Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative Direzione Politiche Abitative Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO EL/1064/2018 del 03/08/2018 NUMERO PROTOCOLLO EL/24573/2018 del 03/08/2018 Oggetto: Determinazione di un elenco contenente i nominativi dei richiedenti l assegnazione in regolarizzazione di alloggio di E.R.P, delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto, ex art. 53 L.R. 28 dicembre 2006 n. 27, che hanno presentato domande che risultano ancora da istruire o da completare nell istruttoria da parte dell Ufficio Sanatorie IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Federica Gallo Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: rif: 201800051319 Repertorio: EL /1064/2018 del 03/08/2018 Pagina 1 di 5
PREMESSO CHE ~~che l art. 53 della Legge Regione Lazio n. 27 del 28 dicembre 2006 e s.m.i. prevede la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) in favore dei soggetti che, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla Legge, dimostrino di occupare l alloggio alla data del 20 novembre 2006; che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 626 del 03/08/2007, ha approvato il modello di domanda di assegnazione in regolarizzazione di alloggio E.R.P. e stabilito altresì, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, ed esattamente: ai sensi del citato art. 53 comma 4 della Legge Regionale n. 27/2006 e successive modifiche ed integrazioni, i termini e le modalità di presentazione delle domande di cui sopra: Di stabilire come segue, a) la domanda dovrà essere inviata al Comune sul cui territorio è ubicato l alloggio occupato, entro e non oltre il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; b) il timbro postale recante la data di spedizione farà fede del rispetto del termine di cui alla precedente lettera a); c) la domanda in argomento dovrà essere redatta dagli interessati utilizzando la compilazione stampa on-line con accesso al sito www.regione.lazio.it; d) copia stampata della domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente e spedita a mezzo raccomandata postale A.R., con i relativi allegati, al Comune sul cui territorio è ubicato l alloggio, entro il termine indicato alla lettera a). che il termine ultimo per la conclusione delle istruttorie delle domande e la trasmissione degli elenchi dei richiedenti ammessi in sanatoria, così come previsto dall art. 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 626 del 3 agosto 2007, che testualmente recita: Trascorso il termine di novanta giorni sopra indicato, i Comuni trasmetteranno alla Regione l elenco delle domande cartacee ricevute, con l indicazione degli elementi identificativi dell occupante e dell immobile di riferimento., è stato fissato nel 19 dicembre 2019, ad eccezione di coloro che hanno beneficiato della riapertura dei termini di presentazione della domanda per i quali la scadenza è stata fissata nel 19 maggio 2010; che avendo riscontrato, che l ufficio non possedeva un elenco organico di coloro che hanno presentato le domande in sanatoria di cui in oggetto, in data 17 aprile 2018, con comunicazione prot. n. EL/13279, questa Direzione ha chiesto alla Direzione Regionale Infrastrutture Politiche Abitative della Regione Lazio, riscontro delle comunicazioni inviate dall Amministrazione di Roma Capitale alla regione Lazio concernente l elenco delle domande cartacee ricevute, con l indicazione degli elementi identificativi dell occupante e dell immobile di riferimento di cui al comma precedente; che nella medesima comunicazione è stato richiesto altresì di conoscere se l Amministrazione di Roma Capitale avesse mai inoltrato esplicita richiesta alla Regione Lazio di spostare in avanti il limite temporale di scadenza previsto dalla DGR 626 del 3 agosto 2007, che testualmente prevedeva: Nell ambito della loro autonomia organizzativa, i Comuni stabiliranno termini e modalità per l istruttoria delle domande presentate, da concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, così come stabilito dall art. 11 Legge Regionale n. 11/2007 che nella medesima comunicazione è stato chiesto alla stessa Direzione di esprimere un parere sulla vigenza attuale della