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Bollettino Ufficiale 139 D.G. Infrastrutture e mobilità D.d.s. 30 giugno 2014 - n. 5660 Approvazione delle «Indicazioni operative per la classificazione e la declassificazione amministrativa della rete viaria in Regione Lombardia» IL DIRIGENTE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE A AEROPORTUALI Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, con i quali sono attribuite alle Regioni le competenze di classificazione e declassificazione delle strade non statali su proposta degli enti locali territorialmente interessati; Viste: la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59), ed in particolare l art. 3, comma 121, lett. b), in base al quale sono trasferiti ai comuni le funzioni e i compiti relativi alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade comunali e vicinali; la legge regionale n. 9 del 4 maggio 2001, (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale»); Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni), riguardante la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche previste dal decreto legislativo citato, delle informazioni relative all attività delle stesse; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/1974 del 20 giugno 2014, Determinazioni ai sensi dell art.2 della l. 241/1990 e dell art. 5 della l.r. 1/2012 dei termini di adozione del provvedi- mento finale dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura, protezione civile, edilizia residenziale pubblica, infrastrutture e mobilità e in tema di rimborsi spese referendarie; Considerato che, sia nel corso dell attività istruttoria svolta dalla Regione che a seguito di numerose richieste pervenute dagli enti locali, si è palesata l esigenza di esplicitare e specificare alcuni profili applicativi della normativa in materia di classificazione e declassificazione delle strade provinciali e comunali; Ritenuto necessario dotarsi di uno strumento di chiarimento di taluni aspetti procedurali relativi alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali e comunali, anche in riferimento alla documentazione da produrre a corredo della specifica istanza proposta alla Regione con riguardo alle reti viarie provinciali; Visto il documento «Indicazioni operative per la classificazione e la declassificazione amministrativa della rete viaria in Regione Lombardia», che contiene indicazioni sulla documentazione da produrre e chiarimenti sulle problematiche di maggior interesse, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A); Visti la d.g.r. n.87 del 29 aprile 2013 «II Provvedimento Organizzativo 2013» e il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni della Giunta Regionale - X legislatura»; DECRETA 1. Di approvare il documento «Indicazioni operative per la classificazione e la declassificazione amministrativa della rete viaria in Regione Lombardia», che costituisce, quale Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. Di dare atto che, relativamente alle informazioni contemplate dal d.lgs. 33/2013 e contenute nel documento sopra richiamato, si provvederà a dar corso agli adempimenti previsti dallo stesso d.lgs. 33/2013. 3. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURL Il dirigente Aldo Colombo ALLEGATO A INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CLASSIFICAZIONE E LA DECLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA RETE VIARIA IN REGIONE LOMBARDIA Giugno 2014 Sommario INTRODUZIONE SEZIONE PRIMA I metodi per la classificazione e la declassificazione di viabilità provinciale Procedimento di classificazione/declassificazione di viabilità provinciale Disciplina nei centri abitati con più di 10.000 abitanti Effetto traslativo della proprietà della strada Tratte viarie sottese a seguito della realizzazione di nuove Varianti Classificazione/declassificazione di strade comunali e vicinali SEZIONE SECONDA Presentazione della domanda Documentazione da presentare Classificazione amministrativa di nuova viabilità provinciale Classificazione amministrativa provinciale di esistente viabilità comunale Declassificazione amministrativa di strada provinciale a viabilità comunale Tratti di strade provinciali risultanti sottesi a seguito di varianti RIFERIMENTI NORMATIVI

