23 febbraio 2011 Prot. UCR/UFI/UTR/ULG/000381

Documenti analoghi
Nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese

Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio

Loro Sedi. Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il settore creditizio

Diviene pienamente operativa la sospensione dei debiti delle pmi nei confronti delle banche. Nuovo avviso comune e modulo di richiesta.

Fiscal News N La circolare di aggiornamento professionale

AVVISO COMUNE. Per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio

La «nuova» moratoria dei debiti delle Pmi

SOCIETA UNIPERSONALE. Per aiutare le piccole e medie imprese del paese a contrastare le difficoltà finanziarie collegate alla crisi, arrivando al

Condizioni e modalità di attuazione della Moratoria Regionale

Prot.n.297. Le Parti si erano impegnate a definire, entro la fine di marzo, nuove misure finalizzate a promuovere l accesso al credito delle PMI.

Allegato A. Condizioni e modalità di attuazione della Moratoria Regionale. Soggetti ammissibili:

Moratoria debiti Pmi: Proroga a gennaio 2011

La moratoria dei debiti accordata dalle banche e le implicazioni nei bilanci d esercizio 2010

(c.d. moratoria debiti PMI) al nuovo termine del

STUDIO ADRIANI. Dottori Commercialisti Associati ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI. CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 20/2019

Agli Associati. 30 maggio 2012

Nuove misure per il credito: la nuova Moratoria ABI

Misure a sostegno delle piccole e medie imprese: dall Avviso comune all Accordo 2013

Circolare n. 107 del 18 Luglio 2018

Misure a sostegno delle piccole e medie imprese: dall Avviso comune all Accordo 2015

ACCORDO PER IL CREDITO ALLE PMI. Genova 12 Aprile 2012

STUDIO CONTIN Dottori Commercialisti & Revisori Legali

Finanziamenti agevolati per imprese femminili e libere professioniste: domande possibili fino al 31 dicembre 2017

Prorogata al 30 giugno 2013 la moratoria debiti delle piccole e medie imprese

ACCORDO PER IL CREDITO

Scade il 31 luglio 2018 il termine per presentare le istanze di sospensione/allungamento dei debiti delle pmi verso il sistema bancario

Circolare n. 168 del 06 Dicembre 2017

LA MORATORIA DELLE LOCAZIONI FINANZIARIE NEL BILANCIO DI ESERCIZIO Dott. Marco PEZZETTA

ACCORDO PER IL CREDITO 2019 TRA. le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie (d ora in poi, insieme ad ABI, le Parti ) PREMESSO CHE

INDUSTRIALI REGGIO EMILIA ANALISI E PROSPETTIVE. Gli accordi partecipati da ABI in favore delle imprese

U.P.B Parte Spesa: in termini di competenza e cassa: ,50 Cap. di Spesa Contributi finanziari ai

Credito alle Piccole e Medie Imprese: in fase di avvio la moratoria regionale 2012

Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese verso la Pubblica Amministrazione PLAFOND CREDITI PA PREFETTURA DI BELLUNO

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI LA NUOVA SABATINI

I nuovi Accordi per il credito alle PMI e le misure in materia di ritardati pagamenti della PA

Legge Nuova Sabatini. Roma, 06/03/2014

Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese verso la PA «Plafond Crediti PA» (22 maggio 2012)

PARTE X DISPOSIZIONI IN TEMA DI TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI E DI INFORMAZIONE AI SOGGETTI BENEFICIARI FINALI (PIANO DELLA TRASPARENZA)

DELIBERAZIONE N X / 608 Seduta del 06/09/2013

PIANO FAMIGLIE: MUTUI CASA SOSPESI DA FEBBRAIO 2010

La moratoria per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso le banche

FOGLIO INFORMATIVO CO-FINANZIAMENTO (E LOCAZIONE FINANZIARIA) FONDO DI ROTAZIONE PER L IMPRENDITORIALITA (FRIM) LINEA DI INTERVENTO 7 COOPERAZIONE

Accordo per il credito 2013

MUTUI GARANTITI DA IPOTECA PER L ABITAZIONE PRINCIPALE SCHEDA INFORMATIVA SINTETICA

PLAFOND BENI STRUMENTALI «Nuova Sabatini» Relatore: G Reggioni. Reggio Emilia, 20 marzo 2014

CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI

ACCORDO 2015 SOSPENSIONE DEL CREDITO ALLE FAMIGLIE AVVISO ALLA CLIENTELA

BALIN & ASSOCIATI. La moratoria per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso le banche. Padova, 30 settembre 2009

Iniziative di Sostegno alle Imprese della PROVINCIA di SIENA. Siena

LEGGE REGIONALE N. 19/ FONDO REGIONALE DI GARANZIA OPERAZIONI DI RIASSICURAZIONE AGEVOLATA DEL CREDITO

Agli Associati. 8 agosto Accordo ABI-ANCE per la definizione di un Addendum al Plafond Crediti PA

Alfredo Varrati Ufficio Crediti. Genova, 5 aprile 2013

FOGLIO INFORMATIVO. Numero 1 Data ultimo aggiornamento 1 ottobre Informazioni sull Intermediario

FOGLIO COMPARATIVO MUTUI PRIMA CASA

Fondo di solidarietà per l acquisto della prima casa #casaconviene

MUTUI GARANTITI DA IPOTECA PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE SCHEDA INFORMATIVA SINTETICA

Nuove misure per il credito alle PMI: Anticipazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

SABATINI TER. Circolare n. 4 del

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE DEL 12 FEBBRAIO 2014 PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTI CORRENTI VINCOLATI PREVISTI AI FINI DELL EROGAZIONE DEGLI AIU

CIRCOLARE PERIODICA INFORMATIVA GIUGNO 2015

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

ALLEGATO 5 TRA PREMESSO CHE

Alle Direzioni Generali delle Banche operanti in Campania 19 dicembre 2018 Loro Sedi Prot. U/CAM/10/18

Il fondo di solidarietà per l'acquisto prima casa: istanze antro il 31 dicembre

Bollettino Ufficiale. Serie Ordinaria n Venerdì 07 agosto 2015

SCHEDA TECNICA PRODOTTO NUOVE IMPRESE 2016

Misura «Beni Strumentali» Il ruolo delle banche e il rapporto con le imprese. Francesca Macioci Ufficio Crediti Associazione Bancaria Italiana

"4 Risorse per la Tua Impresa"

MORATORIA DEI DEBITI DELLE PMI: PROROGA AL 31 GENNAIO 2011

NASCITA E SVILUPPO DI SOCIETA' COOPERATIVE

SCHEDA TECNICA DI MISURA 1. L.R. 34/08 Art. 42, commi 1, 4, 5 e 6 MISURE A FAVORE DELL AUTOIMPIEGO E DELLA CREAZIONE D IMPRESA

BANCA POPOLARE DI ANCONA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 26 ) DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

ALLEGATO 7. Tra PREMESSO CHE

L ESENZIONE PER I MUTUI EROGATI CON PROVVISTA DELLA CDP ATTIENE AL COMPLESSIVO RAPPORTO DI FINANZIAMENTO

>> Indice Alfabetico delle Convenzioni > Pagina 01 Banca della Campania > Pagina 01 Banca di Credito Cooperativo di Conversano > Pagina 01 Banca di

ACCORDO. UBI Coordinamento Commerciale MAT Milano e Emilia Romagna

CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI Via Alfieri Rende (CS) Telefono Fax euro 30.

RIAPERTA LA SABATINI TER

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in qualità di Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

Circolare CDP 7 luglio 2003, n. 1252

Pagina 1 di 6. Informativa tipologie mutuo offerte per l acquisto dell abitazione principale

TASSI MESE DI OTTOBRE BANCA POPOLARE DI ANCONA LINEA INTERVENTI SPECIALI E/O AGEVOLATI NECESSITA' AZIENDALI (19-60 mesi)

Microcredito produttivo. Art. 111 del Testo Unico Bancario

Ministero dello Sviluppo Economico

RISOLUZIONE N. 61/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - n / Uffici dell'amministrazione finanziaria - Direzione Regionale della Toscana

Legge di Bilancio 2018 Incentivi fiscali su nuovi investimenti per le Imprese. Materiale uso esterno

Fiscal News N Il fondo di garanzia per l acquisto della casa. La circolare di aggiornamento professionale

Adesione di Regione Piemonte all' "Accordo per il credito 2013" sottoscritto dall'abi e dalle associazioni imprenditoriali in data 1 luglio 2013.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Agli Associati. 9 febbraio 2012 Prot. URC/UCR/ULG/000327

Confindustria, ABI e le altre associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto il Nuovo Accordo per il Credito 2019