art. 53 della legge regionale 26 del 2006, atteso che l Amministrazione di Roma Capitale ha proseguito fino alla data di inoltro della comunicazione, con le istruttorie delle procedure di assegnazione in regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all art. 53, Legge regionale 28 dicembre 2006 n. 27 e ss. mm. ii, oltre il limite stabilito dallo stesso art. 11 Legge Regionale n. 11/2007; che alla richiesta inoltrata alla Direzione Regionale Infrastrutture Politiche Abitative della Regione Lazio, non è giunta alcuna risposta; preso atto dello slittare dei tempi nel chiudere le pratiche istruttorie dovuta alla disorganizzazione complessiva segnata in passato nel Dipartimento Politiche Abitative, alla quantità di domande pervenute e alla cronica carenza di personale; registrata la necessità di valutare se il procedimento poteva considerarsi ancora valido in tutti i suoi aspetti a distanza di oltre dieci anni dalla sua apertura, evidenziata la necessità di approfondire anche sotto il piano squisitamente rif: 201800051319 Repertorio: EL /1064/2018 del 03/08/2018 Pagina 2 di 5
di oltre dieci anni dalla sua apertura, evidenziata la necessità di approfondire anche sotto il piano squisitamente giuridico, la correttezza dell azione dell Ufficio, con nota del 7 giugno 2018, prot. EL/19125, veniva chiesto all Avvocatura di Roma Capitale, quanto descritto in oggetto: richiesta parere sui procedimenti ai sensi della Legge Regione Lazio n. 27 del 28 dicembre, anno 2006 art. 53, di cui alla Legge Regione Lazio n. 11, 19 luglio anno 2007 art. 11, e la conseguente DGR Lazio n. 626, pubblicata il 20 settembre, anno 2007, relativa alle istanze in sanatoria statuizioni del giudice amministrativo con lo scopo di notiziare l Ufficio in ordine alla legittimità dei provvedimenti emessi oltre i termini di cui all ordinamento regionale; preso atto che in risposta alla richiesta di parere, l Avvocatura di Roma Capitale, ha corrisposto attraverso comunicazione del 22 giugno 2018,in cui viene affermato quanto segue: più volte la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi in merito a procedimenti conclusisi oltre il termine di ventiquattro mesi, previsto dal sopra riportato art. 11 della L. R. 11/2007, e poi richiamato dalla delibera della Giunta Regionale Lazio n. 626/2007. Ed infatti, molti soggetti occupanti abusivi quando impugnano i provvedimenti che recepiscono il parere contrario alla regolarizzazione emesso dalla speciale commissione istituita presso codesto dipartimento deducono oltre che i motivi di ricorso che attengono alla sussistenza dei requisiti per accedere alla regolarizzazione il formarsi del silenzio assenso in ordine alla loro domanda rilevando che è trascorso il termine biennale previsto dalla normativa citata. L orientamento delle decisioni del TAR è univoco nel ritenere che non si forma il silenzio assenso e ancora, Peraltro, successivamente, in plurime sentenze, il TAR Lazio, ha confermato, sulla base di varie motivazioni e, comunque, soprattutto attesa la natura sostanzialmente concessoria e non autorizzatoria del provvedimento di assegnazione, la non applicabilità del silenzio assenso alla fattispecie della istanza di regolarizzazione. Ciò costituisce ormai giurisprudenza pacifica. E infine, si menziona la sentenza del Consiglio di Stato n. 4688/2017 che rileva che la fattispecie del silenzio assenso o quella del silenzio adempimento non trovano spazio nella materia dell assegnazione degli alloggi ERP, governata da specifica normativa e caratterizzata da complesse graduatorie. valutato comunque necessario, per le motivazioni sopra descritte, di procedere alla conclusione delle istruttorie ancora in carico all Ufficio e che per questo, avendo verificato l assenza di un elenco statico e identificativo delle domande giunte, è risultato indispensabile determinare la situazione di vigenza e validità delle domande ancora da istruire attraverso la loro esatta quantificazione, la loro individuazione dettagliata e puntuale da riportare in apposito elenco; valutato altresì necessario istituire un elenco numerato di riferimento, sia per tutelare attraverso un atto di oggettiva trasparenza l utenza che risulta ancora in