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C o m u n e d i B r u n a t e P r o v i n c i a di C o m o REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29.10.1991 Esaminato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 02.12.1991, n. 16547 Entrato in vigore il 1 gennaio 1992 Trasmesso al Ministero delle Finanze con lettera n. 2234 in data 02.06.1992

INDICE TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Scopi del Regolamento Art. 3 Ambito di applicazione Art. 4 Incaricati della vigilanza Art. 5 Operazioni di Polizia Giudiziaria TITOLO II NORME PARTICOLARI CAPO I COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI ESISTENTI SUI BENI PRIVATI Art. 6 Comunioni generali dei pascoli CAPO II CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO FURTI CAMPESTRI Art. 7 Divieto di pascolo Art. 8 Casi di obbligo di chiusura dei pascoli Art. 9 Pascolo abusivo Art. 10 Custodia degli animali pascolanti Art. 11 Pascolo notturno Art. 12 Transito del bestiame Art. 13 Difesa della pubblica sicurezza, dell ordine e della morale pubblica Art. 14 Osservanza delle leggi Art. 15 Furti campestri CAPO III DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE Art. 16 Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi

Art. 17 Esercizio del diritto di passaggio CAPO IV MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE ALTRE OPERE Art. 18 Rinvio CAPO V DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI Art. 19 Divieto di spigolatura Art. 20 Frutti di piante sul confine Art. 21 Cartelli indicativi per esche avvelenate CAPO VI DELLE STRADE VICINALI Art. 22 Rinvio Art. 23 Divieto di alterazioni Art. 24 Espurgo dei fossi Art. 25 Potatura delle siepi Art. 26 Aratura terreni adiacenti strade Art. 27 Obblighi dei frontisti di strade Art. 28 Abbattimento di piante lungo le strade CAPO VII CONSERVAZIONE DELLE STRADE Art. 29 Rinvio CAPO VIII DELLA DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI, DEGLI INSETTI, ECC. NOCIVI ALL AGRICOLTURA Art. 30 Rinvio

CAPO IX DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI Art. 32 Divieto di appiccare fuoco Art. 33 Spegnimento degli incendi CAPO X COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI Art. 34 Depositi e limitazioni Art. 35 Depositi di materie esplodenti e infiammabili Art. 36 Lotta contro gli animali nocivi e le crittogame parassiti delle piante provvedimenti obbligo di denuncia Art. 37 Piante esposte all infestazione divieto di trasporto Art. 37-bis Pollai e conigliaie Art. 38 Lotta alla nottua e alla piralide Art. 39 Divieto di vendita ambulante di piante e semi TITOLO III NORME FINALI Art. 40 Entrata in vigore Art. 41 Sanzioni amministrative Art. 42 Pubblicità del Regolamento Art. 43 Usi e consuetudini

TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento Con il presente regolamento sono disciplinate le materie relative alla Polizia Rurale. Art. 2 Scopi del Regolamento Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché la vigilanza sull adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell agricoltura. Art. 3 Ambito di applicazione Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall Autorità comunale o dagli Agenti comunali di Polizia Urbana e Rurale. Art. 4 Incaricati della vigilanza Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco a mezzo dei funzionari dell Ufficio di Polizia municipale e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all art. 57 del Nuovo Codice di procedura Penale 1. [ ] 2 Art. 5 Operazioni di Polizia Giudiziaria Nel procedere alleo operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Nuovo Codice di Procedura Penale 3. Gli agenti hanno l obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia. 1 Nuovo testo giusta il n. 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.02.1994, in vigore dal 15.02.1994. 2 Precedente articolo 5 ( Agenti giurati di società private Gli agenti Giurati delle Società agrarie private legalmente costituite devono cooperare con agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia rurale ) abrogato dal n. 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.02.1994, in vigore dal 15.02.1994. Di conseguenza, giusta il n. 2 della medesima deliberazione, gli articoli seguenti sono stati rinumerati. 3 Nuovo testo giusta il n. 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.02.1994, in vigore dal 15.02.1994.