Transcript:

Roma 23 febbraio 2011 Prot. UCR/UFI/UTR/ULG/000381 Agli Associati Loro Sedi Accordo per il credito alle PMI Lo scorso 16 febbraio il Ministero dell Economia e delle Finanze, l ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un Accordo (cfr. Allegato n. 1) che individua nuove misure in favore delle imprese sane, e con prospettive di crescita, finalizzate al riequilibrio della struttura finanziaria e all ampliamento dell accesso al credito. In particolare, il nuovo Accordo mira a favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese, attraverso: i) la proroga dei termini previsti dall Avviso Comune; ii) l allungamento dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui) che hanno beneficiato della sospensione ai sensi dell avviso Comune, con eventuale copertura del rischio di tasso di interesse; e a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività, attraverso: iii) la concessione di finanziamenti bancari connessi ad operazioni di aumento di capitale realizzate dalle imprese. Proroga dei termini dell Avviso Comune I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti dall Avviso Comune sono prorogati al 31 luglio 2011. Restano invariati gli altri contenuti dell Avviso e del successivo Addendum, sottoscritto il 23 dicembre 2009, ivi inclusa la previsione che l impresa richiedente avesse esclusivamente posizioni classificate dalla banca in bonis alla data del 30 settembre 2008. I mutui in preammortamento potranno essere ammessi alla sospensione qualora il periodo di preammortamento termini prima del 31 luglio 2011 ed entro tale data è presentata domanda di sospensione da parte dell impresa. Del pari l iniziativa si estende anche ai finanziamenti a medio lungo termine (cosiddetti bullet ), la cui scadenza finale è prevista entro il termine del 31 luglio 2011. sede: 00I86 Roma Piazza del Gesù, 49 tel. +39.06.6767I fax +39.06.6767457 abi@abi.it uffici: 20I23 Milano Via della Posta, 7 tel. +39.02.72I0II fax +39.02.72I0I239 I050 Bruxelles Rue Wiertz, 50/28 tel. +32(0).2.401.6182 fax +32(0)2.401.6868

Le banche aderenti all Avviso Comune accettano di prorogarne l operatività fino al 31 luglio 2011, salvo che non comunichino alla Segreteria Generale dell ABI (fax 06/6767607 email sg@abi.it) volontà diversa entro 20 giorni dall invio della presente lettera circolare. Allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine L Accordo prevede la possibilità per le imprese di ottenere l allungamento della durata del piano di ammortamento dei mutui che hanno beneficiato della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate ai sensi dell Avviso Comune (non è invece prevista la possibilità di richiedere ai sensi dell Accordo l allungamento di un operazione di leasing che pure ha beneficiato della sospensione ai sensi dell Avviso Comune). Le banche si impegnano a fornire una risposta entro 40 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di allungamento presentata dall impresa o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste. In caso di istruttoria positiva, l operazione sarà realizzata dalla banca senza spese e altri oneri per l impresa mutuataria, oltre a quelli eventualmente sostenuti dalla stessa banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell allungamento, che possano essere adeguatamente documentati. Al riguardo è opportuno che le banche realizzino l operazione di allungamento secondo modalità che, ferma restando l esigenza di tutela dei propri interessi, riducano al minimo i costi per servizi resi da terzi a carico delle imprese. Il periodo massimo di allungamento previsto è pari alla durata della vita residua del mutuo. In ogni caso, il periodo di allungamento non potrà essere superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari. Ferma restando l assenza di qualsiasi automatismo nella realizzazione degli interventi, la cui opportunità è sempre rimessa all autonoma valutazione della banca, l Accordo stabilisce che nel caso possano essere acquisite nuove garanzie idonee (ovvero che rispondono ai criteri previsti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale ai fini della riduzione dei requisiti di capitale), anche limitatamente al periodo di ammortamento aggiuntivo, l eventuale diniego della banca all allungamento del piano di ammortamento, dovrà essere adeguatamente motivato se l impresa richiedente non ha ritardi di pagamento. Il tasso di interesse al quale verrà realizzata l operazione è quello di mercato, liberamente contrattato tra le parti. Solo per le imprese che manifestano tensioni di liquidità, la banca compatibilmente con le proprie condizioni di raccolta si impegna a confermare il tasso contrattuale qualora l operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o della provvista eventualmente messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti. 2

