REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

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SETTORE SOCIO - CULTURALE REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ART. 1: OGGETTO E FINALITA Il presente regolamento, nel rispetto della legge vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi e delle attrezzature in essi esistenti, di proprietà comunale e degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso da soggetti terzi. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse. Gli impianti potranno concedersi in gestione, per attività sportive di qualsiasi livello, ad Associazioni o Società Sportive o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Potranno essere concesse autorizzazioni temporanee ad Enti ed Associazioni sportive al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni, gare agonistiche e non, manifestazioni amatoriali e ricreative, saggi, studi, convegni e simili qualora se ne valuti l utilità ART. 2: COMPETENZE In relazione al razionale utilizzo ed all ottimale gestione degli impianti sportivi:

Il Consiglio comunale, sentito il parere dell apposita Commissione Consiliare Permanente, non obbligatorio e non vincolante, individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini. La Giunta, sentito il parere del Responsabile del Settore Socio-Culturale competente, individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti. Determina i criteri per l assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti. Stabilisce ed aggiorna annualmente le tariffe per l utilizzo degli impianti sportivi. Il Responsabile del competente Settore: provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell uso degli impianti sportivi; provvede alla concessione in uso degli impianti; dà attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990 n. 46 norme per la sicurezza degli impianti e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 regolamento di attuazione della legge n.46/1990, in materia di sicurezza degli impianti; predispone un piano di sicurezza dell impianto con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell art.19 del D.M. 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l esercizio di impianti sportivi ; esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi del Comune. ART. 3: TIPOLOGIA CONCESSIONE La gestione delle strutture sportive comunali viene affidata a terzi mediante concessione d uso per una durata stabilita. L Amministrazione Comunale individua gli impianti che possono essere affidati in concessione. Attraverso l affidamento in gestione l Amministrazione Comunale intende attribuire alle società sportive utilizzatrici anche la piena responsabilità delle strutture. ART. 4: AFFIDAMENTO IN GESTIONE CONCESSIONE Gli impianti dovranno essere utilizzati per:manifestazioni sportive rispondenti all'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludicoricreative in esso praticabili;

allenamenti, corsi, campionati ed attività sportive temporanee; manifestazioni di carattere diverso. Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dalla Giunta Comunale. ART. 5: TARIFFE Per l uso degli impianti sportivi da parte di altre Associazioni o Società sportive il Concessionario dovrà applicare le tariffe determinate annualmente dall Amministrazione Comunale. Il 20% dell ammontare dei diritti riscossi, da documentare attraverso libri contabili, sia per l uso da parte di altre Associazioni, sia per eventuali riprese televisive o radiotrasmissioni di manifestazioni sportive e non, sia per riscossione dell imposta di pubblicità,, saranno portati in detrazione dal contributo annuale di cui all art. 11. ART. 6: CRITERI PER LA CONCESSIONE Qualora s intenda provvedere all affidamento in gestione degli impianti sportivi ai soggetti indicati all arti. 1 la Giunta Comunale determina preventivamente con proprio atto il contributo che intende erogare e che sarà rivalutato a partire dal secondo anno sulla base degli indici ISTAT. L affidamento in concessione degli impianti sportivi avviene a seguito dell emanazione di apposito bando pubblico e mediante la formazione di una graduatoria tra i richiedenti tenendo conto del possesso dei requisiti indicati nell art.20 della legge regionale n.33 del 04 dicembre 2006 e con l attribuzione dei seguenti punteggi: Rispondenza all'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili fino a P.10 esperienza nella gestione di impianti sportivi e nell'organizzazione di manifestazioni sportive fino a P.10 Qualificazione degli istruttori e degli allenatori fino a P. 5

livello di attività svolta fino a P. 5 attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani fino a P. 5 anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e discipline associate per lo svolgimento dell'attività sportiva oggetto dell'affidamento punti 0.5 per anno fino ad un massimo di 5 punti P. 5 numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto: Società con tesserati fino a 50 unità P. 1 Società con tesserati da 51 ad 80 P. 2 Società con tesserati da 81 a 100 unità P. 4 Società con tesserati superiori a 100 unità P. 5 Società con sede legale od operativa nel Comune di Capurso P.15 Società con sede legale od operativa fuori del Comune ma in provincia di Bari P. 5 Una volta pervenute le domande da parte delle associazioni interessate, il competente Responsabile di Settore nominerà una commissione di gara che valuterà le richieste pervenute e successivamente con proprio atto assegnerà la gestione dell impianto sportivo all Associazione ART. 7: CONVENZIONE La concessione in uso degli impianti dovrà essere formalizzata mediante la sottoscrizione della convenzione, il cui schema verrà approvato dalla Giunta Comunale. La concessione avrà la durata massima di cinque anni. ART. 8: USO PUBBLICO SOCIALE DEGLI IMPIANTI L'uso degli impianti sportivi è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive del territorio (L. 27/12/202 n. 289 art. 24) Per uso pubblico-sociale dell impianto si intende che dovrà essere garantita da parte del concessionario una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile

relativamente alla esercitazioni connesse. ART. 9: DOVERI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario dovrà: α) utilizzare l impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata; β) non potrà consentire, per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l uso totale o parziale degli impianti a terzi, sotto pena dell immediata decadenza della concessione; χ) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno; δ) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato) che l Amministrazione comunale potrà indicare; ε) consentire l uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle scuole, secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate; φ) concedere l uso dell impianto per attività organizzate da altri privati e/o società affiliate CONI, nei giorni liberi ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l uso degli impianti sportivi adottato dall Amministrazione Comunale, indicato all art.5); γ) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/94); η) adeguare il proprio piano di formazione e di informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza richiamatolo all art.2). ι) mettere a disposizione nelle giornate di sabato, domenica e festivi, l impianto per la programmazione a livello cittadino, regionale e delle altre attività relative a campionati ufficiali e secondo accordi e programmi annuali assunti d intesa fra le parti; ART. 10 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Sono a carico del concessionario: 1. le spese necessarie per il personale addetto alla guardiania, pulizia, funzionamento e