140 Bollettino Ufficiale 1. INTRODUZIONE Ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) la Regione provvede all esercizio delle funzioni di classificazione e declassificazione delle strade non statali. Con Legge Regionale 5 gennaio 2000, n.1 (art. 3, comma 121, lett. b) sono trasferiti ai comuni le funzioni e i compiti relativi alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade comunali e vicinali. La classificazione e la declassificazione delle viabilità regionali e provinciali sono invece disposte con decreto di Regione Lombardia, che vi provvede anche su proposta dell amministrazione provinciale interessata. Al fine di chiarire e meglio specificare taluni aspetti riguardanti le procedure di competenza regionale sono predisposte le seguenti Indicazioni Operative, illustrative dell argomento e delle procedure da attivarsi, nonché riepilogative della documentazione da predisporre per l espletamento della pratica e l emissione del provvedimento. Le Indicazioni Operative contengono, inoltre, alcuni chiarimenti relativi all esercizio delle funzioni comunali trasferite in materia di classificazione e declassificazione. 2. SEZIONE PRIMA Principi e metodi per la classificazione e la declassificazione di viabilità regionale e provinciale Ai sensi dell art. 2, comma 6, lettera c) del Nuovo codice della strada le strade extraurbane si distinguono in [ ] Provinciali quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico. Su tale base, la rete stradale provinciale dovrà descrivere una maglia viabilistica continua e omogenea, senza soluzione alcuna di continuità tra i differenti itinerari né interrotta nell attraversamento di territori e comuni differenti (fatto salvo quanto disposto dall art. 4, comma 4, del DPR 495/92 relativamente ai centri abitati con più di 10.000 abitanti; vedi di seguito). I capisaldi di ogni tratta dovranno essere individuati sempre e comunque in corrispondenza di intersezioni con altra viabilità di livello almeno provinciale e non potranno essere considerate interruzioni d itinerari provinciali in corrispondenza di soli confini amministrativi. A fronte di ogni ipotesi di declassificazione di tratti viari provinciali dovrà essere considerato, individuato e valutato l itinerario alternativo, a garanzia della continuità delle percorrenze lungo la medesima relazione. Procedimento di classificazione/declassificazione di viabilità provinciale Le classificazioni e declassificazioni amministrative della viabilità provinciale sono disposte con decreto emanato dalla competente Struttura regionale. Ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR 495/92, gli stessi provvedimenti hanno effetto dall inizio del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul BURL. Ai fini del rilascio del provvedimento di classificazione di nuova viabilità provinciale, la Provincia interessata dovrà provvedere all inoltro a Regione Lombardia di specifica proposta, corredata dalla documentazione d illustrazione della pratica. Ai fini del rilascio del provvedimento di declassificazione di viabilità provinciale a viabilità comunale così come per la classificazione a viabilità provinciale di esistente viabilità comunale che comporta anche il passaggio di proprietà della stessa strada tra i due enti interessati, sarà necessaria la predisposizione di specifici atti di assenso da parte dei medesimi enti. La Provincia o il Comune interessato provvederà così all inoltro a Regione Lombardia della relativa proposta, corredata dalla documentazione d illustrazione della pratica, comprensiva degli stessi atti. Il medesimo decreto regionale di declassificazione della viabilità provinciale, come da art. 3 del DPR 495/92, provvederà così anche alla nuova classificazione comunale della stessa strada. Ai sensi del DPR 495/92 artt. 2 e 3, è fatta salva la facoltà di Regione Lombardia di procedere d ufficio. Disciplina nei centri abitati con più di 10.000 abitanti Ai sensi dell art. 4, comma 4, del DPR 495/92, i tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall articolo 4 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/92, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta comunale con la quale si procede alla delimitazione medesima. Effetto traslativo della proprietà della strada Ai fini del perfezionamento del passaggio di proprietà della strada da un ente a un altro, si ritiene non indispensabile l emanazione di un ulteriore specifico decreto di trasferimento della strada fra gli enti proprietari. A supporto di tale tesi vedasi la sentenza TAR Puglia- Bari n.2082/2009 che chiarisce che l effetto traslativo della proprietà della strada da un ente a un altro è collegato all emanazione del relativo decreto di classificazione e/o declassificazione; conseguentemente, l ulteriore emanazione del decreto di passaggio è da valutarsi solo quale ricognizione di un effetto, di fatto, già verificatosi. Tratte viarie sottese a seguito della realizzazione di nuove Varianti Ai sensi dell art. 4, comma 3, del DPR 495/92, i tratti di strade statali dismessi a seguito della realizzazione di nuove varianti all asse stradale stesso e che non alterano i capisaldi del tracciato della strada perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune. Similmente, in deroga alla procedura ordinaria, al comma 5-bis dell art. 4, l.r. 9/2001 si stabilisce che: i tratti di strade provinciali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato stradale, perdono di diritto la classificazione di strade provinciali e [ ] sono obbligatoriamente trasferiti ai comuni territorialmente competenti.

