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CITTÀ DI SPINEA PROVINCIA DI VENEZIA ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 del 19/04/2012 Oggetto: INDIVIDUAZIONE NUOVE SEDI FARMACEUTICHE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.L. 24 GENNAIO 2012 N.1, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012 N. 27 L anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 15:30, nella Sala Giunta del Municipio, regolarmente convocata, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori: CHECCHIN SILVANO BUSATTA STEFANIA SIGNORELLI PIERCARLO MAINARDI LOREDANA CHINELLATO GIANPIER DA LIO RICCARDO BUIATTI GIANPIETRO LAZZARO MATTEO SINDACO VICE SINDACO ASSENTE Partecipa alla seduta il Dott.Guido Piras SEGRETARIO GENERALE del Comune di Spinea Il Sig.Silvano Checchin nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza della Giunta e, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta. Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. SINDACO Silvano Checchin SEGRETARIO GENERALE Guido Piras REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (artt. 124-125 D.Lgs.267/2000) Si certifica che copia della presente Deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all Albo Pretorio online del Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 24/04/2012 e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari. CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo Pretorio online del Comune in data 24/04/2012, senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA in data 05/05/2012. IL MESSO Gaetano Brugnera IL SEGRETARIO GENERALE Guido Piras

LA GIUNTA COMUNALE VISTO l art. 11 commi primo e secondo della L. 24 marzo 2012, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ; PRESO ATTO che tali norme - al fine di assicurare un equa distribuzione delle farmacie nel territorio e di garantire l accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate - assegnano ai Comuni la competenza in materia di individuazione e localizzazione di nuove sedi farmaceutiche, previa acquisizione del parere dell Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e dell Ordine Provinciale dei farmacisti; ACCERTATO sulla scorta dei dati Istat che la popolazione residente nel Comune di Spinea alla data del 31.12.2010 era costituita da n. 27.041 abitanti; RILEVATO che, in applicazione delle norme anzidette, che prevedono una farmacia ogni 3.300 abitanti, il numero delle sedi farmaceutiche di questo Comune si debba determinare in n. 8 farmacie; PRESO ATTO che nel territorio comunale sono attualmente aperte n. 6 farmacie; PRESO ATTO, inoltre, che: il comune di Spinea, in data 31/08/2010, con deliberazione della giunta comunale n. 199 e con successiva deliberazione n. 236 del 01/10/2010, approvava la revisione della pianta organica delle farmacie per il biennio 2010/2011, previa nota della Regione Veneto ns. prot. 9189 del 29/03/2010, con la quale si invitava l amministrazione comunale a procedere alla revisione in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell anno precedente. Il provvedimento su citato approvava la zonizzazione del territorio e prevedeva l istituzione di una nuova sede farmaceutica, pertanto alle sei farmacie già operative nel territorio del Comune di Spinea, per una popolazione complessiva di 26.674 abitanti alla data del 31.12.2009, se ne aggiungeva una settima; la settima farmacia comprende una zona così delimitata: a est dalla zona 3, a nord ovest dalla zona 2, a sud ovest dalla zona 5, a nord confina con la zona 1 e a sud è delimitata dal confine comunale. A nord è attraversata da est a ovest da via Roma, include parte di p.zza Donatori di Sangue; la zona si sviluppa verticalmente da nord a sud ed è attraversata nel mezzo da via Capitanio, che da via Roma prosegue il suo percorso a sud incrociando via Gorizia a est e riunendosi a via Crea a sud. Via Crea è attraversata a sud da via della Costituzione che procede a est fino ad attraversare la zona. Nel tratto di via Crea si diramano a sud via Trieste, via Udine e via Perugia. La zona include a sud est via Firenze e via Belluno; sul versante sud est, confina con la zona 3 per tutta la lunghezza di via Prati. Ritornando a nord su via Capitanio in direzione di P.zza Donatori di Sangue, incrociamo a ovest via Fregene, che taglia trasversalmente la zona da est a ovest e si dirama verso sud in via Palestro e via Cassino, comprendendole completamente. Proseguendo su via Fregene si incrocia via Solferino che si apre a ovest su via Pastrengo fino a concludere il suo percorso al confine con la zona 5. Dall'incrocio di via Capitanio con via Fregene, proseguendo verso nord in direzione di p.zza Donatori di Sangue, incrociamo, a ovest via Turati e a est via Marsala; continuando verso nord incrociando a ovest via S. Pellico, via Battisti. via della Bastiglia, via Colombo, via S. Marino, via Omerighi;a est incrociamo via A. Volta fino a raggiungere p.zza Donatori di Sangue. Dalla piazza proseguiamo a ovest su via Roma fino all'incrocio con via B. Mion, che incrocia a ovest via Torcello, proseguendo la via si conclude in viale Sanremo e si dirama a sud su via Murano, interamente inclusa nella zona.via B. Mion si protrae a sud fino a via Fregene, dalla quale e possibile raggiungere via Lignano, che prosegue a nord;