custodia dell impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall art. 1676 del codice civile; 2. le spese per i consumi di energia elettrica, combustibile, acqua, materiale vario e quant altro necessiti alla normale attività dell impianto, il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione. 3. le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, che dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme CEI e di quelle antincendio; 4. le spese per la manutenzione del tappeto del campo di gioco, comprese quelle per l irrogazione di acqua, nonché del verde all interno dell impianto. ART. 11 ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE Sono a carico del concedente: 1. gli oneri di manutenzione straordinaria. In caso di manutenzione straordinaria l Amministrazione Comunale, se necessario, potrà sospendere qualsiasi attività nell impianto interessato a tali opere per il tempo strettamente necessario all esecuzione dei lavori. 2. l erogazione annuale in due rate semestrali posticipate di un contributo forfettario, a titolo di concorso nelle spese di gestione. Il contributo è corrisposto in considerazione dell uso pubblico dell impianto, delle tariffe sociali o gratuite previste per numerose categorie di utenti e della riserva di disponibilità a favore dell Assessorato allo sport e delle scuole. Tale contributo sarà rivalutato a partire dal secondo anno di erogazione ogni anno successivo, sulla base della variazione del numero indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice base). ART. 12 - DIRITTI DEL COMUNE 1. Il Comune si riserva inoltre sulla convenzione: di effettuare controlli e verifiche con scadenza almeno trimestrale senza che gli possa essere frapposto dal concessionario alcun ostacolo. In caso di accertate inadempienze e/o irregolarità il

Comune provvederà a mezzo del Responsabile del Settore competente, a notificare al concessionario quanto lamentato con diffida a provvedere in merito. di far utilizzare l impianto a tutte le associazioni che ne facciano richiesta. di utilizzare gratuitamente gli impianti per manifestazioni sportive, culturali, turistiche o ricreative, promosse dal Comune stesso, dandone comunicazione preventiva all Associazione. 2.E inoltre facoltà del Comune usufruire dell impianto in modo gratuito per le attività delle Scuole, negli archi orari che saranno annualmente definiti. 3.Anche in questi casi il personale di custodia e di pulizia sarà messo a disposizione dall Associazione, in forma gratuita,e la stessa provvederà in ogni caso alla pulizia dell impianto. 4.Al momento dell utilizzazione da parte del Comune e/o delle scuole, gli impianti dovranno essere in perfette condizioni di pulizia e di efficienza. 5.Per le altre manifestazioni patrocinate dal Comune ma non organizzate direttamente dallo stesso si demanda alla Giunta Comunale la determinazione delle eventuali tariffe. 7.Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di utilizzare gli impianti, qualora sia possibile per attività di carattere non espressamente sportivo. 8. In tutti i casi di utilizzazione degli impianti da parte del Comune, delle scuole e /o di terzi per manifestazioni sono espressamente fatte salve le esigenze agonistiche ufficiali del Concessionario. ART. 13 PUBBLICITÀ COMMERCIALE Il Concessionario potrà effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all interno dell impianto, oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni, regolamenti e leggi vigenti. L installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all autorizzazione dell Amministrazione. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico del Concessionario l onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale. Il Concessionario potrà subconcedere l esercizio della pubblicità commerciale, previa comunicazione delle generalità e dei requisiti dell eventuale sub-concessionario per il necessario gradimento. Il sub-concessionario ed il Concessionario rispondono solidamente del puntuale adempimento

di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio. Art.14 - MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA La manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario ed ha lo scopo di mantenere in perfetto stato di efficienza e conservazione tutte le parti dell impianto sportivo oggetto di convenzione. Dovranno essere utilizzati per la manutenzione ordinaria materiali e componenti in tutto simili a quelli esistenti al momento della sottoscrizione della concessione, così come descritti nel verbale di consistenza. Il concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare. L Amministrazione comunale potrà prescrivere l attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari. Il concessionario inoltre dovrà presentare all Amministrazione comunale relazione annuale sulla gestione dell impianto e sulla attività sportiva svolta. Art.15 RISARCIMENTO DEI DANNI Il concessionario deve porre la massima diligenza per la conservazione dell impianto sportivo, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti, ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l uso dell impianto. ART.16 POLIZZA ASSICURATIVA Il concessionario per la gestione è tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone ammesse nell area delle attrezzature e dell uso delle attrezzature. Detta polizza, da concordare con l Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione. L Amministrazione verrà sollevata da danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell ambito degli impianti.

Art.17 DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE - RECESSO Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti: 1. inadempienza a quanto disposto nella convenzione; 2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento; 3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento; 4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti; 5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi. Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi sopra citati. L Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell impianto. Qualora il Concessionario intenda recedere dalla concessione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi. Art.18 - CONTROVERSIE Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione. Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione da stipulare. Qualora ciò non fosse possibile, ogni controversia sarà deferita al giudizio di 3 arbitri nominati, uno dal Comune, uno dal Concessionario e uno dal presidente del Tribunale di Bari. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. Art. 19 RILASCIO COPIE

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, istituzioni ed >Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90. Art.20 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Per quanto non contemplato dal presente regolamento e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l Amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all avvenuta esecutività del provvedimento di adozione.