1 luglio 2010 Ai Signori Presidenti dei Comitati e delle Divisioni 3 /CT/MC/ sc della Lega Nazionale Dilettanti Loro sedi CIRCOLARE N.

Documenti analoghi
CIRCOLARE N. 2. Rapporti con le Emittenti Radiotelevisive private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti.

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Comunicato Ufficiale N 03 del 13/07/2006

Il Regolamento anzidetto concerne esclusivamente l esercizio del diritto di cronaca sportiva radiotelevisiva.

Allegato n. 3 al Comunicato ufficiale n. 21 dell 8 agosto /99

Per completa ed incondizionata accettazione delle norme del Presente Regolamento

Per completa ed incondizionata accettazione delle norme del Presente Regolamento

MODELLO DI DOMANDA DI CUI ALL'ART. 5 PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL REGOLAMENTO PER LA CRONACA SPORTIVA

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA RADIOFONICA AI SENSI DELL ARTICOLO 5, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GENNAIO 2008, N.

Comunicato Ufficiale N 3 del 16/07/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

CIRCOLARE N GENNAIO 2018

REGOLAMENTO PER L ACCESSO DEI FOTOGRAFI ALLE COMPETIZIONI UFFICIALI DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

COMITATO INTERREGIONALE. Lega Nazionale Dilettanti

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA TELEVISIVA EMANATO DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

US Catanzaro 1929 REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA RADIOTELEVISIVA

Stagione Sportiva 2013/2014 Comunicato Ufficiale N 02 del 01 luglio 2013

Stagione Sportiva Sportsaison 2013/2014 Comunicato Ufficiale Offizielles Rundschreiben N 2 del/vom 04/07/2013

Comunicato Ufficiale N 2 del 15 Luglio 2010

Stagione Sportiva 2012/2013 Comunicato Ufficiale N 03 del 05 luglio 2012

REGOLAMENTO PER L ACCESSO DEI FOTOGRAFI ALLE COMPETIZIONI UFFICIALI DELLA LEGA SERIE A PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOFONICA EMANATO DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Stagione Sportiva 2011/2012 Comunicato Ufficiale N 2 del 07 luglio 2011

Stagione Sportiva 2010/2011 Comunicato Ufficiale N 02 del 02 luglio 2010

Stagione Sportiva Sportsaison 2016/2017 Comunicato Ufficiale Offizielles Rundschreiben 2 del/vom 04/07/2016 COMUNICAZIONI / MITTEILUNGEN

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/L 26 OTTOBRE 2016

COMUNICATO UFFICIALE N.208/L 27 APRILE 2018

Stagione Sportiva Sportsaison 2015/2016 Comunicato Ufficiale Offizielles Rundschreiben N 2 del/vom 02/07/2015

Comunicato Ufficiale N 02 del 01/07/2011

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOFONICA EMANATO DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

ALLEGATO B alla delibera n. 599/13/CONS del 28 ottobre 2013

REGOLAMENTO PER L ACCESSO DEI FOTOGRAFI ALLE COMPETIZIONI UFFICIALI DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI B

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Play Off Radiocronaca in diretta

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DEL 25 LUGLIO 2007

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI. COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 11 agosto 2006

ALLEGATO A alla delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009 REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA AUDIOVISIVA

CIRCOLARE N. 7 DEL 1 LUGLIO 2011

Stagione Sportiva Sportsaison 2011/2012 Comunicato Ufficiale Offizielles Rundschreiben N 2 del/vom 01/07/2011

CIRCOLARE N DELL 8 Settembre 2015

CIRCOLARE N DEL 27 Agosto 2014

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI COMUNICATO UFFICIALE N. 120 DEL 6 NOVEMBRE 2008

Stagione Sportiva 2018/2019. Comunicato Ufficiale n 9 del 4 Ottobre COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

REGOLAMENTO PER L USO DELLA PALESTRA COMUNALE

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DEL

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

CIRCOLARE N OTTOBRE 2018

CIRCOLARE N OTTOBRE 2018

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

G.V.A.C. GRUPPO VARESINO ALLENATORI DI CALCIO

CIRCOLARE N OTTOBRE 2016

Comunicato Ufficiale N 3 del 23 luglio 2009

CAMPAGNA ABBONAMENTI Campionato 2018/2019

COMUNICATO UFFICIALE N. 247

Comunicato Ufficiale n. 336 del 30/05/2017. Stagione Sportiva 2016/2017

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O

CAMPAGNA ABBONAMENTI Campionato 2018/2019

COMITATO REGIONALE CALABRIA VIA CONTESSA CLEMENZA n CATANZARO TEL /2 - FAX

CAMPAGNA ABBONAMENTI CAMPIONATO 2019/2020

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

CODICE DEL DIRITTO D AUTORE

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O

REGOLAMENTO MEDIA. CAPITOLO 4 L ACCESSO Al PALAZZETTI AI FINI DELL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA E PER LA REALIZZAZIONE DELLE INTERVISTE