sulla revisione proposta e sull apertura della settima farmacia si esprimevano favorevolmente l ordine dei farmacisti della Provincia di Venezia in data 8 ottobre 2010 e la direzione generale dell Unità Locale Socio Sanitaria n. 13 in data 11/10/2010; conformemente al disposto del comma 5 dell articolo 2 della Legge 2.4.1968 n. 475, nel testo vigente prima della recente novella legislativa, il procedimento di revisione si sarebbe dovuto concludere con provvedimento della Direzione regionale competente, entro il 31/12/2010. In relazione alla istituzione della settima farmacia, poiché sussistevano le condizioni previste dall articolo 9 della L. 2.4.1968 n. 475, era intenzione del Comune di Spinea esercitare il diritto di prelazione non appena il procedimento di revisione si fosse concluso con l approvazione definitiva da parte della Regione Veneto, avendo già approntato gli strumenti giuridici e contrattuali atti al reperimento dell immobile da destinare alla nuova sede farmaceutica; con nota prot. 10612 del 16/04/2012 il Comune di Spinea chiedeva alla Regione Veneto la conclusione del procedimento di revisione della pianta organica sopra delineato e avviato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 31/08/2010, come integrata dalla successiva deliberazione n. 136 del 01:10.2010 al fine di consentire al Comune di Spinea di esercitare la prelazione ai sensi dell art. 9 della L. 475/1978, secondo la scansione procedimentale stabilita dalla Legge e prima che decorrano i termini stabiliti dall art. 11, comma 2, del D.L. 1/2012; CONSIDERATO che i richiamati commi 1 e 2 dell art. 11 del D.L.n. 1 del 24.01.2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24.03.2012, prevedono che il Comune individui le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio inviando i dati alla Regione entro e non oltre 30 giorni dall entrata in vigore della legge di conversione, identificando anche le zone nelle quali collocare le nuove farmacie; CONSIDERATO, altresì, che, in merito a come deve intendersi l individuazione della zona, l ufficio legislativo del Ministero della Salute, in un recente parere del 21 marzo 2012, affermava che l attività di localizzazione è svincolata dalla necessità di identificare esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo soltanto assicurare <<un equa distribuzione sul territorio>> degli esercizi e tener conto dell esigenza di <<garantire l accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate>> ; RICHIAMATA, inoltre, la nota della Regione del Veneto datata 2 aprile 2012 che ulteriormente precisa che per zona si intende: compartimenti/quartieri/ripartizioni del territorio equivalenti (capoluogo frazioni località) ecc... e che pertanto viene meno il concetto di zona intesa come circoscrizione, ovvero perimetrazione del territorio con individuazione di precisi confini ; CONSIDERATO che il Comune di Spinea ha già individuato la settima sede con Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 31/08/2010, come integrata dalla successiva deliberazione n. 136 del 01:10.2010 per la quale ha ottenuto il parere favorevole sia dell ordine provinciale dei farmacisti sia dell Azienda ULSS 13 nell ambito del procedimento amministrativo di revisione della pianta organica 2010 2011; RITENUTO, pertanto in applicazione del parametro della popolazione stabilito dall art. 11 della legge n. 27/2012, di procedere all individuazione solo di una nuova l ottava - sede farmaceutica nel territorio comunale, in quanto la settima è già stata individuata e deliberata; VALUTATO, nell ottica di assicurare la massima accessibilità del servizio farmaceutico, considerate quelle che sono le caratteristiche di concentrazione dell abitato di Spinea, di contiguità al nucleo abitativo centrale delle località periferiche, considerate altresì l ubicazione delle farmacie già in esercizio e di quella individuata con la citata deliberazione n. 199 del 2010, la sede più idonea per l ubicazione della ottava sede farmaceutica, individuata ai sensi del comma 2 dell articolo 11 del D.L.

