Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, concernente il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

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Transcript:

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale del 17 luglio 1993, n. 166, concernente il requisito minimo di statura per l ammissione al profilo di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale del 16 luglio 1993, n. 165, riguardante il regolamento sui requisiti psico-fisici ed attitudinali per l accesso nei profili professionali dell area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, concernente il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, riguardante il regolamento concernente la disciplina delle procedure per il reclutamento, l avanzamento e l impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, relativo all ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Visto l art.1, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007); Considerato che si rende necessario procedere ad una selezione per la stabilizzazione nella qualifica di vigile del fuoco del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio; Preso atto che il citato art. 1, al commi 519 e 526 della Legge finanziaria 2007 prevede che, con decreto del Ministro dell Interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, siano stabiliti i criteri ed il sistema di selezione della suddetta procedura selettiva, nonché le modalità abbreviate per il corso di formazione al quale dovrà partecipare il personale stabilizzato;

2 DECRETA Art. 1 Requisiti per l accesso L accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale - relativamente ai posti di cui all art.1, commi 519 e 526 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 - avviene mediante procedura selettiva, a domanda, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data del 1 gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Alla medesima data del 1 gennaio 2007 i candidati devono essere in possesso dei requisiti ordinari previsti dalla normativa vigente per l accesso alla qualifica. Art. 2 Modalità di espletamento della procedura selettiva La procedura prevede la valutazione dei titoli e l accertamento dell idoneità motoria di cui al successivo art. 5. I titoli che danno luogo ad attribuzione di punteggio sono: l anzianità di iscrizione negli appositi elenchi del personale volontario, i giorni di servizio e le specializzazioni professionali. a) A ciascun anno di anzianità di iscrizione negli elenchi del personale volontario viene attribuito il punteggio di 0,05. Non concorrono al computo degli anni di anzianità i 3 richiesti quale requisito per la partecipazione alla procedura. Gli anni di anzianità decorrono dalla data del decreto di iscrizione negli appositi elenchi del personale di cui all art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Detti titoli devono essere posseduti entro il termine del 1 gennaio 2007. b) A ciascun giorno di servizio prestato in una delle qualifiche del personale volontario viene attribuito il punteggio di 0,02. I titoli di cui sopra devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2007. Non concorrono al computo dei giorni di servizio quelli relativi al corso di formazione iniziale di cui all art. 9, comma 1 del citato D.P.R. n. 76/2004, nonché i 120 giorni richiesti quale requisito per la partecipazione alla procedura. I giorni di servizio devono essere attestati dal Comando VVF ovvero dall interessato con la convalida del Comando VVF presso il quale sono stati effettuati. c) I titoli di specializzazione professionale indicati nell allegato A), che costituisce parte integrante del presente regolamento, e cumulabili fino ad un massimo di due, sono valutati punti 0,05 ciascuno. Detti titoli devono essere posseduti entro il termine del 1 gennaio 2007.

3 Art. 3 Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Essa è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è formata da due componenti. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. In relazione al numero dei candidati, la commissione può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria. Per ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, può essere prevista la nomina dei relativi supplenti da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento. Art. 4 Formazione e approvazione della graduatoria La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito in base all ordine della votazione complessiva riportata dai candidati nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria, l amministrazione redige la graduatoria finale, tenendo conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza. La suddetta graduatoria è approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora, durante il periodo di validità della graduatoria, si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l assunzione degli altri candidati, è subordinata, comunque, all accertamento del mantenimento dell idoneità motoria e dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Art. 5 Accertamento del mantenimento dell idoneità motoria Secondo l ordine della graduatoria finale, i candidati, in numero pari ad almeno il doppio dei posti disponibili e, comunque, fino alla copertura dei suddetti posti, sono convocati per l accertamento del mantenimento dell idoneità motoria da parte della Commissione esaminatrice che ne stabilisce, preventivamente, la tipologia e le modalità. A tal fine, la Commissione è integrata da almeno un componente aggiunto. I candidati dovranno presentarsi all accertamento del mantenimento dell idoneità motoria muniti di certificato attestante lo stato di buona salute, rilasciato dal medico di medicina generale, dal quale risulti l assenza in atto di controindicazioni alla pratica delle attività sportive non agonistiche, ovvero da certificazioni di idoneità rilasciata da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i 45 giorni dall effettuazione dell accertamento. La mancata presentazione del certificato determinerà la non ammissione del candidato al suddetto accertamento e la conseguente esclusione dalla procedura selettiva. Art. 6 Accertamenti dei requisiti psico-fisici ed attitudinali I candidati risultati idonei all accertamento di cui al precedente articolo sono sottoposti agli accertamenti per l idoneità psico-fisica e attitudinale, ai sensi della normativa vigente. A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio anche di tipo tossicologico, nonchè ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E facoltà dell amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari. I giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione medica comportano l esclusione dalla procedura selettiva, che sarà disposta con decreto motivato. 4

5 Art. 7 Corso di formazione Il corso di formazione, della durata di sei mesi, si articolerà in due fasi; la prima si svolgerà presso le strutture didattiche dell Amministrazione, per la durata massima di 3 mesi e la seconda sarà espletata presso i Comandi provinciali VV.F. di destinazione. Art. 8 Disposizioni particolari Al personale assunto ai sensi del presente regolamento, si applica la disposizione dell articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Roma, IL MINISTRO (Amato)

Attestati di specializzazione professionale e Patenti Licenza di pilota commerciale di aereo Licenza di pilota privato di aereo Licenza di pilota commerciale di elicottero Licenza di pilota privato di elicottero Certificato di idoneità tecnica categoria operatori o controllori rilasciato dall ENAC-RAI Attestato di specialista di elicottero rilasciato da Scuola Militare Brevetto di sommozzatore rilasciato dalla Marina Militare, dall Arma dei Carabinieri, dalla Polizia di Stato Brevetto sportivo di sommozzatore rilasciato dal CONI-FIPSAS Certificazioni abilitanti ad una delle seguenti figure di cui agli art. 11-15 del decreto 05/10/2000 del Ministero dei Trasporti: - Ufficiale di macchina o capitano di macchina (anche di II classe) o direttore di macchina (anche di II classe) - Certificato di idoneità alla condotta dei motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 1000 cavalli asse, rilasciato dalla Marina Militare Certificazioni abilitanti ad una delle seguenti figure di cui agli art. 1-9 del decreto 05/10/2000 del Ministero dei Trasporti: - Ufficiale di navigazione (anche di II e III classe), o capitano (anche di II classe), o comandante (anche di II, III e IV classe) - Titolo di padrone marittimo di II Classe - Titolo di capo barca - Patente di abilitazione per imbarcazioni da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa Patenti civili C, C-E, D e D-E