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO ROMA VIA PO, 36 Stagione Sportiva

COMUNICATO UFFICIALE N. 208/L DEL 29 APRILE 2016

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

SOCIETA SPORTIVA TRA. ...con sede in.. PREMESSO

G.V.A.C. GRUPPO VARESINO ALLENATORI DI CALCIO

COMITATO REGIONALE LAZIO

Comunicato Ufficiale N 6 del 21 luglio 2015

PROMEMORIA REGOLAMENTI

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO SPORTIVO PALAUdA

NORMATIVA D USO delle PALESTRE SCOLASTICHE

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

CIRCOLARE N. 14 DEL 7 AGOSTO 2012

SCRITTURA PRIVATA. tra. Premesso che

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOFONICA EMANATO DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Stagione Sportiva Sportsaison 2018/2019 Comunicato Ufficiale Offizielles Rundschreiben 2 del/vom 05/07/2018

MODULO DI DOMANDA. AL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE E CULTURALI Piazza 19 Marzo Cisterna di Latina

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N. 266 del 17/07/2017 DISCIPLINARE PER LA GESTIONE ACCREDITI A GIORNALISTI E FOTOGRAFI PER IL PALIO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI COMUNICATO UFFICIALE N. 120 DEL 6 NOVEMBRE 2008

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA Ufficio Stampa

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/L 8 AGOSTO 2017

- ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI - ALLE DISCIPLINE ASSOCIATE LORO SEDI

G.V.A.C. GRUPPO VARESINO ALLENATORI DI CALCIO

Premio. Giornalistico Nazionale. Ilaria Rambaldi IIIˆ Edizione 2015

Comunicato Ufficiale N 5 del 14 Luglio 2008

REGOLAMENTO PER L ACCESSO DEI FOTOGRAFI ALLE COMPETIZIONI UFFICIALI DELLA LEGA SERIE A

Transcript:

1 luglio 2010 Ai Signori Presidenti dei Comitati e delle Divisioni 3 /CT/MC/ sc della Lega Nazionale Dilettanti Loro sedi CIRCOLARE N. 3 Oggetto: Rapporti con le Emittenti Radiotelevisive private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti. Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con le Emittenti private Radiotelevisive per la stagione sportiva 2010-2011, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l attività del Comitato Interregionale: a) Le Emittenti Radiotelevisive private, che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D., dovranno inoltrare una richiesta scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2010-2011. b) Le Emittenti Radiotelevisive private che intendono richiedere il nulla-osta in questione per la stagione sportiva 2010/2011 dovranno inviare alla rispettiva Divisione o al Comitato competente la documentazione prevista dal Regolamento che si allega, unitamente alla copia del Regolamento stesso, debitamente sottoscritto per accettazione. c) Per accedere agli stadi, ai soli fini dell esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti Radiotelevisive private in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Divisione o dal Comitato dovranno far pervenire alla società organizzatrice dell incontro, partita per partita, una richiesta scritta almeno quattro giorni prima della data fissata per l incontro. Pertanto, il rilascio della necessaria autorizzazione per l effettuazione dell esercizio della cronaca radiotelevisiva è demandato alla competenza delle singole società. Le società potranno negare l autorizzazione all esercizio di tale diritto a quelle Emittenti che non saranno in possesso del previsto nulla-osta rilasciato dalle Divisioni o dal Comitato oppure nei casi in cui l Emittente stessa, in precedenti occasioni, non si fosse attenuta al rispetto dei limiti di tre minuti primi per ciascuna gara, fissati per l esercizio del diritto di cronaca. d) Le società potranno concedere ad Emittenti televisive private i diritti di trasmissione delle intere partite, fermo restando che l autorizzazione potrà essere concessa dietro corrispettivo e comunque sempre per trasmissioni in differita nel rispetto delle disposizioni contenute nell allegato Regolamento.

