COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Documenti analoghi
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONI. Articolo 1

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONI COMMISSIONE

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER IL TITOLO: CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA (ITALIA 2019)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di decisione (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD))

DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

ALLEGATO. della. proposta congiunta di decisione del Consiglio

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2008 relativa al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti (2008/591/CE)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

ALLEGATO IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 18 ottobre 2013, n. 51

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del 17/12/2009

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 205/2014 DELLA COMMISSIONE

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. Che modifica

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 2003/2006 DELLA COMMISSIONE

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329 (1) Regolamento recante norme sull'organizzazione del consiglio generale degli italiani all'estero.

SANITARIE E FITOSANITARIE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA recante adozione del suo regolamento interno

CAPO INTRODUTTIVO. Articolo 1. Natura suppletiva

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria. Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali ***I

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

(2011/C 161 E/28) vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0015),

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Determinazione N. 2401/172 del

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTO (CE) N. 808/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 21 aprile 2004

REGOLAMENTO (CE) N. 473/2006 DELLA COMMISSIONE

(SEC) /* COM/97/0050 DEF - CNS

Gazzetta ufficiale dell'unione europea DIRETTIVE

Regolamento (CE) N. 3259/94

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 27 febbraio 2008 (OR. en) 2006/0289 (COD) PE-CONS 3679/1/07 REV 1 ECOFIN 470 SURE 38 CODEC 1275

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

PROTOCOLLO (N. 36) SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE TITOLO I DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

(1) È necessario specificare i dettagli del sistema dei numeri di registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) CONSIGLIO

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2014 DELLA COMMISSIONE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 dicembre 2007 (21.12) (OR. en) 16617/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0173 (CNS)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Articolo 2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 ottobre 2007 (OR. en) 13444/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0155 (ACC)

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

UNIONE EUROPEA. Strasburgo, 11 marzo 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) LEX 993 PE-CONS 3706/2/08 REV 2 STATIS 156 CODEC 1456

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1. Articolo 2

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, Articolo 1

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 giugno 2019 (OR. en)

ORGANI GIURISDIZIONALI DELL UNIONE EUROPEA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 8 della presente direttiva.

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

10974/16 LA/gma-lmm DGC 1A

DIRETTIVA 2004/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Regolamento del Comitato per le nomine di Eni S.p.A.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario

Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea,

6778/14 don/ms/s 1 DPG

Transcript:

COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, 20.4.2009 COM(2009) 176 definitivo Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla manifestazione "Capitale europea della cultura" per l'anno 2013

RELAZIONE La decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019 1, stabilisce la procedura di nomina della capitale europea della cultura. In base all'articolo 2 di tale decisione, a partire dal 2009 due città di due Stati membri sono nominate, a turno, capitali europee della cultura, secondo l'ordine cronologico stabilito nell'allegato della decisione. Nel 2013 Francia e Slovacchia saranno i paesi ospitanti tale manifestazione. La designazione delle capitali europee della cultura per gli anni successivi al 2013 segue la procedura indicata in appresso. Gli Stati membri interessati pubblicano un invito a presentare candidature al più tardi sei anni prima della manifestazione. Una giuria, composta da 13 membri, esperti indipendenti del settore culturale, è convocata per una riunione di preselezione entro i cinque anni che precedono l'evento. Tale giuria valuta le candidature pervenute in base ai criteri stabiliti nell'articolo 4 della decisione 1622/2006/CE e decide una rosa di città candidate preselezionate il cui atto di candidatura, una volta completato, sarà oggetto di un ulteriore esame. Nove mesi dopo la riunione di preselezione ciascuno degli Stati membri interessati convoca la relativa giuria per la selezione finale. Al termine di un'attenta valutazione delle città preselezionate in base ai criteri stabiliti per l'azione, la giuria raccomanda la designazione di una città di ciascuno degli Stati membri interessati come capitale europea della cultura. In base a tali raccomandazioni, i due Stati membri designano ciascuno una città per la nomina a capitale europea della cultura e ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il Comitato delle regioni al più tardi quattro anni prima dell'inizio della manifestazione. Il Parlamento europeo può trasmettere un parere alla Commissione entro tre mesi dal ricevimento delle designazioni. Il Consiglio, deliberando in base ad una raccomandazione della Commissione, nomina ufficialmente le città in questione per l'anno per il quale sono state designate. Al termine delle due suindicate fasi di selezione, nelle sue relazioni, rispettivamente, del settembre e dell'ottobre 2008 la giuria ha raccomandato che il compito di organizzare l'evento nel 2013 fosse assegnato a Marsiglia, in Francia, e a Košice, in Slovacchia. Entro la fine del 2008 i due Stati membri hanno comunicato tali designazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni. Il Parlamento europeo ha trasmesso il suo parere favorevole al commissario Figel' agli inizi di marzo 2009. Di conseguenza, la Commissione, in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, della decisione 1622/2006/CE presenta al Consiglio la raccomandazione allegata affinché si 1 GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1. 2

proceda alla nomina ufficiale di Marsiglia e Košice a capitali europee della cultura per il 2013. 3

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla manifestazione "Capitale europea della cultura" per l'anno 2013 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019 2, in particolare l'articolo 14, viste le relazioni della giuria di selezione del settembre e dell'ottobre 2008 relative alla procedura di selezione delle capitali europee della cultura in Francia e in Slovacchia e visto il parere emesso dal Parlamento europeo, considerando che i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della decisione n. 1622/2006/CE sono interamente soddisfatti, vista la raccomandazione della Commissione del 2009, DECIDE: Articolo unico Le città di Marsiglia (Francia) e di Košice (Slovacchia) sono nominate capitali europee della cultura 2013. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente 2 GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1. 4