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COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO (PROVINCIA DI LATINA) TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFUTI SOLIDI URBANI (TARSU) REGOLAMENTO APPLICATIVO 1

INDICE Art. 1 Istituzione della tassa. Art. 2 Servizio di nettezza urbana. Art. 3 Contenuto del regolamento. Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa. Art. 5 Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti. Art. 6 Commisurazione della tassa. Art. 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio. Art. 7 bis - Gettito della Tassa e costo del servizio. Art. 8 Parti comuni del condominio. Art. 9 Classi di contribuenza. Art. 10 Riduzioni per particolari condizioni d uso. Art. 10 bis Riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti assimilati. Art. 10 ter Modalità di accesso alle riduzioni tariffarie. Art. 11 Tassa giornaliera di smaltimento. Art. 12 - Denunce. Art. 13 Decorrenza della tassa. Art. 14 Mezzi di controllo. Art. 15 Sanzioni. Art. 16 Accertamento, riscossione e contenzioso. Art.16 bis - Fondo incentivante da destinare al personale dell Ente impegnato nelle attività di controllo ed accertamento dell evasione. Art. 17 Disposizioni finali. 2

Art.1 Istituzione della tassa 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento. Art.2 Servizio di nettezza urbana 1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall apposito Regolamento adottato ai sensi dell art.8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n.915, in conformità all art.59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.) Art.3 Contenuto del regolamento 1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l applicazione del tributo. Art.4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa 1. L individuazione dei presupposti che determinano l applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio. 2 Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell attività di affitta camere, quando l affitto è occasionale o comunque inferiore all anno, mentre è dovuta dal conduttore se l affitto è relativo ad un periodo superiore all anno. 3 Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo. Art.5 Esclusioni dalla tassa 1. non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. 2. Presentavano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo. 1. Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani, ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana; 2. Soffitte, ripostigli, stenditoio, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezze interiore o uguale a. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza; 3

3. Parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell art. 1117 del Codice Civile con l eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco; 4. La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; 5. Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze ( gas, acqua, luce); 6. Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. 3. Sono altresì esclusi dalla tassa: 1. I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l obbligo dell ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri; 2. I locali e le aree per i quali l esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti. 4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove,per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. 5. per le attività di seguito elencate ( esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi ), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi. ATTIVITA DETASSAZIONE % Falegnamerie 40 autocarrozzerie 40 autofficine per riparazioni veicoli 40 Art.6 Commisurazione della tassa 1. La tassa a norma del 1comma dell art.85 del D.Lgs 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento. 2 La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisori interni. 3 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata. 4

4 La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all 80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98. 5 La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. Art. 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio 1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. 2. ABROGATO. 3. Le condizioni previste al comma 4 dell art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa. 4. ABROGATO 5. ABROGATO Art. 7 Bis Gettito della tassa e costo del servizio 1. Salvo diverse determinazioni approvate in sede di deliberazione del Bilancio di Previsione, che comunque dovrà rispettare il disposto dell'art. 61, comma 1, del decreto 507/1993, il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati deve essere, di norma, interamente coperto dal gettito della tassa. 2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al punto 1), è quello della tassa iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo. Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità. 3. Dal costo del servizio, da coprire con il gettito della tassa, è dedotto un importo pari al 10% del costo complessivo a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche. 4 L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo. Art.8 Parti comuni del condominio 1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell art.5, comma2, punto c. 5

2. qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il seguente prospetto: aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini; aumento del 25% agli alloggi siti in edifici sino a 4 condomini; aumento del 50% agli alloggi siti in edifici sino a 2 condomini. Art.9 Classi di contribuenza 1. Fino all adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall art. 65 del D.Lgs 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall art. 79 comma 2 del D.Lgs stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento: CLASSE Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 LOCALI DESTINATI AD USO ABITATIVO. LOCALI DESTINATI A FALEGNAMERIA, CARROZZERIA, FABBRI, MECCANICI, MOBILIFICI, ELETTRODOMESTICI, STUDI PROFESSIONALI. LOCALI DESTINATI A NEGOZI, PARRUCCHIERI, BARBIERI. LOCALI DESTINATI A ESERCIZI PUBBLICI, TRATTORIE, RISTORANTI, BAR, CAFFE. Classe 5 ALBERGHI, PENSIONI, CASE DI CURA E SIMILI. Art.10 Riduzioni per particolari condizioni d uso. 1. La tariffa unitaria si applica in misura ridotta nei seguenti casi: a) Abitazione con unico occupante: 30%. b) Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che, tale destinazione, sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l abitazione di residenza e l abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 10%. c) Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all anno in località fuori del territorio nazionale:30%. d) La riduzione non si applica alle abitazioni classificate di Lusso. 1 Bis. In applicazione di quanto previsto dall art.67 del D.Lds n.507/93 e successive modifiche ed integrazioni e, secondo quanto previsto dall art.10 del D.Lds n.114/98, nell ambito degli strumenti 6

