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DETERMINAZIONE N DEL 17 MAGGIO 2018

Transcript:

REGIONE LAZIO Direzione Regionale: Area: AGRIC., PROM. FIL. E CULT. CIBO, CACCIA E PESCA GEST. SOST. RISORSE E GOVERNO TERRIT. A VOC. AGR. DETERMINAZIONE N. G07692 del 15/06/2018 Proposta n. 9789 del 14/06/2018 Oggetto: Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Decreti Ministeriale 18 novembre 2014 (prot. n. 6513) e 26 febbraio 2015 (prot.n. 1420) e loro successive modifiche ed integrazioni. DGR n. 236 del 22 maggio 2018. Aggiornamento del rilevamento delle aree del territorio regionale potenzialmente interessate dalle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) legate al pascolo. Proponente: Estensore BRONCHINI GUIDO Responsabile del procedimento BRONCHINI GUIDO Responsabile dell' Area N. BIONDINI Direttore Regionale M. LASAGNA Protocollo Invio Firma di Concerto

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Decreti Ministeriale 18 novembre 2014 (prot. n. 6513) e 26 febbraio 2015 (prot.n. 1420) e loro successive modifiche ed integrazioni. DGR n. 236 del 22 maggio 2018. Aggiornamento del rilevamento delle aree del territorio regionale potenzialmente interessate dalle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) legate al pascolo. IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA. SU PROPOSTA del Dirigente dell Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione Agricola; VISTO la Statuto della Regione Lazio; VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione; VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale; VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale ; VISTA la Legge di Stabilità Regionale 2015 n.17 del 30/12/2014; VISTA la Legge n. 18 del 30/12/2014 concernente Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2015 2017; VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o

la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; VISTO l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; VISTI il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, Reg. (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e Reg. (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 ; VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 220 del 22 settembre 2009, concernente disposizioni per l attuazione dell articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009; TENUTO CONTO che l art. 4 comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee, dispone altresì che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e Bolzano, nell ambito di propria competenza, provvede con decreto all applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea. VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" che ha dato attuazione alle scelte nazionali di cui al documento richiamato al punto precedente; VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18

novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"; CONSIDERATO che, ai fini della determinazione del numero dei diritti all'aiuto, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 stabilisce che tra le superfici a prato permanente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono comprese anche le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014, nelle quali le specie arbustive e arboree sono predominanti rispetto all'erba e alle altre piante erbacee da foraggio; CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1, lettera d) dello stesso decreto stabilisce che le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali sono individuate dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente, dei relativi estremi catastali; VISTO in particolare l'articolo 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 che, ai fini dell'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), fissa i termini per la comunicazione dei dati da parte delle Regioni e Province autonome all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013; VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, prot. n. 1922, che detta ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020; VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n 1566 del 12 maggio 2015, recante Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020, che all articolo 2, comma 6 modifica l eleggibilità delle superfici sulle quali sono svolte le PLT di cui alla lettera d), dell articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014; VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 293 del 23 giugno 2015 avente come oggetto: Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Decreti Ministeriale 18 novembre 2014 e n. 1420 del 26 febbraio 2015 e loro successive mm. e ii. Pratiche Locali Tradizionali e individuazione del Carico minimo di bestiame da applicare sui pascoli permanenti CONSIDERATO che con la delibera di Giunta Regionale n. 293 del 23 giugno 2015 sopra richiamata vengono individuate le superfici per le quali vengono effettuate le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014, e sulle quali le specie arbustive e arboree sono predominanti rispetto all'erba e alle altre piante erbacee da foraggio; VISTA la nota MiPAF prot. n. DGPIUE 7040 del 29 dicembre 2016 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha indicato il proprio orientamento in ordine alle informazioni integrative necessarie che le Regioni devono fornire in merito alle superfici individuate come Pratiche Locali Tradizionali legate al pascolo; CONSIDERATO che la Regione Lazio è rientrata tra le regioni interessate dal recente aggiornamento della banca dati grafica sull'uso del suolo agricolo, le cui informazioni sono state inserite a sistema a partire dalla campagna 2017, che ha determinato che superfici rientranti fino al 2016 nella categoria prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia

affiorante con tara eccedente il venti per cento e fino al cinquanta per cento di cui alla lettera c) dell articolo 7, comma 9, del decreto ministeriale del 18 novembre 2014, n. 6513, siano diventate non ammissibili; CONSIDERATO che le superfici individuate a Pratiche Locali Tradizionali sono da ritenersi dichiarabili in applicazione della nuova riforma PAC 2014/2020 ai fini della determinazione del numero dei diritti all'aiuto nonché utilizzabili, laddove pertinente, nell ambito delle misure a superficie del PSR; VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. DGPIUE 452 del 24 gennaio 2018 con la quale è stato richiesto ai Servizi della Commissione un parere in materia di Ammissibilità prati permanenti sui quali sono svolte pratiche locali tradizionali CONSIDERATO che con la nota ministeriale sopra richiamata, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha richiesto ai Servizi della Commissione europea un parere in materia di ammissibilità dei prati permanenti sui quali sono svolte le pratiche locali tradizionali nei casi in cui le Regioni e PP.AA. avessero individuato e comunicato, oltre i termini previsti dalle disposizioni nazionali di applicazione del regolamento n. 1307/2013 e ss.mm.ii, le superfici interessate dalle PLT legate al pascolo e, di conseguenza, AGEA Coordinamento avesse effettuato in ritardo le acquisizioni di competenza all interno del SIPA; CONSIDERATO che tali superfici sono state prese in considerazione dagli Organismi Pagatori anche per l attribuzione dei diritti all aiuto, avendo gli stessi cognizione del tradizionale utilizzo per il pascolamento di tali superfici; VISTA la nota n. ARES 1032743 del 23 febbraio 2018, di risposta alla nota n. DGPIUE 452 del 24 gennaio 2018, con la quale la Commissione europea riconosce l ammissibilità delle comunicazioni fatte dalle Regioni anche successivamente ai termini previsti dal decreto ministeriale del 26 febbraio 2015 al fine di assicurare parità di trattamento tra gli agricoltori, precisando che tali superfici sono valide per l attribuzione dei diritti all aiuto (titoli) se dichiarate nelle domande 2015; CONSIDERATO che nelle more dei provvedimenti regionali gli Organismi Pagatori, avendo cognizione del tradizionale utilizzo delle aree soggette al pascolamento, hanno comunque preso in considerazione tali superfici anche per l attribuzione dei diritti all aiuto, in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni unionali per la presente programmazione 2014/2020; CONSIDERATO dunque che in fase di presentazione delle domande relative alla Domanda Unica della PAC nonché quelle relative alle misure cosiddette a premio del PSR Lazio 2014/2020, i beneficiari attraverso i propri Centri di Assistenza Agricola (CAA), hanno dichiarato, a Pratiche Locali Tradizionali, anche superfici catastali non ricomprese tra quelle individuate nella DGR 293/2015 e che le stesse sono state oggetto di pagamento da parte dell Organismo Pagatore AGEA nell ambito della Domanda Unica della PAC; CONSIDERATO che, per le superfici sopra richiamate, in fase di predisposizione delle domande il sistema informatico, operante nell ambito del SIAN, comunicava attraverso un allert la mancata individuazione come PLT; CONSIDERATO che il CAA, nell ambito della convenzione con l Organismo Pagatore AGEA e delle conseguenti attività di tenuta e validazione del fascicolo aziendale, ha inserito, in virtù