TITOLO II NORME PARTICOLARI CAPO I COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI ESISTENTI SUI BENI PRIVATI Art. 6 Comunioni generali dei pascoli Si dà atto che, nel territorio comunale, non esistono «comunioni generali dei pascoli su beni privati». CAPO II CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO FURTI CAMPESTRI Art. 7 Divieto di pascolo Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell anno. A meno che il proprietario del fondo, od un suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti. È vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Art. 8 Casi di obbligo di chiusura dei pascoli Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne. Art. 9 Pascolo abusivo Il bestiame, sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente su fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario ferme restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell art. 924 del Codice Civile e fatta salva l adozione delle misure, di spettanza dell Autorità giudiziaria, per assicurarne il risarcimento del danno subito dall Ente o dai privati. Art. 10 Custodia degli animali pascolanti Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone. Art. 11 Pascolo notturno Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti. Art. 12 Transito del bestiame Coloro che, estranei al Comune, debbono traversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali. Art. 13 Difesa della pubblica sicurezza, dell ordine e della morale pubblica È vietato, secondo il disposto dell art. 727 C.P., incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizioni da farli soffrire. È vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza. Art. 14 Osservanza delle leggi Per l esercizio del pascolo sui beni privati vincolati si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti. Per l esercizio degli usi civici sui terreni demaniali boschivi e pascolivi da parte della popolazione del comune o delle frazioni si osserveranno le norme del regolamento da emanare ai sensi degli artt. 43 e seguenti del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332. In pendenza della emanazione di tale regolamento, si osserveranno, si osserveranno le norme per la utilizzazione di boschi e pascoli contenute nelle vigenti leggi e regolamenti forestali. Art. 15 Furti campestri Gli agenti di polizia quando sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, le quali non siano in grado di giustificarne la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Nuovo Codice di Procedura Penale 4 dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria. 4 Nuovo testo giusta il n. 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.02.1994, in vigore dal 15.02.1994.

CAPO III DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE Art. 16 Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all art. 637 del Codice Penale. Art. 17 Esercizio del diritto di passaggio Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l azione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall esercizio stesso. CAPO IV MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE ALTRE OPERE Art. 18 Rinvio La materia trova disciplina nelle leggi e nei regolamenti generali statali e regionali. CAPO V DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI Art. 19 Divieto di spigolatura Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto. Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti. Art. 20 Frutti di piante sul confine I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie. Art. 21 Cartelli indicativi per esche avvelenate È fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all uomo od agli altri animali domestici, di darne preventivo avviso all Autorità competente e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per

tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta: CAMPO (o prato) AVVELENATO. CAPO VI DELLE STRADE VICINALI Art. 22 Rinvio La materia trova disciplina: - Nella legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 51, 52, 53 e 54; - Nel D.L. luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; - Nella legge 12 febbraio 1958, n. 126; e successive modificazioni. Art. 23 Divieto di alterazione È proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell Autorità competente. L area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comunale e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono. Art. 24 Espurgo dei fossi I fossi divisori tra i fondi e terreni, presenti comuni a termini dell art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati essere spurgati una volta all anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi. Art. 25 Potatura delle siepi I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale e sino ad un altezza di mt. 4, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall inizio della curva. I proprietari di terreni prospicienti i punti panoramici, sono obbligati a tenere regolate le piantumazioni, potandole ad un altezza che non superi quella del piano degli spazi pubblici, e comunque tale da garantire le visuali panoramiche di lunga e breve distanza. Art. 26 Aratura terreni adiacenti strade I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l aratro senza

danno delle strade, delle ripe e dei fossi. È pure vietato danneggiare, in qualsiasi altro modo, il sedime stradale ed i manufatti. Art. 27 Obblighi dei frontisti di strade È proibito di deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latistanti alle strade stesse. Art. 28 Abbattimento di piante lungo le strade Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada. CAPO VII CONSERVAZIONE DELLE STRADE Art. 29 Rinvio La materia è compiutamente disciplinata: A) Dal codice della strada: - T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740 per la parte rimasta in vigore 5 ; - T.U. 15 giugno 1959, n. 393 6 ; B) Dal Regolamento 30 giugno 1959, n. 420 7 ; e successive modificazioni ed integrazioni. CAPO VIII DELLA DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI, DEGLI INSETTI, ECC. NOCIVI ALL AGRICOLTURA Art. 30 Rinvio La materia trova compiuta disciplina: - Nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; - Nel regolamento di polizia veterinaria 10 giugno 1955, n. 854; e successive modificazioni ed integrazioni. 5 La parte rimasta in vigore di tale T.U. è stata abrogata dall art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 6 Oggi D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 7 Di tale Regolamento oggi sono in vigore solo gli artt. da 341 a 351; per il resto, si veda il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