Tali diritti potranno essere concessi anche per l intera stagione sportiva ma dovranno riguardare unicamente le gare interne organizzate dalla società per la quale la singola emittente abbia ottenuto l autorizzazione, con esclusione pertanto delle gare che la stessa disputerà in trasferta in quanto organizzate da altra società. Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle partite. Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si attengono alle disposizioni relative ai limiti fissati per l esercizio del diritto di cronaca, dovranno darne immediata comunicazione alla rispettiva Divisione o al Comitato competente per i provvedimenti conseguenziali. Si allega alla presente circolare il «Regolamento per la cronaca radiotelevisiva». Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti, e con l occasione si inviano i più cordiali saluti. IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA DELLE GARE ORGANIZZATE NELL AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l interessamento relativo alle gare disputate nell ambito della stessa sede locale e allo scopo di garantire sia l esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle società associate, ha predisposto il seguente: REGOLAMENTO 1) La Lega Nazionale Dilettanti autorizza, anche per la stagione sportiva 2010/2011, le Emittenti Radiotelevisive private ad esercitare il diritto di cronaca sportiva e riprese radiotelevisive sui campi ove si disputano le gare delle società associate alla Lega stessa, nel rispetto delle modalità del presente Regolamento. 2) La Lega Nazionale Dilettanti concede alle Emittenti Radiotelevisive private italiane, per la stagione sportiva 2010/2011, il nulla-osta per l esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva: - per l esercizio della cronaca radiofonica: trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti Radiofoniche abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flashes di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di tre minuti primi; - per l esercizio della cronaca televisiva: sintesi filmate, trasmesse in differita, di durata complessiva non superiore ai tre minuti. 3) L esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la riproduzione televisiva integrale delle gare, di tempi delle gare stesse, di brani o sintesi, nè con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni radiofoniche o televisive, le eventuali autorizzazioni dovranno formare oggetto di accordi privati fra le singole Emittenti e le società interessate, soggette alla ratifica da parte delle rispettive Divisioni o dai Comitati competenti, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00. 4) Il nulla-osta per l esercizio della cronaca e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo entro i limiti di cui all art. 2) viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dalle competenti Divisioni o Comitati, a richiesta delle Emittenti private che: a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all esercizio della stazione radiofonica e/o televisiva per la quale viene rilasciato il nulla-osta (certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, concessione governativa relativa alle frequenze e certificato della Camera di Commercio-visura camerale); b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69; c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963 n. 69;

d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle; e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell esercizio dell attività di cronaca e/o di ripresa all interno degli stadi. 5) Il nulla-osta delle Divisioni e dei Comitati viene rilasciato per l intera stagione calcistica per la quale è richiesto, e comunque cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno. 6) Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente privata radiofonica o televisiva deve inoltrare domanda scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, alla quale deve essere allegata: a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4; b) le generalità del o dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all Albo; c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell Emittente stessa; d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla Iett. e) del precedente art. 4. La Divisione o il Comitato esaminate le domande e la relativa documentazione nell ordine in cui le stesse pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all emittente il nulla-osta, a valere fino al 30 giugno successivo. 7) La Divisione o il Comitato in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l Emittente: a) non risulti più in tutto od in parte in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4; b) non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione e del Comitato e/o delle Società interessate di ottenere dall Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti. 8) Per accedere agli stadi, ai fini dell esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le Emittenti private in possesso del nulla-osta della rispettiva Divisione o del Comitato devono far pervenire alla società organizzatrice dell incontro una richiesta scritta, anche telegrafica, almeno 4 giorni prima della data per cui la partita è programmata. Ove l Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l autorizzazione all accesso, valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce. Le società potranno negare l autorizzazione all accesso qualora l Emittente non risulti in possesso del nulla-osta della Divisione o del Comitato o lo abbiano revocato per i motivi indicati al precedente art. 7. Le società potranno altresì negare l autorizzazione all accesso nello stadio in ogni altro caso in cui l ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto dalla società pregiudizievole per l ordine e l incolumità pubblica all interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell incontro. 9) I servizi di cronaca radiofonici e televisivi devono essere effettuati esclusivamente da persone iscritte

all Albo dei giornalisti e/o pubblicisti. Tale qualifica deve essere comprovata, all atto dell ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all Ordine professionale. La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall Emittente, attestante la sua appartenenza all Emittente stessa. In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell incontro non sono tenuti a consentire l accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico. 10) E fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti radiofoniche e televisive: - di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti; - di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori; - di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo; - di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi; - di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l afflusso ed il deflusso degli spettatori; - di richiedere l assistenza del personale in forza allo stadio. 11) Le Emittenti radiotelevisive sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., le Divisioni, i Comitati e le società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l Ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse. Il Legale Rappresentante della Emittente con la sottoscrizione di ciascuna delle pagine che compongono il «Regolamento» che precede, accetta e si impegna di rispettare tutte le clausole in esso contenute e segnatamente quelle che formano oggetto degli articoli 2, 3, 7, 8, 9,10 ed 11. In fede Il Legale Rappresentante dell Emittente