di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ;

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Riporto la richiesta avanzata all ANM di interlocuzione con il Consiglio Nazionale Forense in materia di tirocini formativi ex art. 73 D.L. 69/2013, a seguito della sospensione unilaterale da parte del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Trapani dell efficacia della Convenzione stipulata con il Tribunale di Trapani per regolamentare i tirocini formativi. Samuele Corso In data 26.9.2014 il Tribunale di Trapani ha stipulato con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Trapani una convenzione per la regolamentazione dei tirocini formativi svolti per diciotto mesi presso gli Uffici Giudiziari, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013 come convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013, da parte di laureati in giurisprudenza che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 di detta norma, risultino iscritti anche nel registro dei praticanti presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Trapani. La Convenzione ha previsto, in conformità dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013 che L'esito positivo del periodo di formazione, è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di pratica forense. Al contempo la Convenzione ha previsto: nel periodo di contestuale svolgimento del tirocinio e del praticantato, il tirocinante-praticante è tenuto a partecipare complessivamente a n. 30 udienze per semestre, integrando in tal caso l assistenza alle udienze tenute dal magistrato formatore nel corso del tirocinio con la partecipazione alle udienze con il proprio dominus. Ai sensi dell art. 41, comma 7, L. 247/2012 il tirocinante-praticante dovrà svolgere pratica presso l Avvocato per almeno sei mesi, ferma restando, ovviamente, la possibilità nel periodo di associare la pratica forense al tirocinio giudiziario. Il magistrato formatore, al termine del tirocinio giudiziario, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione, da trasmettere al Capo dell'ufficio Giudiziario e al Presidente del Consiglio dell'ordine. L'esito positivo del tirocinio teorico-pratico nell Ufficio Giudiziario esonera il praticante dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio legale per il periodo di un anno. Il tirocinante-praticante all atto dell iscrizione al registro praticanti o al momento dell ammissione al tirocinio presso l Ufficio Giudiziario può richiedere al Consiglio dell Ordine l esonero dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio legale per due semestri di pratica forense, comunicando il periodo per il quale intende avvalersi di tale esonero. Solo in caso di relazione positiva del magistrato formatore, al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante potrà chiedere il certificato di compiuta pratica, viceversa dovrà completare la pratica forense con gli ulteriori due semestri. Prevede, infatti, l art 73 comma 13 che Per l'accesso alla professione di Avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale. In tal modo, quindi, la Convenzione, nel rispetto delle previsioni dell art. 73 D.L. n. 69/2013, ha cercato di incentivare i giovani laureati, particolarmente meritevoli, ad accedere ai tirocini formativi senza tralasciare la formazione indispensabile ai fini dell esame di abilitazione per l esercizio della professione di Avvocato. Con pareri n. 65 del 24.9.2014 e n. 106 del 10.12.2014 il Consiglio Nazionale Forense - in modo del tutto singolare - ha ricondotto i tirocini di cui all art. 73 D.L. n. 69/2013 nell alveo dell art. 41 n. 6 lett. b) ultima ipotesi L. 247/2012, escludendo di poter ricomprendere nella durata della pratica professionale il periodo del tirocinio svolto sotto la guida di un magistrato ex art. 73 L. 98/2013. Il Consiglio Nazionale Forense ha fondato tali pareri sulla mancata decorrenza del termine previsto dall art. 48 L. 247/2012 per l applicabilità della disciplina di cui all art. 41 L. 247/2012, nonché sulla mancata adozione, allo stato attuale, del D.M. richiesto dall art. 44 L. 247/12 (rubricato

Frequenza di uffici giudiziari ) il quale dispone, al comma 1, che L attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito Regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il C.N.F.. Sulla scorta di tali pareri - il secondo dei quali emesso sulla base di un quesito posto dai rappresentanti del foro trapanese - il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Trapani in data 28.4.2015 ha unilateralmente sospeso l efficacia della Convenzione stipulata con il Tribunale di Trapani in data 26.9.2014. In tal modo vengono di fatto disincentivati incentivare i giovani laureati, particolarmente meritevoli, ad accedere ai tirocini formativi ex art. 73 D.L. 69/2013 che nella loro applicazione si sono rivelati particolarmente incisivi, quantomeno nel lungo periodo, nell incremento di produttività dei magistrati. Tanto premesso, deve osservarsi quanto segue: 1. in data 1.1.2015 è maturato il termine di tre anni dall entrata in vigore della L. 247/2012 previsto dall art. 48 L. 247/2012 per l applicabilità della nuova disciplina in ordine al tirocinio professionale forense; 2. nelle more, l atteso Schema di Regolamento ministeriale recante la Disciplina della attività di praticantato presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell art. 44 della l. n. 247 del 2012 è stato predisposto dall Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ed inviato, ai fini del parere prescritto dall art. 44 della L. 247/12, al Consiglio Superiore della Magistratura, nonché al Consiglio Nazionale Forense. Sullo schema di regolamento in questione il Consiglio Superiore della Magistratura ha formulato parere con delibera del 18.2.2015. 