CAPO IX PASTORIZIA E INDUSTRIA DEL LATTE Art. 31 Rinvio La materia trova compiuta disciplina: - Nel R.D. 9 maggio 1929, n. 994; - Nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; - Nella legge 16 giugno 1938, n. 851 (centrali del latte); - Nel regolamento di polizia veterinaria 10 giugno 1955, n. 854; - Nel D.M. 15 giugno 1959 (importazione prodotti lattei) 8 ; e successive modificazioni ed integrazioni. CAPO X DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI Art. 32 Divieto di appiccare fuoco Non si può fare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie a distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile. Oltre l osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l adozione delle misure necessarie per prevenire danni all altrui proprietà e con l assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento. In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di far fuoco, nei campi e nei boschi, alle stoppie prima del 30 agosto. Per le trasgressioni trova applicazione l art. 59 del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Art. 33 Spegnimento degli incendi In caso d incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica, possono richiedere l opera degli abitanti validi presenti. Nel caso, trovano applicazione l art. 652 del Codice Penale e la legge 1 marzo 1975, n. 47 9, per la difesa dei boschi dagli incendi. CAPO XI COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI Art. 34 Disciplina e limitazioni Ciascun proprietario di terreni e fabbricati può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non si costituisca pericolo od 8 Oggi D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54. 9 Oggi Legge 21 novembre 2000, n. 353.

incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione. Art. 35 Depositi di materie esplodenti e infiammabili Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usare per lavori agricoli, l interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del testo unico delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773; del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e relative successive modificazioni, nonché quelle di cui ai decreti del Ministro dell Interno 31 luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934, n. 228) e 12 maggio 1937 (G.U. 24 giugno 1937, n. 145) contenente «norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l impiego e il trasporto di olii minerali». Art. 36 Lotta contro gli animali nocivi e le crittogame parassiti delle piante provvedimenti obbligo di denuncia Nel caso di comparsa di animali nocivi e di crittogame parassiti delle piante, l Autorità Comunale d intesa con il Commissariato provinciale per le malattie delle piante e con l Osservatorio fitopatologico competente per territorio impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987 10, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e successive modificazioni. Salvo le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931, n. 987 11, e successive modificazioni e quelle contenute nel Regolamento per l applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504 12, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni, e ad altri comunque interessati all azienda, di denunziare all Autorità comunale, al Commissario provinciale per le malattie delle piante ed all osservatorio fitopatologico competente per territorio, la comparsa di insetti, di animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all uopo indicati dagli Organi tecnici predetti. Art. 37 Piante esposte all infestazione divieto di trasporto Verificandosi casi di malattia diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante, esposte all infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall Osservatorio fitopatologico competente per territorio Art. 37-bis Pollai e conigliaie I pollai e le conigliaie devono essere collocati in luogo cintato e mantenuti puliti; devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate all interno delle quali saranno ammessi pollai con 10 capi, limitati unicamente all uso familiare; dovranno essere a distanza non inferiore a mt. 10 dalle abitazioni limitrofe. 10 Di tale legge sono ancora in vigore solo gli artt. da 10 a 14; per il resto, si veda il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214. 11 Vedi nota 10. 12 Tale Regolamento è stato abrogato dall art. 58, comma 1 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, ad eccezione dell art. 57.

Art. 38 Lotta alla nottua e alla piralide Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile. Art. 39 Divieto di vendita ambulante di piante e semi È vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinati alla coltivazione. TITOLO III NORME FINALI Art. 40 Entrata in vigore Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all ultimo giorno di ripubblicazione ai sensi dell art. 62 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530, munito degli estremi del provvedimento del Co.Re.Co.. Con l entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili. Entro sei mesi dall entrata in vigore del presente regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle disposizioni, salvo espressa deroga da farsi, per un termine perentorio, dall Autorità Comunale. Art. 41 Sanzioni amministrative Tutte le trasgressioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli artt. 106, 107, 108, 109 e 110 del T.U. della Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, con le modifiche apportate dall art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530 13. Per il relativo procedimento troveranno applicazione le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 42 Pubblicità del Regolamento Copia del presente regolamento, a norma dell art. 62, 6 comma, del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 14, e dell art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 13 Oggi art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 14 Oggi art. 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 15 Oggi artt. da 77 a 96 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 43 Usi e consuetudini Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.