Accordo di cooperazione

Documenti analoghi
Accordo di cooperazione

Protocollo

Accordo. Testo originale

Protocollo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativo all istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Sudafrica sulla cooperazione scientifica e tecnologica

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Traduzione 1. Belp, 21 aprile Sergio França Danese Segretario generale Ministero brasiliano degli affari esteri Brasilia

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

11692/14 KPE/lmm DGB 3

ANNEX ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

12659/17 DT/ff DGC 2A. Consiglio dell'unione europea. Bruxelles, 10 ottobre 2017 (OR. en) 12659/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0184 (NLE)

15410/17 LA-RM/gma DGC 1A

12385/17 DT/ff DGD 1. Consiglio dell'unione europea. Bruxelles, 24 ottobre 2017 (OR. en) 12385/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0180 (NLE)

Accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 402 final ANNEX 1.

Accordo. Traduzione 1

tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldavia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile concernente la cooperazione scientifica e tecnologica

Protocollo

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Accordo. Traduzione 1

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 30 marzo 2009 (OR. en) 7522/09 Fascicolo interistituzionale: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 434 final ANNEX 1.

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

(I testi in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

ANNEX ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Protocollo. Progetto

ANNEX ALLEGATO. della. proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d America sulla cooperazione scientifica e tecnologica

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 11 Änderungsprotokoll in italienischer Sprache-IT (Normativer Teil) 1 von 8

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 391 final ANNEX 1.

Accordo. Traduzione 1. Preambolo

Decisione n. 1/2009 relativa all inserimento nell allegato 1 di un nuovo capitolo 17 «Ascensori» nonché alla modifica del capitolo 1 «Macchine»

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata

Accordo. Testo originale. (Stato 5 novembre 1999)

CONVENZIONE RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE DEI SEGNALI PORTATORI DI PROGRAMMI TRASMESSI VIA SATELLITE

Convenzione concernente l unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d invenzione

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2013)

Memorandum d intesa

Convenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari

Traduzione 1. (Stato 11 aprile 2013)

Lettera di vettura elettronica. Prot. add. relativo alla CMR RU 2011

Concluso il 20 ottobre 2006 Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 luglio 2007

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Accordo. Traduzione 1

Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d Europa per la prevenzione del terrorismo

Regolamento di esecuzione del 5 ottobre 1973 della Convenzione sulla concessione di brevetti europei

ACCORDO. tra. il Ministero della difesa danese. sulla. cooperazione bilaterale nell ambito dell istruzione militare * * *

ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO PRESENTATE DA UNO STATO MEMBRO NEI CONFRONTI DI UN ALTRO STATO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2008 relativa al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti (2008/591/CE)

Accordo. Testo originale. (Stato 1 agosto 2018)

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Accordo. Testo originale

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Capo Verde concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Emendamento del 30 giugno 2005 RS 0.201; RU (testo consolidato)

Accordo di cooperazione fra la Comunità europea dell energia atomica e la Confederazione Svizzera in materia di radioprotezione

Traduzione 1. (Stato 15 maggio 2003)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 dicembre 2007 (21.12) (OR. en) 16617/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0173 (CNS)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Traduzione 1. (Stato 13 luglio 1994)

Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e l Australia

Convenzione

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d Albania sulla cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 28 settembre /10 Fascicolo interistituzionale: 2010/0227 (NLE) VISA 218 AMLAT 102

7125/15 AL/gma-ff DGD 1

Accordo amministrativo

Accordo. Traduzione 1

Accordo del 21 giugno 1999

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Fondo Africano di Sviluppo istitutivo del Fondo Speciale Svizzero per l Africa

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Convenzione. Traduzione 1

(I testi in lingua finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

Regolamento (CE) N. 3259/94

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite

Accordo. Testo originale

Traduzione. (Stato 29 marzo 2018)

Accordo

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

[QR Code] [Signature] Traduzione 1

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 marzo 2016 (OR. en)

COMMISSIONE. (I testi in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

7103/15 AL/gma-lmm DG D1

Transcript:

Testo originale 0.420.526.121 Accordo di cooperazione tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea sulla ricerca e lo sviluppo nel settore del legno, compreso il sughero, come materia prima rinnovabile Concluso il 30 novembre 1988 Entrato in vigore il 30 novembre 1988 (Stato 30 novembre 1988) La Confederazione Svizzera, in appresso denominata «Svizzera» e la Comunità economica europea, in appresso denominata «Comunità», in appresso denominate «parti contraenti», considerando che, conformemente alla decisione del Consiglio delle Comunità europee, in appresso denominato «Consiglio», del 18 febbraio 1985, la Svizzera e la Comunità hanno cooperato per un periodo protrattosi sino al 31 dicembre 1985 nel campo della ricerca e dello sviluppo nel settore del legno come materia prima rinnovabile; che le parti contraenti hanno tratto reciproco vantaggio da detta cooperazione; considerando che con la decisione del 19 maggio 1982 il Consiglio federale svizzero ha adottato, per il periodo che si conclude nell aprile del 1988 e che è stato prolungato sino alla fine del 1990, un programma nazionale nel settore del legno, fonte di energia e materia prima rinnovabile, in appresso denominato «programma svizzero», attuato e finanziato in Svizzera dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica; considerando che con la decisione del 10 giugno 1986 il Consiglio ha adottato per un periodo di quattro anni, a decorrere dal 1 gennaio 1986, un programma di ricerca nel settore dei materiali (materie prime e materiali avanzati), il quale include un sottoprogramma nel settore del legno, compreso il sughero, come materia prima rinnovabile, in appresso denominato «programma comunitario»; che l articolo 6 della suddetta decisione prevede la conclusione di accordi con paesi terzi, in particolare con quelli che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST); considerando che la Comunità e la Svizzera hanno concluso un accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica 1 il quale è entrato in vigore il 17 luglio 1987; considerando che una concertazione dei programmi svizzero e comunitario continuerebbe ad assicurare la complementarità delle ricerche intraprese da una parte e dall altra e ad evitare inutili doppioni, RU 1989 2290 1 RS 0.420.518 1

0.420.526.121 Scienza e ricerca hanno convenuto quanto segue: Art. 1 La Comunità e la Svizzera cooperano nel quadro dei programmi comunitario e svizzero quali figurano negli allegati A e B. Art. 2 Ciascuna parte contraente sopporta il costo dell attuazione del proprio programma. Le spese derivanti dalle attività di cooperazione tra i programmi sono a carico delle parti contraenti per l importo che le riguarda. Art. 3 La cooperazione di cui all articolo 1 si propone di coordinare il programma comunitario e il programma svizzero e di stimolarne l esecuzione allo scopo di aumentare la resa delle attività di ricerca intraprese dalle due parti. Il coordinamento si propone in particolare di: scegliere e definire i progetti di ricerca, seguire la realizzazione dei progetti, valutare i risultati ed identificare le nuove priorità di ricerca. Esso è realizzato attraverso: uno scambio di informazioni approfondito sui rispettivi programmi, la partecipazione di rappresentanti di una parte contraente ai seminari e ai colloqui dell altra parte, visite di esperti di una parte contraente presso gli istituti di ricerca dell altra parte, regolari e approfonditi contatti tra i responsabili dei programmi comunitario e svizzero. Art. 4 La Commissione delle Comunità europee, da una parte, e gli organi designati dal Consiglio federale svizzero, dall altra, assicurano l attuazione della cooperazione tra il programma comunitario ed il programma svizzero. A tal fine il responsabile del programma comunitario invita, a seconda delle necessità, il responsabile del programma svizzero a partecipare a riunioni di gruppi comunitari di lavoro e di esperti ed il responsabile del programma svizzero invita, a seconda delle necessità, il responsabile del programma comunitario a partecipare a riunioni di gruppi svizzeri di lavoro e di esperti. 2

Ricerca e sviluppo nel settore del legno. Acc. di cooperazione 0.420.526.121 Tali responsabili possono farsi accompagnare da esperti per partecipare alle riunioni cui sono invitati. Art. 5 Le conoscenze derivanti, durante l applicazione del presente accordo, dall esecuzione del programma comunitario sono comunicate alla Svizzera e ai suoi organi (organismi, imprese e persone) che effettuano lavori di ricerca o di produzione tali da giustificare l accesso a tali conoscenze, a condizioni identiche a quelle applicate agli Stati membri della Comunità. Le conoscenze derivanti, durante l applicazione del presente accordo, dall esecuzione del programma svizzero sono comunicate agli Stati membri della Comunità ed ai loro organi interessati a condizioni identiche a quelle applicate agli organi interessati svizzeri. Qualora in fase di esecuzione delle azioni dei programmi rispettivi vengano effettuate o concepite invenzioni brevettabili, che saranno protette da brevetti, le parti contraenti favoriscono, nella misura del possibile, la concessione, da parte dei detentori di tali brevetti, di licenze non esclusive alle persone ed imprese stabilite nella Comunità ed in Svizzera. Se del caso, tali licenze saranno concesse a condizioni non discriminatorie. Art. 6 Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate e, dall altra, al territorio della Confederazione Svizzera. Art. 7 1. Il presente accordo viene concluso per la durata del programma della parte contraente il quale scade per primo. Fatta salva un eventuale denuncia dell accordo entro il mese successivo ad una decisione di revisione del programma di una parte contraente, l allegato A oppure B è modificato per tener conto della revisione. Le parti contraenti si comunicano la decisione di revisione. 2. Fatta salva un eventuale denuncia entro il mese successivo alla decisione di adozione di un nuovo programma da parte di una parte contraente, il presente accordo è prorogato per la durata del programma della parte contraente il quale scade per primo. Il paragrafo 1 secondo comma si applica mutatis mutandis. 3. Il presente accordo non è considerato scaduto unicamente a causa di un ritardo nell adozione di un programma successivo di una parte contraente. 4. Fatte salve le disposizioni stipulate ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte contraente può porre fine all accordo in qualsiasi momento, con un preavviso di sei mesi. 3