Al riguardo, le parti firmatarie dell Accordo si impegnano a proporre al Comitato di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI le necessarie modifiche operative per rendere possibile da parte di quest ultimo - per il periodo di validità dell Accordo - il rilascio della copertura in relazione alle operazioni di allungamento. E inoltre in corso di definizione il meccanismo che si fa riserva di illustrare in dettaglio in una successiva comunicazione attraverso il quale la Cassa Depositi e Prestiti metterà a disposizione delle banche la propria provvista. Possono essere ammesse alle predette facilitazioni le PMI di tutti i settori che non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese in bonis). Inoltre le imprese, nel periodo in cui hanno fruito dell Avviso Comune, devono aver pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, al termine del periodo di sospensione aver ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento. Le imprese che fruiscono dell allungamento della durata del piano di ammortamento continuano ad essere rilevate ai fini di vigilanza tra le esposizioni classificate come in bonis. L allungamento, infatti, non determina un cambiamento della qualità creditizia dell impresa che rimarrà classificata tra le esposizioni in bonis, salvo che non intervengano elementi obbiettivi nuovi che inducano la banca a rivedere il suo giudizio. Le domande di allungamento potranno essere presentate solo al termine del periodo di sospensione accordato ai sensi dell Avviso Comune, e non oltre sei mesi dallo stesso. Per i finanziamenti per i quali il periodo di sospensione è terminato prima del 31 agosto 2010, l operazione di allungamento potrà comunque essere richiesta entro il 30 aprile 2011. Possono essere oggetto di allungamento ai sensi dell Accordo in esame anche i finanziamenti che abbiano beneficiato della sospensione secondo quanto previsto dall Addendum all Avviso Comune, sottoscritto il 23 dicembre 2009, sui quali è riconosciuto un contributo pubblico. A tal proposito, si sottolinea la necessità che l Ente che ha concesso l agevolazione dichiari che anche l operazione di allungamento (oltre quella di sospensione già realizzata) è ammissibile e che non comporti la modifica del piano originario di erogazione dei contributi. Nel caso contrario l operazione di allungamento non verrà ammessa ai nuovi benefici del presente Accordo. Resta inteso che per il periodo aggiuntivo di ammortamento, conseguente all allungamento, l impresa mutuataria provvederà alla corresponsione delle rate piene, senza beneficiare di alcuna provvidenza di terzi. L Accordo prevede anche che le banche possano mettere a disposizione delle imprese che ne facciano richiesta e che, ai sensi dell Accordo, beneficiano dell allungamento delle scadenze dei finanziamenti a medio-lungo termine, specifici strumenti di gestione del 3

rischio di tasso finalizzati a convertire il tasso di interesse di tali finanziamenti da variabile a fisso ovvero a fissare un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile. Si tratta di strumenti semplici, di immediata comprensione e strettamente correlati ai finanziamenti sottostanti, che possono consentire alle imprese di proteggersi efficientemente da andamenti non favorevoli dei tassi di mercato. Le caratteristiche e gli effetti economici di tali strumenti sono indicati nell apposita scheda allegata all Accordo. Finanziamenti bancari connessi ad operazioni di aumento di capitale L Accordo ripropone infine la misura già contenuta nell Avviso Comune, secondo cui le banche prevedono appositi finanziamenti per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale. Per dare maggiore flessibilità applicativa alla misura è peraltro previsto che l importo del finanziamento sia proporzionale anziché un multiplo, come indicato nell Avviso Comune del capitale effettivamente versato dai soci. *** Le banche potranno aderire all Accordo inviando all ABI l apposito modulo (cfr. Allegato n. 2), debitamente compilato, impegnandosi ad avviare la nuova operatività prevista dall Accordo entro 30 giorni dall adesione e a fornire all ABI i dati necessari a realizzare un sistema di monitoraggio della sua applicazione sul modello dell Avviso Comune. Nelle more dell adesione all Accordo e dell avvio della relativa operatività, le banche sono peraltro invitate a raccogliere le domande di allungamento. Ciò al fine di non penalizzare le imprese che hanno tempo 6 mesi dalla fine della sospensione del loro finanziamento (o fino al 30 aprile 2011 se la sospensione del finanziamento è terminata prima del 31 agosto 2011) per presentare istanza di allungamento. Distinti saluti. Codice Attività DB10000 Giovanni Sabatini Direttore Generale ALLEGATI 4