della documentazione in suo possesso nonché della conoscenza del territorio, insieme al beneficiario, le particelle di cui sopra; VISTA la DGR 236 del 22 maggio 2018 relativa alle aree del territorio regionale interessate dalle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) legate al pascolo che alla luce della pronuncia della Commissione europea, e per quanto espresso in precedenza, prevede di dover procedere ad un complessivo aggiornamento delle superfici del territorio regionale interessate dalle pratiche locali tradizionali legate al pascolo, comunque sussistenti alla data del 1 gennaio 2015, indicando, altresì, i relativi estremi catastali e la percentuale di ammissibilità di tali superfici all aiuto, in conformità alle vigenti disposizioni dell Unione, nazionali e regionali di riferimento; CONSIDERATO che la ricognizione e aggiornamento delle superfici del territorio regionale potenzialmente interessate dalle pratiche locali tradizionali legate al pascolo, deve basarsi su un attività istruttoria espletata dall amministrazione regionale; VISTA l attività istruttoria espletata dall Amministrazione Regionale che, in conformità con la DGR 236/2018, ha previsto un analisi territoriale attraverso l elaborazione di dati relativi a: - Informazioni provenienti dall Organismo Pagatore Agea inerenti il Sistema Integrato di Gestione e Controllo; - Informazioni provenienti dai Centri di Assistenza Agricola che, operando in maniera capillare sul territorio regionale, hanno avvalorato, sulla base di documenti e/o conoscenze locali, il dato autocertificato dall allevatore; - Informazioni provenienti da altre strutture della Regione Lazio competenti per materia; - risultanze di verifiche in loco CONSIDERATO che l attività istruttoria di cui sopra ha individuato le superfici potenzialmente interessate, ai sensi dell art. 7, paragrafo 1, lett. a), del regolamento (UE) n. 639/2014, da pratiche destinate al pascolo avente lo stesso un carattere tradizionale; CONSIDERATO che l attività di ricognizione ed aggiornamento di cui sopra ha individuato le superfici del territorio regionale potenzialmente interessate dalle pratiche locali tradizionali legate al pascolo attraverso: - Allegato 1 PLT Lazio Tab 1 superfici sulle quali potenzialmente sono svolte tradizionalmente attività di pascolamento, denominate Pratiche Locali Tradizionali (PLT). Nell allegato è indicata anche la rispettiva percentuale di ammissibilità (30% o 50%), in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, pubblicato nella GURI n. 81 del 8 aprile 2015. La percentuale di ammissibilità è elevata al cinquanta per cento nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate che unitamente all'erba e alle essenze erbacee, arbustive e arboree accessibili e appetibili da foraggio coprono oltre il cinquanta per cento della superficie. - Allegato 2 PLT Lazio Tab 2 superfici già individuate dalla DGR 293/2015 come potenzialmente interessate dalle pratiche locali tradizionali (PLT) legate al pascolo - Allegato 3 PLT Lazio Tab 3 particelle già individuate dalla DGR 293/2015 come potenzialmente interessate dalle pratiche locali tradizionali legate al pascolo con variazione della tara. Per tali superfici la percentuale di ammissibilità è elevata al cinquanta per cento in quanto la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente ma sulla superficie medesima insistono comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate che, unitamente all'erba e alle essenze erbacee, arbustive e arboree accessibili e appetibili da foraggio, coprono oltre il cinquanta per cento della superficie. - Allegato 4 PLT Lazio Tab 4 particelle potenzialmente interessate dalle pratiche locali tradizionali legate al pascolo (particelle nuove conseguenti all attività di refresh )

CONSIDERATO che gli allegati di cui sopra riportano le chiavi catastali relative a particelle che, in tutto o in parte, hanno al loro interno una superficie potenzialmente interessata dalle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) CONSIDERATO che le superfici riportate negli allegati di cui sopra integrano e aggiornano quanto già individuato con DGR 293/2015 nonché il Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA), fermo restando le risultanze dei controlli operanti nell ambito del Sistema di Gestione e Controllo (SIGC); RITENUTO, a valle del presente atto, di dover dare seguito a quanto previsto dalla DGR 238/2018, predisponendo con specifico atto della Giunta Regionale, un elenco delle superfici catastali potenzialmente interessate da Pratiche Locali Tradizionali; CONSIDERATO che si procederà all effettuazione di ulteriori verifiche e che qualora le stesse comprovino una diversa individuazione delle superfici sopra richiamate, si procederà ad una rettifica delle medesime; DETERMINA In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: - di individuare le superfici del territorio regionale potenzialmente interessate dalle pratiche locali tradizionali legate al pascolo contraddistinte dai seguenti allegati: particelle potenzialmente interessate dalle pratiche locali tradizionali legate al pascolo (particelle nuove) Allegato 1 PLT Lazio Tab 1 particelle già individuate come potenzialmente interessate dalle pratiche locali tradizionali legate al pascolo - Allegato 2 PLT Lazio Tab 2 particelle già individuate come potenzialmente interessate dalle pratiche locali tradizionali legate al pascolo, con variazione della tara - Allegato 3 PLT Lazio Tab 3 particelle potenzialmente interessate dalle pratiche locali tradizionali legate al pascolo (particelle nuove conseguenti all attività di refresh ) Allegato 4 PLT Lazio Tab 4 - le superfici individuate negli allegati di cui sopra integrano e aggiornano quanto già individuato con DGR 293/2015 nonché il Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA), fermo restando le risultanze dei controlli operanti nell ambito del Sistema di Gestione e Controllo (SIGC); - di dare seguito, a valle del presente provvedimento, a quanto previsto dalla DGR 238/2018 predisponendo, con specifico atto della Giunta Regionale, un elenco delle superfici catastali potenzialmente interessate da Pratiche Locali Tradizionali nei tempi indicati nella stessa; - di procedere all effettuazione di ulteriori verifiche e che qualora le stesse comprovino una diversa individuazione delle superfici sopra richiamate, si procederà ad una rettifica delle medesime; Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sui siti internet regionale: http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura e www.lazioeuropa.it Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e all Organismo Pagatore AGEA. Il Direttore Mauro Lasagna