di promozione e sviluppo del tessuto commerciale del centro storico, viene istituita un agevolazione tariffaria sul pagamento della TARSU, consistente nel pagamento di una tariffa ridotta (classe 1) rispetto alla classe di contribuenza di appartenenza (classe 9) per tutti coloro che apriranno la propria attività di pubblico esercizio nel centro storico. L agevolazione di cui sopra ha la durata limitata a TRE ANNI, decorrente dalla data di inizio dell attività e previa verifica di tutti requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa. I contribuenti, alla cessazione dell agevolazione, sono assoggettati a tassazione ordinaria. 2. Le riduzioni e le agevolazioni, di cui ai precedenti commi saranno concesse previa presentazione di idonea richiesta e documentazione comprovante il diritto entro, e non oltre, il 20 gennaio dell anno successivo a quello nel quale si sono verificate le condizioni ivi previste. Qualora le stesse domande dovessero essere presentate oltre il succitato termine, le riduzioni e/o le agevolazioni saranno applicate a partire dall anno successivo a quello di presentazione. 3. ABROGATO. 4 Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio dell anno successivo il venir meno delle condizioni dell applicazione della tariffa ridotta e/o agevolazioni di cui ai commi precedenti. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall anno successivo a quello di denuncia dell uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e, sono applicabili le sanzioni previste per l omessa denuncia di cui all art.76 del D.Lgs 507/93. Art. 10 bis Riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti assimilati 1. Ai sensi dell art. 21 D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere alla seguente riduzione annua della tariffa applicata. 2. Relativamente ai locali dei reparti produttivi, dei magazzini e/o di vendita ove avviene la produzione e deposito dei rifiuti avviati a recupero la cui superficie non ecceda mq. 300 qualora il produttore dei rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del proprio ciclo produttivo, ovvero avvalendosi di terzi a ciò abilitati, al recupero o riciclo dei rifiuti assimilati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, potrà beneficiare di una riduzione pari al 30% della corrispondente tariffa prevista per i locali di produzione dei rifiuti. 3. Relativamente ai locali dei reparti produttivi, dei magazzini e/o di vendita ove avviene la produzione e deposito dei rifiuti avviati a recupero la cui superficie ecceda mq. 300 il produttore dei rifiuti che dimostri di provvedere autonomamente e totalmente, all'interno del proprio ciclo produttivo, ovvero avvalendosi di terzi a ciò abilitati, al recupero o riciclo dei rifiuti assimilati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, avrà diritto ad una riduzione pari al 90% della corrispondente tariffa prevista per i locali di produzione dei rifiuti. Art. 10 ter Modalità di accesso alle riduzioni tariffarie 1. Al fine di accedere ai benefici di cui al precedente art. 10 bis, commi 2 e 3, è necessario che il titolare dell attività (produttore) produca preventivamente idonea istanza di riduzione comprendente i seguenti elementi fondamentali per l applicazione della riduzione: a) planimetria dell intera struttura produttiva; b) indicazione dei locali dove si producono i rifiuti speciali assimilati; c) indicazione dei codici dei rifiuti speciali assimilati prodotti; 7

d) relazione progettuale degli interventi che si intendono realizzare nell ambito del processo di smaltimento/avvio a recupero o riciclo dei rifiuti prodotti; Tale dichiarazione deve essere resa entro il 20 gennaio dell anno nel quale si vuole beneficiare della riduzione ed è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto di riduzione. 2. La riduzione di cui all art. 10 bis sono concesse a condizione cheil produttore del rifiuto dimostri oggettivamente l avvio a recupero dei rifiuti prodotti documentando di sostenere una congrua spesa proporzionata alla dimensione dei locali ed al tipo di attività svolta nei locali di produzione dei rifiuti nonché i quantitativi avviati a recupero. La dimostrazione di cui sopra dovrà essere confermata entro il 30 aprile dell anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione mediante la seguente documentazione: autocertificazione attestante l avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e che le modalità di recupero avvengono nel rispetto della legge e/o con (attraverso) soggetto a ciò autorizzato; autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo di tutti gli imballaggi primari, secondari e terziari; copia del registro di carico e scarico o MUD del rifiuto assimilato avviato a recupero tramite soggetti terzi; documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture); copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione. Qualora la presentazione del MUD dovesse avere una scadenza successiva ala data del 30 aprile, anche tutta la sopra riportata documentazione seguirà lo stesso termine di scadenza. 3. Tutti gli elementi di cui al precedente comma 2 sono da considerarsi essenziali ai fini delle prescritte riduzioni, pertanto il venir meno di anche solo uno di essi comporta il recupero della tassa, pari all importo della riduzione applicata, con riferimento all anno d imposta in cui non si è dimostrato il recupero nonché il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo riproporre una nuova istanza di riduzione di cui al precedente comma 1. Art.11 Tassa giornaliera di smaltimento 1. Per il servizio di smaltimento de rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera. 2. E temporaneo l uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell anno. 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell importo percentuale del 30% fino al 50%. 4. L obbligo della denuncia di uso, temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all art.50 D.Lgs. 507/1993. 8

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all atto dell accertamento dell occupazione abusiva, è recuperata con sanzione,interessi e accessori. 6.Per l accertamento, il contenzioso e le sanzione si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili. Art.12 Denunce 1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all inizio dell occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia. 2. Entro lo stesso termine del 20gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell uso dei locali e delle aree stesse. 3. E fatto obbligo, all amministratore del condominio ed al soggetto che gestisca i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare,entro il 20 gennaio di ciascun anno, l elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato. 4 La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall art. 70 del D.Lgs 507/93. 5. In caso di cessazione totale o parziale dell occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell anno, va presentata un apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. 6. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d ufficio. 7. La tassa può essere cessata d ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d ufficio. Art.13 Decorrenza della tassa 1. La tassa ai sensi dell art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 2. L obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l utenza. 9

3 Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. Art.14 Mezzi di controllo 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni prevista dall art. 76 del Decreto Legislativo stesso. Art.15 Sanzioni 1. Per le violazioni previste dall art. 76 de D.Lgs: 507/1993, si applicano la sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76., punite con l applicazione della pena pecuniana da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla Legge 689/1981. Art.16 Accertamento,riscossione e contenzioso 1. L accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall art. 71 e dall art. 72 del D.Lgs. 507/1993. 2. Il contenzioso, fino all insediamento degli organi previsti dal D. Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, è disciplinato alla stregua dell art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni. Art. 16 bis Fondo incentivante da destinare al personale dell'ente impegnato nelle attività di controllo ed accertamento dell'evasione. 1. Per incentivare l'attività di controllo, nell ambito della potestà regolamentare attribuita agli Enti locali, art.52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n.446, una percentuale delle somme riscosse a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione e/o di accertamento relativi alla Tarsu, nonché dai ruoli a riscossione coattiva, può essere destinata alla costituzione di un fondo speciale da ripartire tra tutto il personale dell'ente che ha partecipato a tale attività. 2. La Giunta Municipale è competente nella determinazione della percentuale di cui al precedente comma, tenuto conto dell'entità delle somme effettivamente riscosse e non contestate e destinando almeno l 1% di dette somme al miglioramento delle attrezzature anche informatiche e all arredamento dell ufficio nonché all aggiornamento del personale dell ufficio. 3. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, saranno utilizzati secondo la disciplina dei CCNL vigenti nel tempo. 1

Art. 17 Disposizioni finali 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio dell anno 2009. 2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali. 3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolante statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la predetta normativa. 4. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento. 1 1 Comma inserito integralmente con delibera di C.C. n.5/2009 1