IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1. nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.

Documenti analoghi
Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (2).

LEGGE 5 novembre 1968, n. 1115

LEGGE 29 luglio 1975, n La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1.

E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale

DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 1996, n. 207

23/07/ :15. LEGGE 17 luglio 2015, n. 109

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198)) Art. 2

Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

Decreto Legislativo 24 aprile1997, n DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1997, n. 181.

la seguente legge: Art. 1.

LEGGE 14 dicembre 1970, n Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi. Vigente al:

NULLA È INNOVATO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 1, NN. 7 E 8 DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 1953, N. 841;

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGE 26 maggio 1970, n. 381

LEGGE 8 febbraio 2001, n. 21

Legge 8 marzo 1968, n Provvidenze a favore dei farmacisti rurali (*) Art. 1

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1. Programma Nazionale di Ricerche in Antartide

Testi estrapolati da: Bilancio di previsione dello Stato per l anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio

Convertito il decreto sulle imposte sui mutui, CNIPA e agevolazioni post-alluvioni Legge n. 257, G.U


LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57. Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre. dure di Firenze.

(Commi estratti) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. la seguente legge:

26/06/ :33. LEGGE 5 marzo 1990, n. 45. Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

1/A DEI TITOLARI DI PENSIONI O ASSEGNI ORDINARI A CARICO DELLO STATO;


1 di 5 22/07/ :08

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2017, n. 69. Capo I

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Il testo non riveste carattere di ufficialità ed è fornito gratuitamente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Legge del 23 ottobre 2009 n. 159

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legge 21 dicembre 1978, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. (17G00008) (GU n.16 del )

Preambolo _ SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE PER LA NUZIALITÀ E LA NATALITÀ I CITTADINI STRANIERI E I CITTADINI ITALIANI DI RAZZA NON ARIANA.

*** NORMATTIVA - Stampa ***

LEGGE 19 novembre 1987, n Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.

Il testo non riveste carattere di ufficialità ed è fornito gratuitamente

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

L'OSPEDALE DEVE INOLTRE AVERE IL PERSONALE IDONEO PER UNA ASSISTENZA SANITARIA, SPECIALIZZATA E SOCIALE.

Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico Dispensa di Legislazione dei Beni Culturali. La legge Ronchey

LEGGE 14 dicembre 1978, n Riordinamento dell'ente teatrale italiano. Vigente al:

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legge 23 dicembre 2000, n "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"

SENATO DELLA REPUBBLICA

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreto Legislativo 4 dicembre 1996, n. 658

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 luglio 2015, n. 109, in sede di conversione.

E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 9. Entrata in vigore. Art. 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. PROMULGA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Preambolo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1.

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54. (GU n.117 del )

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 124) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

Registro dei revisori contabili: competenze dell'ordine dei dottori commercialisti Decreto legislativo n. 28, G.U

LEGGE 19 giugno 1982, n. 55 G.U.R.S. 26 giugno 1982, n. 28

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n.238 Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.

LEGGE 24 aprile 1990, n Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero. Vigente al:

TITOLO III ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

Blocco della scala mobile sulle pensioni per gli anni 2012 e 2013

Legge 12 luglio 2006, n. 228

Legge , n. 903 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

Legge 27 dicembre 2006, n "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)"

Legge 26 febbraio 1992, n "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa"

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Atto suddiviso in articoli Stampa. Nuova Ricerca Indietro. LEGGE 8 dicembre 1956, n.1378

LEGGE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2014 PROGRESSIONI ECONOMICHE AGGIORNAMENTO DELLA PARTITA STIPENDIALE E AVVIO ALLA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI.

Pagina 1 di 5. DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n.238. Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4. (GU n.19 del ) Misure urgenti in materia di esenzione IMU. (15G00015) Vigente al:

ENATO DELLA REPUBBL VII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. approvato dalla Camera dei deputati nella seduta, del 15 febbraio 1979 (V. Stampato n.

Decreto legge 24/01/2015 n. 4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013, n (GU n.12 del )

Transcript:

LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1044 Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'assistenza negli asili-nido ai bambini di eta' fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico. Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare lo accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. Al fine di realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, lo Stato assegna alle regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1977, N. 891)). Tali contributi possono essere integrati dalle regioni direttamente o attraverso altre forme di finanziamento da esse stabilite. Art. 2.

Ai fini di cui alla presente legge e' istituito uno speciale fondo per gli asili-nido, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. Il fondo viene ripartito dal Ministro per la sanita' tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativa ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario. Le somme non impegnate in un esercizio possono esserlo negli anni successivi. Art. 3. Il Ministero della sanita' verifica lo stato di attuazione dei piani annuali degli asili-nido. Art. 4. Per la costruzione e la gestione di asili-nido i comuni o consorzi di comuni possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge inoltrando domanda alla regione entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le norme stabilite dalla regione stessa. Art. 5. Le regioni sulla base delle richieste avanzate dai comuni e dai consorzi di comuni elaborano il piano annuale degli asili-nido fissando le priorita' di intervento e le norme e i tempi di attuazione. Il piano regionale e' trasmesso al Ministero della sanita' entro il 31 ottobre di ogni anno. Art. 6. La regione, con proprie norme legislative, fissa i criteri generali

per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, tenendo presente che essi devono: 1) essere realizzati in modo da rispondere, sia per localizzazione sia per modalita' di funzionamento, alle esigenze delle famiglie; 2) essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio; 3) essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino; 4) possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino. Art. 7. La vigilanza igienica e sanitaria e' affidata alle unita' sanitarie locali ed in via transitoria, fino all'istituzione di queste ultime, all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo-nido. Art. 8. A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971 sono elevati dello 0,10 per cento l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni della assicurazione generale obbligatoria invalidita' e vecchiaia gestita dall'i.n.p.s. o da altri enti previdenziali, nonche' il contributo dovuto dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'i.n.p.s. e sostitutivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidita' e vecchiaia. L'Istituto nazionale della previdenza sociale avra' cura di tenere separata contabilita' dell'ammontare dei contributi riscossi a norma del comma precedente.(1)((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D. L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114, ha disposto (con l'art. 2-septies) che "L'obbligo del versamento del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, deve intendersi riferito

anche ai datori di lavoro i cui dipendenti sono iscritti a trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria ovvero che ne abbiano comportato l'esclusione o l'esonero e deve intendersi escluso per i datori di lavoro che occupano personale addetto ai servizi domestici e familiari e per lo Stato e per gli enti locali territoriali. Il gettito dell'addizionale contributiva di cui al comma precedente e' versato dalle gestioni previdenziali interessate direttamente al bilancio dello Stato nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 9, lettera a), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione delle relative forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 8, sono soppressi: a) il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;". Art. 9. Lo speciale fondo per gli asili-nido di cui all'articolo 2 viene alimentato per il quinquennio 1972-76: a) dai contributi di cui al precedente articolo 8 che l'i.n.p.s. versera' semestralmente al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1972, 12 miliardi per l'anno 1973, 14 miliardi per l'anno 1974, 16 miliardi per l'anno 1975 e 18 miliardi per l'anno 1976. Art. 10. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 si provvede: a) con le somme che affluiscono allo stato di previsione dell'entrata ai sensi della lettera a) del precedente articolo 9; b) quanto a, lire 10 miliardi con riduzione per corrispondente

importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 11. L'articolo 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e' abrogato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971 SARAGAT COLOMBO - MARIOTTI - FERRARI-AGGRADI - DONAT-CATTIN - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO