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Transcript:

CITTA DI ACQUI TERME Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25/03/2013 e s.m.i.

Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento è adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l applicazione dell imposta di soggiorno di cui all art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011. 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento. Articolo 2 Istituzione e presupposto dell imposta 1. L imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. 2. L applicazione dell imposta decorre dal 1 maggio 2013. 3. L imposta è corrisposta, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualsiasi tipologia ubicate nel territorio del Comune di Acqui Terme, fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi. Articolo 3 Soggetto passivo e Responsabile della riscossione 1. L imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Acqui Terme, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2. 2. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell imposta. 3. Qualora i soggetti passivi rifiutino di corrispondere l importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva provvederà a far compilare e sottoscrivere un apposita dichiarazione predisposta dal Comune di Acqui Terme, allegandovi una copia del documento di identità del sottoscrittore. In caso di rifiuto a sottoscrivere la dichiarazione e/o fornire la copia del documento di identità, il gestore dovrà darne immediata comunicazione al corpo di Polizia Municipale che provvederà ad identificare il soggetto passivo al fine del recupero dell imposta. Articolo 4 Misura dell imposta 1. La misura dell imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi dell art. 42, comma 3, lettera f) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla Legge. 2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico e/o prezzo del soggiorno.

Articolo 5 Esenzioni e Riduzioni 1. Sono esenti dal pagamento dell imposta di soggiorno: a) i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età; b) gli studenti frequentanti gli Istituti scolastici cittadini; c) i soggiorni offerti a titolo gratuito dalle strutture ricettive; d) gli ospiti le cui spese di soggiorno sono a carico degli enti pubblici; e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario. 2. L applicazione della riduzione di cui al punto 1, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell interessato, di un attestazione comprovante l iscrizione e la frequenza scolastica. Articolo 6 Versamento dell imposta 1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. 2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Acqui Terme delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 16 (sedicesimo) giorno solare del mese successivo a quello di riferimento, con le seguenti modalità: a) mediante pagamento diretto effettuato presso lo sportello della Tesoreria comunale; b) mediante bollettino postale o bonifico bancario intestato a Comune di Acqui Terme. c) mediante modello F24 qualora il Comune decidesse di attivare tale modalità. Articolo 7 Obblighi di dichiarazione 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Acqui Terme sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell applicazione, dell entità e delle esenzioni dell imposta di soggiorno. 2. Essi hanno l obbligo di inviare al Comune di Acqui Terme, entro il 10 (decimo) giorno solare del mese successivo a quello di riferimento, copia della comunicazione ISTAT mensile con il totale degli arrivi e delle presenze mensili, oltre all eventuale dichiarazione del numero dei rifiuti a corrispondere l imposta, da effettuare solo in caso di effettiva presenza, unitamente a copia della relativa documentazione di cui al precedente art. 3. Essi hanno altresì l obbligo di presentare trimestralmente la dichiarazione relativa ai pernottamenti soggetti ad imposta. Inoltre dovranno presentare il Conto di Gestione entro il 30 gennaio di ogni anno. Sia la Dichiarazione trimestrale relativa ai pernottamenti soggetti ad imposta, sia il Conto di Gestione dovranno essere compilati, datati e sottoscritti dal gestore della struttura ricettiva (titolare/legale rappresentante).

3. La trasmissione potrà essere effettuata anche per via telematica ed eventualmente in maniera contestuale agli adempimenti di invio relativi agli obblighi ISTAT, relativamente ai periodi di apertura della struttura ricettiva. Articolo 8 Controllo e accertamento imposta 1. Il Comune effettua il controllo dell applicazione e del versamento dell imposta di soggiorno. 2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. 3. Ai fini dell attività di accertamento dell imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Articolo 9 Sanzioni 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473. 2. Per l omesso, ritardato o parziale versamento dell imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997. 3. Per l omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Articolo 10 Riscossione coattiva 1. Le somme dovute all Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente. Articolo 11 Rimborsi 1. Nei casi di versamento dell imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, o in caso di insoluti relativi ad imposta già corrisposta al Comune, l importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati tramite dichiarazione su apposita modulistica predisposta dal Comune e trasmessa al medesimo anche per via telematica.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Articolo 12 Contenzioso 1. Le controversie concernenti l imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 maggio 2013. 2. È istituito un tavolo di concertazione composto dall Amministrazione comunale e dall Associazione Albergatori di Acqui Terme, che si riunirà almeno due volte all anno per formulare idee e progetti da finanziare con gli introiti dell imposta di soggiorno.