A.S.D. Càrvai Associazione Sportiva Dilettantistica

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A.S.D. Càrvai Associazione Sportiva Dilettantistica Associazione per lo sport e il tempo libero Piazza dello Sport, 1 16040 Calvari San Colombano C.li (GE) P.IVA/Cod.Fisc. 01255150995 STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CÁRVAI Art. 1. Denominazione e sede 1.1. E' costituita in San Colombano Certenoli (Ge) un associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss. del Codice Civile denominata: Associazione Sportiva Dilettantistica Càrvai. Art. 2. Scopo 2.1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica del gioco del calcio intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del gioco del calcio. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del gioco del calcio nonché lo svolgimento di attività didattica per l avvio, l aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del gioco del calcio. 2.2. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. 2.3. L' associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della F.I.G.C. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. 2.4. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. 2.5. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle Assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle Assemblee federali. Art. 3. Colori sociali 3.1. I colori sociali sono: ARANCIO NERO Pagina 1 di 7

Art. 4. Patrimonio 4.1. Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi. Art. 5. Entrate 5.1. Le entrate sono costituite da: a) quote associative annue o periodiche dei soci; b) contributi ordinari o straordinari dei soci; c) eventuali contributi del CONI, della Federazione Italiana Gioco Calcio, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere; d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni; e) introiti per pubblicità. Art. 6. Il rendiconto 6.1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all approvazione assembleare entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economicofinanziaria dell Associazione, con separata indicazione dell eventuale attività commerciale posta in essere accanto all attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. 6.2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. 6.3. Insieme alla convocazione dell Assemblea ordinaria che riporta all Ordine del Giorno l approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso. 6.4. E fatto divieto all Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione. L eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali. 6.5. Art. 7. Domanda di ammissione 7.1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. 7.2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. 7.3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. 7.4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all Assemblea generale. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l eventuale 7.5. Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. 7.6. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell associato minorenne. Pagina 2 di 7

Art. 8. Diritti dei soci 8.1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 8.2. La qualità di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall Associazione e a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l Associazione come da Regolamento. Art. 9. Decadenza dei soci 9.1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi : a) dimissioni volontarie; b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno; c) venir meno dei requisiti per l ammissione; d) radiazione pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. 9.2. Le esclusioni di cui alle lett. b) e c) verranno sancite dall Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall Assemblea all uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato, ad una disamina degli addebiti. In caso di assenza ingiustificata del diretto interessato regolarmente convocato, l Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione. Quest ultimo rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell Assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso. 9.3. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità. Art. 10. Organi 10.1. Gli organi sociali sono: l'assemblea generale dei soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo. Art. 11. Assemblea generale dei soci 11.1. L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci, è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente presso la sede dell Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. 11.2. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà, almeno otto giorni prima dell adunanza, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati, spedita al domicilio risultante dal libro dei soci, a mezzo lettera A.R. La convocazione può aver luogo anche con lettera raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra. 11.3. La convocazione dell Assemblea straordinaria avverrà, almeno quindici giorni prima dell adunanza, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati, spedita al domicilio risultante dal libro dei soci, a mezzo lettera A.R. La convocazione può Pagina 3 di 7

aver luogo anche con lettera raccomandata a mano consegnata entro il termine di quindici giorni di cui sopra. 11.4. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l ora della prima e della seconda convocazione dell Assemblea nonché l Ordine del Giorno. 11.5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale per: a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente; b) esaminare il bilancio preventivo; c) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro organo direttivo o amministrativo dell Associazione; d) deliberare l indirizzo e le direttive generali dell attività dell Associazione; e) deliberare sull ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie; f) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente. 11.6. L Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci. 11.7. L Assemblea straordinaria delibera: a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale; b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; c) sull integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile; d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all Ordine del giorno; e) sullo scioglimento dell Associazione e sulle modalità di liquidazione. Art. 12. Validità assembleare 12.1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. 12.2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 12.3. Tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 13. Diritti di partecipazione 13.1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di un associato. Art. 14. Compiti dell'assemblea Pagina 4 di 7

14.1. L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi da una delle persone legittimamente intervenute all Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. 14.2. Il Presidente dell Assemblea nomina il Segretario e, se necessario, due scrutatori. 14.3. L assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell Assemblea sia redatto da un notaio. 14.4. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l ordine delle votazioni. 14.5. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. Art. 15. Consiglio Direttivo 15.1. Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati. Si compone del Presidente che è anche Presidente dell Associazione e di tanti Consiglieri quanti sono il numero degli associati. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Vice Presidente, il Consigliere Delegato Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere Economo. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. 15.2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. 15.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 15.4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. 15.5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente. 15.6. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario, o in assenza di quest ultimo da un Segretario appositamente nominato. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Art. 16. Dimissioni 16.1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti. 16.2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Art. 17. Convocazione Direttivo 17.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità. 17.2. Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; Pagina 5 di 7

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l attuazione delle decisioni dell Assemblea dei soci. Art. 18. Il Presidente 18.1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Art. 19. Il Vicepresidente 19.1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Art. 20. Il Consigliere Delegato Vicepresidente 20.1. Il Consigliere Delegato Vicepresidente sostituisce il Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Art. 21. Il Segretario 21.1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Art. 22. Il Cassiere Economo 22.1. I Cassiere Economo cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Art. 23. Scioglimento 23.1. La durata dell Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. 23.2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. 23.3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. 23.4. 23.5. Art. 24. Sezioni 24.1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Art. 25. Clausola Compromissoria Pagina 6 di 7

25.1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza. 25.2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Chiavari. 25.3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. 25.4. L'arbitrato avrà sede in Calvari San Colombano (Ge), ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale. 25.5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di riferimento. Art. 26. Norma di rinvio 26.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale ( o Ente di Promozione Sportiva) a cui l Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile. Calvari, Pagina 7 di 7