3. dall analisi dello Schema di Regolamento ministeriale, dalla lettura della relazione illustrativa ad esso allegata, nonché dal parere espresso in sede istituzionale dal Consiglio Superiore della Magistratura si evince chiaramente come il tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 D.L. 69/2013 non è in alcun modo assimilabile alla Frequenza di uffici giudiziari di cui agli artt. 44 e 41 comma 6 lettera b) L. 247/2012. Si tratta, infatti, di due percorsi formativi differenti (che si distinguono tra loro per diversità di ratio, di requisiti richiesti, di durata, di effetti, di ruolo svolto, etc.), rispetto ai quali, pertanto, diversa deve ritenersi la disciplina applicabile. Invero, a voler elencare solo le difformità più rilevanti: sotto il profilo della ratio dei due istituti, mentre la frequenza degli uffici giudiziari ex art. 41 comma 6 lett. b) L. 247/2012 è solo una possibile modalità di svolgimento della pratica, alternativa (e cumulativa) rispetto al modello tradizionale della frequentazione dello studio di un Avvocato, lo stage ex art. 73 D.L. 69/2013 è un percorso di formazione teorico-pratica riservato ai più meritevoli che ha causa mista, fondandosi su un nesso di scambio tra addestramento, somministrato dal magistrato, e collaborazione, fornita dal tirocinante. Lo stage, infatti, si propone di favorire, per quanto possibile, l implementazione dell efficienza del servizio giustizia, garantendo l acquisizione temporanea di energie intellettuali esterne al sistema giudiziario, in affiancamento e rafforzamento rispetto a quelle fondamentali del magistrato; di conseguenza, avendo riguardo ai requisiti d accesso, mentre la legge professionale forense non prevede, per l accesso al tirocinio forense, altri requisiti che l iscrizione al registro praticanti ed il possesso dei requisiti di onorabilità (configurando in tal modo un vero e proprio diritto alla pratica forense), la specifica ratio dello stage ex art. 73 D.L.

69/2013 (sul presupposto che le potenzialità benefiche per la giurisdizione sono direttamente proporzionali all elevatezza culturale del soggetto che vi prende parte) è ancorata al rigore dei limiti preclusivi ai fini dell accesso, che è consentito solo a quei soggetti che non abbiano compiuto i 30 anni di età e che abbiano conseguito una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110; per di più, sotto il profilo della durata del periodo di tirocinio, mentre la Legge professionale forense dispone che la frequenza degli uffici giudiziari in sostituzione della pratica presso un Avvocato «può essere svolta per non più di dodici mesi», nel caso degli stage ex art. 73 D.L. 69/2013 le esigenze di continuità e concentrazione dell attività di affiancamento al magistrato hanno imposto la previsione normativa della durata tassativa del tirocinio per un periodo di diciotto mesi; inoltre, con riferimento al tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 il comma 10 prevede che «lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di Avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione». Si tratta, dunque, di una attività che, potendo essere svolta contestualmente, ovvero contemporaneamente al tirocinio forense, non è una mera modalità alternativa di svolgimento dello stesso, come presupposto, invece, dall art. 41 comma 6 lett. b) L. 247/2012 in tema di tirocinio forense del praticante presso gli Uffici Giudiziari; oltretutto, con riferimento al ruolo ricoperto all interno degli Uffici Giudiziari, deve rilevarsi che (anche alla luce dello Schema di Regolamento ministeriale) solo gli stagisti ex art. 73 D.L. 69/2013 e non anche i praticanti avvocati che svolgeranno il tirocinio forense presso gli uffici giudiziari partecipano all Ufficio per il processo, di recente rinnovato dal D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014 (cui ha fatto seguito la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 10.7.2014); ancora, solo per gli stagisti ex art. 73 D.L. 69/2013 è prevista una relazione finale del magistrato formatore che attesti l esito positivo del tirocinio. Invece, in relazione al tirocinio forense svolto delle forme dell art. 41 comma 6 lett. b) L. 247/2012, lo Schema di Regolamento ministeriale (art. 7 comma 9) prevede che il praticante (non il magistrato formatore), ogni quattro mesi dall inizio del tirocinio, rediga e trasmetta al Consiglio dell Ordine presso il quale è iscritto una relazione contenente l analitica indicazione delle attività svolte e vidimata da magistrato formatore, che ne attesta con la sottoscrizione la veridicità; infine, sotto il profilo degli effetti, coerentemente alle diverse finalità degli istituti e al dettato normativo, solo per gli stagisti ex art. 73 D.L. 69/2013 la positiva conclusione del tirocinio presso gli Uffici Giudiziari, attestata dalla relazione finale del magistrato

formatore, consentirà ai tirocinanti di godere dei benefici a questa ricollegati. In particolare, solo agli stage ex art. 73 D.L. 69/2013 può essere riconnessa la previsione di apposite borse di studio. Ma, soprattutto, solo per i più meritevoli di cui all art. 73 D.L. 69/2013 l esito positivo del tirocinio: costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario; costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario; costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall amministrazione della giustizia, dall amministrazione della giustizia amministrativa e dall Avvocatura dello Stato; costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato; è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali; è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile. Il tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 D.L. D.L. 69/2013 è, dunque, un istituto che deve essere tenuto ben distinto dalla Frequenza di uffici giudiziari di cui agli artt. 44 e 41 comma 6 lettera b) L. 247/2012. Di conseguenza, una corretta interpretazione del quadro normativo in atto consente di ritenere: che la normativa applicabile ai tirocinanti ex art. 73 è esclusivamente la disciplina legislativa di cui allo stesso art. 73 D.L. 69/2013, in quanto norma primaria, speciale, nonché direttamente applicabile, non necessitando l art. 73 D.L. 69/2013 di alcun regolamento attuativo. L art. 73 D.L. 69/2013 detta, infatti, in modo compiuto l intera regolamentazione dell attività di tirocinio, demandando ad un regolamento ministeriale solo la previsione delle borse di studio a carico dello Stato; che la disciplina primaria di cui all art. 73 D.L. 69/2013 sia direttamente applicabile (senza la necessità di alcun regolamento attuativo) sia ai tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 non iscritti al registro praticanti, sia ai tirocinanti ex art. 73 che svolgano contestualmente (ai sensi del comma 10) la pratica forense. In particolare, devono ritenersi direttamente applicabili i commi 5 bis, 10 e 13 dell art. 73 D.L. 69/2013, in base ai quali: - comma 10: Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di Avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione ; - comma 13: Per l'accesso alla professione di Avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ; - comma 5 bis: L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali. che, di conseguenza, il Regolamento ministeriale sia richiesto dall art. 44 L. 247/2012 solo allo scopo di disciplinare (per il coordinamento con le disposizioni normative in vigore) la condizione del praticante Avvocato che non sia anche tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013, ovverosia del praticante che (in sostituzione della frequenza dello studio dell Avvocato) abbia

scelto di svolgere il tirocinio forense presso un Ufficio Giudiziario ai sensi dell art. 41 comma 6 lett b) L. 247/2012 e che non sia stato contestualmente ammesso (per mancanza dei requisiti di merito o di età, per non aver presentato domanda o per altre ragioni) al tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013. Non può, poi, trascurarsi che lo stesso Schema di Regolamento ministeriale predisposto ai sensi dell art. 44 L. 247/2012, nel tratteggiare la disciplina dell attività di praticantato del praticante Avvocato presso gli Uffici Giudiziari, ricalca e trasfonde al suo interno gran parte della disciplina di dettaglio prevista dall art. 73 D.L. 69/2013, adattandola, tuttavia, all autonoma specificità strutturale del praticantato giudiziario. In particolare, deve notarsi che lo Schema di Regolamento, qualificando il praticantato giudiziario come un vero e proprio diritto del praticante, non prevede particolari requisiti d accesso, ne fissa la durata in un periodo massimo di dodici mesi e non ricollega al suo positivo svolgimento alcuno dei benefici previsti per gli stagisti dall art. 73 D.L. 69/2013, prevedendo solo il computo del periodo svolto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica. La regolamentazione dettata dallo Schema di Regolamento, pertanto, nulla aggiunge (in termini di contenuto) a quanto già compiutamente previsto dalla norma primaria di cui all art. 73 D.L. 69/2013 ed, anzi, pare innovare soltanto in merito ad aspetti che sono facilmente riferibili alla condizione del praticante non ammesso al tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013. Pertanto, non è di agevole comprensione la ragione per la quale, secondo i predetti pareri del Consiglio Nazionale Forense, i tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 contestualmente iscritti alla