attesa di risposta a distanza di un considerevole numero di anni dalla presentazione delle istanze, sia per validare la stessa attività istruttoria dell ufficio; prendendo atto del lavoro effettuato di raccolta dati in base a quanto ancora custodito negli archivi degli uffici; preso atto che vengono riportate nell elenco le informazioni disponibili che corrispondono ad una parziale istruttoria delle domande presentate successiva a una verifica approfondita delle domande giunte, ma che essendo derivate da dichiarazioni sostitutive, queste stesse informazioni possono rivelarsi imprecise fino alla definizione completa delle specifiche istruttorie; preso atto della comunicazione del 1 agosto 2018, prot. EL/24295 del Responsabile del procedimento, che quantifica in 1408 i provvedimenti da portare ancora a completamento; stabilito che nella prosecuzione delle istruttorie verranno escluse e dunque non ammesse alla regolarizzazione delle occupazioni senza titolo le domande regolarmente pervenute prive dei requisiti previsti o che si troveranno nelle seguenti condizioni: a) Domande prive della firma autografa del dichiarante; b) Domande prive dell allegazione della copia di un valido documento d identità del dichiarante alla dichiarazione sostitutiva; c) Domande in cui, da verifiche effettuate nelle diverse voci riportate nelle stesse domande di assegnazione in regolarizzazione, quanto dichiarato non corrisponde al vero; che il responsabile del procedimento è il Funzionario Amministrativo Federica Gallo; che la presente determinazione è assunta senza rilevanza contabile; Visti: la L.R. Lazio n. 12 del 06/08/1999 la L.R. Lazio n. 18 del 04/04/2000 il Regolamento Regionale n. 2 del 20/09/2000 la L.R. n. 27 del 28/12/2006 la L.R. n. 11 del 19/07/2007 rif: 201800051319 Repertorio: EL /1064/2018 del 03/08/2018 Pagina 3 di 5
vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii; visto l art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; visto il D. Lgs.vo n. 118/2011; visto l art. 34 dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss. mm. ii.; gli art. 28 e 32 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato dalla Giunta Capitolina con la Delibera n. 222 del 9 ottobre 2017; DETERMINA ~~per le motivazioni esposte in narrativa di approvare l elenco allegato come l esclusivo elenco di domande ancora da sottoporre ad istruttoria nel numero di 1408 complessive posizioni; di stabilire che non verranno prese in considerazione ed istruite altre domande se non quelle in elenco ad eccezione delle situazioni che si riterranno meritevoli della necessità di attivare procedimenti in autotutela; di stabilire che nella prosecuzione delle istruttorie verranno escluse e dunque non ammesse alla regolarizzazione delle occupazioni senza titolo le domande regolarmente pervenute prive dei requisiti previsti o che si troveranno nelle seguenti condizioni: a) Domande prive della firma autografa del dichiarante; b) Domande prive dell allegazione della copia di un valido documento d identità del dichiarante alla dichiarazione sostitutiva; c) Domande in cui, da verifiche effettuate nelle diverse voci riportate nelle stesse domande di assegnazione in regolarizzazione, quanto dichiarato non corrisponde al vero; di rendere pubblico l elenco degli utenti interessati e di criptare lo stesso elenco in maniera sufficiente da tutelare la privacy di ogni singola domanda ma in modo tale che possa essere comunque riconoscibile dall interessato; Avverso il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla data di notifica. Si attesta l avvenuto accertamento dell insussistenza, per il Responsabile del Procedimento, di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell art. 6 bis della L. 241/90 e dell art. 6 commi 2 e 7 del DPR 62/2013. IL DIRETTORE rif: 201800051319 Repertorio: EL /1064/2018 del 03/08/2018 Pagina 4 di 5
Elenco Allegati DESCRIZIONE com_regione_el20180013279_el20180013279_086586522.pdf comunicazione_del_rup_del_2_agosto_2018.pdf EL20180019125_EL20180019125_089784155.pdf ELENCO_RICHIEDENTI_L.R._27_06_DA_inserire_in_DD_criptata_signed.pdf sanatorie_avvocatura.pdf rif: 201800051319 Repertorio: EL /1064/2018 del 03/08/2018 Pagina 5 di 5