6. Qualora le associazioni richiedano una diversa allocazione nel registro (livello di sezione e/o di settore), ovvero l'ufficio competente verifichi la necessità di una modifica in tal senso, il Comune di Siena previa istruttoria della documentazione pervenuta, provvede allo spostamento in sede di approvazione dell'elenco di cui al punto precedente entro 90 giorni dalla relativa richiesta. 6.7 Per consentire il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l iscrizione al registro: le associazioni iscritte, pena la cancellazione dall'albo, devono comunicare, tempestivamente e comunque entro il termine di cui al precedente comma 6.2, al Comune di Siena ogni eventuale modifica inerente l atto costitutivo e/o lo statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento ed ogni altra informazione inerente cambiamenti connessi all iscrizione nel registro; il Comune di Siena, in qualsiasi momento, può richiedere all associazione chiarimenti e documentazione in merito, anche su segnalazione del Comune in cui ha sede l associazione. Articolo 7 CANCELLAZIONE DAL REGISTRO 7.1. La cancellazione di un'associazione di promozione sociale dal registro è disposta per: a) richiesta dell'associazione interessata; b) accertata perdita di uno o più requisiti o condizioni necessarie per l'iscrizione; c) mancata presentazione entro i termini da parte dell'associazione del modulo di revisione e dei relativi allegati; d) mancata presentazione entro i termini delle informazioni e/o dei documenti suppletivi richiesti in fase d iscrizione o di revisione; 7.2. In merito alla cancellazione provvede il Dirigente con provvedimento motivato; 7.3. Il provvedimento di cancellazione è notificato dal Comune di Siena all'associazione interessata, tramite PEC o servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione dell atto). I provvedimenti di cancellazione sono inoltre comunicati al Sindaco del Comune ove ha sede l'associazione. Il riferimento è alla sede legale per le associazioni iscritte alle sezioni A e B del registro; alla sede operativa per quelle iscritte alla sezione C. Articolo 8 Norma finale e di rinvio 8.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti normative in materia. 5