Bollettino Ufficiale 141 Ove ne ricorra l eventualità 1, quindi, al fine di dar seguito a quanto sopra, nel decreto regionale con il quale si procede comunque alla classificazione della nuova variante verrà contestualmente richiamato il disposto normativo suddetto, in relazione alla corrispondente tratta sottesa. Pertanto, nell ambito del procedimento di classificazione della nuova variante, la Provincia provvederà a trasmettere anche la documentazione 2 riguardante la tratta sottesa. Resta fermo in ogni caso l obbligo di redigere il Verbale di consegna relativo alla tratta sottesa. Qualora, invece, la realizzazione di una nuova variante al centro abitato non prefiguri tale scenario di tratta sottesa (vedi figura 2), il procedimento di declassificazione della viabilità storica seguirà l iter amministrativo tradizionale (decreto regionale, ai sensi del DPR 495/92). Classificazione/declassificazione di strade comunali e vicinali Con Legge Regionale 5 gennaio 2000, n.1 (art. 3, comma 121, lett. b) sono stati trasferiti ai comuni le funzioni e i compiti relativi alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade comunali e vicinali. Pertanto, è demandata all amministrazione comunale interessata anche l eventuale classificazione di strade vicinali ad uso pubblico (art. 3, comma 1, punto 52 del Codice della Strada) a viabilità comunale. Si precisa che per strade vicinali ad uso pubblico si intendono le vie private, il cui sedime è di proprietà dei titolari dei terreni latistanti, sulle quali l ente pubblico è titolare di un diritto reale di transito a norma dell art. 825 del codice civile. Figura 1: schema grafico rappresentativo di tratta sottesa Figura 2: schema grafico rappresentativo di tratta non sottesa 3. SEZIONE SECONDA Presentazione della domanda La Provincia interessata presenta al competente Ufficio regionale l istanza, corredata dalla documentazione d illustrazione della pratica: Regione Lombardia Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità Unità Organizzativa Infrastrutture Viarie e Aeroportuali Struttura Viabilità e Rete Ciclabile tramite raccomandata a/r all indirizzo: Piazza Città di Lombardia 1, 20124, Milano, o via posta elettronica certificata (PEC) all indirizzo: infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it Non sono previste spese istruttorie a carico del proponente. Si ricorda che: - responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura Viabilità e Rete Ciclabile 1 Nello specifico, tale fattispecie si verifica nel caso delle cosiddette tratte sottese, ovvero quando i capisaldi della variante di nuova realizzazione coincidano esattamente con i capisaldi della tratta da declassificarsi. Vedi figura 1 e figura 2 2 Vedi di seguito, pagina 11

142 Bollettino Ufficiale - titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo è il Direttore Generale della DG Infrastrutture e mobilità - il termine di conclusione del procedimento è di 60 gg. dalla data di protocollo della documentazione di richiesta inviata (DGR n. X/1974 del 20/06/2014). I termini sono da intendersi interrotti se l istanza è irregolare o incompleta. I termini ricominciano a decorrere dall avvenuta regolarizzazione o dal completamento della domanda entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del responsabile del procedimento (art. 6, comma 1, lett. d, l.r. 1/2012). Documentazione da presentare Sono individuate le tipologie di caso in analisi, sulla base delle quali è di seguito elencata la documentazione tecnico-amministrativa da presentare ai competenti Uffici regionali: o Classificazione amministrativa di nuova viabilità provinciale o Classificazione amministrativa provinciale di esistente viabilità comunale o Declassificazione amministrativa di strada provinciale a viabilità comunale o Tratti di strade provinciali risultanti sottesi a seguito di varianti a) Classificazione amministrativa di nuova viabilità provinciale La Provincia richiedente deve