0.420.526.121 Scienza e ricerca Art. 8 Gli allegati A e B costituiscono parte integrante dell accordo. Art. 9 Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti nel quadro delle rispettive procedure in vigore. Esso entra in vigore non appena le parti contraenti avranno notificato l espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Art. 10 Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, danese, greca, inglese, olandese, portoghese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, addì trenta novembre millenovecentottantotto. Per il Governo della Confederazione Svizzera: Benedikt von Tscharner Per il Consiglio delle Comunità europee: Constantinos Lyberopoulos Paolo Fasella 4

Ricerca e sviluppo nel settore del legno. Acc. di cooperazione 0.420.526.121 Programma comunitario riguardante il legno, compreso il sughero, come materia prima rinnovabile (1986 1989) Allegato A Il programma comunitario comprende i seguenti settori di ricerca: 1. Produzione del legno 1.1 Miglioramento genetico delle essenze forestali e conservazione delle risorse genetiche 1.2 Protezione nei confronti dei danni derivanti da agenti biotici e abiotici e incendi 1.3 Uso più razionale dei terreni (solo coordinamento) 1.4 Inventari forestali (solo coordinamento) 2. Abbattimento, deposito e trasporto del legno 2.1 Organizzazione delle operazioni di abbattimento e sviluppo di macchinario per l abattimento 2.2 Abbattimento, trattamento, deposito e trasporto 3. Il legno come materia prima 3.1 Caratteristiche, protezione e miglioramento del legno e dei pannelli base di legno 3.2 Messa a punto di tecniche di verifica e di qualificazione 4. Lavorazione meccanica del legno e impiego di prodotti finiti in legno 4.1 Processi meccanici di trasformazione e di fabbricazione 4.2 Processi di essiccazione 4.3 Impiego nella costruzione del legno e dei materiali a base di legno 4.4 Altri impieghi di prodotti finiti di legno 5. Fabbricazione e lavorazione di pasta e carta e prodotti chimici a base di legno 5.1 Chimica fisica ed organica del processo di sfibratura 5.2 Riduzione chimica-meccanica in pasta (pasta ad alta resa) 5.3 Processi di riduzione in pasta usando legno di bassa qualità 5.4 Sostituiti per le fibre legnose e additivi 5.5 Riciclo delle fibre 5.6 Processo di produzione di carta e cartone 5.7 Prodotti per usi chimici ricavati dal legno. Il programma è attuato mediante contratti di ricerca in compartecipazione di spesa e mediante attività di coordinamento e di formazione. 5

0.420.526.121 Scienza e ricerca Programma svizzero riguardante il legno, fonte di energia e materia prima rinnovabile (1982 1990) Allegato B 1. Fabbisogno di approvvigionamento del paese Politica forestale e diritto forestale in situazione di penuria cronica aumento della produzione attraverso metodi di silvicoltura Esigenze e conflitti di gestione Utilizzazione a fini forestali di superfici precedentemente destinate al pascolo e resesi libere Viabilità d accesso a foreste di montagna Dati di base per la gestione delle imprese forestali Ottimizzazione della gestione dell impresa forestale Mercato del legno 2. Prodotti lignei vitali Incremento della lavorazione del legno in Svizzera Ripartizione ottimale delle materie prime Esportazione e importazione Proprietà del legno svizzero Impianto di cernita nelle piccole e medie imprese Ottimizzazione dell impresa artigianale Tecniche di montaggio del legno da costruzione Deformazione e resistenza a lungo termine degli elementi di costruzione delle strutture portanti Processi di impregnazione delle sezioni di grandi dimensioni Rivestimenti esterni in legno Il legno nell architettura di interni Elementi organici delle soluzioni di estrazione non solforate Degradazione biologica della lignina Sistemi di comando nell industria del legno 3. Il legno come fonte di energia Il legno, vettore energetico in periodo di crisi Potenziale d energia del legno nel suo impiego come materiale del genio civile 6

Ricerca e sviluppo nel settore del legno. Acc. di cooperazione 0.420.526.121 Trasporto e ripartizione del legno come fonte energetica 4. Conseguenze economiche del deperimento forestale Modello di simulazione delle perdite economiche 7

0.420.526.121 Scienza e ricerca 8