1/2012, gravita anch essa nella zona a sud di via Roma, via che attraversa longitudinalmente tutto il territorio di Spinea, zona che pertanto comprende il territorio che va dal centro dell abitato fino agli adiacenti quartieri periferici a sud di Crea e Fornase compresi; DATO ATTO che l apertura della nuova sede farmaceutica dovrà, comunque, assicurare il rispetto di una distanza minima di 200 metri da altre farmacie già preesistenti; RICHIAMATA la nota prot. N. 10101, datata 11 aprile 2012, con il quale il Sindaco ha richiesto i prescritti pareri dell Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e dell Ordine Provinciale dei farmacisti in ordine all individuazione e localizzazione della nuova sede farmaceutica l ottava in applicazione del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell art.11, della legge n. 27/2012; ACQUISITE, al riguardo: la nota dell Azienda ULSS n. 13, pervenuta al Protocollo Generale dell Ente al n. 10650 in data 17 Aprile 2012, con la quale viene espresso parere favorevole all individuazione e localizzazione della nuova sede farmaceutica così come operata da questa Amministrazione e viene preso atto che la settima sede era già stata oggetto di deliberazione nell ambito del procedimento amministrativo di revisione della pianta organica per il biennio 2010-2011; la nota dell Ordine dei Farmacisti della Provincia di Venezia, pervenuta al Protocollo Generale dell Ente al n. 10937 in data 18 aprile 2012, che rileva che esprime parere favorevole alla proposta di individuazione della nuova sede farmaceutica Richiamati: - l art. 380 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie ; - la legge 2 aprile 1968, n^ 475: Norme concernenti il servizio farmaceutico ; - la legge 8 novembre 1991, n^ 362: Norme di riordino del settore farmaceutico ; - il D.P.R. 21 agosto 1971, n^1275: Regolamento per l esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico ; - l art. 11 della legge 24 marzo 2012, n^ 27: Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 gennaio 2012, n.1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ; - la legge regionale 31 maggio 1980, n. 78: Norme per il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni la materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l assistenza farmaceutica ; - la legge regionale 6 luglio 1993, n. 28: Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n^ 362 sul riordino del settore farmaceutico, VISTO il parere espresso ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 257/2000 in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento; VISTO l art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; Con votazione unanime e palese

DELIBERA 1) Di individuare n. 1 (una) nuova sede farmaceutica (l ottava) nel territorio comunale in applicazione del parametro di popolazione stabilito dall art. 11 della L.27/2012, considerando che precedentemente, nel rispetto delle scadenze poste dalla Regione Veneto il Comune di Spinea in data 31/08/2010, con deliberazione della giunta comunale n. 199 e con successiva deliberazione n. 236 del 01/10/2010, approvava la revisione della pianta organica delle farmacie per il biennio 2010/2011 individuando la settima sede farmaceutica; 2) Di localizzare la nuova - ottava - sede farmaceutica nella zona a sud di via Roma, via che attraversa longitudinalmente tutto il territorio di Spinea, zona che pertanto comprende il territorio che va dal centro dell abitato fino agli adiacenti quartieri periferici a sud di Crea e Fornase compresi; 3) Di dare atto che l apertura della nuova sede farmaceutica dovrà, comunque, assicurare il rispetto di una distanza minima di 200 metri da altre farmacie già preesistenti. Con successiva separata votazione unanime e palese: LA GIUNTA COMUNALE delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

PARERE DI COMPETENZA ai sensi dell art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 OGGETTO: INDIVIDUAZIONE NUOVE SEDI FARMACEUTICHE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.L. 24 GENNAIO 2012 N.1, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012 N. 27 Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITÁ TECNICA del presente provvedimento. IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AI CITTADINI Stefania Rossini