presentare: 1. Istanza di classificazione a viabilità provinciale della nuova strada 2. Copia dell ordinanza di apertura al traffico della stessa strada di cui si chiede classificazione 3. Relazione tecnico-illustrativa d inquadramento, con puntuali indicazioni di contenuto relative a: a. inquadramento amministrativo del territorio interessato b. breve riepilogo dello storico, dello stato dell arte, della procedura avviata, delle competenze gestionali e/o accordi sottoscritti c. inquadramento infrastrutturale, con rappresentazione delle connessioni viabilistiche, degli itinerari e dell inserimento della nuova arteria nella rete stradale provinciale d. esatta denominazione catastale assegnata alla nuova strada e. progressive chilometriche dei capisaldi, delle intersezioni e dei nodi principali, con indicazione delle relative coordinate geografiche [x-y] di ognuno, espresse in WGS1984 - UTM_Zone_32N f. descrizione e competenze dei capisaldi della nuova strada g. caratteristiche funzionali della nuova strada 4. Rappresentazione cartografica (a scala adeguata) della nuova strada che, con riferimento a quanto sopra, ne evidenzi: a. tracciato e inquadramento territoriale b. integrazione nella rete viabilistica provinciale (e nazionale) c. precisa identificazione e competenza dei capisaldi d. progressive chilometriche 5. Shapefile della tratta stradale oggetto di classificazione, secondo le definizioni di cui al Catasto stradale della Regione Lombardia (aggiornate nelle prassi di editing distribuito del grafo stradale). b) Classificazione amministrativa provinciale di esistente viabilità comunale Il soggetto richiedente deve presentare: 1. Istanza di classificazione a viabilità provinciale dell esistente strada comunale 2. Deliberazione provinciale di assenso 3. Deliberazione comunale di assenso 4. Eventuale atto di intesa/accordo sottoscritto tra le parti 5. Eventuale Verbale provvisorio di consegna della strada sottoscritto tra le parti 6. Relazione tecnico-illustrativa d inquadramento, con puntuali indicazioni di contenuto relative a: a. breve riepilogo delle motivazioni, dello storico, dello stato dell arte, della procedura avviata, delle competenze gestionali e/o accordi sottoscritti b. inquadramento infrastrutturale, con rappresentazione delle connessioni, degli itinerari e dell inserimento della strada nella maglia viabilistica provinciale c. esatta nuova denominazione catastale (provinciale) assegnata alla strada d. progressive chilometriche dei capisaldi, delle intersezioni e dei nodi principali, con indicazione delle relative coordinate geografiche [x-y] di ognuno, espresse in WGS1984 - UTM_Zone_32N e. descrizione e competenze dei capisaldi f. caratteristiche funzionali g. stato di conservazione e manutenzione h. eventuali intese per la realizzazione di opere, lavori e/o interventi di manutenzione 7. Rappresentazione cartografica (a scala adeguata) della strada che, con riferimento a quanto sopra, ne evidenzi: a. tracciato e inquadramento territoriale b. integrazione nella rete viabilistica provinciale (e nazionale) c. precisa identificazione e competenza dei capisaldi d. progressive chilometriche

Bollettino Ufficiale 143 8. Shapefile della tratta stradale oggetto di classificazione, secondo le definizioni di cui al Catasto stradale della Regione Lombardia (aggiornate nelle prassi di editing distribuito del grafo stradale). c) Declassificazione amministrativa di strada provinciale a viabilità comunale Il soggetto richiedente deve presentare: 1. Istanza di declassificazione di viabilità provinciale a strada comunale 2. Deliberazione provinciale di assenso 3. Atto comunale di assenso 3 4. Eventuale atto di intesa/accordo sottoscritto tra le parti 5. Eventuale Verbale provvisorio di consegna della strada sottoscritto tra le parti 6. Relazione tecnico-illustrativa d inquadramento, con puntuali indicazioni di contenuto relative a: a. breve riepilogo delle motivazioni, dello