pratica forense dovrebbero attendere - per il computo del periodo di tirocinio giudiziario ai fini del compimento del periodo di pratica forense necessaria per sostenere l esame di abilitazione alla professione di Avvocato - l emanazione della norma secondaria richiesta dall art. 44 L. 247/2012 e non possano, invece, direttamente applicarsi le norme primarie di coordinamento dettate dall art. 73 commi 5 bis, 10 e 13 D.L. 69/2013. Nello specifico, per quanto attiene al problema del computo del periodo di tirocinio effettuato ai sensi dell art. 73 del D.L. 98/2013 ai fini del compimento del periodo di pratica forense, la norma primaria di cui all art. 73 comma 13 D.L. 69/2013 prescrive che Per l'accesso alla professione di Avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale. Ne discende che, qualora il tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013, che abbia concluso positivamente il periodo di formazione di diciotto mesi (ottenendo la relazione attestativa finale), presenti tale titolo al Consiglio dell Ordine degli Avvocati in cui è iscritto, l Organo consiliare è tenuto, in forza dell art. 73 comma 10 D.L. 69/2013 (e non della Legge professionale forense), a valutare tale esito positivo per il periodo di dodici mesi ai fini del compimento della pratica professionale, con la conseguenza che dovrà essere svolto esclusivamente un periodo di soli sei mesi presso lo studio di un Avvocato per l accesso all esame di abilitazione professionale. Analogamente, qualora durante l arco temporale dei diciotto mesi di tirocinio il tirocinantepraticante abbia compiuto il semestre obbligatorio di frequenza presso lo studio dell Avvocato, il Consiglio dell Ordine degli Avvocati è ugualmente tenuto a valutare il titolo (relazione attestativa finale) posseduto dal tirocinante ai fini del compimento della pratica professionale. Con la conseguenza che, qualora il tirocinante sia in regola con il resto degli adempimenti (anche contributivi) prescritti dalla Legge professionale forense, il Consiglio dell Ordine degli Avvocati dovrà rilasciare al tirocinante-praticante il certificato di compiuta pratica. Qualsiasi altra interpretazione che subordinasse tali adempimenti all emanazione di una norma di attuazione secondaria, disattendendo il chiaro dettato normativo dell art. 73 comma 10 D.L. 69/2013, si configurerebbe come una ingiustificata elusione della norma primaria di riferimento.

Inoltre, con riferimento al contestuale svolgimento della pratica forense e del tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 e, dunque, al coordinamento delle due distinte attività di formazione, va sottolineato che anche in questo caso non osta al riconoscimento del periodo di tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 la mancata emanazione, allo stato, del D.M. richiesto dall art. 44 L. 247/2012. Infatti, anche a voler prescindere dal rilievo (de iure condendo) che lo Schema di Regolamento predisposto dal Ministero non disciplina le modalità concrete di coordinamento tra le attività (esonero del praticante-tirocinante dalla frequenza dello studio dell Avvocato per i due semestri di frequenza degli uffici giudiziari, modalità di attestazione delle udienze, etc.), la normativa primaria, allo stato direttamente applicabile, prevede all art. 73 D.L. 69/2013: - comma 10: Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di Avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione ; - comma 5 bis: L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali. La Legge, pertanto, sotto il profilo delle modalità concrete di svolgimento della pratica per i tirocinanti iscritti al registro speciale dei praticanti rimanda espressamente alla collaborazione tra i Capi degli Uffici Giudiziari e i singoli Consigli dell Ordine, che possono stilare apposite Convenzioni per assicurare la serietà della formazione del praticante-tirocinante. In tale quadro i pareri del Consiglio Nazionale Forense e l unilaterale sospensione dell efficacia della Convenzione stipulata dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Trapani con il Tribunale di Trapani in data 26.9.2014 hanno il concreto effetto di disincentivare i giovani laureati più meritevoli dall accesso ai tirocini formativi ex art. 73 D.L. 69/2013. Si chiede, pertanto, che l Associazione Nazionale Magistrati instauri una immediata interlocuzione con il Consiglio Nazionale Forense per il pieno riconoscimento dei tirocini ex art. 73 D.L. 69/2013. Si allegano: 1) nota del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Trapani del 4.5.2015; 2) Convenzione stipulata dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Trapani con il Tribunale di Trapani in data 26.9.2014; 3) Schema di Decreto del Ministro della Giustizia concernente Regolamento recante disciplina dell attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari ; 4) Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 18.2.2015. Samuele Corso Presidente della Sottosezione dell Associazione Nazionale Magistrati di Trapani e Coordinatore dei tirocini formativi presso il Tribunale di Trapani