storico, dello stato dell arte, della procedura avviata, delle competenze gestionali e/o accordi sottoscritti b. inquadramento territoriale e infrastrutturale di riferimento, con verifica della continuità della rete viabilistica provinciale e analisi degli itinerari alternativi alle tratte provinciali oggetto di richiesta di declassificazione c. denominazione catastale (provinciale) della strada da declassificarsi d. progressive chilometriche (provinciali) dei capisaldi della tratta da declassificarsi, con indicazione delle relative coordinate geografiche [x-y] di ognuno, espresse in WGS1984 - UTM_Zone_32N e. descrizione e competenze dei capisaldi f. caratteristiche funzionali g. stato di conservazione e manutenzione h. eventuali intese per la realizzazione di opere, lavori e/o interventi di manutenzione 7. Rappresentazione cartografica (a scala adeguata) della strada che, con riferimento a quanto sopra, ne evidenzi: a. tracciato da declassificare e suo inquadramento territoriale b. itinerario viabilistico provinciale alternativo, individuato per le percorrenze tra i medesimi capisaldi c. integrazione del nuovo disegno e assetto di rete nella maglia viabilistica provinciale (e nazionale) d. precisa identificazione e competenza dei capisaldi e. progressive chilometriche d) Tratti di strade provinciali risultanti sottesi a seguito di varianti La Provincia richiedente, a corredo dell istanza di classificazione a viabilità provinciale della nuova Variante, deve presentare: 1. Relazione tecnico-illustrativa d inquadramento, con puntuali indicazioni di contenuto relative a: a. eventuali accordi o atti d intesa sottoscritti b. inquadramento territoriale e infrastrutturale di riferimento, con verifica della continuità della rete viabilistica provinciale c. denominazione catastale (provinciale) della tratta sottesa d. progressive chilometriche (provinciali) dei capisaldi della tratta sottesa, con indicazione delle relative coordinate geografiche [x-y] di ognuno, espresse in WGS1984 - UTM_Zone_32N 2. Rappresentazione cartografica (a scala adeguata), con riferimento a quanto sopra, che evidenzi: a. tracciato della nuova Variante b. tracciato della tratta sottesa c. integrazione del nuovo disegno e assetto di rete nella maglia viabilistica provinciale (e nazionale) d. precisa identificazione e competenza dei capisaldi e. progressive chilometriche 4. RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 29 dicembre 1997, n. 6709, Direttive in ordine all individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all interno dei centri abitati, a seguito dell entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 settembre 1996, n.610) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, Individuazione e trasferimento, ai sensi dell art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1, Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59) Legge Regionale 4 maggio 2001, n. 9, Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale 3 In caso di mancanza, ai sensi del DPR 495/92 art.3, Regione Lombardia si riserva la possibilità di procedere d ufficio

144 Bollettino Ufficiale Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2003, n. VII/14739, Adozione di criteri per la classificazione funzionale e la qualificazione della rete viaria che interessa il territorio regionale ai sensi dell art. 3 della l.r. 9/2001 Deliberazione Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. VII/19709, Approvazione della classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria della Regione Lombardia ai sensi dell art. 3 della l.r. 9/2001 Deliberazione Giunta regionale 20 giugno 2014, n. X/1974, Determinazioni ai sensi dell art.2 della L. 241/1990 e dell art. 5 della L.R. 1/2012 dei termini di adozione del provvedimento finale dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura, protezione civile, edilizia residenziale pubblica, infrastrutture e mobilità e in tema di rimborsi spese referendarie